Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/1998, n. 1858
CASS
Sentenza 26 novembre 1998

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Massime2

Nell'assumere prove non disciplinate dalla legge a norma dell'art.189 c.p.p., il giudice è tenuto ad applicare i criteri legali stabiliti per gli analoghi mezzi di prova tipici (ad esempio riconoscimento fotografico rispetto alla ricognizione di persona), ovvero a ricorrere a consolidate massime di esperienza o regole di inferenza secondo una disciplina scientifica. (Fattispecie relativa ad una ricognizione fotografica; mezzo, questo, che - ha affermato la S.C. - per la ridotta efficacia rappresentativa, comporta la necessità di adottare le cautele previste dagli artt.213 e segg.c.p.p. in tema di ricognizione di persona, oltre alla verifica della attendibilità delle dichiarazioni ricognitive).

Nel caso di riconoscimento fotografico, attesa la ridotta efficacia rappresentativa del mezzo, dal punto di vista storico (l'immagine deve essere la più recente possibile) e spaziale (mancano di solito riferimenti volumetrici), è opportuna l'adozione di cautele analoghe a quelle previste dagli artt.213 e segg.c.p.p. in tema di ricognizione di persona. Spetta poi al giudice verificare la correttezza dei criteri adottati da chi ha assunto l'atto nonché l'attendibilità del dichiarante e, in caso di dichiarazioni ricognitive plurime, la concordia esterna delle stesse e la compiutezza di ciascuna. (Fattispecie nella quale tre dichiaranti su cinque non avevano riconosciuto l'imputato in fotografia e tutti avevano fornito una descrizione della persona da riconoscere diversa per altezza da quella dell'imputato).

Commentario1

  • 1Il riconoscimento effettuato durante le indagini preliminari: prova atipica o prova irrituale?
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 febbraio 2019

    La utilizzazione incondizionata della ricognizione informale durante le indagini è lesiva del principio di tassatività e quella della formazione della prova nel contraddittorio, risolvendosi - ancora una volta in nome della ricerca della ineffabile verità reale - in una elusione delle garanzie poste dal codice di procedura penale a garanzia dell'indagato. La prova, per risultare idonea all'accertamento dei fatti non può prescindere da forme volte a garantire genuinità e affidabilità sicura. *** Il codice di procedura penale ha operato, come noto, una scelta intermedia tra libertà e tassatività dei mezzi di prova, perché, pur riconoscendo con l'articolo 189 c.p.p. la possibilità di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/1998, n. 1858
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1858
Data del deposito : 26 novembre 1998

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