Sentenza 26 novembre 1998
Massime • 2
Nell'assumere prove non disciplinate dalla legge a norma dell'art.189 c.p.p., il giudice è tenuto ad applicare i criteri legali stabiliti per gli analoghi mezzi di prova tipici (ad esempio riconoscimento fotografico rispetto alla ricognizione di persona), ovvero a ricorrere a consolidate massime di esperienza o regole di inferenza secondo una disciplina scientifica. (Fattispecie relativa ad una ricognizione fotografica; mezzo, questo, che - ha affermato la S.C. - per la ridotta efficacia rappresentativa, comporta la necessità di adottare le cautele previste dagli artt.213 e segg.c.p.p. in tema di ricognizione di persona, oltre alla verifica della attendibilità delle dichiarazioni ricognitive).
Nel caso di riconoscimento fotografico, attesa la ridotta efficacia rappresentativa del mezzo, dal punto di vista storico (l'immagine deve essere la più recente possibile) e spaziale (mancano di solito riferimenti volumetrici), è opportuna l'adozione di cautele analoghe a quelle previste dagli artt.213 e segg.c.p.p. in tema di ricognizione di persona. Spetta poi al giudice verificare la correttezza dei criteri adottati da chi ha assunto l'atto nonché l'attendibilità del dichiarante e, in caso di dichiarazioni ricognitive plurime, la concordia esterna delle stesse e la compiutezza di ciascuna. (Fattispecie nella quale tre dichiaranti su cinque non avevano riconosciuto l'imputato in fotografia e tutti avevano fornito una descrizione della persona da riconoscere diversa per altezza da quella dell'imputato).
Commentario • 1
- 1. Il riconoscimento effettuato durante le indagini preliminari: prova atipica o prova irrituale?https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 febbraio 2019
La utilizzazione incondizionata della ricognizione informale durante le indagini è lesiva del principio di tassatività e quella della formazione della prova nel contraddittorio, risolvendosi - ancora una volta in nome della ricerca della ineffabile verità reale - in una elusione delle garanzie poste dal codice di procedura penale a garanzia dell'indagato. La prova, per risultare idonea all'accertamento dei fatti non può prescindere da forme volte a garantire genuinità e affidabilità sicura. *** Il codice di procedura penale ha operato, come noto, una scelta intermedia tra libertà e tassatività dei mezzi di prova, perché, pur riconoscendo con l'articolo 189 c.p.p. la possibilità di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/1998, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 26 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Nicola MARVULLI Presidente del 26.11.1998
1. Dott. Lucio TOTH Consigliere SENTENZA
2. " GI RU " N.2140
3. " NZ CICCHETTI " REGISTRO GENERALE
4. " Mario ROTELLA " N.16211/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da OU RI, n. Casablanca (Marocco) l'1.1.69
avverso sentenza 13.1.98 C.A. PALERMO Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. ROTELLA udito il Pubblico Ministero nella persona dell'A.G. di A. LEO che ha concluso per annullamento con rinvio in punto di sospensione condizionale della pena udito il difensore Avv. M.L. CARACENI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
- ritenuto -
1 - UI RI è stato condannato dal tribunale di Palermo il 7.2.95 ad a.2 e m.e di reclusione per i reati di contraffazione continuata ex art. 468 CP, concorso in falsa continuato, ex art. 479 CP, mediante induzione in errore di p.u. in atto pubblico ed in soppressione di certificazioni (fatto ultimo in Palermo nel luglio 1990). La IZ RE, agente della polizia di Stato, con la stessa sentenza è stato condannato per i reati di falso in atto pubblico e per abuso d'ufficio continuato ad a.2 e m.6 rec..
Da indagini della questura di Foggia, svolte dopo richieste di rinnovo del permesso di soggiorno da parte di cinque cittadini marocchini, è risultato che, pur essendo entrati in Italia dopo il 31.12.89, data prevista per la regolarizzazione degli extracomunitari, secondo la legge Martelli, avevano ciò nonostante ottenuto il permesso dalla questura di Palermo. In quella sede avevano prodotto fotocopie dei passaporti, con visti di ingresso contraffattì nelle date d'ingresso, e i documenti erano stati ricevuti da La IZ. I marocchini avevano subito ammesso le proprie responsabilità, significando che un connazionale, riconosciuto da due di loro in fotografia ed identificato in RI Makroui, aveva procurato la documentazione contraffatta e si era adoperato per il permesso, verso il pagamento di circa 500.000 lire da parte di ciascuno, consigliando poi loro di distruggere i passaporti originali. La sentenza ha assolto La IZ, quantomeno per dubbio sulla sua consapevolezza dei falsi. Ha confermato la condanna di RI, anche sulla scorta dell'univocità dell'indicazione dell'imputato, operata dai cinque in corso di udienza preliminare, mentre solo due lo hanno riconosciuto in fotografia (il che escluderebbe un loro accordo preventivo), tra 10 immagini diverse, superando la non corrispondenza delle sue caratteristiche fisiche (in particolare l'altezza), con le descrizioni svolte prima, per via della loro scarsa conoscenza linguistica, che ben poteva generare equivoci. Ha escluso che le prove atipiche debbano necessariamente formarsi in dibattimento e valorizzato il libero convincimento in proposito.
Con il ricorso si denuncia:
1 - violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione. Le dichiarazioni dei marocchini alla questura di Foggia, già mendaci circa il loro ingresso in Italia, e per aver riferito di aver smarrito i passaporti, non sono riscontrate a norma dell'art. 192/3 CPP. RI è poi un giovane di 20 anni, alto mt. 1,90, e non corrisponde minimamente alla persona da loro descritta, bassina, intorno a m. 1,50 e di 38/39 anni. Peraltro non sono acquisite le foto sottoposte al loro esame, ed il prenome RI è comune. La motivazione svincola il riconoscimento fotografico, quale prova atipica, da ogni criterio di circa le modalità di acquisizione, senza tener conto che esso poggia sull'attendibilità di chi io opera (diversa lettura dello stesso precedente: cass. pen., sez. I, 13.3.93, n. 2403). Inoltre la motivazione trascura che l'imputato non è stato trovato in possesso del sigillo per attuare le falsificazioni e non si ha prova di sue relazioni alla questura di Trapani, cui pertiene. Non si ha neanche prova di qualsivoglia sua relazione con l'agente di polizia assolto. Finalmente, dall'esame del passaporto di RI Makroui, si evince che l'imputato non era in Italia all'epoca del fatto, marzo 90. Ma, sul punto, la sentenza motiva che non può escludersi la sua presenza in Italia e che l'imputato può aver regolarizzato poi la sua posizione, presentandosi alle autorità di frontiera, esibendo il passaporto;
2 - violazione di legge, per assoluta carenza di motivazione in punto di pena e per la mancata sospensione di pena all'imputato minore di 25 anni, ed incensurato.
2 - Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente. Prescindendo dagli argomenti squisitamente di merito di cui in gran parte è corredato, ed inapprezzabili in questa sede, il ricorso denuncia efficacemente che la motivazione travisa i principi di diritto, sia circa la prova atipica, che quella, parzialmente disciplinata, di cui all'art. 19213 CPP, senza previamente dare esatto conto dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. L'art. 187 CPP. prevede che il giudice può assumere la prova non disciplinata, se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti. Il che non lo esonera, in virtù del principio astratto del libero convincimento, dall'adozione di criteri legali espressi per talun altra prova disciplinata, su cui quella atipica (è il caso gel riconoscimento fotografico, rispetto alla ricognizione di persona) o ma non compiutamente disciplinata (è il caso della chiamata di correo alla testimonianza), si modelli, o diversamente di consolidate massime d'esperienza, o d'inferenza secondo una disciplina scientifica.
Nel caso del riconoscimento fotografico, attesa la ridotta efficacia rappresentativa del mezzo, dal punto di vista storico (l'immagine deve essere la più recente possibile) e spaziale (cromatico: in particolare quella in tonalità di grigio è astratta;
volumetrico: manca comunque di una dimensione spaziale e non reca di solito termini di raffronto, per esempio dell'altezza), in parallelo a quanto disposto dagli artt. 213 e s. CPP circa la ricognizione di persona, prima di invitare il dichiarante ad individuarla tra le immagini di più persone possibilmente somiglianti, è opportuno riceverne il riferimento precedenti percezioni visive avutene, ma soprattutto puntuale ed idonea descrizione, per la verifica di corrispondenza con le sembianze reali, avendo di mira che la visione fotografica inficia il risultato di successiva ricognizione di persona da parte di chi ha operato il riconoscimento, vieppiù se identificata per suo mezzo. Pertanto il giudice, se il riconoscimento fotografico è stato compiuto prima del giudizio, deve disporre quantomeno dell'immagine riconosciuta e verificare la correttezza dei criteri adottati da chi ha assunto l'atto. Finalmente, poiché il riconoscimento e la successiva indicazione personale si fondano su dichiarazioni, ne è necessaria la verifica di attendibilità, che si assicura secondo i criteri proposti dalla legge per la testimonianza e dall'art. 192/3 CPP. Sotto quest'ultimo profilo, nel caso di più dichiaranti ricognitive deve essere verificata, prima della concordia esterna delle dichiarazioni ricognitive, la compiutezza di ciascuna e la sua corrispondenza alle descrizioni premesse della persona accusata.
Nella specie, la motivazione riporta che non vi è
corrispondenza delle descrizioni con la persona reale, per un dato assai rilevante, l'altezza (il ricorso dice anche dell'età) della persona, la cui misurazione sfugge alla rappresentazione fotografica. Peraltro tre dichiaranti su cinque non hanno riconosciuto l'imputato in fotografia, e perciò i suoi tratti fisionomici, prescindendo dall'altezza. Ma la motivazione ne trae argomento per avvalorare sia la valutazione di attendibilità delle altre due, ed escludere un accordo preventivo tra tutte (trascurando che questo argomento è irrilevante sotto il profilo della dimostrazione di attendibilità intrinseca delle due dichiarazioni positive di riconoscimento, ed anzi contrastante), che quella di attendibilità di tutte e cinque allorché hanno indicato la persona avanti al g.i.p., quale quella di cuì avevano detto alla p.g. (trascurando che essa non corrisponde in nessun caso alla descrizione offertane, e che ciò è avvenuto proprio dopo che, essendo stata mostrata a tutti la sua immagine, era manifesto che in base al riconoscimento di alcuni, e non alla descrizione preventiva di tutti, si era pervenuti ad identificarlo). E, non riferisce di alcun chiarimento richiesto ed ottenuto circa la palese discordanza tra descrizione e indicazione. Anzi, per sanare evidente discrasia tra descrizione preventiva e dati reali della persona, la motivazione ricorre ad un'illazione di errore linguistico dei dichiaranti, quale fonte di equivoco, senza avvertire che tanto toglie ogni possibilità di riscontro non solo ai due riconoscimenti fotografici, ma alla comune indicazione dell'imputato di persona. Passando al secondo profilo giuridico, quello di, cui all'art. 192/3 CPP, è pertanto chiaramente erronea la conclusione che il riscontro è nella concorde indicazione della persona del denominato RI (peraltro questo è il prenome e non il cognome) da parte di tutti.
Difatti l'unico aspetto circa il quale si ha certezza, dovendosi provare attraverso le loro dichiarazioni il contributo dell'imputato, concerne il momento dei rapporti dei dichiaranti con lui, e cioè l'epoca della fase preparatoria dei delitti. Su questo, la sentenza stravolge addirittura i criteri di prova.
Se, difatti, tutti i dichiaranti sono d'accordo sull'epoca del loro incontro in Italia con una persona denominata RI, e il momento storico è inconfutato, sul piano specifico dell'attribuzione e cioè del cd. riscontro individualizzante (secondo terminologia di s.u. 11/95, Costantino) all'affermazione che RI sia proprio l'imputato, bisogna avere pari certezza che questi fosse in Italia. Ma RI UI ha dimostrato documentalmente (timbro su regolare passaporto) di non avervi ancora fatto ingresso all'epoca di cui di cui si tratta.
In assenza di dimostrazione, di pari livello, dell'infondatezza dell'alibi da lui fornito (per esempio persone diverse dai suoi accusatori, che riferiscano altrimenti della sua presenza in Italia nel periodo in discorso), non è possibile superare l'eccezione all'indicazione (già sospetta per le ragioni cennate) dei dichiaranti in udienza (e su cui si fonda in sostanza il convincimento) con illazioni (è entrato abusivamente, e poi ha rimediato - sic!), salvo assiomaticità. Tanto, ben lungi dall'essere applicazione del principio del cd. riscontra reciproco, dimostra che sono gli stessi dichiaranti, con le loro concordi dichiarazioni iniziali, a smentire l'indicazione finale, inquinata per quanto si è rilevato, che sia proprio l'imputato la persona che ha commesso il fatto.
In questa luce si rileva allo stato, ex art.129 CPP, la prova d'innocenza dell'imputato.
P. Q. M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché l'imputato non ha commesso il fatto.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 1999