Sentenza 18 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di stupefacenti, il giudice non può fondare il giudizio di sussistenza dell'aggravante della ingente quantità, sulla base esclusivamente di conversazioni intercettate, se da queste non emergano elementi specifici alla stregua dei quali individuare il raggiungimento della cosiddetta "soglia minima", ravvisabile quando la quantità risulti pari a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M., 11 aprile 2006.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/10/2013, n. 44220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44220 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GALLO Domenico - Presidente - del 18/10/2013
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2313
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 16111/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ AN N. IL 29/07/1978;
SS RA N. IL 10/10/1967;
SS AR N. IL 07/03/1972;
TO LV N. IL 25/09/1950;
avverso la sentenza n. 2160/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del 22/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI IO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. LUCERI Sergio, il quale riportandosi ai motivi di ricorso chiede l'annullamento della sentenza impugnata. OSSERVA
Con sentenza del 30 giugno 2008, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza emessa il 17 gennaio 2007 dal locale Giudice per le indagini preliminari, con la quale, fra gli altri, ZZ SI, SS NC, SS IO e TO OR erano stati condannati a pene varie in riferimento ai reati di associazione di stampo mafioso, violazione della legge sugli stupefacenti e della legge sulle armi ed altro, loro rispettivamente ascritti.
Adita a seguito di ricorso degli imputati, questa Corte annullava con rinvio la sentenza di appello nei confronti di tutti gli imputati in ordine alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 80, comma 2, in riferimento alla violazione dell'art. 73 del medesimo testo unico contestato ai capi C) e C1);
nei confronti di SS NC e SS IO in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, contestato al capo B1); nei confronti di SS IO,
infine, relativamente al ritenuto concorso nei reati di illegale detenzione e porto di armi e ricettazione aggravati, contestati ai capi F) ed F1).
Giudicando in sede di rinvio, la Corte di appello di Catania, con sentenza del 22 giugno 2012, ha, per quel che qui interessa, rideterminato la pena nei confronti di ZZ SI in anni dieci e mesi sette di reclusione;
nei confronti di SS NC in anni dieci, mesi nove e giorni dieci di reclusione;
nei confronti di SS IO in anni undici ed un mese di reclusione (come da ordinanza di correzione di errore materiale del 19 settembre 2012);
nei confronti di TO OR in anni nove, mesi sei e giorni venti di reclusione.
Quanto alla aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, la Corte reputava che il carattere ingente del quantitativo di droga trattato si desumesse dalle conversazioni telefoniche e dal fatto che gli imputati appartenevano ad una "associazione mafiosa, massima espressione del crimine organizzato, i cui traffici di droga sono normalmente ingenti, se detto carattere si fonda sul dato ponderale". Reputava sussistenza il reato di cui all'art. 74 del medesimo testo unico ascritto a SS NC e SS IO al capo B1), osservando che gli elementi emersi "(uso di garages e spartizione di quote, chiari segni di un'autonoma organizzazione), sicuro indice di un'associazione fra loro avente come scopo il traffico di droghe leggere, anche se questo è durato pochi mesi".
A proposito, poi, della responsabilità del SS IO in ordine ai reati concernenti le armi di cui ai capi F) ed F1), la Corte reputava sussistente la base probatoria per l'affermazione della responsabilità penale, alla luce di una intercettazione telefonica nella quale un affiliato, tale NA, esclamava che "IO, come ha visto tutte quelle guardie, le ha buttate dal balcone", riferendosi appunto alle armi.
Avverso la sentenza pronunciata dal giudice del rinvio hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati anzidetti. Nel ricorso proposto nell'interesse di ZZ SI si osserva, anzitutto, che il capo A) concernente il reato di associazione di stampo mafioso non era oggetto di annullamento da parte di questa Corte ed era pertanto passato in giudicato per cui non si comprende per quale ragione la Corte di rinvio abbia rideterminato la pena anche per esso unitamente al reato di cui al capo C) cui invece si riferiva l'annullamento in riferimento alla aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80. Per tale aggravante, peraltro, malgrado la rideterminazione della pena, la motivazione dei giudici del rinvio appare essere incongrua dal momento che dagli scarni rilievi dei giudici a quibus non risulterebbe chiarito in alcun modo ne' l'ammontare del quantitativo di droga, ne' il parametro di riferimento cui rapportarlo. In sostanza, la motivazione della sentenza, mentre sembra in un primo momento accogliere i rilievi della Corte di cassazione, subito dopo pare smentirli sulla base di argomenti illogici.
Nel ricorso proposto nell'interesse di SS NC si lamenta nel primo motivo vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento alla affermazione di responsabilità per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, giacché la sintetica motivazione del giudice del rinvio non colmerebbe i rilievi in ragione dei quali la precedente sentenza era stata annullata, in quanto si confondono elementi strutturali caratterizzanti l'associazione mafiosa come fatti denotativi della associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Il tutto, in forza di una asserita prova logica di un uso per fini diversi dei mezzi del sodalizio mafioso, quando, al contrario, massime di esperienza escludono che gli associati di un sodalizio mafioso siano autorizzati a svolgere attività personali, al di fuori delle iniziative riferibili sodalizio medesimo. Nel secondo motivo di ricorso si lamenta ugualmente violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80. Il giudice del rinvio, infatti, si sarebbe limitato a riproporre gli stessi argomenti già adottati nella precedente sentenza poi annullata in sede di legittimità, avendo esclusivamente fatto leva sul rilievo che nelle conversazioni intercettate si facesse riferimento a grosse - ma imprecisate - quantità di stupefacente, e sulla circostanza che gli imputati militassero in un importante clan mafioso, fatto di per sè asseritamente indicativo che il traffico riguardasse ingenti quantitativi.
Anche nel ricorso proposto nell'interesse di SS IO si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza dei reati concernenti le armi di cui ai capi F) ed F1).
La tesi secondo la quale l'imputato si sarebbe disfatto delle armi gettandole dalla propria abitazione collide con il rinvenimento delle armi stesse all'interno della abitazione di IN AN, posta a distanza non trascurabile dalla abitazione dell'imputato. La motivazione offerta dai giudici del merito sarebbe, quindi, del tutto illogica, a fronte della sentenza di annullamento di questa Corte. Pure nel ricorso proposto nell'interesse di TO OR si lamenta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui al D.P.R. n 309 del 1990, art. 80, in riferimento al reato di cui all'art. 73 del medesimo testo unico contestato al capo C).
Il giudice del rinvio, infatti, si sarebbe limitato a reiterare l'errore motivazionale in cui era incorso il giudice la cui sentenza era stata annullata dalla cassazione. Sarebbe stato fatto riferimento esclusivo alle conversazioni intercettate, dalle quali, peraltro, non emergevano riferimenti ponderali, ed alla qualità mafiosa del sodalizio - elemento invece inidoneo agli effetti evocati - senza tenere conto del fatto che nessun sequestro di stupefacente era stato effettuato.
I ricorsi devono essere tutti accolti.
Va preliminarmente rammentato che, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale, oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, giacché, mentre, nella prima ipotesi, il giudice è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, restando ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato, nella seconda può procedersi ad un nuovo esame del compendio probatorio con il limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato. (Sez. 3^, n. 7882 del 10/01/2012 - dep. 29/02/2012, Montali, Rv. 252333). Pertanto, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata. Ciò in quanto spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, senza essere condizionato da valutazioni in fatto eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, essendo diversi i piani su cui operano le rispettive valutazioni e non essendo compito della Corte di cassazione di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti. Del resto, ove la Suprema Corte soffermi eventualmente la sua attenzione su alcuni particolari aspetti da cui emerga la carenza o la contraddittorietà della motivazione, ciò non comporta che il giudice di rinvio sia investito del nuovo giudizio sui soli punti specificati, poiché egli conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all'individuazione ed alla valutazione dei dati processuali, nell'ambito del capo della sentenza colpito da annullamento, (ex plurimis, Sez. 4^, n. 30422 del 21/06/2005 - dep. 10/08/2005, Poggi, Rv. 232019, nonché più di recente, Cass., Sez. 5^, n. 7567 del 15 febbraio 2013 ). In tale quadro di riferimento e tenuto conto della ampiezza di poteri delibativi che competono al giudice del rinvio in ipotesi di annullamento per vizio di motivazione, è evidente che l'unico reale confine per impedire la reiterazione dei vizi riscontrati è che il nuovo tessuto argomentativo che il giudice del rinvio è tenuto ad esibire non si limiti ad una rielaborazione lessicale della pronuncia annullata, ma prospetti elementi valutativi diversi da quelli già scrutinati come carenti, contraddittori o illogici dalla pronuncia rescindente, anche se fondati sullo stesso materiale probatorio. Se l'annullamento con rinvio postula un "nuovo giudizio" sul punto indicato nella pronuncia di annullamento e per le ragioni in essa precisate, è evidente che il "nuovo giudizio" per vizio di motivazione comporta un diverso contenuto esplicativo sul punto "criticato", che rispetti integralmente (nella sostanza, e non nella forma) i dieta della sentenza della cassazione.
Venendo al merito dei ricorsi, ed a proposito della vexata quaestio relativa alla individuazione dei parametri alla stregua dei quali ritenere integrata la nozione di ingente quantitativo agli effetti della aggravante di cui all'art. 80 del testo unico degli stupefacenti, è noto come di recente le Sezioni Unite di questa Corte, nello sforzo di assegnare alla norma una accettabile rispondenza ai principi di determinatezza e tassatività delle fattispecie penali, operando una interpretazione "adeguatrice" desunta dal sistema normativo in tema di sostanze stupefacenti e facendo leva su dati oggettivi desunti da esperienze giudiziarie concrete - operazione ermeneutica, quella appena descritta, che mira a configurare in termini di "diritto vivente" nozioni generali ed elastiche che non possono essere definite se non sulla base del modo di essere concreto dei fenomeni che esse precettivamente si limitano a descrivere -hanno avuto modo di affermare che, in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante della ingente quantità, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore -soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata. (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012 - dep. 20/09/2012, P.G. e Biondi, Rv. 253150). Il che sta dunque evidentemente a significare che il dato probatorio atto a sostenere la configurabilità della aggravante in questione deve volgersi ad asseverare almeno il raggiungimento della soglia "minima" per ogni singolo episodio di violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Il riferimento alla natura della sostanza, al dato ponderale ed al necessario elemento di apprezzamento "contenutistico" offerto dalla quantità di principio attivo giustifica la tendenziale riserva che questa Corte ha manifestato - proprio agli effetti della aggravante in questione - nelle ipotesi in cui, in mancanza di sequestri della sostanza, gli elementi di valutazione del traffico di stupefacenti provengano, come nella vicenda in esame, essenzialmente da attività di intercettazione telefonica. In tema di droga cosiddetta "parlata, infatti, si è affermato, ancor prima della richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, che in materia di stupefacenti, al fine del riconoscimento dell'aggravante della detenzione di quantità ingente, il giudice deve tener conto sia della qualità sia del dato ponderale della sostanza, con riferimento al principio attivo in essa contenuto e agli effetti negativi sull'integrità della salute di un rilevante numero di potenziali consumatori. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato senza rinvio la condanna dell'imputato limitatamente al riconoscimento della citata aggravante, in quanto la verifica della sua sussistenza era stata basata dai giudici di merito esclusivamente sul contenuto di conversazioni intercettate). (Sez. 6^, n. 1870 del 16/10/2008 - dep. 19/01/2009, Grieco, Rv. 242637). Il tutto non senza considerare che l'aggravante di cui si discute accede ad una condotta materiale che si perfeziona attraverso i singoli atti di cessione, acquisto o detenzione della sostanza stupefacente, senza riflettersi sulla intera attività che lo stesso capo di imputazione individua temporalmente "fino all'aprile 2003"; non è, dunque, la quantificazione "globale" della attività di illecito commercio - durata, in ipotesi, un periodo anche consistente - a poter venire in discorso, ma sono le singole operazioni "commerciali" (anche se unificate sotto il vincolo della continuazione) a rappresentare la base sulla quale commisurare il "quantitativo" della droga illecitamente acquistata o venduta. Il D.P.R. n. 309 del 1990, art.80, comma 2, prevede infatti, l'aggravamento della pena allorché i fatti di cui all'art. 73 - e dunque le singole condotte criminose - riguardano quantità ingenti di stupefacenti.
I recenti approdi cui sono pervenute le Sezioni Unite appaiono del tutto convergenti con i principi enucleati da questa Corte nella pronuncia di annullamento, giacché in essa si è posta in luce la circostanza che la nozione di "quantità ingente" evoca in sè, già sul piano semantico, il riferimento ad un valore ponderale, ovviamente da raccordare al tipo di sostanza ed al relativo grado di purezza, enunciando a tal proposito, indicazioni di tipo appunto "quantitativo," nella sostanza non discordanti da quelle poi "puntualizzate" dalle Sezioni Unite.
Da qui la conclusione di carenza motivazionale della sentenza di appello poi annullata, in quanto, nella specie, i giudici del merito avevano "ritenuto l'aggravante della ingente quantità in relazione a quantitativi, non ben precisati, che comunque non sono specificamente rapportati ai parametri sopra indicati, essendo solo apoditticamente affermato che essi erano tali da creare le condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti".
Ebbene, a fronte di una critica tanto puntuale, che demandava al giudice del rinvio un onere di integrazione motivazionale specifico proprio sul punto del parametro quantitativo e "merceologico", la sentenza qui impugnata si limita, in scarne ed assertive battute, a formulare un semplice riferimento alle intercettazioni telefoniche - non meglio precisate, quanto a contenuti e contesti dimostrativi - senza alcuna puntualizzazione circa gli elementi specifici alla stregua dei quali sarebbe possibile la individuazione dei parametri quantitativi e qualitativi postulati dalla sentenza rescindente - come si è detto in linea con la successiva pronuncia delle Sezioni Unite - quali aspetti indefettibili per ritenere integrata l'aggravante in questione. Si tratta, come è evidente, di una ipotesi paradigmatica in cui il giudice del rinvio è venuto meno al suo obbligo di "riempimento" delle carenze motivazionali additate nella sentenza di annullamento, con conseguente elusione del relativo dictum, vincolante in sede rescissoria. Ancor meno significativo è, poi, il riferimento ad una sorta di imponderabile massima di esperienza secondo la quale le associazioni mafiose non tratterebbero, di regola, altro che grosse partite di droga. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio sul medesimo punto già oggetto del precedente annullamento, in riferimento a tutti gli odierni ricorrenti. Il motivo di ricorso proposto dal ZZ, dal TO e da SS NC è infatti comune anche a SS IO ed al medesimo può dunque ritenersi esteso. Imponderabili sono, poi, le ragioni per le quali - come correttamente osservato dal ricorrente - nei confronti del ZZ sia stata rideterminata la pena per il reato sub A), non oggetto di annullamento e dunque irrevocabile, e assieme ad esso sia stata rideterminata la pena anche in riferimento al reato di cui al capo C), per il quale l'annullamento si riferiva esclusivamente alla aggravante, che i giudici del rinvio hanno ritenuto sussistente. Fondate sono anche le censure che SS NC (il motivo deve essere esteso, perché comune, anche a SS IO) svolge in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, riguardante, appunto, SS NC, SS
IO ed altro imputato non ricorrente (PI IO) e contestato al capo B1).
Anche in questo caso, la sentenza di annullamento si è espressa in termini del tutto univoci, osservando che, a fronte di quanto emergeva dalla sentenza di primo grado, secondo la quale "vi sarebbero stati intensi contatti tra il PI e i AT SS per il traffico organizzato di hashish con uso anche di depositi (garage) e con spartizione di quote", "la prova della esistenza di un sodalizio programmaticamente dedito a tale specifica attività, attivo fino all'aprile del 2003, e abbracciante solo i detti tre soggetti, appariva essere soltanto abbozzata, considerato anche che le conversazioni intercettate, su cui si fondano le prove di responsabilità abbracciano un arco limitato di tempo (dal gennaio al luglio 2002); ed è comunque - sottolineava la sentenza - seriamente messa in crisi dal dato obiettivo consistente nel fatto che nel giugno 2002 il PI venne arrestato, senza che, dopo tale data, nonostante le generiche affermazioni contenute nella sentenza di primo grado (p. 480), siano stati evidenziati indici significativi di un perdurante apporto al sodalizio da parte dell'imputato e in particolare di ulteriori rapporti con i AT SS".
La segnalata carenza argomentativa circa la prova della esistenza del contestato sodalizio, viene ancora una volta sbrigativamente liquidata in poche battute che si limitano a rievocare gli stessi elementi già delibati in sede rescindente, con l'aggiunta di un riferimento ad una asserita "prova logica," solo labialmente attestata. La sentenza va dunque annullata con rinvio nei confronti di entrambi i AT SS per nuovo giudizio in ordine all'indicato capo B1).
Deve essere infine accolto anche il ricorso proposto da SS IO in riferimento ai reati concernenti le armi (detenzione, porto e ricettazione) contestati ai capi F) ed F1). L'annullamento era stato infatti pronunciato in quanto "i giudici di merito non avevano convincentemente esposto i dati logico-fattuali in base ai quali sarebbe da ritenere che il borsone contenente le armi di pertinenza del clan fosse stato affidato all'imputato, non risultando chiaro da quale appartamento, se collegabile o meno al SS, il borsone fosse stato gettato in strada all'arrivo dei carabinieri (v. sen. G.u.p., p. 439-440)". Pure in questo caso la "replica" offerta dai giudici si limita ad evocare una non meglio precisata intercettazione nella quale tal Leonardo faceva riferimento al fatto che un non meglio indicato "IO" alla vista dei carabinieri "le aveva buttate dal balcone". Riferimenti che, avulsi da qualsiasi rilettura globale dei fatti e delle relative acquisizioni, che i giudici del rinvio avrebbero dovuto comunque compiere, non valgono in alcun modo a colmare le lacune argomentative e fattuali indicate nella richiamata pronuncia di annullamento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata:
nei confronti di ZI SI, SS NC, SS IO e
TO OR in punto di ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, in riferimento al capo C);
- nei confronti di SS NC e SS IO in riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di chi al capo B1);
nei confronti di SS IO in riferimento al ritenuto concorso dei reati di cui capi F e F1;
Rinvia per nuovo giudizio sui predetti capi e punti ad altra sezione della Corte di appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2013