Versione
1 gennaio 1993
1 gennaio 1993
Art. 74.
(Ricorso contro provvedimenti relativi alla segnaletica)
1. Il ricorso, previsto dall'articolo 37, comma 3, del codice, e' proposto, nel termine di sessanta giorni, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso deve contenere, oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizioneal provvedimento o all'ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Il ricorso e' notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici, e all'ente competente all'apposizione della segnaletica, giusta quanto dispone l'articolo 37 del codice.
2. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che ricorrano ragioni di urgenza, nel qual caso l'ente competente puo' deliberare di dare provvisoria esecuzione al provvedimento impugnato. L'esecuzione provvisoria e' comunicata, con raccomandata con avviso di ricevimento, al ricorrente e all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici.
3. Il ricorso e' deciso, a seguito di istruttoria dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dal Ministro dei lavori pubblici entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso. La decisione e' comunicata dal Ministro al ricorrente e all'ente competente, che e' tenuto a conformarsi ad essa.
(Ricorso contro provvedimenti relativi alla segnaletica)
1. Il ricorso, previsto dall'articolo 37, comma 3, del codice, e' proposto, nel termine di sessanta giorni, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso deve contenere, oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizioneal provvedimento o all'ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Il ricorso e' notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici, e all'ente competente all'apposizione della segnaletica, giusta quanto dispone l'articolo 37 del codice.
2. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che ricorrano ragioni di urgenza, nel qual caso l'ente competente puo' deliberare di dare provvisoria esecuzione al provvedimento impugnato. L'esecuzione provvisoria e' comunicata, con raccomandata con avviso di ricevimento, al ricorrente e all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici.
3. Il ricorso e' deciso, a seguito di istruttoria dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dal Ministro dei lavori pubblici entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso. La decisione e' comunicata dal Ministro al ricorrente e all'ente competente, che e' tenuto a conformarsi ad essa.
Commentari • 10
- 1. TAR Lazio, sezione I, sentenza 7 aprile 2021, n. 4107https://www.eius.it/articoli/ · 38.946964
[…] articolo 40, comma 9-quater, articolo 48, commi 1 e 2 del Codice nonché ai sensi degli articoli 73 e 74 del Regolamento di esecuzione ed attuazione". 9.2. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 20
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 27/01/2004, n. 1406Provvedimento: […] - che, con il primo (con cui deduce: "Violazione dell'art. 2700 c.c."), il secondo (con cui deduce: "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 200 e 201 nuovo c.d.s. e dall'art. 384 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo c.d.s."), ed il terzo motivo (con cui deduce: "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 200 e 201 nuovo c.d.s. e dall'art. 384 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo c.d.s. Omessa motivazione") - che possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione - il Comune ricorrente critica la sentenza impugnata, anche sotto il profilo della sua motivazione, sostenendo:Leggi di più...
- onere gravante sull'opponente·
- relativa deduzione·
- contravvenzione al codice della strada·
- illegittimità del segnale stradale·
- opposizione a sanzione amministrativa·
- circolazione stradale·
- opposizione·
- applicazione·
- segnaletica stradale·
- sanzioni amministrative