Sentenza 18 marzo 2003
Massime • 1
Il delitto di associazione finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti, previsto dall'art. 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, può essere ravvisato anche nel vincolo che lega il fornitore e i venditori al minuto delle sostanze illecite, quando l'attività di questi ultimi è posta in essere avvalendosi continuativamente e consapevolmente delle risorse dell'organizzazione, con la coscienza di farne parte, in modo tale che l'attività di spaccio rappresenti un contributo causale volontario alla realizzazione del fine di profitto del sodalizio criminoso (nell'affermare tale principio, la Corte ha escluso che l'esistenza dell'associazione possa essere desunta automaticamente da una serie di operazioni, sebbene frequenti, di compravendita delle sostanze stupefacenti concluse tra le stesse persone, richiedendosi, da parte degli acquirenti, la consapevolezza di operare in qualità di aderenti all'organizzazione criminale e nell'interesse della stessa, anche se il perseguimento di quest'ultimo non è incompatibile con l'interesse personale di rifornirsi della droga).
Commentario • 1
- 1. L'associazione finalizzata al narcotraffico: Gli elementi costitutivi delineati dalla giurisprudenzaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2022
Secondo la giurisprudenza i dati sintomatici dell'associazione finalizzata al narcotraffico vanno individuati nell'esistenza di un accordo, anche solo di fatto, tra tre o più persone, connotato dalla cd. affectio societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel traffico degli stupefacenti, nella piena consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale: ciò che ha rilevanza non è un accordo consacrato in atti di costituzione, iniziazione o in altre manifestazioni di formale adesione, ma l'esistenza, di fatto, della struttura prevista dalla legge, in cui si innesta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/03/2003, n. 17348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17348 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori:
Dott. Luigi Sansone Presidente
Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere
Dott. Ilario Martella "
Dott. Francesco Serpico "
Dott. Nello Rossi "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SALERNO Aristide avverso;
ordinanza del Tribunale di Caltanissetta in data 1.10.2002. Letti gli atti;
udita la relazione del Cons. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del P.G. dott. Vincenzo Geraci, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Ricorre Salerno Aristide, per il tramite del proprio difensore di fiducia, avverso ordinanza in data 1.10.2002 con la quale il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del riesame, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicatagli per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.p.r. n. 309/90. Deduce erronea applicazione dell'art. 74 citato e vizio di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza relativi, poiché dal contenuto delle intercettazioni non sarebbe desumibile alcun rapporto stabile con altri soggetti;
e tanto meno la coscienza e volontà di operare per conto e nell'interesse di una associazione criminale. Deduce vizio di motivazione anche relativamente alla scelta della misura, non essendo state indicate le ragioni per cui non si è ritenuta adeguata quella degli arresti domiciliari, che pure si era dimostrata efficace nel passato, tanto che nessuna violazione di legge è stata accertata a suo carico durante il periodo della sua esecuzione.
I1 ricorso, limitato alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo, si deve entro questi limiti ritenere non infondato.
Ben è vero che, secondo il principio in diverse occasioni affermato da questa Corte (cfr., tra le più recenti, Sez. VI, 14.12.1999 n. 856, Campanella) può essere ravvisato il vincolo associativo anche tra il fornitore di sostanze stupefacenti e i venditori al minuto delle stesse sostanze, quando l'attività di questi ultimi sia posta in essere avvalendosi continuativamente e consapevolmente delle risorse dell'organizzazione e con la coscienza di farne parte, perché in questa ipotesi l'attività di spaccio rappresenta un volontario contributo causale fornito alla realizzazione del fine di profitto del sodalizio criminoso. Ciò non significa, peraltro, che l'esistenza di un'associazione finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti possa essere desunta pressoché automaticamente da una serie di operazioni, ancorché frequenti, di compravendita di tali sostanze concluse tra le stesse persone, occorrendo pur sempre che gli acquirenti a fine di spaccio agiscano con la volontà e con la consapevolezza di operare quali aderenti ad una organizzazione criminale e nell'interesse della stessa, anche se il perseguimento di quest'ultimo non è incompatibile con quello di un interesse personale e può con lo stesso concorrere.
L'ordinanza impugnata ritiene la configurabilità di gravi indizi di colpevolezza relativamente al reato associativo in base alla pluralità di contatti tra il ricorrente e il coindagato AD AN, che lo riforniva frequentemente di quantitativi notevoli di sostanze stupefacenti, da lui acquistate sul mercato di Palermo, per la successiva immissione sul mercato locale. La frequenza e la regolarità dei rapporti col AD costituiscono secondo i giudici del riesame indice della comune appartenenza ad un sodalizio organizzato, diretto da quest'ultimo e finalizzato al commercio di stupefacenti, del quale facevano parte anche diverse altre persone che parimenti acquistavano droga dal AD per rivenderla al minuto sul mercato locale.
Ora, la pluralità di rapporti col AD costituisce di certo elemento rilevante ai fini della possibile configurazione del vincolo associativo ipotizzato;
ma non è sufficiente a farlo ritenere sotto il profilo della consistente probabilità, apparendo altrettanto compatibile con l'ipotesi di una serie di acquisti indipendenti effettuati dal Salerno senza alcun collegamento con altre persone.
Occorreva pertanto accertare, sulla base di un più analitico esame delle conversazioni intercettate e degli ulteriori indizi eventualmente desumibili da altre fonti, se la accertata attività di commercio di sostanze stupefacenti fosse riconducibile ad una sia pure elementare organizzazione alla quale si potessero considerare aderenti tutti gli indagati e ad un interesse proprio dell'organizzazione, anche se non perseguito dai singoli in via esclusiva. La motivazione dell'ordinanza sul punto non può ritenersi adeguata, limitandosi sostanzialmente a richiamare la frequenza delle operazioni di compravendita e l'identità dei soggetti interessati.
Quanto alle esigenze cautelari, ravvisate anche relativamente al reato di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309/90, generici e come tali insuscettibili di considerazione risultano i rilievi del ricorrente. Va pertanto, limitatamente ai gravi indizi di colpevolezza relativi al reato associativo, annullata l'ordinanza , con rinvio al giudice competente;
il quale provvederà a nuovo ed autonomo esame delle risultanze processuali, ovviando al vizio riscontrato.
P.Q.M.
la Corte annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309/90, e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Caltanissetta. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2003.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 11 APRILE 2003 .