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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 738. Esecuzione conseguente al riconoscimento 1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell'esecuzione della sentenza straniera, le pene e la confisca conseguenti al riconoscimento sono eseguite secondo la legge italiana. La pena espiata nello stato di condanna e' computata ai fini dell'esecuzione.
2. All'esecuzione provvede di ufficio il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento. Tale corte e' equiparata, a ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario.
2. All'esecuzione provvede di ufficio il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento. Tale corte e' equiparata, a ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario.
Commentari • 13
- 1. Cassazione penale n. 11425/2004https://www.brocardi.it/ · 278.98468
(massima n. 1) In tema di esecuzione in Italia di sentenza straniera, il principio stabilito dall'art. 738 c.p.p., per cui l'esecuzione della pena è soggetta alla legge italiana, trova un limite nel divieto di aggravamento della pena inflitta nell'ordinamento straniero, prescritto dall'art. 735, […]
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Giurisprudenza • 54
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 22/07/2020, n. 21984Provvedimento: […] D'altra parte, tali principi sono stati da tempo sviluppati valorizzando la previsione dell'articolo 738 cod. proc. pen. che impedisce un trattamento deteriore, essendosi affermato che «l'adattamento della pena inflitta con la sentenza straniera riconosciuta in Italia deve essere eseguito rispettando la decisione straniera con riferimento al complessivo trattamento che, […] è comminato al soggetto: di modo che tale trattamento non può essere più grave di quello che sarebbe di spettanza sulla base della normativa straniera. Tale principio trova applicazione anche nella fase di esecuzione come si ricava dall'art. 738 cod. proc. pen.; […]Leggi di più...
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