Articolo 738 del Codice di procedura penale
Articolo 678Articolo 739
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24 ottobre 1989
Art. 738. Esecuzione conseguente al riconoscimento 1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell'esecuzione della sentenza straniera, le pene e la confisca conseguenti al riconoscimento sono eseguite secondo la legge italiana. La pena espiata nello stato di condanna e' computata ai fini dell'esecuzione.
2. All'esecuzione provvede di ufficio il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento. Tale corte e' equiparata, a ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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