Sentenza 6 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di traduzione degli atti, poiché l'efficacia operativa dell'art. 143 cod. proc. pen. è subordinata all'accertamento della non conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato, qualora l'imputato straniero mostri, in sede di espletamento dell'attività processuale, di rendersi conto del significato degli atti compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati, e non rimanga completamente inerte ma, al contrario, assuma personalmente iniziative, come colloqui, conversazioni telefoniche, interrogatori, rivelatrici della sua capacità di difendersi adeguatamente, al giudice non incombe l'obbligo di provvedere alla nomina dell'interprete, dovuta solo sul presupposto indefettibile della non conoscenza o della difficoltà di comprensione della lingua italiana da parte dell'imputato. (Nell'occasione la Corte ha precisato che l'accertamento dell'ignoranza della lingua italiana da parte dell'imputato costituisce indagine di mero fatto il cui esito, se riferito dal giudice con argomentazioni esaustive e concludenti, sfugge al sindacato di legittimità).
Commentario • 1
- 1. Diritto alla traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare (Cass. SSUU, 15069/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 aprile 2024
L'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità relativa; non sia già emerso che l' indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità relativa dell' intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/10/2005, n. 40807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40807 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 06/10/2005
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 1051
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 020809/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SO AS N. IL 13/06/1966;
avverso SENTENZA del 11/03/2005 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONASTERO FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Dott. CONSOLO Santi che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Ciampa che concludeva per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata in data 12 marzo 2004, il Tribunale di Roma dichiarava VY TA colpevole dei delitti di sequestro di persona e lesioni personali, e lo condannava, ritenute le attenuanti generiche e la continuazione, applicata la diminuente per il rito abbreviato, alla pena di undici anni e due mesi di reclusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale per la durata della pena.
Il difensore dell'imputato proponeva appello avverso tale decisione deducendo:
- la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ex art. 4, art.
5-bis cod. proc. pen., dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, ex art. 419 cod. proc. pen., nonché del decreto di rinvio a giudizio e di tutti gli atti successivi, in relazione all'art. 143 cod. proc. pen.;
- la nullità della sentenza, per violazione dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen.;
- la nullità dei provvedimenti adottati nell'udienza del 19 novembre 2003, per violazione dell'art. 143, cod. proc. pen.;
- l'inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche intercettate e trascritte, con incarico in data 20 novembre 2003, per mancanza del decreto autorizzativo;
- la mancata derubricazione del delitto di cui all'art. 630 cod. pen., in quello di esercizio arbitrano delle proprie ragioni o, al più, in quello di cui all'art. 605 cod. pen.. La Corte territoriale dichiarava infondate tutte le censure proposte con i motivi di appello, sia processuali che di merito, confermando integralmente la sentenza impugnata.
In particolare la Corte di appello, dopo aver rigettato le eccezioni in rito, prendeva in considerazione la diversa ricostruzione dei fatti operata dal difensore dell'imputato che aveva sostenuto che la condotta del VY poteva integrare, al più, il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni o quello di sequestro di persona previsto dall'art. 605 cod. pen., senza alcuna finalità estortiva non potendo considerarsi "ingiusto" il profitto perché la somma di denaro richiesta per la liberazione della parte lesa non rappresentava altro che il "rimborso" delle spese che la madre della donna sequestrata aveva sostenuto in Ucraina per mantenere e curare il figlio della stessa parte lesa.
La Corte territoriale, ricostruita l'intera vicenda processuale con l'analisi degli esami dei testi, dell'imputato, della parte lesa e considerati gli altri elementi offerti dall'istruzione dibattimentale, riteneva che la tesi prospettata dall'imputato, peraltro considerata poco verosimile, non fosse in alcun modo provata e, per l'effetto, confermava integralmente la sentenza di primo grado.
Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato deducendo:
- inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 178, lettera c) c.p., e art. 143 c.p.), in relazione all'art. 606, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., con riferimento:
1) alla disciplina prevista dagli artt. 415-bis, 419 e 429 cod. proc. pen.);
2) al mancato intervento dell'interprete all'udienza del 19 novembre 2003, con relativa nullità di tutti gli atti conseguenti;
- inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 179 c.p. e art. 525, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento al mutamento del collegio giudicante, alla mancata rinnovazione degli atti, con conseguente nullità di tutti gli atti successivi e conseguenti), in relazione all'art. 606, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.;
- inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (artt. 267, 268 e 271, cod. proc. pen., con riferimento alle conversazioni telefoniche intercettate e trascritte in data 20 novembre 2003), in relazione all'art. 606, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.;
- inosservanza e erronea applicazione della legge penale e conseguente carenza e illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento (art. 521 cod. proc. pen., nonché 630, 393 e 605, e art. 43 cod. pen.), in relazione all'art. 606, comma 1, lettera b) ed e), cod. proc. pen..
Quanto al primo motivo il ricorrente ritiene erronea la lettura operata dalla Corte territoriale, con riferimento all'art. 143 cod. proc. pen.; la garanzia dell'assistenza dell'interprete deve,
infatti, ad avviso del ricorrente, necessariamente ricomprendere non solo gli atti orali, come affermato nella sentenza impugnata, ma anche tutti gli altri atti del procedimento qualora si accerti la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato. Sul punto, da un lato, viene richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 1993, dalla quale si coglierebbe il citato principio e, dall'altro, si sottolinea che la giurisprudenza di legittimità, della quale vengono riportate alcune decisioni, dopo iniziali oscillazioni, si sarebbe ormai stabilizzata nel senso suggerito dalla Corte regolatrice (viene richiamata, tra le altre, Cass., sez. unite, n. 5052, 24 settembre 2003, Zalagaitis), affermando, altresì, che anche l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dello straniero che non conosce la lingua italiana deve essere tradotta nella lingua dallo stesso conosciuta. Quanto al secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la nullità per la mancata nomina di un interprete, degli atti compiuti nell'udienza del 19 novembre 2003, durante la quale era stata ascoltata una microcassetta contenente colloqui tra l'imputato e la parte lesa, era stato letto il capo d'imputazione ed erano state ammesse le prove: l'accordo delle parti, richiamato in motivazione dalla Corte territoriale come fonte di legittimazione dei predetti provvedimenti, si riferiva infatti, assume la difesa, solo all'audizione della microcassetta e non anche alle altre attività compiute nella stessa udienza.
Quanto al terzo motivo il ricorrente deduce la nullità degli atti posti in essere all'udienza del 24 ottobre 2003, essendo stati adottati da un collegio diversamente composto rispetto a quello che ha poi deliberato la sentenza.
Quanto al quarto motivo di ricorso il ricorrente deduce la nullità delle conversazioni telefoniche intercettate e trascritte in data 20 novembre 2003, trattandosi di registrazioni effettuate all'insaputa dell'interlocutore e contestualmente "captate alla presenza e con l'intervento di organi di polizia": le registrazioni de quibus avrebbero natura di vere e proprie intercettazioni che, diversamente dall'ipotesi di conversazioni tra presenti, captate da uno degli interlocutori, esigerebbero il rispetto della disciplina di cui agli artt. 266 e segg., cod. proc. pen..
Quanto al quinto motivo di gravame, il ricorrente ripropone la tesi, già sostenuta davanti la Corte territoriale, che la condotta degli imputati integrerebbe la fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen., o, al più, quella di cui all'art. 605 cod. pen. e non già quella più grave contestata in rubrica.
Soggiunge il ricorrente che la motivazione della sentenza della Corte di appello, sul punto della qualificazione giuridica dei fatti, sarebbe carente e del tutto illogica perché, da un lato, avrebbe richiamato integralmente e fatto proprie, ai fini della decisione, le dichiarazioni delle parti offese e, dall'altro, avrebbe invece riportato solo parzialmente la dichiarazioni dell'imputato e dei testi della difesa, alle quali non sarebbe stato dato il giusto credito: in particolare la sentenza non avrebbe approfondito congruamente, come sarebbe stato necessario, le motivazioni offerte dall'imputato, fin dall'udienza di convalida, a giustificazione della propria condotta, approfondimento che avrebbe comportato una ben diversa valutazione dei fatti e una loro diversa qualificazione giuridica.
Infine, il ricorrente sostiene che il dolo specifico richiesto per integrare il reato di sequestro di persona sarebbe, nella specie, del tutto assente: il comportamento del soggetto attivo del reato sarebbe contrassegnato dalla volontà di realizzare un profitto "giusto", consistente, infatti, nella volontà di rimborsare la madre della parte lesa, per le spese sostenute per la cura e il mantenimento del di lei figlio.
Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2005, il Procuratore Generale concludeva per il rigetto del ricorso mentre il difensore dell'imputato ne chiedeva l'accoglimento sviluppando le argomentazioni già illustrate con i motivi del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo (nullità dell'avviso ex art. 415-bis c.p. e di tutti gli atti conseguenti, ivi comprese le sentenze di primo e di secondo grado, per mancata traduzione degli atti nella lingua dell'imputato), il ricorrente richiama i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n. 10 del 1993, principi che sarebbero stati recepiti dalla successiva giurisprudenza di legittimità.
Questo collegio condivide pienamente il principio fondamentale affermato dalla Corte costituzionale nella richiamata sentenza e cioè che "il diritto dell'imputato ad essere immediatamente informato, nella lingua da lui conosciuta, della natura e dei motivi dell'imputazione contestatagli, deve essere considerato un diritto soggettivo perfetto, direttamente azionabile" e che, di conseguenza, non può essere condiviso l'assunto che l'art. 143 cod. proc. pen. vada configurato come norma di stretta interpretazione che tollera come uniche eccezioni alla regola dell'utilizzazione dell'interprete per gli atti orali, solo quelle espressamente previste dallo stesso codice di rito (art. 109, comma 2, e art. 169, comma 3, cod. proc. pen.). L'art. 143 cod. proc. pen. va infatti interpretato, conformemente al dictum della citata sentenza, come una clausola generale "destinata a espandersi e a specificarsi, nell'ambito dei fini normativamente riconosciuti, di fronte al verificarsi delle varie esigenze concrete che lo richiedano, quali il tipo di atto cui la persona sottoposta al procedimento deve partecipare ovvero il genere di ausilio di cui la stessa abbisogna"; essendo peraltro finalizzato a garantire all'imputato che non parla la lingua italiana di "comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa" "è suscettibile di un'applicazione estensibile a tutte le ipotesi in cui l'imputato, ove non potesse giovarsi dell'ausilio di un interprete, sarebbe pregiudicato nel suo diritto di partecipare effettivamente allo svolgimento del processo penale" (ancora Corte Cost., sent. n. 10 del 1993). Ciò posto, va però altresì affermato che l'efficacia operativa dell'art. 143 cod. proc. pen., è ovviamente subordinata al verificarsi di una condizione essenziale e cioè l'accertamento dell'ignoranza della lingua italiana da parte dell'imputato. Ne consegue che ai fini dell'applicazione dell'art. 143 cod. proc. pen., deve risultare in modo inequivocabile che lo straniero ignori la lingua italiana (Cass., sez. unite, n. 12, 31 maggio 2000, Jakani;
Cass., sez. unite, n. 5052, 24 settembre 2003, Zalagaitis): la disposizione de qua va pertanto interpretata nel senso che presupposto indefettibile per la sua applicazione è che risulti dagli atti la non conoscenza o la difficoltà di comprensione della lingua italiana da parte dell'imputato.
Nel caso di specie, nessuna violazione del diritto di difesa si è determinata in quanto, come peraltro sottolineato dallo stesso ricorrente, il Tribunale di Roma aveva accertato la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato e, per l'effetto, l'insussistenza dell'obbligo di traduzione degli atti. Il giudice di merito aveva certamente tratto argomenti di valutazione dagli atti espletati nella fase delle indagini preliminari (interrogatorio dell'imputato in sede di udienza di convalida, ordinanza di custodia cautelare, la cui traduzione non risulta sia stata richiesta dalla difesa), atti avverso i quali nessun rilievo, a quanto è dato conoscere, era stato sollevato. Inoltre, il Tribunale, nel rigettare l'eccezione di nullità dell'avviso ex art. 415-bis c.p. per mancata traduzione dell'atto nella lingua nota all'imputato,
aveva affermato, sulla base degli atti esibiti dal Pubblico Ministero ed esaminati ai soli fini di valutare la fondatezza dell'eccezione, che l'imputato aveva conversato telefonicamente con un cittadino italiano (Zuncheddu), che si era espresso in lingua italiana con il suo datore di lavoro (De Cupis) e che dimorava stabilmente in Italia da circa due anni (cfr. verbale di udienza in data 24 ottobre 2003). Tali considerazioni, unitamente al fatto che l'imputato aveva "dimostrato di conoscere anche il russo essendosi avvalso della prestazione di un interprete di lingua russa alle udienze preliminari del 20 marzo 2003, del 17 aprile 2003 e del 12 giugno 2003, senza nulla eccepire ed avendo anche in data odierna partecipato all'udienza con l'assistenza di un interprete che ha espressamente dichiarato di comprendere ma di non parlare l'ucraino e di aver conferito in lingua russa e polacca con l'imputato venendo da questi compreso", determinavano il Tribunale a ritenere positivamente accertata la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato:
trattandosi di argomentazioni corrette, del tutto prive di vizi logici, l'accertamento dell'ignoranza della lingua italiana non può essere richiesto in sede di legittimità.
Questa Corte ha infatti affermato che "l'accertamento della conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero costituisce un'indagine di mero fatto il cui esito, se riferito dal giudice di merito con argomentazioni esaustive e concludenti, sfugge al sindacato di legittimità" (Cass., sez. unite, n. 12, 31 maggio 2000, Jakani).
Le censure indicate nel secondo e nel terzo motivo di ricorso, tra loro collegate, possono essere congiuntamente decise. Quanto alla eccezione di nullità della sentenza per violazione del principio di immutabilità del giudice ex art. 525, comma 2, cod. proc. pen., è sufficiente rilevare che, all'udienza del 24 ottobre
2003, l'unica attività processuale compiuta dal collegio diversamente composto, è stata quella di rigettare un'eccezione di nullità dell'avviso ex art. 415-bis c.p.: la decisione sulla richiesta di giudizio abbreviato, presentata nella stessa udienza, è stata infatti adottata, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, nella successiva udienza del 19 novembre 2003, dal collegio che ha poi provveduto a deliberare la sentenza.
Orbene, è principio costantemente affermato da questa Corte che la regola dell'immutabilità del giudice riguarda solo l'effettivo svolgimento dell'attività dibattimentale, con particolare riferimento alle acquisizioni probatorie, restandone esclusa l'attività relativa a procedimenti ordinatori mirati solo all'ordinato svolgimento del processo senza alcuna valenza sul giudizio (Cass., sez. 1^, n. 35669, 17 settembre 2003, Prinzivalli):
in altre parole, il principio di cui all'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., trova applicazione solo con riferimento "all'esame delle acquisizioni probatorie funzionali alla decisione, a ogni attività istruttoria destinata allo stesso scopo e all'assunzione delle richieste e delle conclusioni delle parti" (cfr., sul punto, anche Corte Cost. sent. n. 484 del 1995). Nessuna nullità si è, pertanto, nella specie, verificata. Quanto all'eccezione di nullità degli atti compiuti all'udienza del 19 novembre 2003 per mancata nomina dell'interprete va rilevato che l'ascolto della cassetta registrata è stato effettuato con "l'accordo delle parti" e, quanto al resto (lettura del capo d'imputazione, indicazione e ammissione delle prove), la relativa nullità (a regime intermedio) risulta sanata ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., non risultando che la parte presente - che peraltro aveva prestato espressamente il consenso all'ascolto della cassetta registrata - abbia rilevato o eccepito alcunché. Quanto al quarto motivo in rito - dedotta nullità delle conversazioni telefoniche intercettate e trascritte in data 20 novembre 2003, in quanto, effettuate all'insaputa dell'interlocutore e "captate alla presenza e con l'intervento di organi di polizia", avrebbero richiesto il rispetto della procedura prevista dagli artt. 266 e segg., cod. proc. pen. - questo collegio ritiene condivisibili talune recenti pronunce di questa Corte (Cass., Sez. 2^, n. 42486, 17 dicembre 2002, Modelfmo;
Cass., sez. 1^, n. 30082, 27 agosto 2002, Aquino) nelle quali si è affermata la legittimità e, quindi, la piena utilizzabilità, anche in assenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, dei colloqui registrati su nastro magnetico da uno degli interlocutori, a nulla rilevando ne' che la registrazione sia stata da lui effettuata su richiesta della polizia giudiziaria ne' che egli stesso agisca utilizzando materiale da questa fornito. Poiché, nella specie, uno degli interlocutori non solo aveva consentito, ma addirittura richiesto la captazione, non si ravvisa quella occulta presa di conoscenza di conversazioni che intercorrono tra soggetti individuati ma del tutto inconsapevoli che impone la rigorosa regolamentazione del codice di rito a garanzia della segretezza delle conversazioni.
Infine, quanto al merito (quinto motivo di gravame), il ricorrente ripropone la tesi, già sostenuta davanti la Corte territoriale, che la condotta degli imputati avrebbe potuto integrare, a tutto concedere, la fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen., o, al più, quella di cui all'art. 605 cod. pen.: in altre parole, il ricorrente propone un'altra interpretazione dei fatti rispetto a quella operata dai primi giudici, prospettando una diversa, e per esso ricorrente ritenuta più adeguata, valutazione delle risultanze processuali e affermando che quella operata dalla Corte territoriale sarebbe palesemente erronea perché avrebbe valorizzato solo gli elementi a carico dell'imputato, senza tener conto di quelli a favore. Ritiene, viceversa, questo collegio che la motivazione della sentenza della Corte di appello, sia in punto di qualificazione giuridica che di ricostruzione dei fatti, sia del tutto coerente e priva dei connotati di illogicità manifesta attribuitile nel ricorso. L'illogicità o la carenza della motivazione come vizio denunciabile, deve peraltro essere evidente e cioè di spessore tale da risultare immediatamente percepibile esulando dai poteri di questa Corte, quello di una "rilettura", come richiesto dal ricorrente, degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. Tale valutazione è, in via esclusiva, affidata al giudice di merito e non spetta certo al giudice di legittimità sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di secondo grado quando, come nella specie, tale valutazione sia stata operata dalla Corte territoriale con completa indicazione degli elementi di prova dai quali ha tratto il proprio convincimento, con scelte coerenti sul piano logico e prendendo in considerazione tutte le risultanze probatorie acquisite agli atti del processo.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2005