Cass. pen., sez. II, sentenza 06/10/2005, n. 40807
CASS
Sentenza 6 ottobre 2005

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Massime1

In tema di traduzione degli atti, poiché l'efficacia operativa dell'art. 143 cod. proc. pen. è subordinata all'accertamento della non conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato, qualora l'imputato straniero mostri, in sede di espletamento dell'attività processuale, di rendersi conto del significato degli atti compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati, e non rimanga completamente inerte ma, al contrario, assuma personalmente iniziative, come colloqui, conversazioni telefoniche, interrogatori, rivelatrici della sua capacità di difendersi adeguatamente, al giudice non incombe l'obbligo di provvedere alla nomina dell'interprete, dovuta solo sul presupposto indefettibile della non conoscenza o della difficoltà di comprensione della lingua italiana da parte dell'imputato. (Nell'occasione la Corte ha precisato che l'accertamento dell'ignoranza della lingua italiana da parte dell'imputato costituisce indagine di mero fatto il cui esito, se riferito dal giudice con argomentazioni esaustive e concludenti, sfugge al sindacato di legittimità).

Commentario1

  • 1Diritto alla traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare (Cass. SSUU, 15069/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 aprile 2024

    L'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità relativa; non sia già emerso che l' indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità relativa dell' intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 06/10/2005, n. 40807
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40807
Data del deposito : 6 ottobre 2005

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