Cass. civ., sez. III, sentenza 03/02/2004, n. 1940
CASS
Sentenza 3 febbraio 2004

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Colui che sia convenuto in giudizio dal locatore (o dal comodante) per la restituzione dell'immobile locato (dato in comodato) non può, avvalendosi di un'eccezione "de iure tertii", contestare la legittimazione dell'attore allegando la mancanza del diritto reale sul bene in capo al medesimo ovvero il trasferimento a terzi della proprietà del bene, o, ancora, la perdita da parte del medesimo della relativa disponibilità.

La cessione tra privati di beni comunali soggetti ad uso civico, quali quelli di cui alla cat. A) [ <<terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente>>, che non possono essere alienati neppure dall'ente pubblico, se non con l'autorizzazione della Regione ] e alla cat. B) [ artt. 11 ( <<terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente>> ), 13 ( <<i terreni di cui alla lettera B dell'art. 10>> -terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria- <<destinati ad essere ripartiti, secondo un piano tecnico di sistemazione fondiaria e di avviamento colturale, fra le famiglie dei coltivatori diretti del comune o della frazione>> ), 21 ( <>, riassegnate ex artt. 13 e 19 ) ] della L. n. 1766 del 1927 è nulla ( non già per illiceità bensì ) per impossibilità dell'oggetto o per contrasto con norma imperativa.

Il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa, alla stregua di un accertamento da effettuarsi sulla base del "petitum" (e cioè in base al risultato perseguito in giudizio dall'attore , in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento dell'azione proposta indipendentemente dalla natura del provvedimento richiesto. (Nella specie, riguardando la controversia l'esistenza, validità e risoluzione di contratti di locazione (e subaffitto) e di comodato di un fondo di destinazione ad uso civico concesso in affitto dal Comune, ed essendo stati tali contratti conclusi dall'affittuario del predetto fondo con terzi, la S.C. ha escluso che potesse configurarsi un'ipotesi di litisconsorzio necessario col Comune).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 03/02/2004, n. 1940
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1940
    Data del deposito : 3 febbraio 2004

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