Sentenza 3 febbraio 2004
Massime • 3
Colui che sia convenuto in giudizio dal locatore (o dal comodante) per la restituzione dell'immobile locato (dato in comodato) non può, avvalendosi di un'eccezione "de iure tertii", contestare la legittimazione dell'attore allegando la mancanza del diritto reale sul bene in capo al medesimo ovvero il trasferimento a terzi della proprietà del bene, o, ancora, la perdita da parte del medesimo della relativa disponibilità.
La cessione tra privati di beni comunali soggetti ad uso civico, quali quelli di cui alla cat. A) [ <<terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente>>, che non possono essere alienati neppure dall'ente pubblico, se non con l'autorizzazione della Regione ] e alla cat. B) [ artt. 11 ( <<terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente>> ), 13 ( <<i terreni di cui alla lettera B dell'art. 10>> -terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria- <<destinati ad essere ripartiti, secondo un piano tecnico di sistemazione fondiaria e di avviamento colturale, fra le famiglie dei coltivatori diretti del comune o della frazione>> ), 21 ( <
Il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa, alla stregua di un accertamento da effettuarsi sulla base del "petitum" (e cioè in base al risultato perseguito in giudizio dall'attore , in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento dell'azione proposta indipendentemente dalla natura del provvedimento richiesto. (Nella specie, riguardando la controversia l'esistenza, validità e risoluzione di contratti di locazione (e subaffitto) e di comodato di un fondo di destinazione ad uso civico concesso in affitto dal Comune, ed essendo stati tali contratti conclusi dall'affittuario del predetto fondo con terzi, la S.C. ha escluso che potesse configurarsi un'ipotesi di litisconsorzio necessario col Comune).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/02/2004, n. 1940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1940 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2004 |
Testo completo
کے REPUBBLICA ITALIANA 0 1 940/04 LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto Comodars SEZIONE TERZA CIVILE locazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6495/01 - Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA 9745/01 Consigliere PERCONTE LICATESE Dott. Renato 9834/01 - Consigliere Dott. Michele LO PIANO 3814 Cron. Consigliere Dott. Fabio MAZZA Rel. Consigliere Rep. 449 Dott. Gianfranco MANZO Ud. 17/06/03 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TURIST BEACH SRL, corrente in Campofelice di Roccella, in persona del suo presidente e legale rappresentante sig. Pietro Paolo Pellerito, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DI SPAGNA 35, presso lo studio difesa dall'avvocato dell'avvocato SEBASTIANO LEFEVRE, FRANCESCO LUPO con studio in TERMINI IMERESE VIA EUREKA 1/A, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
OL EL, AC SA, OL EL;
- intimati 2003 1413 e sul 2° ricorso n° 9745/01 proposto da: : elettivamente domiciliata in ROMA VIA AC SA, 28, presso 10 studio dell'avvocato MARIA CICERONE GIOVANNA PANSINI, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati IPPOLITO CRISPINO, DOMENICO PANSINI, primi due per procura speciale per AR Claudio Rocca * : di Roma del 09/06/03 rep. n. 4219 di rep. e l'ultimo giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
TURIST BEACH SRL;
- intimata e sul 3° ricorso n° 9834/01 proposto da: OL EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F MICHELINI TOCCI 50, presso lo studio dell'avvocato CARLO VISCONTI, difeso dall'avvocato MARIO LUPO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
AC SA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 28, presso 10 studio dell'avvocato MARIA GIOVANNA PANSINI, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati IPPOLITO CRISPINO, DOMENICO PANSINI, primi due per procura speciale per AR Claudio Rocca di Roma del 09/06/03 rep. n. 4219 di rep. e l'ultimo giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
TURIST BEACH SRL;
intimata - avverso la sentenza n. 70/00 del Tribunale di TERMINI IMERESE, emessa 1'08/02/00 e depositata il 28/02/00 (R.G. 361/99); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/03 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato Francesco LUPO;
udito l'Avvocato Giuseppe QUARANTINO IACONO (per delega Avv. Mario LUPO); udito l'Avvocato IO PANSINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso principale, l'accoglimento del I motivo del ricorso OL e l'assorbimento degli altri;
il rigetto del III motivo " del ricorso SA AC e l'assorbimento degli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RO AC, quale erede di VA AC, conveniva dinanzi al Pretore di CE RM LC intimando allo stesso sfratto per morosità in ordine ad 3 un terreno e lachiedendo convalida dell'intimazione con diemissione ingiunzione per i canoni. Il LC contestava la domanda, deducendo che mancava la prova della titolarità del rapporto iure successionis da par- F non aveva mai te della AC, che VA AC posseduto le particelle oggetto di causa, che il rap- e che il porto di locazione era cessato terreno era stato ceduto in comodato alla Turist Beach. Rigettata la convalida e disposto il mutamento del rito, veniva chiamata in causa la Turist Beach S.r.l. Quest'ultima costituitasi chiedeva il rigetto delle domande, espo- nendo di aver concluso VA AC con un con- tratto di comodato e contestando, fra l'altro, la pre- tesa di RO AC, anche in considerazione della na- tura del bene destinato ad uso civico. Il Pretore respingeva la domanda. Proposto appello, il Tribunale di Termini Imprese lo accoglieva, dichiarando: la simulazione relativa del contratto di comodato concluso il 18 giugno 1992 - tra OM LC, VA AC e RM VA zana, dissimulante una locazione nulla per illiceità dell'oggetto; la nullità dello stesso contratto di co- modato per illiceità dell'oggetto; la nullità del con- tratto di locazione del 16 marzo 1987, intercorso tra VA AC e RM LC. Disponeva inoltre il 4 rilascio del fondo da parte della Turist beach S.r.l. e rigettava la domanda di pagamento dei canoni, compen- sando le spese di entrambi i gradi. Avverso questa sentenza la Turist Beach propone ricorso per cassazione affidato a dieci motivi. RO AC resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale articolato in quattro motivi. Car- melo LC propone ricorso incidentale, svolgendo sei motivi, al quale resiste RO AC. Il LC e la Turist Beach S.r.l. hanno depositato memoria. All'udienza dell'11 novembre 2002 la Corte ha ordinato 1'integrazione del contraddittorio nei confronti di RM LC, in relazione al ricorso incidentale pro- posto da RO AC. Dopo l'adempimento, il ricorso è stato chiamato all'udienza del 17 giugno 2003. RO AC ha depositato memoria nella quale si dà atto della nomina del nuovo difensore. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso principale e quelli incidentali vanno 1. riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c.
2. La società ricorrente con il primo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 26 della legge n. 1766 del 1927. Secondo quanto dedotto, la sentenza che porrà fine alla lite, 5 ме avuto riguardo all'ampliamento del tema di indagine da parte del giudice di secondo grado, statuirà circa il diritto all'occupazione o alla detenzione del fondo in capo alla AC, alla Turist Beach о al LC, non solo in una prospettiva inter partes, ma anche nei con- fronti del Comune di Campofelice. La sentenza indivi- duerà la controparte contrattuale del Comune, che do- veva dunque partecipare al giudizio quale litisconsor- tile necessario, tanto più che considerato il suo in- teresse alla valutazione e all'apprezzamento della con- troparte contrattuale. Inoltre, la necessità di inte- grare il contraddittorio anche nei confronti del Comune di Campofelice di Roccella discenderebbe, in via più generale, dall'applicazione analogica delle norme e dei principi che regolano i econtratti di subaffitto di sublocazione. L'esistenza della concessione tra il Co- causa della sig.ra AC mune e il presunto dante comporta infatti che ogni discorso sulla esistenza, va- lidità, efficacia, durata del rapporto tra il conces- sionario originario e il nuovo utilizzatore non possa che avvenire alla presenza del vero titolare del bene, originario concedente e, cioè, il Comune. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata nel tracciare gli elementi che caratterizzano la controversia ha esposto che ori- ginariamente IO AC, padre di RO e VA re AC, era occupante abusivo del terreno oggetto conSuccessivamente, atto 20del novembre di causa. 1952, il Comune di Campofelice di Roccella aveva con- cesso in affitto il predetto terreno a IO AC ro, in attesa dei provvedimenti definitivi di riparti- zione, con la previsione, in applicazione della finali- tà relativa alla destinazione di terreno ad uso civico, del divieto di subaffittare. Alla morte di IO AC erano subentrati nel rapporto di affitto con il Comune i figli. In data 16 marzo 1987, VA AC con un contratto di subaf- ro aveva disposto del bene fitto concluso con RM LC. Quindi sempre Salva- tore AC, in data 18 giugno 1992, aveva sottoscrit- to scrittura di comodato del bene con la Turist Beach S.r.l., onde consentire alla stessa di impiantare sul terreno una struttura geodetica. Questi sembrano essere, nell'ottica della ricorren- te, i profili che avrebbero ampliato il thema deciden- dum e determinato la necessità di integrare il contrad- dittorio con il comune. Più specificamente la società - ricorrente deduce che il Tribunale, nel considerare - la questione della legittimazione attiva della AC, era entrata nel merito dell'effettiva titolarità del diritto al godimento del bene, in tal modo coinvolgendo ли 7 lo stesso Comune di Campofelice. Il motivo è infondato. necessario ricorre, ol- Il litisconsorzio casi espressamente previsti dalla leg- tre che nei ge, quando la situazione sostanziale dedotta in giu- dizio deve essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia par- tecipe onde non privare la dell'utilitàdecisione connessa all'esperimento dell'azione proposta, indi- pendentemente dalla natura del provvedimento richie- sto (v. es.per Cass. 17 novembre 1998, n. 11550). L'accertamento, poi, circa la sussistenza del litiscon- sorzio va effettuato sulla base del petitum, cioè in base al risultato perseguito in giudizio dall'attore. Nel caso di specie si controverte secondo la ri- costruzione risultante dalla sentenza impugnata e sopra riassunta in ordine all'esistenza, validità e riso- luzione di contratti di locazione (o subaffitto) e di comodato di un fondo di destinazione ad uso civico e concesSO in affitto dal Comune. Questi contratti sono stati conclusi con terzi dall'affittuario del fondo stesso, che con l'azione intende ottenere il rilascio del bene e il pagamento del canone non pagato. I rapporti in contestazione sono dunque unicamente - che assume la veste di loca- quelli tra l'affittuario ме tore (o subaffittante) e comodante -, da un lato, e il locatario e il comodatario, (subaffittuario) L'originario contratto di affitto con il dall'altro. Comune viene considerato nella sentenza impugnata uni- camente (e ovviamente incidentalmente) al fine di fon- dare, unitamente ad altri elementi, la legittimazione dell'attrice RO AC. Non è esatto dunque quanto deducono i ricorrenti LC e Turist Beach S.r.l. che la sentenza individuerà la controparte del Comune, CO- sicché ogni decisione deve essere assunta in contrad- dittorio con l'ente pubblico. La sentenza riguarda uni- camente i rapporti tra le parti in causa e, in partico- lare, l'esistenza, la validità e la risoluzione di con- tratti tra loro conclusi, ai quali il Comune è estra- neo. L'integrazione del contraddittorio nel caso di non coerente con laspecie avrebbe semmai l'effetto lettera e la ratio dell'art. 102 c.p.c. di ampliare - il contraddittorio a rapporti diversi da quelli in cau- sa. La conclusione raggiunta trova conferma nel princi- pio, enunciato da questa Corte nel giudicare in tema di giurisdizione, secondo cui sulla domanda di rilascio di un terreno di uso civico fondata sulla dedot- ta nullità di un rapporto privatistico avente ad la il trasferimento di quel bene, giurisdi- oggetto 9 л ев zione spetta al giudice ordinario e non al com- missario per la liquidazione degli usi civici, perché la tutela invocata mira esclusivamente ad assicura- ripristino di fatto anterio- re il della situazione senza alcun pregiudizio delle pretese delle parti re, nei confronti dell'ente titolare del demanio civico (Cass. S.U. 26 aprile 1993, n. 4901; Cass. S.U. 12 di- cembre 1988, n. 6763).
3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del sistema predispo- sto dagli artt. 214 e 215 c.p.c. in tema di discono- scimento di scrittura privata e dall'art. 216 c.p.c. in relazione al mancato procedimento di verificazione, e pure violazione e falsa applicazione delle regole im- poste dall'art. 75 e segg. in tema di c.p.c., le- gittimazione ad agire, in relazione, in modo particola- re, all'art. 81 c.p.c., e all'esame pregiudiziale, da parte del giudice, della legitimatio ad causam, delle 3, pern.360 c.p.c. con riferimento all'art. parti, violazione di legge, e n.5 per omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia rilevabile ricorrente Osservad'ufficio>>. Più specificamente la che nel giudizio pretorile aveva disconosciuto la sot- toscrizione di VA AC nel testamento ologra- fo presentato dalla asserita erede RO AC a fon- лев 10 damento della sua legittimazione a proporre la domanda. La stessa AC, tramite il suo difensore, dopo ave- re contestato il potere della Turist Beach S.r.l. ad effettuare il disconoscimento, aveva chiesto la veri- autenticità della sottoscrizione appo- fica della sta alla scheda testamentaria. Tale richiesta di ve- rifica non aveva avuto alcun seguito. Era dunque pre- clusa la possibilità di utilizzare la scrittura privata stessa, o comunque di prenderla in esame, cosicché Ro- sa AC mancava di legitimatio ad causam;
e tale mancanza era d'ufficiorilevabile dal giudice d'appello. Il motivo è inammissibile. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, i motivi del ricorso per cassazione devono inve- stire, а pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di me- rito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio. (Cass. 9 gennaio 2002, n. 194; v. pure Cass. 21 giugno 2002, 9097;n. Cass. 24 febbraio 2000, n. 2088). Nel giudizio d'appello non è stata in alcun modo 11 elf trattata la questione del disconoscimento della scrit- tura e della verificazione della scrittura disconosciu- non trovare ingresso nel ta. L'argomento può dunque giudizio di cassazione. Non rileva che il tema sarebbe stato evocato dinanzi al Pretore che avrebbe omesso di pronunziare. L'eccezione di disconoscimento non risulta infatti riproposta in appello, cosicché trova applica- zione la presunzione di rinunzia di cui all'art. 346 c.p.c.
4. Con il terzo motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 183 la c.p.c., commi 4 e 5, e delle regole che disciplinano la mutatio libelli, in relazione all'art. 447 bis c.p.c.>>. Con l'introduzione nel procedimento di sfrat- eranoto di una pluralità di domande radicalmente nuove state violate le disposizioni inderogabili dettate dal nostro sistema processual-civilistico in tema di muta- mento della domanda. Correttamente dunque il Pretore di CE aveva negato l'ammissibilità delle domande in- trodotte dalla AC con la cosiddetta memoria inte- grativa in primo grado. Né era di un qualche rilievo la circostanza, affermata nella chesentenza impugnata, tutti i nuovi argomenti avevano come unico fine la pretesa originaria, e cioè il rilascio del bene, avendo la parte introdotto nel processo un tema di indagine 12 лево completamente nuovo. Il motivo è inammissibile. Questa Corte ha costantemente affermato che il ri- cassazione in ragione del principio di -corso per cosiddetta autosufficienza dello stesso deve necessari tutti gli elementi a contenere in sé costituire le ragioni per le quali si chiede la cassa- sentenza di merito, ed altresì a zione della valutazione della fondatezza di tali permettere la ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso (v. per es. Cass. 5 settembre 2002, n. 12905). Nel motivo non si specifica quale sarebbero le domande nuove, con ciò violando il principio indicato. Si dice unicamente che sarebbe diverso il petitum riferito addirittura ad un terreno diverso da quello indicato e descritto nell'atto di sfratto per morosità>>, ma senza specifi- consisterebbe la diversità e, dunque, la care in cosa novità.
5. Con il quarto motivo la società ricorrente la- menta la violazione e falsa applicazione dell'art. e del principio di corrispondenza tra il 112 c.p.c. chiesto e il pronunciato Violazione e falsa- applica- zione dell'art. 115 e 116 c.p.c in ordine al principio della disponibilità delle prove e al prudente apprez- 13 лев zamento e valutazione delle stesse da parte del giudice, nonché la violazione delle regole del contraddittorio>>. Il giudice di merito aveva posto a fondamento della decisione fatti diversi rispetto a quelli enunciati a sostegno della pretesa. In partico- lare, era stata posta a sostegno della pronunzia in te- ma di legittimazione attiva della AC il contratto stipulato con il Comune di Campofelice nell'anno 1952 da un certo IO AC, che si afferma essere pa- dre dell'attrice e di quel VA AC cui l'attrice sarebbe succeduta, senza tuttavia che questo contratto fosse posto a fondamento della pretesa svolta dalla AC. Inoltre, il giudice aveva individuato un successione tra IO AC e RO rapporto di AC che quest'ultima non aveva mai dedotto e mai provato. Il motivo è privo di fondamento sia con riferimento alla violazione di legge che al vizo di motivazione. Nella sentenza impugnata si afferma che la AC era titolare del diritto al possesso del fondo quale erede del AC IO e del AC VA nel contratto d'affitto intercorso tra lo stesso e il comu- ne di Campofelice di Roccella>>. Fermo restando dunque che l'attrice era erede del fratello VA, il Tri- bunale ha ritenuto di motivare anche in ordine ad un 14 ellen rapporto di successione con il padre IO. Questa ricostruzione, effettuata sulla base del materiale in atti, è servita nelle intenzioni del Tribunale per qua- lificare il possesso in capo a RO AC e da ciò trarne ulteriori conclusioni in ordine alla legittima- zione. La qualificazione del possesso poteva essere compiuta dal Tribunale d'ufficio, cosicché non vi alcu- na violazione dell'art. 112 c.p.c. In ogni caso, la qualificazione del possesso e la affermata qualità di erede del padre IO ritenuta dal Tribunale per dimostrare ulteriormente la legitti- mazione della AC risulta effettuata ad abundan- tiam, senza efficienza causale sulla decisione. E' in- fatti sufficiente a fondare la legittimazione ad agire in giudizio di RO AC la successione dal fratello VA, poiché l'erede succede nei contratti conclu- si dal suo dante causa. In altri termini non è dubita- bile che la AC, per il solo fatto di essere erede del fratello VA che aveva concluso i contratti di cui è causa, abbia per ciò solo la qualità per agi- re in giudizio per la esecuzione o la risoluzione di quei contratti, diverso essendo il profilo dell'essere parte del contratto di affitto stipulato a suo tempo dal padre con il Comune di Campofelice di Roccella. Nello motivo si deduce ulteriormente che non fi- 15 лет gura da alcun atto o documento prodotto ex adverso che suo tempo concesso in sussista identità tra il fondo a affitto dal Comune a tale AC IO e quello oc- cupato abusivamente da AC VA, oggetto di uso civico, e quello oggetto del contratto di locazione marzo e quello oggetto, da ultimo, del del 16 1987, contratto di comodato>>. Questo profilo non è però ri- levante, per la ragione sopra indicata, così come non rileva la questione della prova della successione tra IO e RO AC.
6. Con il quinto motivo la Turist beach S.r.l. de- duce la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 e dell'art. 2 della legge n. 244 del 1957, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. anche per omessa istruttoria e n. 5 per omessa motivazione circa un punto decisivo della con- troversia rilevabile d'ufficio>>. In particolare so- stiene la ricorrente che il Tribunale avrebbe dovuto comunque negare la legittimazione della AC, in quanto si sarebbe dovuto fare applicazione delle norme che disciplinano i contratti di affitto di fondo rusti- co. In norme,questeapplicazione di l'attrice non avrebbe mai avuto la titolarità del contratto di affit- to del fondo in oggetto, in quanto nella posizione con- trattuale del fratello VA nei confronti del Co- ellen 16 mune era subentrato per effetto del contratto di subaf- fitto RM LC. Ciò perché non avendo il Comune locatore del fondo fatto valere la nullità del subaf- n.della legge 203 del fitto, a dell'art.norma 21 1982, il subaffittuario era subentrato nella posizione giuridica dell'affittuario. Il motivo è inammissibile. Come si è già detto, nel giudizio di legittimità è consentita la prospettazione di nuove questioni non di diritto e di temi di contestazione diversi da quelli proposti nel giudizio di merito. La doglianza sopra ri- assunta è inammissibile in quanto la società ricorren- te prospetta questioni del tutto nuove non dibattute nei precedendi gradi di giudizio. Nello stesso motivo la ricorrente lamenta che RO AC non poteva succedere nel contratto d'affitto con il Comune non possedendo la qualifica di coltivato- re diretto. Anche questo profilo è inammissibile in quanto ha carattere di novità rispetto alle precedenti deduzioni e comunque confonde la questione della legittimazione ad agire in giudizio per la risoluzione o l'esecuzione dei contratti conclusi dal proprio dante causa, con la titolarità del rapporto originario tra VA AC ro e il Comune di Campofelice di Roccella, rapporto per 17 ellen quanto si è detto estraneo alla causa. E' opportuno anche rilevare che la ricorrente nel motivo, come anche in altri che saranno successivamente trattati, tende a contestare la legittimazione ad agire della AC facendo valere l'inesistenza di un rap- porto contrattuale di questa con il Comune o, comunque, l'inesistenza di un diritto [o possesso] sul fondo. Ma, come questa Corte ha più volte affermato, il conve- te ли nuto in giudizio dal locatore (o dal comodatario) per la restituzione dell'immobile locato a suo tempo tra- (o dato in comodato) non può, sferito al conduttore avvalendosi di un'eccezione de iure tertii, contestare la legittimazione dell'attore, allegando che questi non avrebbe la titolarità di un diritto reale sul bene (Cass. 10 dicembre 1979, n. 6413) o che avrebbe trasfe- rito ad altri la proprietà del bene (Cass. 14 aprile avrebbe perduto la disponibilità del 1984, n. 2620) o bene stesso (Cass. 14 gennaio 1974, n. 112, in un caso in cui l'eccezione era fondata sulla perdita della di- sponibilità dell'immobile a seguito della revoca dell'assegnazione fatta dalla P.A.; Cass. 20 aprile 1995, n. 4477).
7. Con il sesto motivo la società ricorrente la- menta la violazione e falsa applicazione degli art. 1343, 1418 e 1421 C.C., con riferimento in particolare Леви 18 al principio della rilevabilità d'ufficio della nullità in relazione al principio della domanda di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c. Violazione e falsa applicazione 1343, 1418 e 1421 sotto ulteriore profilo degli artt. CC. con riferimento all'art. 21 legge n. 203 del 1982 in combinato disposto con gli artt. 9, 11 e 13 della legge n. 1766 del 1927. Tutto in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3>>. La ricorrente richiamati i limiti alla rilevabilità d'ufficio della nullità, lamenta che la sentenza aveva dichiarato la nullità del contratto di locazione senza un'espressa richiesta in tal senso da parte della AC che anzi aveva chiesto la risolu- zione per inadempimento del contratto in questione. Il motivo è inammissibile. La ricorrente manca infatti dell'interesse ad agi- re per ciò che concerne il contratto di locazione che, per essere stato concluso da RM LC, costitui- sce per la società res inter alios acta.
8. Con il settimo motivo la società ricorrente de- duce la violazione e falsa applicazione degli artt., 1, 2, 4, e 53 della legge 3 maggio 1982 n. -Viola- 203 zione e falsa applicazione del principio che vieta la rinnovazione tacita dei contratti della p.a. e più in generale delle regole della contabilità pubblica, in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3>>. La qualifica- 19 Ubi zione in termini privatistici del contratto di affitto fra IO AC e il Comune di Campofelice di Roccella, operata dal Tribunale comportava fra le altre contratto era regolata conseguenze che la durata del dalla legge n. 203 del 1982. In applicazione della leg- ge indicata il contratto era scaduto e, trattandosi di contratto concluso da un ente pubblico, non poteva ap- plicarsi la rinnovazione tacita del contratto. Per ta- le ragione mancava in capo alla AC la titolarità del rapporto che aveva legato l'originario affittuario del bene in questione e, quindi, la legittimazione at- tiva nel giudizio.
9. Con l'ottavo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del sistema predispo- sto dalla 1. 16 giugno 1927 n. 1766, circa la discipli- na di usi civici, anche con riferimento all'art. 1140>>. Secondo quanto esposto era principio pacifico che la titolarità del diritto fatto valere uti civis non si trasmette agli eredi. Quindi la AC non era in alcun modo legittimata alla restituzione dello stes- So. Essa peraltro non aveva ereditato la qualifica di occupatore abusivo, che magari aveva posseduto il fra- tello VA, perché quest'ultimo si era volontaria- mente spogliato di tale qualifica avendo deliberatamen- te dismesso ogni rapporto reale ed effettivo col bene uben 2 20 0 uso e di occupazione e avendo immesso nel diritto di soggetti terzi. Anche questi motivi sono privi di fondamento. E lo in occasione della le ragioni già esposte per sono trattazione del secondo e del quinto motivo, essendo per un verso estranea al thema decidendum la questione del contratto di affitto con il Comune, per altro verso non potendo utilmente eccepire il comodatario (o il conduttore) la mancanza di titolo sul bene del locatore che ha trasferito il bene e concluso il contratto, per altro verso ancora essendo la legittimazione della Vac- caro conseguente alla successione nel contratto di co- modato concluso dal suo dante causa VA AC. E' ovvio, poi, che rimane impregiudicata la questione della sussistenza о meno di una situazione giuridica sul terreno in questione da parte della AC nei confronti del Comune, che non riguarda questa causa. 10. Con il nono motivo la Turist Beach S.r.
1. de- duce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1417, 2722, 2724 e 2729 c.c., violazione e falsa appli- c.p.c. Omessa, insufficiente cazione dell'art. 184 e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte e rilevabile d'ufficio>>. Lamenta in sostanza che il Tribunale ave- va dichiarato la simulazione del contratto di comodato, en 21 M consentendo sul punto illegittimamente la prova per te- stimoni. La sentenza impugnata ha ritenuto che il contrat- to di comodato era simulato e dissimulava un contratto di locazione nullo per violazione di legge. Nella stes- sa sentenza, poi, il Tribunale ha anche dichiarato la nullità dello stesso contratto di comodato per illicei- tà dell'oggetto. Prescindendo dalla singolarità della duplice sta- tuizione del Tribunale, appare tuttavia evidente che essendo stato considerato nullo il contratto di comoda- to per illiceità dell'oggetto era del tutto irrilevan- te, statuire poi sulla simulazione e sull'esistenza di un contratto di locazione dissimulato peraltro anch'esso nullo. 11. Con il decimo motivo la Turist Beach S.r.l. lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1345 cod. civ. anche in relazione al sistema che disci- plina gli usi civici e pure i vincoli paesaggistici d'insieme (c.d. legge Galasso) oltre che per insufficiente e contraddittoria motivazione omessa, circa un punto decisivo della controversia prospetta- to dalla parte e rilevabile d'ufficio>>. II giudice di appello aveva dichiarato la nullità del contratto di comodato per illiceità del Ciòsuo oggetto. aveva 22 ли ritenuto poiché il terreno si caratterizzava per la sua destinazione ad uso civico, e dunque per consentire l'attività tipica conseguente a tale destinazione, la coltivazione agricola. Inoltre perché la finalità pre- vista, ovvero la realizzazione e gestione sul detto terreno di una struttura geodetica aperta al pubblico e caratterizzata dalla presenza di strutture fisse allo scopo di rendere accessibile tale struttura, si presen- assolutamente incompatibile con la destinazione tava ed i vincoli ricadenti sul bene stesso. Ciò premesso la ricorrente contesta entrambe le rationes decidendi po- ste а base della dichiarazione di nullità. La c.d. imporrebbe infatti solo dei vincoli di legge Galasso relativi (rimuovibili perciò in inedificabilità ogni tempo ilcon nulla dellaosta Soprinten- denza competente), con la conseguenza che l'idea di realizzazione e di mantenimento di una struttura geode- tica, per giunta di natura precaria (e autorizzata) non rende di per sé illecito l'oggetto né i motivi. Inol- tre, i terreni destinati per ciò che concerne a uso civico, gli stessi non sono vincolati in forme irre- versibili alla coltivazione originaria. Soprattutto i appartengono alla categoria b), di cui terreni che all'art. 11 della legge n. 1766 del 1927 (terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agra- ли 23 ria>>), poiché l'istituto della legittimazione è este- so, nella prassi, anche alle trasformazioni non agri- cole, purché per finalità di pubblico interesse, quale certamente si appalesa la valorizzazione in senso tu- ristico-ricettivo di una zona prossima al litorale marino. Inoltre, l'art. 26, comma 1, della L.R. n. 10 del 1999 prevede che nella regione siciliana le le- gittimazioni delle occupazioni di terre di uso civico possono effettuarsi anche su terre che abbiano perdu- to, per effetto degli strumenti urbanistici o di edi- ficazioni la destinazione di terreni agrari, boschivi ovvero pascolativi. La recente legge regionale del 23 dicembre 2000 n.28 aveva poi aggiunto che la già av- venuta edificazione, purché in regola con le norme de- gli strumenti urbanistici, non preclude la legittima- zione...>>. Perfino, poi, il regime di indisponibilità dei beni della categoria A (terreni convenientemen- te utilizzabili come bosco ° come pascolo permanen- i quali sussistono vincoli ambientali e te>>), per naturalistici ben più rigorosi di quelli genericamen- te esistenti per i beni inseriti nella categoria B, può essere derogato, sempre per finalità di pubblico interesse, all'esito del procedimento tecnico- amministrativo di competenza regionale. E La Corte co- stituzionale (sentenza n. 391 del 1989) Aveva definito 24 ساما il regime di inalienabilità dei beni di demanio civi- CO come un regime di alienabilità controllata>>, am- mettendo la possibilità anche di assoggettamento dei beni civici a espropriazione forzata, sia pure previa autorizzazione dell'autorità competente. Il motivo è infondato. La cessione tra privati di beni comunali soggetti ad uso civico è nulla, per impossibilita dell'oggetto o con norma imperativa (piuttosto che per per contrasto dell'oggetto, come ritenuto nella sentenza illiceità impugnata). Lo è per i beni di cat. B) (artt. 11, 13, 21 legge 16 giugno 1927. n. 1766) prima della ripar- tizione, quale sembra essere quello per cui è causa, rispetto al quale la sentenza impugnata fa riferimento alla coltivazione agricola. Lo sarebbe anche per i beni di cat. A) che non possono essere alienati neppure dall'ente pubblico, se non con l'autorizzazione della regione. Gli argomenti astrattamente svolti nel motivo, anche con riferimento alle leggi regionali richiamate, non superano la conclusione della nullità rispetto al caso di specie. L'infondatezza della doglianza rispetto alla auto- ratio decidendi relativa alla destinazione del noma bene, esime il collegio dal considerare le altre do- glianze relative ai profili urbanistici. 25 Men 12. Relativamente al ricorso incidentale proposto da RM LC, la controricorrente RO AC ne ha eccepito l'inammissibilità, deducendo che lo stesso costituiva duplicazione del ricorso principale, cosic- ché il LC, per impugnare la sentenza, avrebbe dovuto presentare ricorso nelle forme del ricorso principale. L'eccezione è priva di fondamento. Il principio dell'unicità del processo di impu- gnazione contro la stessa sentenza comporta che, una volta notificata la prima impugnazione, tut- te le altre parti che intendano impugnare (an- corché contro parti diverse dal primo impugnante o re- lativamente a capi della sentenza non investiti dalla prima impugnazione) debbono farlo secondo le disposizioni e nei termini previsti per le impugnazioni incidentali (Cass. 29 settembre 2000, n. 12920). Il ri- corso è dunque ammissibile per essere stato proposto nella forma incidentale e notificato nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso princi- pale. In ogni caso, non può non rilevarsi che il ricor- So incidentale è stato presentato entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata (non notificata, come dedotto nel ricorso incidentale e senza contesta- considerando il regime ordinario zioni sul punto), feriale dei termini processuali, della sospensione 26 preveduto dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, applicabile alla causa in oggetto. 13. Con il primo motivo del ricorso incidentale RM LC deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c. nonché dell'art. 75, in relazione all'art. 81 c.p.c., lamentando che nel giudizio pretorile la Turist Beach S.r.l. aveva disco- nosciuto la sottoscrizione di VA AC nel te- stamento olografo presentato dalla asserita erede RO AC a fondamento della sua legittimazione a propor- re la domanda. La stessa AC, tramite il suo di- fensore, dopo avere contestato il potere della Turist Beach S.r.l. ad effettuare il disconoscimento, aveva chiesto la verifica della autenticità della sot- toscrizione apposta alla scheda testamentaria. Tale richiesta di verifica non aveva avuto alcun seguito. Era dunque preclusa la possibilità di utilizzare la scrittura privata stessa, ° comunque di prenderla in esame, cosicché RO AC mancava di legitimatio ad causa. - che ricalca il secondo motivo del ri- Il motivo corso principale della Turist Beach S.r.l. è inam- missibile. E lo è per le stesse ragioni già enunciate a proposito del secondo motivo di ricorso della Turist Beach S.r.
1. Nel giudizio d'appello non è stata in al- 27 cun modo trattata la questione del disconoscimento del- la scrittura e della verificazione della scrittura di- sconosciuta e, dunque, l'argomento non può trovare in- gresso nel giudizio per cassazione. 14. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra il applica- chiesto e il pronunciato - Violazione e falsa zione dell'art. 115 e 116 c.p.c in ordine al principio della disponibilità delle prove e al prudente apprez- zamento e valutazione delle stesse da parte del giudice, nonché la violazione delle regole del contraddittorio>>. Il motivo è infondato. Le doglianze in esso conte- e in gran parte anche nute ripetono sostanzialmente formalmente - le argomentazioni contenute nel quarto motivo del ricorso principale della Turist Beach S.r.l. Può dunque rinviarsi a quanto già detto a proposito di quel motivo (v. sub n. 5). 15. Con il terzo motivo il ricorrente incidentale deduce violazione e falsa applicazione degli art. 1343, 1418 e 1421 C.C., con riferimento in particolare al principio della rilevabilità d'ufficio della nullità in relazione al principio della domanda di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c. Violazione e falsa applicazione 28 sotto ulteriore profilo degli artt. 1343, 1418 e 1421 203 del 1982 in CC. con riferimento all'art 21 legge n. combinato disposto con gli artt. 9,11 e 13 della legge n. 1766 1927.del Tutto in relazione all'art. 360 Il ricorrente richiamata i limiti alla c.p.c. n.3>>. rilevabilità d'ufficio della nullità, lamenta che la sentenza aveva dichiarato la nullità del contratto di locazione senza un'espressa richiesta in tal senso da parte della AC che anzi aveva chiesto la risolu- zione per inadempimento del contratto in questione. Circa l'ambito del rilievo d'ufficio della nullità (art. 1421 c.c.) nella giurisprudenza di questa Corte si registra un contrasto. Secondo un primo indirizzo il potere del giu- dice di dichiarare d'ufficio la nullità di un con- art. 1421 va coordinato con il principio tratto ex della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., sicché solo se sia in contestazione l'applicazione о l'esecuzione di un atto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice è tenuto a rilevare in qualsiasi stato e grado del giudizio la nullità dell'atto, in- dall'attività assertiva delle parti, dipendentemente per converso, qualora la domanda sia diretta a far dichiarare 1'invalidità del contratto o a farne 29 pronunciare la risoluzione inadempimento, la de- per causa di nullità duzione nella prima ipotesi di una diversa da quella posta a fondamento della domanda e nella seconda ipotesi di una qualsiasi causa di nullità o di un fatto diverso dall'inadempimento sono inam- missibili, né tali questioni possono essere rilevate d'ufficio ostandovi il divieto di pronunciare ultra pe- tita>> (Cass. 22 aprile 1995, n. 4607; 9 febbraio 1994, n. 1340; 11 marzo 1988, n. 2398; 8 novembre 1979, n. 5766; Cass. 28 gennaio 1972, n. 244; Cass. 9 marzo 1971, n. 661). Secondo un altro più recente indirizzo la nul- lità di contrattoun del quale sia stato chiesto l'annullamento (ovvero la risoluzione o la re- scissione) può essere rilevata d'ufficio dal giudice, in via incidentale, senza incorrere in vizio di ul- trapetizione, atteso che in ognuna di tali domande implicitamente postulata dil'assenza ragioni che determinino la nullità del contratto. Pertanto il ri- lievo di quest'ultima da parte del giudice dà luogo a pronunzia non eccedente i limiti della causa, la cui efficacia va commisurata alla domanda proposta, potendo quindi estendersi all'intero rapporto con- trattuale se questa lo investa interamente >> (Cass. 2 aprile 1997, n. 2858). 30 سلام Può tuttavia prescindersi dall'indicato contrasto, in quanto nel di speciecaso era in contestazione l'esecuzione del contratto di locazione concluso tra VA AC e RM LC, la cui validità CO- stituiva elemento costitutivo della domanda di pagamen- to dei canoni svolta da RO AC. In altri termini la nullità del contratto di locazione non è stata pro- nunziata in luogo della risoluzione dello stesso, ma per paralizzare la pretesa della AC in ordine al pagamento dei canoni. Ciò risulta chiaro dalla senten- za impugnata nella quale dalla nullità del contratto di locazione si fa derivare l'impossibilità di accoglie- re la domanda azionata da AC RO allo scopo di ottenere i canoni insoluti da parte di LC RM>> (v. pag. 13 motiv. nonché dispositivo), mentre la re- stituzione del bene si fa conseguire alla declatoria di nullità del contratto di comodato concluso da VA AC e la Turist Beach S.r.l. (v. pag. 11 motiv. nonchè dispositivo). 16. Con il quarto motivo il ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione sotto ul- teriore profilo degli artt. 1343, 1418 e 1421 C.C. con riferimento all'art. 21 legge 203/82 in combinato di- 11 e 13 della legge 1766/1927 sposto con gli artt. 9, 360 n. 3 c.p.c.>>. La doglianza in relazione all'art. 31 riguarda la declaratoria di nullità del contratto di affitto tra VA AC e RM LC. La vio- lazione delle norme indicate viene dedotta sotto vari e concorrenti profili: a) perché il divieto di concedere in subaffitto non comportava la nullità del contratto ma la risoluzione del contratto di affitto;
b) perché questa nullità poteva essere fatta valere solo dal con- cedente;
c) perché la nullità non poteva essere fatta valere in base ai principi desumibili dalla legge n. 1766 del 1927, anche considerando le leggi della Regio- ne Sicilia n. 10 del 1999 e n. 28 del 2000. Il motivo è inammissibile. La sentenza impugnata dopo una (non rilevante) di- gressione sulla simulazione del contratto di comodato, ha dichiarato: a) la nullità del contratto di comodato concluso tra VA AC e la Turist Beach S.r.l. poiché relativo ad un bene destinato ad uso civico e da ciò ha fatto conseguire l'obbligo della restituzione dello stesso a carico della Turist Beach S.r.l.; b) la nullità del contratto di locazione concluso tra Salva- tore AC e LC RM (integrante un contratto di subaffitto) anche per violazione delle norme della legge n. 1766 del 1927, facendo da ciò conseguire il rigetto della domanda della AC di pagamento dei canoni di locazione non versati. 32 Da quanto detto ilrisulta chiaro che ricorrente nullità del contratto manca di interesse, poiché la di locazione è stata dichiarata per paralizzare la pre- tesa della AC al pagamento dei canoni, mentre, CO- me si è già detto, il rilascio del bene è stato pronun- ziato quale conseguenza del contratto di comodato e a carico unicamente della Turist Beach S.r.l. 17. Con il quinto motivo il ricorrente incidentale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 49 della legge 3 maggio 1982 n. 203 e art. 2 legge 244/1957, in relazione all'art. 360 n. c.p.c. anche per omessa istruttoria e n. 5 per omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia rilevabile d'ufficio>>. In sostanza il ricorrente incidentale, con un motivo che ripete nella sostanza e nella forma il quinto motivo del ricorso proposto dalla Turist Be- ach S.r.
1. lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto co- munque negare la legittimazione della AC, in ap- plicazione delle norme sopra indicate che disciplinano i contratti di affitto di fondo rustico. Il motivo è inammissibile, per le stesse ragioni per le quali è stato dichiarato inammissibile il quinto motivo della ricorrente principale Turist Beach. S.r.l. precisamente, perché vengono prospettate questioni e, del tutto nuove non dibattute nei precedendi gradi di 33 giudizio. 18. Con il sesto motivo (rubricato nel ricorso come VIII) il ricorrente incidentale deduce la violazione e falsa applicazione del sistema predisposto dalla 1. 16 giugno 1927 n. 1766, circa la disciplina degli usi civici, anche con riferimento all'art. 1140 in relazio- ne all'art. 360 c.p.c. n.
3. e lamenta, con argomenta- zioni che ripetono nella sostanza e nella forma l'ottavo motivo del ricorso proposto dalla Turist Be- ach S.r.1., che la AC non era in alcun modo le- gittimata alla restituzione del bene. Infatti, la titolarità del diritto fatto valere uti civis non si trasmette agli eredi;
essa peraltro non aveva ereditato la qualifica di occupatore abusivo, che magari aveva posseduto il fratello VA, perché quest'ultimo si era volontariamente spogliato di tale qualifica avendo deliberatamente dismesso ogni rapporto reale ed effet- tivo col bene e avendo immesso nel diritto di uso e di occupazione soggetti terzi. Il motivo è infondato. E lo è le ragioni già espo- ste in occasione della trattazione dell'ottavo motivo proposto dalla Turist Beach S.r.l. e, cioè: per essere estranea al thema decidendum la questione del contratto di affitto con il Comune;
non potendo utilmente eccepi- re il conduttore la mancanza di titolo sul bene del lo- 34 catore che ha trasferito il bene e concluso il contrat- to;
per essere la legittimazione della AC conse- guente alla successione nel contratto concluso dal suo dante causa VA AC. E' ovvio, poi, come già larimane impregiudicata questione della detto, che sussistenza o meno di una situazione giuridica sul ter- reno in questione da parte della AC nei confronti del Comune, che non riguarda questa causa. 19. Con il primo motivo del ricorso incidentale la AC deduce l'errore materiale nell'indicazione delle particelle relative al terreno oggetto di causa, corri-mancata osservanza del principio della ovvero spondenza (letterale) tra il chiesto è il pronunzia- to>>. Il tribunale non aveva considerato che nell'ambito della memoria integrativa e dell'atto per integrazione del contraddittorio essa, ferma restando l'identità del terreno per cui era causa, aveva proce- duto ad una migliore indicazione dei dati identificati- vi del terreno, ad evitare successive difficoltà in corso d'esecuzione ed aveva diritto a che il bene ve- nisse identificato conformemente alle sue richieste. Ciò premesso la haAC concluso nel senso che trattandosi di una correzione di un errore materiale, non avente carattere sostanziale, potrà essere effet- tuata direttamente>> dalla Corte di cassazione. s e l 35 l A Il motivo è inammissibile. La speciale disciplina, dettata dagli artt. 287 e SS. c.p.c., per la correzione degli errori mate- riali incidenti sulla sentenza, la quale attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento cor- rettivo allo stesso giudice che ha emesso la de- cisione da correggere, mentre non è applicabile quan- do contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi merito,al giudice del in quanto 1'impugnazione assorbe anche la correzione di errori, è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impu- gnate con ricorso per cassazione, atteso che il giu- tale ultima impugnazione è di dizio relativo a mera legittimità e la Corte di cassazione non può correg- gere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivol- ta l'istanza di correzione, anche dopo la presentazione ricorso per cassazione Cass. 27 luglio 2001, n. del 10289; Cass. 6 febbraio 1995, n. 1348). Qualora poi la questione non rilevasse quale errore materiale, la prospettazione sarebbe nuova non essendo stata dibattuta in appello la questione dei dati iden- tificativi del terreno in questione. 20. Con secondo motivo del ricorso incidentale la AC deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. per len 36 el avere il tribunale ritenuto d'ufficio la nullità del contratto di locazione, dell'art. 1453 c. c. per non aver pronunziato la risoluzione di inadempimento di ta- le contratto, degli artt. 1218, 1223, 1224, 1587, 2043 per non aver condannato i conduttori al pagamento C.C. dei canoni e al risarcimento dei danni. Il motivo è infondato. Come già si è osservato in occasione della tratta- zione del terzo motivo del ricorso incidentale proposto dal LC, nel caso di specie il rilievo d'ufficio del- la nullità non viola le norme indicate, poiché, essendo in contestazione il pagamento dei canoni, era richie- sta in sostanza l'esecuzione del contratto di locazione del quale si predicava ovviamente la validità. Non può esservi dunque dubbio in ordine al potere di rilievo d'ufficio della nullità; e ciò prescindendo dai termini del contrasto giurisprudenziale che si registra nelle giurisprudenza di legittimità in ordine ai limiti di tale rilievo e che è stato sopra riassunto. Gli altri profili del motivo sono logicamente as- sorbiti. 21. Con il terzo motivo del ricorso incidentale la AC deduce la vipilazioneone e falsa applicazione degli artt. 1571 e 1575 c.c. per non avere il Tribunale rite- nuto sufficiente a radicare la legittimazione attiva en 37 M dell'attrice l'essere parte del contratto di comodato e di locazione. La AC non è soccombente in ordine alla que- stione della legittimazione, cosicché il motivo deve ritenersi logicamente subordinato all'accoglimento dei mortivi svolti nel ricorso principale e in quello inci- dentale del LC in ordine alla sua legittimazione at- tiva. In questo senso il motivo resta assorbito;
e ciò in ordine ai indipendentemente da quanto sopra detto profili della legittimazione della AC. 22. Con il quarto motivo del ricorso incidentale la AC deduce la violazione dell'art. 91 c.p.c., per avere il tribunale proceduto alla compensazione delle spese dei due gradi di giudizio. Il motivo è infondato. Il Tribunale ha compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio considerando la particolarità della controversia, la soccombenza reciproca e la ricorrenza di giusti motivi>>. A fronte di questa motivazione le contestazione della ricorrente sono assolutamente gene- riche e, comunque, il principio generalmente afferma- to a questa Corte e condiviso dal Collegio - dal quale si è discostata la sentenza 5 maggio 1999, n. 4455 nei poteri del giudi- è nel senso che rientra ce di merito la valutazione dell'opportunità della 38 мы compensazione, totale ° parziale, delle spese sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che di sussi- stenza di altri giusti motivi, salva la censura- bilità della relativa motivazione nel caso in cui a giustificazione della disposta compensazione sia- no addotte ragioni illogiche o erronee (Cass. 20 set- tembre 2000, n. 12431; Cass. 23 aprile 2001, n. 5976; Cass. 7 marzo 2001, n. 3272; Cass. 3 maggio 2002, n. 6366). 23. per quanto detto i ricorsi riuniti devono esse- re rigettati. Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio per cassazione. 3
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta%;B compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 17 giugno 2003. G lam Fiduccion IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE مسون IL CANCELLIERE CI Depositata in Cancelleria Dott.ssa Maria Aiello og 3 FEB. 200 CORTE SUPREMA CASSAZIONE IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Si atteste la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 20-5-2004 serie 4 al n. 15643 versate € 232,40 apposta in ceice alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 ael 30/5/2002) IL CANCELLIERE OT Roberto Ricck 39