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Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 16/10/2024, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
RG 292/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 16/10/2024 davanti al gi nocratico dott. Gabriele Allieri sono compars per pa orrente, l'acc. , in sostituzione degli avv.ti Sedrani e Pt_1
Tortora, e, per l' l'avv. Bonetti.
I procuratori delle parti specificano le prestazioni per cui è causa, in quanto oggetto della richiesta di ripetizione, attengono ai ratei da aprile 2021 a luglio 2022. Insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 292/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
n. 292/2024 promossa da:
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Parte_2
, dall'avv. Alessandra Sedrani e dall'avv. Manuela Tortora, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2 pro tempore vv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per pr liti del 23.01.2023, rep. n. 37590, racc. n. 7131, a rogito dott. notaio in Fiumicino, ed elettivamente domiciliato a Controparte_3
Gorizia, Piaz
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28 giugno 2024, affetta da albinismo Parte_2 oculo cutaneo fin dalla nascita e riconosciuta invalida civile fin dal 2006, ha agito in giudizio nei confronti dell' affinché, dichiarata l'illegittimità del provvedimento del 30.08.2022 con cui l'Ente - venuti meno i requisiti per la prestazione in base alla visita svolta il 23.03.2021 e definita solo il successivo 26.07.2022 – ha chiesto la ripetizione della somma di euro 9.557,25 versatale nel periodo da aprile 2021 a luglio 2022 a titolo di INV CIV N. 350000/07021407, venga accertato che la predetta somma non è dovuta. A sostegno della sua pretesa ha richiamato la regola d'irripetibilità dell'indebito assistenziale, applicabile nella fattispecie perché l'indebita erogazione non sarebbe dipesa da dolo o colpa dell'interessata, bensì a causa dell'inerzia dell'Ente, che avrebbe definito con estremo ritardo la visita medica “avviata” nel marzo 2021 e che, nelle more, anziché sospendere la prestazione, avrebbe continuato ad erogarla.
2. L' si è costituito in giudizio sostenendo che l'indebito sarebbe sorto, per un verso, in ragione del miglioramento dello stato di salute dell'interessata; per altro verso, a causa della sua inerzia, visto che costei avrebbe integrato la documentazione utile alla definizione della visita del marzo 2021 solo nel giugno 2022, con ciò impedendone la celere definizione e conducendo al prolungato versamento indebito degli importi oggetto della richiesta di restituzione.
3. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa dai difensori delle parti. In tale contesto, la ricorrente, su autorizzazione del giudice, ha depositato documentazione da cui s'evincerebbe che la trasmissione della documentazione da parte della ricorrente, utile a definire la visita, sarebbe intervenuta non appena l' ne ha fatto richiesta, ciò che escluderebbe che nella vicenda abbia influito una qualche inerzia dell'interessata. Infine, i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, va rilevato che i fatti di causa rilevanti ai fini del decidere sono pacifici e documentali. Invalida civile dal 2006, è stata sottoposta a giudizio di revisione alla Pt_2 visita del marzo 2021. In tale contesto, la valutazione è stata basata su una visita oculistica del 02.12.2020 ed è stato indicato testualmente: «pratica decisa sulla base della visita effettuata da altra commissione il 23.03.2021 e salvata in provvisorio» [cfr. doc. 5, p. 3, ricorrente]. Questo giudizio, come s'evince dalla data di definizione indicata nello stesso verbale, è rimasto sospeso fino al successivo 26.07.2022 e si è concluso con esito negativo per la beneficiaria. ne ha ricevuto comunicazione da parte dell' CP_4 con missiva proprio del 26.07.2022. Incontroversa la correttezza nel merito del giudizio di revisione, è altresì pacifico che, nelle more della sua definizione, l'Istituto abbia comunque continuato ad erogare la prestazione fino alla sospensione espressamente disposta con la comunicazione dello stesso 26.07.2022 [cfr. doc. 5 ricorrente], cui hanno fatto seguito, con atto del 30.08.2022, la revoca formale dall'aprile 2021 e la richiesta di ripetizione della somma di euro 9.557,25 [cfr. doc. 6 ricorrente]. È poi da evidenziare che, successivamente, con provvedimento del 14.05.2024, la stessa prestazione è stata nuovamente riconosciuta all'interessata [cfr. docc. 10 ss. ricorrente].
* 5. Ciò posto, poiché la vicenda così ricostruita attiene pacificamente ad una prestazione di natura assistenziale, giova ricordare che la disciplina delle condizioni concernenti l'attribuzione di prestazioni assistenziali si è caratterizzata per l'enunciazione di una serie di regolare interpretative finalizzate al mantenimento delle prestazioni corrisposte. In tal guisa, al settore assistenziale è stato esteso il principio dettato in materia previdenziale che sottrae le relative prestazioni all'applicazione della regola generale di ripetizione dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c. qualora l'erogazione indebita non sia dipesa dall'accipiens ed essa abbia condotto a generare l'affidamento di quest'ultimo [Cass., n. 24617/2022; Cass., n. 13915/2021; Cass., n. 16080/2020; Cass. n. 11921/2015; Cass., n. 1446/2008]. Deve poi evidenziarsi che, in tema di verifica dello stato d'invalidità civile, ai sensi dell'art. 4, comma 3-ter, decreto legge n. 323 del 1996, «in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale di cui al comma 1 provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica». Poiché nel caso concreto, la visita, benché svoltasi nel marzo 2021, si è effettivamente esaurita, giungendo al proprio esito, solo il 26 luglio 2023, deve ritenersi che i presupposti per la revoca siano sorti solo da questa data, con conseguente irripetibilità dei ratei versati in precedenza. A ciò s'aggiunga che, malgrado l' abbia sostenuto che l'indebito sia dipeso dall'inerzia dell'interessata, che non avrebbe colmato la lacuna documentale che avrebbe precluso di definire rapidamente il giudizio avviato con la visita del 23.03.2021, il quadro documentale acquisito depone in senso contrario. Invero, dalla documentazione allegata agli atti introduttivi, non è dato riscontrare alcuna richiesta, proveniente dall'Istituto e rivolta a per cui Pt_2 questa avrebbe dovuto esibire o trasmettere alcun documento. Inoltre, dai documenti depositati dalla ricorrente con nota dell'08.10.2024, risulta che l' abbia formulato la richiesta di trasmissione di documentazione medica a solo Pt_2 nel giugno 2022, sollecitando suo padre. A quel punto, la madre della ricorrente, si è immediatamente rivolta all' che il 15.06.2022 ha scritto «l'ultimo verbale di revisione risulta ancora provvisorio, pertanto per poterlo definire le chiedo gentilmente documentazione sanitaria recente successiva all'ultima visita fatta con la commissione invalidi civili». La madre di ha quindi riposto che «alla visita con la commissione non ci Pt_2 hanno rilasciato niente. Non dovrebbe essere una cosa tra uffici? Posso avere un numero di telefono per capire, grazie». Acquisito il recapito richiesto il giorno successivo, la madre ha trasmesso quanto richiesto. Ciò è avvenuto il 16.06.2022, con massima speditezza. Che l'Ente abbia atteso fino a giugno 2022 per sollecitare la trasmissione dei documenti è un dato che si ricava implicitamente dalla data delle missive intercorse e dal fatto che, nel momento in cui la ricorrente, all'udienza dell'08.10.2024, ha indicato che l' non aveva chiesto alcunché fino a giugno 2022, l' non CP_2 CP_2 ha contestato la circostanza. A fronte di questi elementi, va quindi escluso che all'erogazione indebita abbia concorso l'inerzia dell'interessata. A risultare determinante è stata, piuttosto, l'inerzia dell'Ente. Infine, va anche considerato che la ricorrente è stata riconosciuta invalida civile fin dal 2006, la circostanza che, dopo l'avvio della visita del marzo 2021, l'Ente abbia continuato ad erogarle la correlata prestazione ha senz'altro generato l'affidamento che sussistessero ancora i presupposti per riconoscerla. Del resto, soffre d'una patologia insuscettibile di significativi miglioramenti, tanto ciò Pt_2 vero che la prestazione è stata successivamente ripristinata. Si può perciò concludere che non sussitono i presupposti per la ripetizione e che il ricorso va integralmente accolto.
* 7. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara che nulla deve Parte_2 restituire all' di quanto ricevuto a titolo di INV CIV N. 350000/07021407 per il periodo da aprile 2021 a luglio 2022; condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 1.865,00, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Gorizia, 16 ottobre 2024
Il Giudice
Gabriele Allieri
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 16/10/2024 davanti al gi nocratico dott. Gabriele Allieri sono compars per pa orrente, l'acc. , in sostituzione degli avv.ti Sedrani e Pt_1
Tortora, e, per l' l'avv. Bonetti.
I procuratori delle parti specificano le prestazioni per cui è causa, in quanto oggetto della richiesta di ripetizione, attengono ai ratei da aprile 2021 a luglio 2022. Insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 292/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
n. 292/2024 promossa da:
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Parte_2
, dall'avv. Alessandra Sedrani e dall'avv. Manuela Tortora, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2 pro tempore vv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per pr liti del 23.01.2023, rep. n. 37590, racc. n. 7131, a rogito dott. notaio in Fiumicino, ed elettivamente domiciliato a Controparte_3
Gorizia, Piaz
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28 giugno 2024, affetta da albinismo Parte_2 oculo cutaneo fin dalla nascita e riconosciuta invalida civile fin dal 2006, ha agito in giudizio nei confronti dell' affinché, dichiarata l'illegittimità del provvedimento del 30.08.2022 con cui l'Ente - venuti meno i requisiti per la prestazione in base alla visita svolta il 23.03.2021 e definita solo il successivo 26.07.2022 – ha chiesto la ripetizione della somma di euro 9.557,25 versatale nel periodo da aprile 2021 a luglio 2022 a titolo di INV CIV N. 350000/07021407, venga accertato che la predetta somma non è dovuta. A sostegno della sua pretesa ha richiamato la regola d'irripetibilità dell'indebito assistenziale, applicabile nella fattispecie perché l'indebita erogazione non sarebbe dipesa da dolo o colpa dell'interessata, bensì a causa dell'inerzia dell'Ente, che avrebbe definito con estremo ritardo la visita medica “avviata” nel marzo 2021 e che, nelle more, anziché sospendere la prestazione, avrebbe continuato ad erogarla.
2. L' si è costituito in giudizio sostenendo che l'indebito sarebbe sorto, per un verso, in ragione del miglioramento dello stato di salute dell'interessata; per altro verso, a causa della sua inerzia, visto che costei avrebbe integrato la documentazione utile alla definizione della visita del marzo 2021 solo nel giugno 2022, con ciò impedendone la celere definizione e conducendo al prolungato versamento indebito degli importi oggetto della richiesta di restituzione.
3. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa dai difensori delle parti. In tale contesto, la ricorrente, su autorizzazione del giudice, ha depositato documentazione da cui s'evincerebbe che la trasmissione della documentazione da parte della ricorrente, utile a definire la visita, sarebbe intervenuta non appena l' ne ha fatto richiesta, ciò che escluderebbe che nella vicenda abbia influito una qualche inerzia dell'interessata. Infine, i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, va rilevato che i fatti di causa rilevanti ai fini del decidere sono pacifici e documentali. Invalida civile dal 2006, è stata sottoposta a giudizio di revisione alla Pt_2 visita del marzo 2021. In tale contesto, la valutazione è stata basata su una visita oculistica del 02.12.2020 ed è stato indicato testualmente: «pratica decisa sulla base della visita effettuata da altra commissione il 23.03.2021 e salvata in provvisorio» [cfr. doc. 5, p. 3, ricorrente]. Questo giudizio, come s'evince dalla data di definizione indicata nello stesso verbale, è rimasto sospeso fino al successivo 26.07.2022 e si è concluso con esito negativo per la beneficiaria. ne ha ricevuto comunicazione da parte dell' CP_4 con missiva proprio del 26.07.2022. Incontroversa la correttezza nel merito del giudizio di revisione, è altresì pacifico che, nelle more della sua definizione, l'Istituto abbia comunque continuato ad erogare la prestazione fino alla sospensione espressamente disposta con la comunicazione dello stesso 26.07.2022 [cfr. doc. 5 ricorrente], cui hanno fatto seguito, con atto del 30.08.2022, la revoca formale dall'aprile 2021 e la richiesta di ripetizione della somma di euro 9.557,25 [cfr. doc. 6 ricorrente]. È poi da evidenziare che, successivamente, con provvedimento del 14.05.2024, la stessa prestazione è stata nuovamente riconosciuta all'interessata [cfr. docc. 10 ss. ricorrente].
* 5. Ciò posto, poiché la vicenda così ricostruita attiene pacificamente ad una prestazione di natura assistenziale, giova ricordare che la disciplina delle condizioni concernenti l'attribuzione di prestazioni assistenziali si è caratterizzata per l'enunciazione di una serie di regolare interpretative finalizzate al mantenimento delle prestazioni corrisposte. In tal guisa, al settore assistenziale è stato esteso il principio dettato in materia previdenziale che sottrae le relative prestazioni all'applicazione della regola generale di ripetizione dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c. qualora l'erogazione indebita non sia dipesa dall'accipiens ed essa abbia condotto a generare l'affidamento di quest'ultimo [Cass., n. 24617/2022; Cass., n. 13915/2021; Cass., n. 16080/2020; Cass. n. 11921/2015; Cass., n. 1446/2008]. Deve poi evidenziarsi che, in tema di verifica dello stato d'invalidità civile, ai sensi dell'art. 4, comma 3-ter, decreto legge n. 323 del 1996, «in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale di cui al comma 1 provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica». Poiché nel caso concreto, la visita, benché svoltasi nel marzo 2021, si è effettivamente esaurita, giungendo al proprio esito, solo il 26 luglio 2023, deve ritenersi che i presupposti per la revoca siano sorti solo da questa data, con conseguente irripetibilità dei ratei versati in precedenza. A ciò s'aggiunga che, malgrado l' abbia sostenuto che l'indebito sia dipeso dall'inerzia dell'interessata, che non avrebbe colmato la lacuna documentale che avrebbe precluso di definire rapidamente il giudizio avviato con la visita del 23.03.2021, il quadro documentale acquisito depone in senso contrario. Invero, dalla documentazione allegata agli atti introduttivi, non è dato riscontrare alcuna richiesta, proveniente dall'Istituto e rivolta a per cui Pt_2 questa avrebbe dovuto esibire o trasmettere alcun documento. Inoltre, dai documenti depositati dalla ricorrente con nota dell'08.10.2024, risulta che l' abbia formulato la richiesta di trasmissione di documentazione medica a solo Pt_2 nel giugno 2022, sollecitando suo padre. A quel punto, la madre della ricorrente, si è immediatamente rivolta all' che il 15.06.2022 ha scritto «l'ultimo verbale di revisione risulta ancora provvisorio, pertanto per poterlo definire le chiedo gentilmente documentazione sanitaria recente successiva all'ultima visita fatta con la commissione invalidi civili». La madre di ha quindi riposto che «alla visita con la commissione non ci Pt_2 hanno rilasciato niente. Non dovrebbe essere una cosa tra uffici? Posso avere un numero di telefono per capire, grazie». Acquisito il recapito richiesto il giorno successivo, la madre ha trasmesso quanto richiesto. Ciò è avvenuto il 16.06.2022, con massima speditezza. Che l'Ente abbia atteso fino a giugno 2022 per sollecitare la trasmissione dei documenti è un dato che si ricava implicitamente dalla data delle missive intercorse e dal fatto che, nel momento in cui la ricorrente, all'udienza dell'08.10.2024, ha indicato che l' non aveva chiesto alcunché fino a giugno 2022, l' non CP_2 CP_2 ha contestato la circostanza. A fronte di questi elementi, va quindi escluso che all'erogazione indebita abbia concorso l'inerzia dell'interessata. A risultare determinante è stata, piuttosto, l'inerzia dell'Ente. Infine, va anche considerato che la ricorrente è stata riconosciuta invalida civile fin dal 2006, la circostanza che, dopo l'avvio della visita del marzo 2021, l'Ente abbia continuato ad erogarle la correlata prestazione ha senz'altro generato l'affidamento che sussistessero ancora i presupposti per riconoscerla. Del resto, soffre d'una patologia insuscettibile di significativi miglioramenti, tanto ciò Pt_2 vero che la prestazione è stata successivamente ripristinata. Si può perciò concludere che non sussitono i presupposti per la ripetizione e che il ricorso va integralmente accolto.
* 7. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara che nulla deve Parte_2 restituire all' di quanto ricevuto a titolo di INV CIV N. 350000/07021407 per il periodo da aprile 2021 a luglio 2022; condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 1.865,00, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Gorizia, 16 ottobre 2024
Il Giudice
Gabriele Allieri