Provvedimento: […] l'inapplicabilità dell'art. 1587 c.c. al caso di specie; […] Inoltre, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “il comportamento del conduttore che, personalmente od a mezzo delle persone con lui conviventi, provoca molestie di fatto agli altri inquilini del fabbricato (nella specie, con rumori eccessivi, fastidi da parte dei figli, etc) costituisce inadempimento contrattuale per abuso della cosa locata (art. 1587 cod. civ.) nei confronti del locatore, dovendo questo rispondere verso gli altri inquilini per fatto proprio, ove tolleri tali molestie. ( V 1398/78, mass n 390770, sulla prima parte;
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