Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 19/05/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3525/2024 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 19/05/2025, alle ore 9.45, nella SECONDA SEZIONE civile del
Tribunale di Perugia, all'udienza del Giudice dott. Luca Marzullo, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE/TRICE
E
Controparte_1
- CONVENUTO/A
Sono presenti:
l'Avv. BRAGAGNI ALFREDO, oggi sostituito dall'avv. Nicola Mininni, per l'attore il quale in via preliminare rappresenta l'assenza della parte e quindi l'indisponibilità a procedere ad un tentativo di conciliazione.
l'Avv. CAFORIO GIUSEPPE, nonché il sig. , delegato dal sig. Controparte_2 CP_3
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
In via preliminare stante la mancata presenza della parte opponente si dà atto che non si procede al tentativo di conciliazione sicché il Giudice invita le parti a formulare le rispettive deduzioni.
l'avv. Mininni contesta la validità della procura depositata dal rappresentante dell'opposta, si riporta all'atto di opposizione ed agli scritti difensivi in atti;
insiste per l'ammissione dei mezzi di prova formulati, opponendosi a quelli richiesti dalla parte opposta, con rigetto della richiesta di provvisoria esecuzione.
L'avv. Caforio si riporta ai propri atti, contesta le avverse deduzioni, insiste per la concessione della provvisoria esecuzione, sia perché l'opposizione non è fondata su prova
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Il Giudice, lette le deduzioni delle parti, ritenuta la superfluità delle richieste di prova articolata tanto da parte opponente quanto da parte opposta in quanto irrilevanti ai fini del decidere, invita le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Mininni si riporta all'atto di opposizione ed alle conclusioni ivi rassegnate.
L'avv. Caforio, nel riportarsi ai propri atti, rileva come la vicenda rientra nell'ambito del cd.
110 e quindi il credito maturato appare non solo incontestato ma anche riconosciuto da con la ricognizione di debito e promessa di pagamento in atti, peraltro non Pt_1 contestato e quindi insiste per l'accoglimento integrale delle proprie conclusioni, dichiarandosi antistatario.
I difensori dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
Il Giudice (dott. Luca Marzullo)
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TRIBUNALE DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Perugia, dott. Luca Marzullo, in funzione di giudice monocratico, all'esito delle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 19.05.2025 che precede e della discussione orale della causa, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 3525/2025 promossa da in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Bragagni (c.f. ; indirizzo C.F._1
PEC ) del Foro di Grosseto ed Email_1 elettivamente domiciliata presso e nello studio del difensore, sito in Grosseto, Galleria
Cosimini n. 7, giusta procura in atti;
Attrice in opposizione
Contro in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Caforio del Foro di Perugia (C.F.
, indirizzo pec: ed C.F._2 Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Perugia, alla Via Bartolo 10, giusta procura in atti;
convenuta in opposizione
Avente ad oggetto: Altri contratti d'opera
Conclusioni: come da verbale del 19.05.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
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1. I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
La società ha opposto il decreto ingiuntivo n. 930/2024 emesso da questo Parte_1
Tribunale ad istanza di con il quale gli è stato ingiunto il Controparte_1 pagamento del complessivo importo di € 239.666,68, al netto delle ritenute d'acconto, oltre interessi moratori e spese di procedura.
Dalla lettura del ricorso monitorio si ricava che la pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo discende dal fatto che la società è stata incaricata dal Parte_1
Condominio Visa delle Ghiande n. 93per l'esecuzione quale general contractor degli interventi soggetti all'agevolazione fiscale prevista dall'art. 119 del D.L. n. 34/2020 e s.m.i., con applicazione dello sconto in fattura disciplinato dall'art. 121 del medesimo D.L. n. 34/2020
(“Superbonus 110%”), in seno ai quali l'odierna opposta veniva designata per l'esecuzione dei servizi professionali connessi all'intervento, affinché la società potesse Parte_1 gestire nei confronti del condominio anche i relativi oneri professionali in modo tale che fatturasse le prestazioni professionali ad e questa le addebitasse CP_1 Pt_1 al Condominio applicando lo sconto in fattura.
Aveva, quindi, dedotto la Area Progetto che, sulla scorta dello stato di avanzamento dei lavori, era stato emesso un primo SAL recante anche la quota di competenza di Area
Progetto, pari ad € 39.630,27, cui non aveva fatto seguito il relativo pagamento. Pers Aveva riferito, ancora, Area Progetto che successivamente a tale era stato comunicato un ulteriore avanzamento dei lavori cui aveva fatto seguito l'emissione di un ulteriore SAL ed un SAL eco, rispettivamente di € 59.445,41 ed € 134.132,91. Pt_2
Sicché, Alla luce dei sal emessi e dello stato di avanzamento dei lavori che Pt_1 aveva dichiarato di aver raggiunto al 31/12/2023, l'importo netto complessivo dovuto relativamente al condominio in oggetto era pari ad euro 239.666,68 come risultante dalle fatture pro-forma, oggetto anche di espresso riconoscimento.
Da qui la domanda monitoria.
1.1. Avverso il provvedimento monitorio ha proposto opposizione la società , Pt_1 contestandone la fondatezza.
Invero, l'opponente, dopo aver rappresentato che (i) la aveva chiesto ed CP_1 ottenuto altri provvedimenti monitori, che (ii) per alcuni di tali provvedimenti monitori era intervenuto un pagamento di € 350.000,00 “che venivano imputati, prima, all'asserito credito azionato con il DI n. 830/2024, poi al DI n. 831/2024, perché provvisoriamente esecutivi”, e che (iii)
a differenza di quanto accaduto in relazione ad altri decreti ingiuntivi non vi era stata una
“spontanea” limitazione del credito da parte del Tribunale, ha contestato la valenza probatoria della documentazione prodotta giacché, per un verso, i documenti pro
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forma non risultano idonei a dare prova del credito e, per l'altro verso, l'asserito riconoscimento del debito risulta privo di efficacia probatoria in quanto la dichiarazione non ha un destinatario, difetta degli elementi necessari per il riconoscimento e le somme indicate non corrispondono a quelle richieste in pagamento.
Ha, pertanto, osservato che la sola voce di credito astrattamente dovuta sarebbe quella recante come titolo “ribalto in fattura”, pari, cioè, ad € 39.630,27.
Ha, dunque, contestato l'inesigibilità del credito per mancata emissione delle fatture.
Premesso, infatti, che la società agisce in qualità di general contractor, Parte_1
l'opponente ha dedotto che fine di conseguire il pagamento in proprio favore,
[...] non doveva limitarsi ad emettere delle fatture proforma ma dei Controparte_1 documenti fiscali veri e propri, cioè le fatture, che solo in tal modo possono divenire oggetto di “ribalto in fattura”.
1.2. Ha, ancora, lamentato l'opponente l'insussistenza di un proprio inadempimento.
Deduce, invero, l'opponente che, avendo le parti concordato che il pagamento sarebbe avvenuto nelle forme dello sconto in fattura, l'assetto negoziale concretamente voluto ha conferito rilevanza centrale alla praticabilità della cessione del credito, per contro divenuta maggiormente complessa nel corso del tempo e delle modifiche legislative variamente intervenute;
ha, pertanto, osservato che il contratto atipico concluso tra , quale Pt_1 general contractor, ed contemplasse l'assunzione da parte dei Controparte_1 contraenti dell'alea connessa al pagamento mediante il meccanismo dello sconto in fattura e prevedesse che ognuno si facesse carico del rischio del ritardo nel pagamento dovuto alle difficoltà di reperire un soggetto disposto all'acquisto dei crediti maturati.
In via di estrema sintesi, l'opponente deduce che, essendosi ed Controparte_1
accordati sul presupposto che il general contractor potesse cedere i propri crediti, non Pt_1 sarebbe possibile per il professionista, che aveva accettato di legare la propria riscossione a quella del general contractor, in assenza di tale presupposto, svincolarsi dagli accordi iniziali e pretendere l'immediato pagamento del proprio corrispettivo.
1.3. Ha, quindi, dedotto l'opponente la non debenza degli interessi moratori ai sensi del d. lgs. 231/2002 giacché l'opposta non ha emesso fatture ma unicamente delle pro forma.
1.4. L'opponente ha, di poi, svolto domanda riconvenzionale lamentando l'abuso dello strumento processuale derivante da un indebito frazionamento del credito, avendo l'opposta incardinato plurime azioni monitorie – di cui è stata chiesta la riunione – nei confronti del medesimo soggetto, nonostante la sussistenza di presupposti, oggettivi e soggettivi, di connessione.
Da qui, la richiesta di riunione dei procedimenti e di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
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2. Si è costituita la la quale – dopo aver sostanzialmente Controparte_1 riproposto il contenuto della domanda monitoria – ha osservato:
a) che l'opponente non aveva contestato la dichiarazione di riconoscimento del debito;
b) quanto alla mancata emissione delle fatture, che, in realtà, la fattura pro forma è un documento contabile senza obbligo di registrazione, la cui emissione è antecedente rispetto all'emissione della fattura fiscale vera e propria, sia in formato elettronico che cartaceo e il cui scopo è quello di fornire al cliente un documento riepilogativo con tutti i riferimenti della prestazione per richiedere il preventivo pagamento, ma senza dover anticipare IVA e senza, dunque, le implicazioni fiscali derivanti dall'emissione della fattura;
c) quanto alla inesigibilità del credito e all'inadempimento dell'opponente in ragione delle vicende della cessione, che l'opponente ha espressamente riconosciuto il proprio debito, richiamando, ancora, il lasso di tempo trascorso, l'importo rilevante maturato e il mancato pagamento da parte di delle spettanze maturate, Parte_1 sia per il Condomino in oggetto che per ulteriori condomini in cui è Parte_1 stata incaricata quale General ON;
d) quanto alla non debenza degli interessi moratori, che in ogni caso decorrerebbero dal deposito del ricorso per ingiunzione sino alla data sino all'effettivo soddisfo.
2.1. In relazione, poi, ai profili dedotti in via riconvenzionale, l'opposta ha evidenziato:
e) che la somma di € 350.000,00 è stata corrisposta la solo fine di evitare l'esecuzione;
f) che non vi è stato un abusivo frazionamento del credito, difettando nella specie l'identità oggettiva dei ricorsi per ingiunzione.
3. Eseguite le verifiche preliminari, la causa è stata trattata con lo scambio delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.
All'esito il procedimento è giunto all'udienza odierna ove, non ritenendosi necessario lo svolgimento di alcun incombente istruttorio, le parti sono state invitate a discutere la causa, previa precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
4. Prima di procedere all'esame del merito della controversia, sembra opportuno prendere posizione in ordine a due aspetti che assumono carattere preliminare e pregiudiziale, ma tra di loro in realtà connessi, relativi alla richiesta di riunione che risulta reiterata, e dell'abusivo frazionamento del credito, oggetto peraltro di richiesta riconvenzionale.
4.1. Quanto alla prima, cioè la richiesta di riunione, si ricorda che in tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione e di separazione, fondandosi su
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valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità. (Cass. Sez. 1, 30/09/2022, n. 28539, Rv. 665810 – 01; nella specie, la
S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale era stato censurato il mancato riconoscimento da parte del giudice di pace, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, della connessione tra la domanda riconvenzionale, non eccedente la competenza del giudice adito e la reconventio reconventionis che invece era stata trasmessa al giudice competente per valore ex art. 35 c.p.c.).
Nella specie la richiesta di riunione è stata rigettata e della stessa, allo stato, non ricorrono i presupposti stante la differente fase processuale, essendo stato il presente procedimento avviato alla decisione.
4.2. Quanto sopra consente, però, di prendere posizione in ordine alla questione relativa al divieto di frazionamento del credito.
È innegabile, infatti, l'indubbia esistenza di altri contenziosi, chiaramente avvinti da una identità di questioni giuridiche, che pendono tra le stesse parti, e che hanno ad oggetto pretese patrimoniali avanzate dall'opposta in relazione a diversi condomini in cui l'opponente ha assunto il ruolo di general contractor.
4.2.1. La questione del frazionamento del credito è tornata, di recente, nuovamente all'attenzione da parte della S.C. nella sua più autorevole composizione.
Ripercorrendo il dibattito giurisprudenziale, con una prima pronuncia, la S.C. aveva affermato che, in assenza di espresse disposizioni o di principi generali desumibili da una interpretazione sistematica, deve riconoscersi al creditore di una determinata somma, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, la facoltà di chiedere giudizialmente, anche in via monitoria, un adempimento parziale, in correlazione con la facoltà di accettarlo, attribuitagli dall'art. 1181 cod. civ., con riserva di azione per il residuo, trattandosi di un potere che risponde ad un interesse meritevole di tutela del creditore stesso senza sacrificare in alcun modo il diritto del debitore alla difesa delle proprie ragioni
(Cass. S.U. n. 108 del 2000, in relazione ad una domanda di pagamento parziale di una prestazione di merce).
4.2.2. Qualche anno più tardi, le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi sul tema
(Cass. S.U. n. 23726 del 2007) operando un vero e proprio ribaltamento dell'indicato precedente, affermando il principio, contrapposto, per cui non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, proporre plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, sul presupposto che la scissione del contenuto dell'obbligazione, così operata dal creditore
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per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione volta ad aggravare la posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase del confitto, dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo (inserito al primo comma dell'art. 111 Cost. dalla legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999), traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte (ostativo all'esame della domanda), nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale.
4.2.3. Come noto, poi, nel 2017, le Sezioni Unite, con le sentenze gemelle n. 4090 e
4091 del 2017, hanno affermato che, in linea di principio, le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi (e in conseguenza di questa affermazione di principio il ricorso, proposto dal datore di lavoro in relazione alla separata proposizione di una domanda di ricalcolo del t.f.r. e di altra domanda di ricalcolo del premio fedeltà da parte dello stesso lavoratore, è stato rigettato, avendo ritenuto la Corte che legittimamente il lavoratore avesse azionato separatamente i due diritti, aventi uno fonte legale e l'altro contrattuale).
Tuttavia, dopo l'affermazione di principio indicata, contenuta nella prima parte della motivazione, la medesima pronuncia prosegue cambiando prospettiva, e segnalando l'intervenuto formarsi medio tempore di un orientamento giurisprudenziale (e richiama Cass.
S.U. n. 12310 del 2015 in materia di modificabilità della domanda e Cass. S.U. n. 26242 del
2014 in materia di patologia negoziale) dal quale emerge la necessità di favorire, ove possibile, una decisione intesa al definitivo consolidamento della situazione sostanziale sottostante, direttamente o indirettamente dedotta in giudizio “evitando di trasformare il processo in un meccanismo potenzialmente destinato ad attivarsi all'infinito”.
In questa prospettiva, come noto, le sentenze citate hanno quindi affermato che, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, a pena di improponibilità della domanda.
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4.2.4. Per il vero, successivamente alla pronuncia da ultimo richiamata, alcune sentenze sono giunte, nel percorso interpretativo successivo, ad un ulteriore ampliamento applicativo dei principi affermati dalle Sezioni Unite, sebbene in un ambito ben circoscritto.
La portata applicativa del principio di diritto espresso nel 2017 è stata estesa (in particolare da alcune decisioni della Seconda Sezione ed in riferimento ad una ben individuata e delimitata tipologia di controversie, caratterizzate da rapporti professionali duraturi ed a contenuto ripetitivo, quali quelle in tema di compensi ai custodi, o ai liquidatori della compagnie assicurative, o di rapporti seriali tra avvocato e cliente) alle domande relative a diritti di credito distinti ma analoghi per oggetto e per titolo anche se riconducibili a fatti costitutivi storicamente diversi, verificatisi nell'ambito di un rapporto di durata tra le parti pur non fondato sulla stipulazione di un contratto o di una convenzione che ne regolasse gli effetti, a meno che, come indicato dalle S.U., l'attore non abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad esercitare l'azione solo per uno o alcuni dei predetti crediti.
Tale approccio interpretativo è stato ripreso anche da Cass. Civ. 24168/2023 che ha affermato (in relazione ad una fattispecie in cui, a fronte di molteplici rapporti professionali omogenei con una compagnia di assicurazioni, sulla base di un contratto normativo, un avvocato aveva chiesto ed ottenuto ben 212 decreti ingiuntivi) che, in tema di frazionamento del credito, il principio in base al quale i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, deve essere inteso con la duplice specificazione per cui: a) l'espressione
“medesimo rapporto di durata” va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
b) nell'espressione “medesimo fatto costitutivo”,
l'aggettivo “medesimo” va inteso come sinonimo di “analogo” e non di “identico”.
4.2.5. Sul piano rimediale, per certi versi quello meno indagato, alcune pronunce hanno ritenuto che le domande abusivamente frazionate debbano essere dichiarati improponibili, non ostativa alla riproposizione della domanda, altre hanno invocato la declaratoria in termini di improcedibilità; altre pronunce ancora hanno regolato le conseguenze del frazionamento in punto di spese di giudizio (Cass. n. 8184 del 2023, Cass. n. 16508 del
2023, Cass. n. 6513 del 2023 e Cass. n. 13606 del 2024).
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4.2.6. Come si diceva, assai di recente, la S.C. è tornata ad esaminare il tema (Cass.
Sez. U., 19/03/2025, n. 7299, Rv. 674011 – 01).
In tale pronuncia, la Corte ha ribadito che rientra nella nozione di frazionamento la pluralità di richieste di adempimento afferenti ad un unico rapporto obbligatorio ovvero le domande relative a diversi diritti di credito relativi ad un medesimo rapporto di durata, che si iscrivano nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente, confermando, altresì, la puntualizzazione che: a) l'espressione “medesimo rapporto di durata” va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di
“relazione di fatto” realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
b) nell'espressione “medesimo fatto costitutivo”, l'aggettivo “medesimo” va inteso come sinonimo di “analogo” e non di “identico” (Cass. 24371/2021; Cass.
14143/2021; Cass. n. 24130/2020; Cass. 31308/2019) e, comunque, non come fatto costitutivo delle singole pretese ai sensi dell'art. 1173 c.c., ma come fatto storico che, seppur diverso, abbia però la medesima natura di quello che sia già stato già dedotto in giudizio (Cass. 4282/2012; Cass. 9317/2013).
4.2.7. Ciò che nella predetta pronuncia viene condotto ad un più approfondito scrutinio è, invece, il piano rimediale, con specifico riferimento a quelle ipotesi in cui la domanda pur abusivamente frazionata non possa essere effettivamente riproposta, ritenendo che in tali casi la sanzione dell'improponibilità non appaia conforme al principio del giusto processo perché si traduce nella sanzione – obiettivamente sproporzionata - della confisca del diritto di azione, la quale, si osserva, apparirebbe in primo luogo sproporzionata, ed anche noncurante del potenziale arricchimento, ingiustificato, che ricaverebbe il convenuto attinto da domanda frazionata e ritenuta improponibile.
Ritengono quindi le Sezioni Unite che nei casi in cui il giudice non possa dichiarare l'improponibilità della domanda arbitrariamente frazionata, ma debba comunque pronunciarsi nel merito, la reazione dell'ordinamento, non essendo possibile ipotizzare che l'abuso rimanga senza sanzione, deve avvenire esclusivamente sul piano delle spese giudiziali, spingendosi fino a sanzionare l'attore che promuove un abusivo frazionamento del credito, ponendo a suo carico l'onere delle spese processuali sostenute dalla controparte benché sia riconosciuto vincitore, scindendo la condanna alle spese dalla soccombenza.
4.2.8. Hanno, in conclusione, affermato le Sezioni Unite che:
a) a fronte di una fattispecie che renda ipotizzabile un abusivo frazionamento del credito, nel senso indicato, la questione è sollevabile dalle parti o anche d'ufficio dal giudice;
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b) qualora la rilevi d'ufficio, il giudice la deve comunque sottoporre all'attenzione delle parti in contraddittorio, concedendo termini per memorie, anche allo scopo di consentire l'eventuale modifica o integrazione della domanda;
c) se, analizzata la questione in contraddittorio, il giudice ritenga di trovarsi di fronte ad un abusivo frazionamento della pretesa creditoria, deve innanzitutto verificare se sia possibile l'impiego degli strumenti messi a disposizione dal codice di rito per convogliare la decisione sull'intera pretesa dinanzi a sé, quali la riunione ex art. 274
c.p.c. se pendono dinanzi ad uno stesso ufficio giudiziario;
a tal proposito, la S.C. ha già affermato la necessità di disporre la riunione anche in sede di legittimità, ove solo in questa sede emerga un ingiustificato frazionamento soggettivo delle azioni in giudizio, con la sentenza n. 9488 del 2014;
d) quindi, deve procedere a verificare se la parte abbia agito mossa da interesse oggettivo all'accertamento separato, laddove l'interesse oggettivo deve intendersi come un interesse non di mero fatto ma ritenuto meritevole di tutela dall'ordinamento; a questo proposito, deve ritenersi che l'aver a disposizione la prova privilegiata che consente l'accesso ad una tutela più veloce o a contraddittorio differito solo per una parte del credito possa integrare di per sé un interesse meritevole di tutela, non potendosi arrivare all'eccesso di affermare che gli strumenti alternativi di più rapida soddisfazione dei crediti predisposti dall'ordinamento siano in ogni caso preclusi quando i crediti si iscrivano in un unico rapporto nel senso anzidetto (v. Cass. n. 19048 del 2021, che a proposito del legittimo esperimento prima dell'azione cartolare e poi, con separato procedimento, dell'azione causale per la parte di credito non garantita dalle cambiali ha affermato che l'oggettivo interesse del creditore ad agire inizialmente con lo strumento giudiziario più spedito esclude il divieto di parcellizzazione della domanda giudiziale);
e) il giudice deve in ogni caso motivare, sulla sussistenza o l'insussistenza di un interesse che giustifichi il frazionamento della domanda;
f) qualora ritenga abusivo il frazionamento, dovrà di regola pronunciare l'improponibilità della domanda, con la precisazione che si tratta di pronuncia solo in rito, il che non osta alla proponibilità della domanda nella sua interezza;
g) qualora, infine, accerti che non si tratterebbe di una pronuncia solo in rito, perché la domanda non sarebbe più riproponibile unitariamente in un diverso giudizio, il giudice deve pronunciarsi ugualmente sul merito della pretesa, anche se ritenga la domanda abusivamente frazionata, potendo sanzionare in questi casi il
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comportamento del creditore, non conforme ai doveri di lealtà e probità processuale, mediante la regolamentazione delle spese di lite, fino a porle a carico, con valutazione discrezionale motivata ex artt. 88 e 92 c.p.c., in tutto o in parte a carico del creditore la cui domanda sia stata accolta.
4.3. Ciò premesso, reputa il Tribunale che effettivamente l'opposta abbia operato un indebito frazionamento del credito, scomponendo pretese che ben avrebbero potuto trovare sede in un unitario contenzioso, che non rinviene un apprezzabile interesse unicamente nella materiale alterità dei condomini su cui gli interventi sono stati eseguiti.
Sostiene, a riguardo, l'opposta che non vi sia identità oggettiva tra i ricorsi per ingiunzione ma solo soggettiva, diverso essendo petitum e titolo di credito azionato.
E tuttavia l'assunto non può evidentemente essere condiviso.
4.3.1. È indubbiamente vero, infatti, che i lavori nella specie si riferiscono ad uno specifico condominio, cioè a dire quello di via delle Ghiande n. 93; ciò in particolare discende dalla sottoscrizione di uno specifico contratto di appalto, con il quale i lavori sono stati affidati sottoscritto il 4.5.2023 tra il Condominio ed il General ON.
Tuttavia, ciò è accaduto in conseguenza di uno specifico accordo che assumeva valenza per così dire “normativa” e generale, in ogni caso, certamente prodromica rispetto agli accordi relativi ai distinti condomini in relazione ai quali la società opponente ha curato – circostanza quest'ultima neanche contestata, al pari dell'attività svolta dalla società opposta
– l'esecuzione delle opere.
Posto che tali scritture saranno successivamente richiamate con riferimento alla determinazione degli importi, le odierne parti avevano sottoscritto il 3.10.2022 un accordo di collaborazione avente ad oggetto l'indicazione dell'opponente quale General ON da parte dell'opposta “per tutti gli interventi riportati nell'Allegato A alla presente e per tutte le eventuali ulteriori pratiche che saranno di comune accordo aggiunte…”, in seno ai quali l'odierna opposta aveva assunto l'impegno, dal canto suo, a “sviluppare i progetti esecutivi conformi alla legislazione del 110%, concordando con General ON o con le eventuali imprese dallo stesso indicate contenuti tecnici ed economici da sottoporre all'approvazione delle assemblee condominiali unitamente all'affidamento dell'appalto dei lavori a favore di General ON…”.
Coerentemente con la premessa che si è prima detta, e successivamente alla stipula del contratto con il le stesse parti hanno sottoscritto un Parte_3
“addendum all'accordo di collaborazione”, con il quale, per un verso, hanno modificato alcune condizioni della precedente scrittura (su cui infra) e, per quel che qui rileva, hanno modificato l'allegato A, alcun interno sono inseriti diversi condomini tra cui, per l'appunto, quello di Via delle Ghiande.
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D'altro canto, l'unitarietà dell'intesa è confermata proprio dalla scrittura di riconoscimento del debito, non contestata dall'opposta, che non è riferita ad uno specifico condominio ma si riferisce alla globalità dell'esposizione attribuita all'opponente e, lo si ribadisce, da questa mai disconosciuta, a conferma, per l'appunto, dell'unitarietà del fatto costitutivo dedotto.
È dunque evidente l'esistenza di un generale accordo di collaborazione che consentiva, contrariamente a quanto pare opinare l'odierna opposta, una proposizione certamente unitaria della pretesa ed in relazione alla quale non è dato ravvisare un autonomo interesse alla coltivazione mediante tanti procedimenti monitori quanti sono i Condomini.
4.3.2. Siccome, stante anche il rigetto della richiesta di riunione, non risulta possibile pronunciare in rito l'improponibilità della domanda, è necessario procedere allo scrutinio nel merito, salvo tenere conto delle superiori considerazioni in punto di spese.
5. Tanto premesso, venendo al merito della pretesa si osserva quanto segue.
5.1. In tema di onere della prova, l'opposizione a decreto ingiuntivo si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione e dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori;
e ciò in quanto, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena.
In sostanza, il Giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n.
3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Ed è indubbio che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore
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convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cass. civ., sez. un.,
30 ottobre 2001, n. 13533).
Vige, infatti, il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile art. 2697 c.c., per il quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007 anche in motivazione). Colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto (nella specie l'opponente, convenuto in senso sostanziale rispetto alla avversa domanda monitoria: cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8423 del 11/04/2006), il quale come noto ha l'onere della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte (cfr. da ultimo Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003), con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi (cfr. SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003).
Più in particolare, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, Cass.
n.15659/2011 per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; conf.
Cass. n.3373/2010; Cass. n.9351/2007; Cass. n.1743/2007; Cass. n.20073/2004).
In tal senso va altresì specificato che se da un lato il creditore che agisce per il pagamento deve dare prova dei fatti costitutivi del proprio credito e di avere correttamente adempiuto la propria prestazione, ogni qualvolta il debitore svolga eccezione di inadempimento, è pur vero che la valutazione circa l'adeguatezza della prova fornita passa attraverso una verifica preliminare delle contestazioni sollevate dal debitore, atteso che
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tanto più puntuali e specifici sono i rilievi di inadempimento sollevati, tanto più circostanziata dovrà essere la prova del corretto adempimento offerta dal creditore. Con specifico riferimento, poi, al procedimento monitorio si osserva che la regola appena enunciata non subisce certo deroghe in ragione della natura del procedimento e della meramente apparente inversione delle posizioni processuali. A riguardo, di poi, è bene notare che il Giudice dell'opposizione è investito della cognizione non della sola fondatezza formale del decreto ingiuntivo opposto bensì dell'intero rapporto obbligatorio, di cui, conseguentemente, dovranno essere allegati e provati i relativi fatti costitutivi ovvero quelli modificativi, impeditivi ed estintivi, secondo la consueta (e certo non derogata) articolazione del riparto dell'onere della prova, il quale non subisce modifica a cagione della mera inversione del rapporto processuale fra le parti. Sicché è circostanza più che pacifica quella per cui, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base della documentazione depositata competa, da un lato, al ricorrente in ingiunzione offrire la prova, nei sensi di cui si è prima detto, degli elementi costitutivi da cui tragga origine la pretesa azionata, rivestendo questi la parte il ruolo di attore in senso sostanziale. Ancora, allo stesso modo, costituisce circostanza pacifica quella per cui la parte opponente che intenda contestare la validità di quella pretesa è gravata di un onere di specifica contestazione della validità delle condizioni contrattuali applicate ovvero degli importi ingiunti, così offrendo gli elementi che scalfiscano la fondatezza della pretesa creditoria. In buona sostanza, in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa sicché parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarne la fondatezza allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
5.2. Ciò posto, deve rilevarsi che il creditore ha agito in giudizio affermando la stipulazione di un contratto d'opera professionale (ovviamente stipulabile anche in forma libera) e la spettanza di una specifica misura di compenso, determinato in misura proporzionale agli stati di avanzamento lavori elaborati dal general contractor nei confronti del committente.
Il general contractor non ha contestato l'esistenza dell'incarico tecnico e la misura del compenso (cioè ha confermato esistenza del contratto e la correttezza del dovuto, salvo la più puntuale specificazione in sede di prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.) né tantomeno l'esecuzione della prestazione o la loro correttezza: non è in contestazione l'esistenza del complessivo accordo negoziale tra le parti, non è, soprattutto, in contestazione l'esecuzione dei lavori da parte della società opposta, non è in contestazione, se non in termini vaghi, la
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scrittura contenente il riconoscimento del debito, mentre solo in prima memoria vi è una contestazione in ordine all'entità degli importi
5.2.1. Lamenta, invero, l'opponente che nella specie sarebbero state emesse fatture pro forma.
E tuttavia, quand'anche in ipotesi ciò integrasse una irregolarità del provvedimento monitorio, non esimerebbe dall'esame nel merito della fondatezza della pretesa che non potrebbe certo essere “paralizzata” dal solo vizio formale, peraltro inesistente stante il documento contenente il riconoscimento del debito e la produzione del contratto che certamente consentiva l'adozione del provvedimento monitorio.
5.3. Con altro ordine di ragioni l'opponente contesta, più che l'esistenza del credito, la sua esigibilità, in ragione per un verso dell'omessa fatturazione da parte del creditore che, come detto, ha emesso note pro forma;
per l'altro verso, in ragione del fatto che, avendo partecipato ad uno schema negoziale che presupponeva Controparte_1 che il general contractor avrebbe ricevuto il pagamento mediante cessione a terzi del credito fiscale (pari al 110%) a sua volta generato dal contributo prestato in favore del committente dei lavori, ne dovrebbe, dunque, conseguire che, fin tanto che non venga emessa la relativa fattura che consente il “ribalto” della stessa nei confronti del Condominio ovvero ancora fintanto che, più radicalmente, il general contractor non abbia incassato il controvalore della cessione del credito, anche non potrebbe chiedere il pagamento Controparte_1 delle proprie spettanze.
L'assunto non merita condivisione.
5.3.1. Quanto al primo aspetto, cioè la mancata emissione delle fatture, si osserva, in primo luogo, che allegato al ricorso monitorio vi è un riconoscimento di debito.
È indubbiamente vero che tale documento non risulti formalmente “indirizzato” ad alcuna parte e rechi la sottoscrizione con grafia non direttamente riferibile alle parti;
è altresì vero però che tale documento è dall'opposta attribuito all'opponente, reca in cima l'intestazione “Atlante” con un computo di ingenti somme maturate e da maturare e l'opponente non ha mai contestato l'originalità della sottoscrizione né gli importi ivi indicati.
5.3.2. Ma, cosa ancor più dirimente, il “nesso condizionante” ipotizzato dalla parte opponente e derivante dalla triangolazione contrattuale con il condominio non è apprezzabile da nessuno dei documenti contrattuali prodotti, da nessuna parte emergendo, in particolare, che i rapporti tra general contractor e il professionista fornitore delle prestazioni tecniche sarebbero stati regolati nel senso che il secondo avrebbe potuto percepire i
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corrispettivi per le prestazioni rese solo dopo che il primo fosse stato messo nelle condizioni di operare il “ribalto” o, più radicalmente, avesse percepito i relativi compensi.
5.4. Quanto appena rilevato consente di prendere posizione in ordine al profilo di inesigibilità inerente l'insussistenza di un inadempimento dovuto alla maggiore difficoltà di procedere alla riscossione dei crediti mediante sconto in fattura o cessione.
Anche tale profilo non può essere condiviso.
5.4.1. L'assunto pare riecheggiare, in qualche misura, le difficoltà se non l'impossibilità della prestazione derivante dalle modifiche normative che pure ha trovato ingresso in alcune pronunce di merito.
Non v'è dubbio che costituisse una prassi consolidata nel settore delle ristrutturazioni e dell'efficientamento energetico per le imprese che operavano con il sistema dello sconto in fattura di cui all'art. 121, comma 1, lett. a) del d.l. 34/2020, di scontare a loro volta presso una banca il credito fiscale allo scopo di avere immediatamente la liquidità necessaria per svolgere i lavori, senza attendere di compensarli con l'imposta dovuta negli anni successivi;
né si dubita che in alcune casi possa affermarsi che la successiva liquidabilità del credito ceduto costituisca una presupposizione comune alle parti, come ritenuto, seppur in un obiter dictum, da parte della giurisprudenza di merito.
A fungere da elemento presupposto, in particolare, non è tanto la praticabilità della cessione del credito o, nello specifico della vicenda contrattuale, dello sconto in fattura;
a fungere da elemento presupposto è, piuttosto, la possibilità di effettiva liquidazione di tali crediti, laddove si proceda allo sconto in fattura nel senso che tale forma di pagamento mediante cessione di un credito, pur non essendo condizionata alla effettiva liquidazione dei crediti, avveniva sulla base del presupposto tacito della loro liquidabilità.
In tal senso, si è affermato nella giurisprudenza di merito che ha iniziato ad occuparsi della questione, che, con il venir meno della praticabilità dello sconto di tali crediti da parte delle banche, la cessione di un credito fiscale, utilizzabile solo al momento della dichiarazione dei redditi in detrazione delle imposte, al momento delle scadenze fiscali, costituisce una forma di pagamento maggiormente difficoltosa e la cui accettazione come forma di pagamento potrebbe risultare non più conveniente per un imprenditore.
5.4.2. E, in tal senso, come si accennava, è certamente vero che a seguito a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Sostegni-ter all'art. 121 del D.L. 34/2020 (Decreto
Rilancio), la novella sia andata ad inibire le successive cessioni e, in caso di opzione per lo sconto in fattura, la stessa abbia previsto la possibilità per l'impresa di cedere il credito ma il cessionario non avrebbe potuto a sua volta cederlo, con l'ulteriore conseguenza che, a causa della nuova disciplina, adottata per disincentivare alcune prassi illecite, molti
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intermediari hanno smesso di scontare i crediti fiscali;
ciò ha, quindi, reso maggiormente problematica l'utilizzazione da parte degli appaltatori edili dei crediti ceduti quale corrispettivo.
Tali modifiche normative non hanno inciso sul contratto ma hanno influenzato il sinallagma con specifico riferimento all'esecuzione della prestazione del committente, cioè
a dire il pagamento del corrispettivo che, ancorché non vietato, è risultato essere di più difficile realizzazione.
5.4.3. E, in tal senso, è certamente innegabile che il contratto concluso si inserisca chiaramente nella disciplina del bonus fiscale.
5.5. Ora, se è innegabile che si sia in presenza di un mutamento radicale (e per certi versi imprevedibile, e sicuramente repentino) di quel sistema normativo che è andata a incidere, a ben vedere, non tanto sulla possibilità di adempimento delle obbligazioni assunte dalle società appaltatrici, ma essenzialmente sul meccanismo di pagamento del corrispettivo loro dovuto, rendendo la forma di pagamento prescelto maggiormente tortuosa e meno compatibile con la normale organizzazione aziendale delle aziende edili o meno appetibile, al contempo, non vi sono elementi per poter sostenere che le odierne parti abbiano nondimeno contrattato accettando il presupposto che l'opponente avrebbe corrisposto quanto dovuto al professionista solo una volta operato la cessione del credito.
Fermo infatti l'affidamento che poteva essere fatto, al momento della stipula, sulla invarianza del quadro normativo, il rischio delle sopravvenienze normative sembra rientrare nel normale rischio di impresa, specie per imprese che scelgono di operare in un settore fortemente condizionato, all'epoca come oggi, da sovvenzioni e sussidi statali: ben può accadere, infatti, che la parte pubblica possa, pur nel rispetto dell'affidamento dei privati, diversamente conformare la disciplina normativa imperativa di riferimento, revocando o restringendo “da un momento all'altro” i presupposti di operatività di una determinata agevolazione, ponendo il problema dell'esperibilità del rimedio (tendenzialmente caducatorio e non manutentivo) del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, laddove il fattore di squilibrio sia rappresentato da una normativa sopravvenuta.
5.5.1. D'altra parte, non può essere tralasciato che la normativa sopravvenuta ha reso maggiormente difficoltoso, ma certo non impedito tout court la cessione del credito.
Del resto, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Sostegni-ter all'art. 121 del
Decreto Rilancio, tutti gli istituti bancari e gli intermediari finanziari, a causa della disciplina sopravvenuta, adottata per disincentivare alcune prassi illecite, che ha grandemente limitato la possibilità di successive cessioni, hanno cessato di acquistare i crediti di imposta
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rendendo problematica in concreto, ma comunque non impossibile in astratto,
l'utilizzazione da parte degli appaltatori edili dei crediti ceduti quale corrispettivo.
5.5.2. Peraltro, e l'assunto assume carattere assorbente, le stesse sopravvenienze normative non sembrano valorizzabili oltremodo per affermare la sopravvenuta impossibilità della prestazione dell'appaltatrice dal momento che l'accordo tre le odierne parti è stato sottoscritto il 3.10.2022 e rivisitato il 31.7.2023, mentre il contratto con il
Condominio è del maggio 2023, sicché i rapporti contrattuali si inseriscono in un momento in cui era certamente ben noto il contesto normativo di riferimento giacché è, in realtà, il d.l. 11/2023 che ha ulteriormente circoscritto (ma non impedito) l'accesso al superbonus, prevedendo il divieto per le pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o sconto in fattura e il divieto di optare in luogo della fruizione diretta della detrazione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, pur riconoscendo una serie di condizioni di salvezza per alcuni interventi in corso.
In tale quadro normativo si inserisce il d.l. 39/2024, recante ulteriori limitazioni.
5.5.3. Sicché anche la deduzione concernente alla “rilevanza centrale nel complessivo assetto negoziale” che avrebbe ricevuto la possibilità di ricevere il pagamento delle prestazioni mediante lo sconto in fatture non è meritevole di condivisione giacché, nei rapporti tra general contractor e professionista non risulta alcuna prova di qualsivoglia pattuizione che quest'ultimo abbia subordinato le proprie spettanze alla cessione del credito da parte del general contractor a terzi e dunque all'incasso del corrispettivo della cessione, di talché, in mancanza di ogni prova in senso contrario, residua il principio per cui il pagamento è dovuto una volta espletato il servizio convenuto.
D'altro canto, come notato già da questo Tribunale in sede sommaria, ma con motivazione che si condivide e si fa propria anche nella presente sede, se un tale condizionamento non risulta da contratto, lo stesso non discende “…nemmeno in via generale dal meccanismo del c.d. bonus 110%, posto che se l'operazione viene realizzata direttamente dal committente principale ciascuno degli appaltatori e fornitori di questi, in luogo di essere pagato dal committente, può ottenere un credito fiscale in misura più che proporzionale (appunto al 110%) al corrispettivo invece dovuto, ma se l'operazione si realizza mediante general contractor, è esclusivamente quest'ultimo che ottiene il credito fiscale e che, quale controparte contrattuale, sembra chiaramente tenuto a pagare i fornitori, di modo che in difetto di diversa regolamentazione contrattuale interna tra le parti, egli a rigore è tenuto per l'intero e al momento della conclusione della prestazione commissionata…” di talché
“…il rischio dell'operazione economica prefigurata, quanto ai rapporti tra general contractor e fornitori di prestazioni – in difetto di diversi accordi tra le parti – non possa che gravare sul general contractor, che
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diviene titolare dei crediti fiscali e che se ne giova come ritiene più opportuno (portandoli in detrazione, o cedendoli a terzi nei limiti in cui la legge ne consente la cessione). In ogni caso, quindi, l'eccezione di impossibilità temporanea da intendersi per difetto di liquidità derivante da difficoltà a commercializzare il credito fiscale sembra quindi infondata, posto che nelle obbligazioni pecuniarie il difetto di provvista non implica impossibilità della prestazione…”.
5.6. Quanto al profilo concernente la decorrenza degli interessi moratori,
l'eccezione è, invero, infondata, nei sensi che si vanno a specificare.
Deve ricordarsi che, in applicazione dell'art. 4 del D. Lgs. 231/2002, non è prevista la necessità della costituzione in mora ai fini della richiesta degli interessi moratori.
Tale interpretazione è stata confermata dalla giurisprudenza di legittimità con l'Ord. n.
17684/2020, secondo cui “Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, in difetto di predeterminazione convenzionale dei termini per il pagamento, l'art.
4 del d.lgs. n. 231 del 2002 (nel testo, "ratione temporis" applicabile, anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 192 del 2012) equipara, ai fini della individuazione del momento iniziale di decorrenza degli interessi moratori, la trasmissione della fattura alle richieste di pagamento di contenuto equivalente, in quanto la comune prassi commerciale e fiscale (secondo cui la fattura è emessa dopo la cessione dei beni o la prestazione dei servizi) è stata assunta dalla citata norma a base della presunzione ex lege sulla regolarità della sequenza tra l'esecuzione delle prestazione e la richiesta di pagamento;
ne consegue che, una volta avanzata da parte del creditore la pretesa volta ad ottenere gli interessi moratori a far data dalla emissione o ricezione della fattura, è onere del debitore, secondo l'ordinario criterio ex art. 2697 c.c., dimostrare che a tale data la prestazione di fornitura di beni o servizi non era ancora stata eseguita e, quindi, di non essere incorso nella mora, decorrente dal trentesimo giorno successivo all'adempimento dell'obbligazione”.
Più nel dettaglio, con specifico riguardo agli interessi moratori previsti dal D.Lgs. n.
231/2002 si è, condivisibilmente affermato che “nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, artt. 4 e 5 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti” (Cass. 31/5/2019, n. 14911).
L'applicabilità degli interessi moratori nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, art. 5, discende ex lege dall'essere la prestazione pecuniaria cui esse accedono dovuta a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, “indipendentemente da una specifica richiesta del creditore”; ciò si ricava univocamente dal testuale dato positivo, oltre che dalla sua ratio: “a norma del D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 3, infatti, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi
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moratori, ai sensi degli artt. 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Prevede poi l'art. 4, comma 1, nel testo applicabile ratione temporis, che “gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”, poi disponendo, al comma 2, con riguardo alle ipotesi di mancata fissazione di un termine negoziale, la decorrenza degli interessi dopo un lasso di tempo volta a volta determinato ma sempre “senza che sia necessaria la costituzione in mora”.
In sostanza, con il D.Lgs. n. 231 del 2002, il legislatore, mirando - in attuazione della direttiva 2000/35/CE - ad eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, ha ribaltato, con riferimento a tale specifico settore, il sistema così descritto, prevedendo la decorrenza automatica degli interessi di mora, senza necessità di costituzione in mora del debitore, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento. Ne discende che nessuna domanda, né tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, è necessaria affinché questi siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento": in termini Cass. 13/12/2022, n. 36246. E poiché il giudice procede alla liquidazione di tali interessi in via ufficiosa, senza che sia a tal fine necessaria una domanda espressa dell'avente diritto, deve ritenersi irrilevante il fatto che detti interessi siano stati richiesti e/o che siano stati richiesti gli interessi al saggio legale.
Ebbene, se così è, appare corretto il riconoscimento degli interessi con decorrenza dall'emissione delle note pro forma, essendo le stesse, in coerenza con quanto dispone l'art. 4 del d. lgs. 231/2002, idonee a ravvisare il presupposto fondante la richiesta di decorrenza degli interessi, calcolato cioè dalla data di emissione della relativa nota pro forma (arg.
Cass. Civ. sez. VI, 30/03/2022, n. 10230).
6. Con ulteriore deduzione contenuta nelle memorie di trattazione, l'opponente ha lamentato dedotto che la pretesa creditoria dovrebbe essere ridotta giacché le parti con apposita scrittura privata hanno convenuto determinate modalità di pagamento e, segnatamente, tempi, modalità e soprattutto la precisa quantificazione delle competenze da corrispondere ad per ogni singolo cantiere ove la stessa ha prestato Controparte_1 la propria opera professionale.
In particolare, le parti avrebbero concordato che a fronte del pagamento da parte di
di quanto dovuto ad quest'ultima avrebbe dovuto farsi Pt_1 Controparte_1 carico -mediante restituzione ad medesima- degli oneri di cessione che quest'ultima Pt_1 avrebbe dovuto sopportare per monetizzare i crediti d'imposta che sarebbero stati presenti
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sul cassetto fiscale di , e ciò in relazione ad ogni SAL (sia Eco che che i Pt_1 Pt_2 cantieri ove venne incaricata di svolgere le proprie prestazioni avrebbero CP_1 generato, nella misura del 14% rispetto al valore di ogni singolo SAL.
6.1. La deduzione è, invero, fondata.
La stessa, anzitutto, non è preclusa dal riconoscimento del debito.
Come noto, il testo dell'art. 1988 c.c. prevede che “la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.
Il riconoscimento del diritto altrui, qual è anche la ricognizione di debito, integra atto giuridico in senso stretto che non richiede in chi lo compie alcuna specifica ed espressa intenzione ricognitiva, essendo necessaria solo la manifestazione, anche implicita, della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà (conff. Cass. civ., ord. n. 9097/2018; Cass. civ., sent. n. 15353/2002; si veda anche Cass. civ., ord. n.
21947/2019).
Controversa è, invece, la natura recettizia o meno del riconoscimento di debito, ma tale qualificazione non rileva nel caso in esame, considerato che non è contestato che l'atto cui l'appellante intende attribuire valore ricognitivo le è pervenuto dall'appellato: si osserva, infatti che è indubbio che la ricognizione di debito e la promessa di pagamento possano provenire da soggetto terzo rispetto al debitore, purché legittimato dal punto di vista sostanziale a disporre del patrimonio su cui incide l'obbligazione dichiarata (Cass., n.
6473/2012; Cass. Civ. sez. III, 11/11/2024, n. 29078) sicché non si pone, quindi, nella presente causa, la questione della eventuale conoscenza “indiretta” del riconoscimento (in senso contrario alla natura recettizia, la decisione sopra citata;
in senso favorevole, si veda
Cass. civ., ord. n. 15057/2023).
6.1.1. Inoltre, gli effetti del riconoscimento di debito (e della promessa di pagamento) sono quelli sanciti dall'art. 1988 c.c. e applicati con rigore dalla giurisprudenza consolidata, ossia che essa non costituisce fonte autonoma di obbligazione, ma produce un effetto confermativo del rapporto sottostante e dispensa il destinatario della promessa dall'onere di provare sia l'esistenza del rapporto fondamentale, sia la ragione di credito che ne deriva in suo favore, sicché, ove l'altra parte riesca a provare giudizialmente che detto rapporto non sussista, perché invalido, estinto o mai sorto, ovvero che esista un qualsiasi elemento che incida sull'obbligazione derivante dal riconoscimento di debito, vengono meno gli effetti vincolanti scaturenti dalla ricognizione (conf., ex plurimis, Cass. civ., ord. n. 2091/2022).
Peraltro, la nozione di rapporto fondamentale richiamata dall'art. 1988 c.c. deve ritenersi estesa, oltre che al titolo del rapporto (inteso come l'insieme dei fatti costitutivi
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dell'obbligazione sorta in capo all'autore del riconoscimento), anche (ricorrendone gli estremi) alle articolazioni concrete di quel rapporto fondamentale, consistite da ciascun singolo rapporto obbligatorio (in quanto tale definito anche dal suo oggetto) che da quel fondamento discende, ossia dal rapporto credito-debito che sostanzia il diritto soggettivo fatto valere in giudizio.
6.1.2. Ne consegue che non è certo impedita – anche in ragione delle caratteristiche e della conformazione della scrittura nei termini che si sono prima ricordati – procedere ad una diversa ricostruzione degli importi dovuti.
6.2. E nella specie, muovendo dall'importo dovuto che l'opposta richiama in relazione al la diversità dell'importo consegue ad una corretta Parte_3 applicazione di quanto dalle parti convenuto.
6.2.1. L'addendum prodotto da entrambe le parti disciplina proprio le modalità ed i termini di pagamento.
Oltre a prevedere l'emissione di una nota pro forma – così peraltro superando definitivamente l'obiezione già scrutinata nel paragrafo che precede – prevede per l'appunto l'applicazione del citato ribasso del 14%, che non è affatto connesso al tempestivo pagamento ma che è una modalità espressamente convenuta di determinazione del compenso, come di seguito riportato:
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6.2.2. Sicché l'importo complessivamente ingiunto è errato essendo evidentemente infondata la tesi della parte opposta a dire della quale l'inadempimento della parte opponente implicherebbe che la stessa sia tenuta a “corrispondere alla convenuta l'intero importo ingiunto, senza riduzione alcuna” nonostante, invece, tale riduzione sia stata espressamente convenuta.
6.3. Ciò conduce, pertanto, alla rideterminazione dell'importo ingiunto ed alla condanna dell'opponente al pagamento della differenza.
Si ricorda che la possibilità di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di contestuale condanna per la differenza è pacifica in giurisprudenza, in quanto sia con il ricorso per decreto ingiuntivo che con la domanda di rigetto dell'opposizione vi è esercizio di un'azione di condanna (cfr. Cass. 10104/1996; Cass. 9021/2005); quindi non vi è alcuna extrapetizione, neanche a fronte di una mera richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto, e nulla impedisce, in caso di revoca del decreto ingiuntivo per parziale infondatezza della pretesa azionata in via monitoria ovvero per pagamenti medio tempore eseguiti dall'opponente ovvero per questioni formali attinenti al decreto monitorio, che l'opponente possa essere condannato al pagamento della somma accertata come dovuta alla data della sentenza (cfr. Cass. 1954/2009; Cass. 9021/2005; Cass. 15186/2003; Cass.
15339/2000): si consideri inoltre l'art. 653, 2° comma, c.p.c., in tema di accoglimento parziale dell'opposizione, ed il generale principio che nel più sta il meno (cfr. Cass.
28660/2013).
Inoltre, si osserva che nel giudizio di opposizione “la fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali. Pertanto, ove anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda all'integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto” (Cass. Ordinanza n. 29642 del 28/12/2020).
7. L'importo dovuto è, dunque, pari ad € 206.113,33 importo risultante dalla applicazione del citato ribasso a tutte le fatture prodotte in atti (e segnatamente, già operato il ribasso: € 35.025,84 per la pro forma del 21 ottobre 2023; € 52.538,76 per la pro forma del 12 luglio 2024; € 118.548,72 per la pro forma del 12 luglio 2024) oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dal dovuto sino al saldo effettivo
8. Per quanto concerne, invece, le spese, reputa il Tribunale se, da un lato, la revoca del decreto ingiuntivo comporti, in conseguenza della rideterminazione degli importi, la condanna dell'opponente al pagamento della differenza, il frazionamento della pretesa
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creditoria, non sorretto alla luce di quanto sopra detto, da un apprezzabile interesse, costituisce motivo per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
➢ condanna la società al pagamento della somma di € 206.113,33, oltre Parte_1 interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dal dovuto sino al saldo effettivo nei sensi e per le ragioni di cui in motivazione;
➢ rigetta ogni altra domanda
➢ Compensa le spese.
Perugia, li 19 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
Sentenza resa ex art. 281 sexies e pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinuncianti a comparire ed allegazione al verbale.
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
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