Articolo 4 della Legge 3 maggio 1982, n. 203
Articolo 3Articolo 4 bis
Versione
6 maggio 1982
Art. 4. (Rinnovazione tacita)

In mancanza di disdetta di una delle parti, il contratto di affitto si intende tacitamente rinnovato per il periodo minimo, rispettivamente, di quindici anni per l'affitto ordinario e di sei anni per l'affitto particellare, e cosi' di seguito.
La disdetta deve essere comunicata almeno un anno prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Entrata in vigore il 6 maggio 1982
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