Articolo 287 del Codice di procedura civile
Articolo 285Articolo 282
Versione
21 aprile 1942
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Versione
18 novembre 2004
Art. 287.
(Casi di correzione).

Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.
((112)) -------------- AGGIORNAMENTO (112)
La Corte Cotituzionale con sentenza 28 ottobre - 10 novembre 2004, n. 335 (in G.U. 1a s.s. 17/11/2004, n. 45) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 287 del codice di procedura civile limitatamente alle parole "contro le quali non sia stato proposto appello"."
Entrata in vigore il 18 novembre 2004
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