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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2627/2024 R.G. promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Carmelo Blanco Parte_1
contro
, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dai funzionari dott.ssa CP_1
Daniela Mercante e dott. Dario Carlo Roberto Giunta
Motivi della decisione
Con ricorso cautelare e di merito, ha dedotto: di avere Parte_1
presentato domanda di conferma/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, per il triennio
2024/2027, per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico,
Collaboratore Scolastico ed Operatore Scolastico;
di avere fatto valere i servizi prestati dall'a.s. 2007/2008 all'a.s. 2023/2024 come assistente
Asacom, alle dipendenze di diverse cooperative ma tutti all'interno di vari
1 istituti scolastici della provincia di SA ed in forza di precisa convenzione con l'Ufficio Scolastico Provinciale;
che non gli è stato attribuito alcun punteggio per detti servizi, in quanto non resi alle dipendenze di una P.A.; che l'operato dell'Amministrazione scolastica è
illegittimo, essendo i servizi in questione sussumibili sotto la voce residuale “altro servizio” prevista dalle tabelle allegate al D.M. 89/2024; che, infatti, il concetto di “servizio” va inteso in senso ampio, ricomprendente qualsiasi tipo di servizio reso all'interno di scuole pubbliche, a fortiori ove - come in specie - finanziato con denaro pubblico ed organizzato dalle stesse scuole utilizzatrici.
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto riconoscersi il punteggio aggiuntivo per i servizi indicati in domanda ed il conseguente riposizionamento in graduatoria.
L'Amministrazione scolastica, costituitasi in giudizio nella fase di merito,
ha chiesto rigettarsi il ricorso, difendendo la correttezza del proprio operato.
***
Il ricorso è meritevole di accoglimento, a conferma delle valutazioni già
espresse nella precedente fase sommaria, che di seguito si riportano stante il difetto di elementi di giudizio e argomenti difensivi ulteriori rispetto a quelli già valutati in sede cautelare.
Il punto B.8 della tabella A/1 allegata al D.M. 89/2024 (all. 2), nel disciplinare i titoli validi per l'inclusione nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di Assistente Amministrativo, considera servizio valutabile ogni “altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1 (ovvero scuole dell'infanzia statali, delle
2 Regioni Sicilia e val D'Aosta, delle Province autonome di Trento e
Bolzano, scuole primarie statali, scuole di istruzione secondaria o artistica statali, istituzioni convittuali, istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero), ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S.,
e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente”, riconoscendo punti 1,20 per ogni anno di servizio e punti 0,10 per ogni mese o frazione superiore a 15
giorni.
La disposizione prevede, altresì, che il punteggio sia dimezzato “nel caso che il medesimo servizio sia prestato nelle scuole elencate al punto 7.2”
(ossia scuole dell'infanzia non statali autorizzate, scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie, scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate,
scuole non statali paritarie).
Al successivo punto B.9, viene contemplato il “servizio prestato alle dirette
dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali o nei patronati
scolastici”, valutato nella misura di 0,60 per ogni anno di servizio e di 0,05
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.
Analoghe previsioni sono contenute nell'allegato A/2, punti B.8 e B.9, per il profilo di Assistente Tecnico, nell'allegato A/5, punti B.5 e B.6, per il profilo di Collaboratore Scolastico e nell'allegato A/6, punti B.5 e B.6, per il profilo di Operatore Scolastico.
Ebbene, la circostanza che siano stati separatamente contemplati il servizio prestato in determinati istituti scolastici e quello alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali è chiaro indice dell'intento di ritenere valutabile, quale titolo utile ai fini del punteggio da assegnarsi in
3 graduatoria, anche l'attività lavorativa prestata all'interno degli istituti scolastici espressamente elencati, sebbene non alle dirette dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni. Diversamente opinando, resterebbe priva di utilità la previsione del servizio in detti istituti scolastici, rientrando siffatto servizio sic et simpliciter nella categoria del lavoro espletato alle dipendenze di enti pubblici, statali o locali.
Se poi si considera che tra gli istituti scolastici elencati vi sono anche scuole non statali, e che per scuola non statale si intende la scuola non gestita dallo Stato, la quale può essere sia pubblica che privata,
definendosi poi paritaria se abilitata dal a rilasciare titoli di studio CP_2
al pari delle scuole statali, è irragionevole non considerare il servizio prestato presso scuole pubbliche ma senza un rapporto di lavoro dipendente con l'ente pubblico, essendo infatti valutato utile anche il servizio reso in scuole non statali private, eventualmente alle dipendenze della stessa scuola privata.
Deve allora ritenersi che si sia inteso valorizzare - da un lato - l'esperienza maturata nei settori di riferimento presso scuole sia pubbliche che private,
a prescindere dalla natura pubblica o privata del rapporto di lavoro sottostante - e dall'altro - l'esistenza di un pubblico impiego,
indipendentemente dal tipo di mansioni espletate ovvero dal settore di precedente impiego.
Del resto, come autorevolmente osservato dal Consiglio di Stato (Sez. II,
n. 161/2015), “se l'iscrizione nelle graduatorie per le c.d. supplenze
temporanee, in qualità di collaboratore scolastico, va subordinata al fatto
di aver prestato per almeno 30 giorni servizio alle dipendenze delle
istituzioni scolastiche statali con rapporto di impiego con lo Stato o con
4 Enti locali, rilevando a tal fine la natura pubblicistica della controparte del
rapporto d'impiego a tempo determinato, per quel che riguarda la
valutazione dei titoli non è più la natura della controparte del rapporto che
assume rilievo, tanto è vero che è valutato anche il servizio prestato
presso scuole private pareggiate, in cui la controparte è costituita da un
ente avente natura privatistica;
sicché il servizio in una istituzione
scolastica pubblica, prestato sia pure con l'intermediazione di una
cooperativa, va valutato come titolo di servizio al fine del conseguimento
di una certa posizione in graduatoria, mentre non potrebbe mai costituire
titolo per ottenere l'ammissione alla graduatoria medesima” (Cons. Stato,
sez. II, 13.8.2015, n. 161).
In tal quadro, alle previsioni testé citate vanno indubbiamente ricondotti i servizi prestati dal ricorrente all'interno di istituti scolastici della provincia di SA (come risultanti da certificazione dell'UPL, all. 3), non potendosi, come detto, dare rilievo alla natura privatistica dell'ente datoriale.
Il , da ultimo costituitosi in giudizio, non ha posto in dubbio il CP_2
diritto del ricorrente ad essere inserito nelle graduatorie di circolo (in cui era già inserito prima della domanda di aggiornamento presentata per il triennio in corso), controvertendosi unicamente della valutabilità del servizio prestato presso istituzioni scolastiche statali, pur se non alle dirette dipendenze di un ente pubblico, ma di un soggetto privato.
Tuttavia, per quanto sopra, la natura privata del soggetto giustifica solo l'attribuzione dei minori punteggi previsti dalle ricordate tabelle, non anche la più radicale conseguenza della non valutabilità. Peraltro,
l'Amministrazione scolastica non ha offerto elementi puntuali idonei ad
5 escludere che i servizi prestati nel corso degli anni dal ricorrente presso diversi istituti scolastici della provincia di SA fossero assimilabili al contenuto delle mansioni proprie dei profili professionali oggetto di domanda, e neppure ha contestato che tali attività, benché formalmente espletate alle dipendenze di soggetti privati, fossero finanziate con denaro pubblico, nell'ambito di convenzioni di quei soggetti privati con enti locali.
Non può, dunque, che ribadirsi la fondatezza della pretesa attrice.
Va conseguentemente ordinato all'Amministrazione scolastica di iscrivere il ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo o di istituto di III fascia del personale ATA della Provincia di SA per il triennio 2024/2027
valutando (e riconoscendo il relativo punteggio per) tutti servizi prestati tra l'a.s. 2007/2008 e l'a.s. 2023/2024 risultanti dalle certificazioni in atti, ove dichiarati in domanda e non già valutati.
Le spese processuali, incluse quelle relative alla fase cautelare, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto della non complessità e serialità della lite e della contenuta attività processuale concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di SA, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa ed eccezione, così
decide:
1) ordina all'Amministrazione scolastica convenuta di inserire il ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA
6 della Provincia di SA per il triennio 2024/2027 valutando tutti servizi prestati tra l'a.s. 2007/2008 e l'a.s. 2023/2024 certificati in atti,
ove dichiarati in domanda e non già valutati, riconoscendo il relativo punteggio (ai sensi dell'allegato A/1, punto B.8, per il profilo di
Assistente Amministrativo, dell'allegato A/2, punto B.8, per il profilo di
Assistente Tecnico, dell'allegato A/5, punto B.5, per il profilo di
Collaboratore Scolastico e dell'allegato A/6, punto B.5, per il profilo di
Operatore Scolastico) e il corrispondente riposizionamento in graduatoria;
2) condanna l'Amministrazione scolastica convenuta a rifondere le spese di lite, incluse quelle relative alla fase cautelare, che si liquidano in complessivi € 1.800,00, oltre IVA CPA e spese generali al 15%, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
SA, 31.1.2025. IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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