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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 02/12/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. n. 4268/2025 V.G.
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
IA OR - Presidente
Benedetta PO - Giudice relatore
Ivan Rauzi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 4268/2025 V.G. promosso con domanda congiunta da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
AL FAUSTA, giusta delega dimessa in atti;
e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. VALENTI Controparte_1
ELENA, giusta delega dimessa in atti;
- ricorrenti -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - avente per oggetto: procedimento su domanda congiunta ex artt. 337 bis ss c.c. e 473 bis 51 c.p.c. per la presa d'atto di accordi intervenuti tra i genitori in ordine ad affidamento, collocamento e mantenimento di figli minorenni con trasferimento immobiliare;
Il Tribunale rilevato che le parti (non sposate) hanno proposto domanda congiunta con la quale chiedono che questo
Tribunale prenda atto degli accordi intervenuti tra le parti riguardo ad affidamento, collocamento e pagina 1 di 10 mantenimento dei loro figli minorenni (artt. 473 bis 51 c.p.c. e 337 bis ss. c.c.) riconosciuti da entrambi i genitori;
che l'art. 337 ter. c.c. prescrive, che il giudice “[…] Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori […]”;
che gli accordi intervenuti tra i genitori nel caso qui in esame sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti in data 10.11.2025;
che l'ascolto dei minori non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti (art. 473 bis.4 ultimo comma c.p.c.);
che il procedimento si è svolto regolarmente e sussiste la competenza di questo Tribunale;
visti gli artt. 337 bis ss c.c., 38 disp. att. c.c. e 473 bis 51 c.p.c.;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra i sopra indicati genitori, così come formulati nel ricorso introduttivo del 16.10.2025 (telematicamente depositato in data 28/10/2025), che vengono riporti di seguito, essendo stato previsto un trasferimento immobiliare:
Per_ 1. Affidare i figli minori e in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_3 collocamento prevalente presso la madre presso cui manterranno la residenza anagrafica;
2. Dichiarare il sig. obbligato a corrispondere l'importo mensile di i € 475,00 mensili a titolo CP_1 di contributo al mantenimento per i tre figli (oltre a quanto stabilito al successivo punto 8 del presente accordo); tale importo è da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente indicato dalla madre, e ciò sino al raggiungimento della completa indipendenza economica dei figli;
l'aggiornamento ASTAT non sarà dovuto in forza di quanto stabilito al punto 8 Art 1.;
3. Il padre parteciperà alle spese straordinarie necessarie ai figli nella misura del 40%, mentre il 60% sarà a carico della madre;
tale misura verrà applicata senza alcun ulteriore accordo preventivo alle spese mediche, sanitarie anche mutuabili, spese scolastiche ecc. oltre che per quelle relative ad almeno un corso sportivo/ricreativo all'anno, compreso il costo dell'attrezzatura/abbigliamento; le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori;
ove a fronte di formale richiesta scritta avanzata da uno dei genitori (anche tramite sms, WhatsApp o e-mail), l'altro genitore dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto di pagina 2 di 10 risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il genitore che ha provveduto all'esborso potrà così pretendere la restituzione pro quota entro il mese successivo, previa presentazione della documentazione attestante l'esborso; le parti richiamano qui espressamente il Protocollo del
Tribunale di Bolzano per tutto quanto non espressamente previsto;
4. Tra le spese ordinarie a carico della madre ricomprese nel mantenimento ordinario rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
− vitto, alloggio, utenze presso il genitore collocatario;
− abbigliamento, cura ed igiene personale del figlio;
− mensa scolastica;
− medicinali da banco;
− spese per trasporto urbano (ad es. "ABO+" per alunni);
− materiale scolastico di cancelleria (ad es. penne, matite, quaderni);
− spese per uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
− ricarica cellulare;
− attività del tempo libero intraprese dal figlio da solo (ad es. cinema, feste ed eventuali regali, attività conviviali) o con il genitore collocatario
5. Salvo miglior accordo tra le parti, il padre avrà il diritto /dovere di stare con i figli nel pomeriggio del martedì dal ritiro dopo l'orario scolastico con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il mattino successivo, nonché a fine settimana alternati dal venerdì fine orario scolastico sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
nei periodi in cui i figli non frequentano la scuola verranno riaccompagnati all'abitazione materna alle 8 del giorno successivo al pernottamento presso l'abitazione paterna, nonché
− tre settimane anche non consecutive durante le ferie estive;
il padre comunicherà entro il 30.4 di ogni anno alla madre i periodi di ferie che intenderà trascorrere con i figli;
− le parti concordano che, se non vi sono periodi di ferie già programmati, divideranno a metà le festività di Ognissanti, Carnevale e Pasqua;
− per le ferie natalizie, in via alternata negli anni, il genitore che trascorrerà con i figli la sera del
24.12 starà con gli stessi anche dal 1.1 fino alla ripresa delle attività scolastiche, mentre l'altro genitore trascorrerà con i figli il periodo dal 25.12 sino al 31.12;
6. Le parti dovranno condividere tempestivamente le informazioni relative alla salute, scuola ecc. dei figli, nonché garantire un contatto telefonico quotidiano tramite chiamata o videochiamata, quando i figli si trovano con l'altro genitore. Le parti si impegnano, compatibilmente con i propri impegni già
pagina 3 di 10 assunti, ad aiutarsi reciprocamente per quanto attiene l'accompagnamento dei figli alle varie attività sportive/ricreative e scolastiche, nonché a trovare una soluzione condivisa per gli impegni che necessitano la presenza simultanea di entrambi i genitori (ricevimenti scolastici, visite mediche…)
7. Le parti di comune accordo decidono che la sig. ra manterrà l'intestazione dell'attuale Pt_1 conto corrente comune presso la Banca Intesa San Paolo, su cui sono domiciliate tutte le utenze dell'abitazione, ed il sig. toglierà il proprio nominativo, lasciando ivi la quota di denari CP_1 depositati pari a €. 1.569,00, di propria spettanza;
8. In merito alle questioni economico-patrimoniali tra le parti le stesse hanno pattuito il trasferimento della quota di proprietà dell'immobile adibito a casa familiare del sig. alla sig.ra CP_1 Pt_1
A) in particolare trasferimento della metà della casa familiare sita in Bolzano, Via Combattenti n. 8, da a . Controparte_1 Parte_1
In merito alla casa familiare, al garage ed alla cantina, tavolarmente contraddistinti come pp.mm. 23
e 27 p.ed. 3105 in P.T. 3035/11 e.e. le parti così pattuiscono: Pt_2
art I Trasferimento ed oggetto
Il sig. nato a [...] il [...], e.F. residente in Controparte_1 C.F._1
Bolzano Viale Zara n. 7 cede e trasferisce entro e non oltre il 31.12.2025 alla sig. ra Parte_1 nata a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F.
[...]
, che accetta, la propria metà indivisa del seguente immobile, compreso di C.F._2 pertinenze e garage sito in Bolzano Via Combattenti n. 8, cosi tavolarmente identificato
Appartamento, garage e cantina tavolarmente contraddistinti come pp.mm. 23 e 27 in p.ed. 3105 in
P.T. 3035/11 e.e. e tutte le parti in comune, pertinenze e diritti congiunti, il tutto regolarmente Pt_2 censito presso il N.C.E.U. in Comune di Bolzano:
P.m. 23 sub 24 piano S1-5 Cat. A/2 Cl. 3, cons. 6,5 vani sup.- 114 mq rendita 906,38€.;
p.m. 27 sub 28 piano S1Cat. C/6 piano S1 cl. 6 Cons. 11 mq. 17, rendita 101,69 €.;
Per una migliore descrizione tavolare rispettivamente catastale di quanto oggi ceduto, le parti fanno riferimento alla descrizione esistente, alla data odierna, al Libro Fondiario ed al Catasto Fabbricati del Comune di Bolzano.
La somma pari ad € 220.000,00 pattuita tra le parti non verrà versata, ma ritenuta quale anticipo del mantenimento e aggiornamento Astat per la Provincia di Bolzano che il padre deve corrispondere, avendo calcolato per i figli un importo mensile di €. 1.175,00 per tutti e tre i figli, pari a 391,6 a pagina 4 di 10 figlio, di cui €. 475,00 vengono versati mensilmente ed €. 700,00 vengono compensati con l'importo di € 220.000,00 quale importo relativo alla cessione della propria metà indivisa dell'immobile, nel quale viene ampiamente ricompreso anche l'aggiornamento Astat previsto per legge sull'intero importo del contributo calcolato, fino all'indipendenza economica degli stessi.
Il corrispettivo è quindi stabilito in complessivi € 253.325,00 di cui € 220.000,00 sono compresi quali anticipo del contributo al mantenimento e la parte restante mediante accollo della parte di mutuo ricadente sul sig. pari ad € 33.325,00 (rilevando che alla data di dicembre 2024 CP_1
l'importo ancora complessivamente dovuto alla banca fosse pari ad € 66.650,00).
Le eventuali spese di cancellazione dell'ipoteca saranno a carico della sig.ra Saranno a Pt_1 carico della stessa anche tutte le spese relative al trasferimento dell'immobile, come anche tasse ed imposte di ogni genere e natura relative al trasferimento dello stesso e da effettuarsi entro il
31.12.2025.
Il sig. con l'importo di € 220.000,00 non versato, in quanto considerato anticipo da parte CP_1 dello stesso per il contributo al mantenimento dei figli e relativo aggiornamento Astat per la
Provincia di Bolzano, e l'accollo della parte di mutuo residua dichiara di ritenersi soddisfatto di non avere nulla più a pretendere dalla sig.ra per la cessione della propria quota di proprietà Pt_1 indivisa dell'immobile familiare.
La sig. ra si è accollata a far data dal decorso mese di dicembre 2024 l'integrale pagamento Pt_1 della rata di mutuo e si farà parte diligente di intestarsi il contratto di mutuo entro il 31.12.2025, liberando di conseguenza il sig. , attraverso rilascio di opportuna quietanza Controparte_1 liberatoria da parte dell'istituto di credito da qualsivoglia obbligazione nei confronti dell'istituto di credito Banca Intesa San Paolo.
La sig.ra si impegna in ogni caso a manlevare il sig. da qualsiasi pretesa della Pt_1 CP_1 suddetta banca nei confronti dello stesso in forza della sottoscrizione del contratto di mutuo per l'acquisto dell'immobile.
Art. II Provenienza e patti speciali
La parte cedente dichiara e garantisce di avere la piena proprietà e la libera Controparte_1 disponibilità di quanto ceduto, come pervenuto in forza di contratto di compravendita dd. 19.6.2017, intavolato sub G.N. 11019/3 ad esso riportandosi per ogni eventuale ulteriore precisazione, provenienza, vincolo di destinazione, patto, convenzione e/o tabelle millesimali e/o regolamento condominiale ivi richiamati quali parti integranti e sostanziali, speciali pattuizioni e servitù ivi pagina 5 di 10 contenute, individuazione anche catastale dell'oggetto del presente atto e delle parti comuni, che la parte cessionaria dichiara di ben conoscere ed accettare.
Art. III Trasferimento a corpo e consistenza
L'oggetto del presente trasferimento viene alienato a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova con ogni arredo e corredo, accessorio, accessione e pertinenza, usi, azioni, servitù o altri diritti reali attivi e passivi, nella consistenza e con i diritti reali congiunti tavolarmente iscritti.
Dichiarazioni ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis della L. 27/02/85, n. 52, come inserito dal DL
31/05/10, n. 78 convertito con L. 30/07/10 n.122
Premesso che la corrispondenza tra gli intestatari catastali e tavolari è stata verificata, la parte cedente, quale intestataria catastale rispettivamente tavolare degli immobili urbani sopra citati, dichiara che:
- gli immobili sopra citati risultano censiti presso il Catasto Urbano con i dati già indicati;
- le parti intestatarie degli immobili oggetto del trasferimento dichiarano che lo stato di fatto è conforme ai dati catastali sopramenzionati ed alle planimetrie catastali depositate presso il competente ufficio catastale sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale al prot. N.
5668/65.000.1965 dd. 25.11.1965, Prot. N. 7249.001.2017 dd. 26.10.2017, e che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale;
le planimetrie catastali vengono allegate al presente atto in copia non autentica previa visione ed approvazione.
Art. IV Prezzo e dichiarazioni ai sensi dell'art. 35 comma 22 del D.L. 223/06 – mediazione
Le parti, a sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 22, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, previamente ammonite sulla responsabilità penale cui possono andare incontro ai sensi dell'art.76 del citato provvedimento in caso di dichiarazioni mendaci ed in ordine alla circostanza che, in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al citato art. 35 comma 22 del D.L. 4/7 /06 n.223, si applica la sanzione amministrativa da 500 € a 10.000 € e che, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore, ai sensi dell'art. 52, comma I, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, dichiarano di non essersi avvalsi dell'opera di un mediatore immobiliare e che la cessione avviene a titolo oneroso al fine di regolare questioni patrimoniali ed economiche tra i coniugi come descritto all'art. I.
pagina 6 di 10 Art. V Rinuncia all'ipoteca legale
Le parti, per quanto eventualmente necessario, rinunciano all'iscrizione di qualsiasi ipoteca legale nascente dall'emanando provvedimento, con esonero per il competente conservatore da ogni responsabilità al riguardo, chiedendo entrambe le parti che l'emanando provvedimento costituisca titolo per l'intavolazione della quota di ½ dell'immobile a favore della sig.ra . Parte_1
Art. VI Garanzie
La parte alienante garantisce la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità degli immobili oggetto del presente atto e la libertà degli stessi sino alla intavolazione del presente contratto da garanzie reali, da vincoli derivanti da pignoramento o sequestro, da oneri, da diritti reali o personali a terzi spettanti, da imposte o tasse arretrate e da privilegi fiscali e da ogni altro qualsiasi peso, ad eccetto dei G.N. 11019/3 relativo all'annotazione dei contratti di proprietà dd. 19.6.2017, del GN11019/5 dd. 21.6.2017 relativo all'intavolazione dell'ipoteca principale a favore della Banca Intesa San Paolo, del G.N. sub n. 3170/1 relativa all'annotazione del vincolo sociale decennale ai sensi dell'art. 62 della L.P. 17.12.1998 n. 13. E del G.N. 11019/6 dd. 21.6.2017 relativo all'annotazione dell'ipoteca accessoria a favore della Banca Intesa San Paolo per un importo complessivo pari ad €. 260.000,00 a carico della pm 27 in p.ed. 3105 in P.T. 3035/11 C.C. Gries.
Art. VII Dichiarazioni in tema di sicurezza impianti
Le parti dichiarano di essere state informate sulla disciplina in materia di sicurezza degli impianti di cui al D.M. n. 37/2008 e con riferimento agli impianti che corredano i beni oggetto del presente contratto, per quanto eventualmente necessario, la parte cedente garantisce la parte cessionaria circa la conformità di detti impianti e di quelli condominiali alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca in cui detti impianti sono stati realizzati e le parti convengono che sulla parte cedente non grava alcun obbligo di adeguamento dei predetti impianti alla normativa eventualmente sopravvenuta rispetto a quella vigente all'epoca di cui gli impianti vennero realizzati e che pertanto grava sulla parte cessionaria ogni onere e spesa occorra sostenere per adeguare gli impianti a detta eventuale sopravvenuta normativa;
le parti dichiarano altresì di essere a conoscenza dell'obbligo della parte cedente di consegnare alla parte acquirente la documentazione di cui al comma 3 dell'articolo 1477 Codice Civile che prevede la consegna dal venditore all'acquirente di tutti i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta, la quale non viene allegata al presente atto, per concorde rinuncia fattane dalle parti.
Art. VIII Dichiarazioni in tema di prestazione energetica pagina 7 di 10 Le parti dichiarano di essere state informate sulla disciplina energetica degli edifici di cui alla normativa nazionale e provinciale in vigore ed all'uopo la parte cessionaria dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine al certificato energetico APE dd. 21.11.2016 a firma del geom. che si allega al presente atto, affinché faccia poi parte dell'emanando Controparte_2 provvedimento.
Art. IX Dichiarazioni urbanistico-edilizie
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia, l'alienante dichiara che la costruzione dell'immobile in oggetto e l'edificio di cui fa parte è iniziata in data anteriore al
1.9.1967 e che sono terminati entro il 1.10.1983; che non sono state effettuate fino ad oggi opere che ne abbiano modificato la destinazione d'uso né varianti essenziali, ad eccezione delle opere realizzate in assenza di concessione e successivamente condonate in forza della concessione edilizia in sanatoria prat. N. 834/86/C di data 7.6.1989 rilasciata dal Comune di Bolzano a fronte del quale è stata rilasciata dallo stesso Comune licenza d'uso in data 9.6.2017.
Art. X Imposta sugli immobili
Le parti dichiarano di essere a conoscenza che, alla luce della variazione del patrimonio immobiliare
(variazioni di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), devono informarsi presso il
Comune competente per gli eventuali adempimenti dichiarativi ai fini delle imposte immobiliari.
Cessione di fabbricato
La parte cedente dichiara di essere stata informata circa la normativa in tema di comunicazione di cessione di fabbricato e si impegna ad informarsi circa l'effettiva necessità di comunicare al
Questore competente per territorio il presente trasferimento immobiliare, ai sensi dell'art. 12 D.L.
21.3.78 n. 59, richiamato dal comma 3 del DL 20/06/2012, n. 79 come modificato dal D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10.
Art. XI Immissione in possesso
Il possesso legale di quanto ceduto è già in capo alla parte acquirente, e pertanto sono già di pertinenza della stessa gli utili e gli oneri inerenti.
Dichiarazioni fiscali
Ai sensi dell'art. 1 co. 1 quinto periodo della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26.4.1986 n. 131, (TU
Imposta di Registro) nonché della nota all'art. 1 della Tariffa e dell'art. 10 co. 2 del D.lgs.
31.10.1990 n. 347 (TU Imposte Ipotecarie e Catastali) trattandosi di immobili non rientranti nelle pagina 8 di 10 categorie catastali A/1, A/8 o A/9 la parte acquirente chiede l'applicazione delle agevolazioni prima casa l'imposta di registro nella misura ridotta del 2% imposte ipotecarie e catastali in misura fissa) ed a tal fine dichiara che ricorrono tutte le condizioni di cui alla nota Il bis al citato art. 1 della
Tariffa Parte I allegata al DPR 131/86 e precisamente che l'immobile è acquistato è ubicato nel territorio del Comune ove ha la propria residenza, di non essere titolare esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del predetto Comune;
di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione da parte del dichiarante o del coniuge con le agevolazioni di cui all'art. 1 co.1 quinto periodo della Tariffa Parte I DPR 131/1986 e successive modifiche ed integrazioni di cui al n. 21 della Tabella A Parte II allegata al DPR 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, di cui ai provvedimenti legislativi richiamati nella nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa
Parte I allegata al DPR 131/1986
Art. XII Vincolo provinciale, tavolare e catasto
Il presente ricorso ed il relativo provvedimento costituiscono titolo per l'intavolazione del trasferimento della proprietà di cui sopra, come ordinato dal Tribunale adito. A tal fine le parti delegano gli avv.ti Fausta Beraldo ed Elena Valenti, ai quali conferiscono i relativi necessari poteri,
a presentare la relativa domanda tavolare, nonché ad effettuare la voltura catastale presso gli uffici tavolari e catastali competenti. A tal fine eleggono il proprio domicilio per la notifica dell'emanando decreto tavolare in duplice copia presso i loro studi, Avv. Fausta Beraldo Piazza Mazzini n. 39 a
Bolzano e Avv. Elena Valenti, Via Argentieri n. 23 a Bolzano.
9. Anche dopo il trasferimento della proprietà la sig.ra autorizza espressamente, sino a Pt_1 Pt_3 non avrà necessità di usufruirne per sé o per i propri figli, e comunque quantomeno sino al
31.12.2028, il sig. a tenere la propria collezione di reperti storici all'interno della cantina, CP_1 pertinenza della casa familiare. Decorso il termine di cui sopra e per le esigenze sopra descritte, la sig.ra otterrà la restituzione della cantina senza necessità di alcuna richiesta formale. Resta Pt_1 inteso che il sig. risponderà di qualsiasi danno causato da beni dallo stesso custoditi in tale CP_1 cantina e con l'impegno a fornire sin d'ora, per eventuali emergenze, la chiave di accesso esclusivamente alla sig.ra Pt_1
10. L'autovettura marca Ford Turneo Custom, targata FZ661BD, cointestata ad entrambi, rimarrà in esclusiva proprietà del sig. che provvederà a proprie cure e spese al passaggio di proprietà. CP_1
La sig.ra si impegna a sottoscrivere la documentazione relativa al passaggio di proprietà, Pt_1
pagina 9 di 10 entro 10 giorni dal deposito del provvedimento definitivo del presente procedimento
11. La sig.ra dichiara di nulla avere a pretendere in merito alla suddetta autovettura, Pt_1 impegnandosi, pertanto, a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria al trasferimento, a semplice richiesta del sig. . CP_1
12. Con il corretto adempimento di cui sopra, le parti dichiarano di non avere null'altro reciprocamente a pretendere a titolo alcuno.
Gli allegati n. 7 (planimetrie) e 9 (Ape) costituiscono parte integrante della presente sentenza.
Così deciso in Bolzano in Camera di Consiglio, il 25/11/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Benedetta PO IA OR
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. n. 4268/2025 V.G.
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
IA OR - Presidente
Benedetta PO - Giudice relatore
Ivan Rauzi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 4268/2025 V.G. promosso con domanda congiunta da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
AL FAUSTA, giusta delega dimessa in atti;
e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. VALENTI Controparte_1
ELENA, giusta delega dimessa in atti;
- ricorrenti -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - avente per oggetto: procedimento su domanda congiunta ex artt. 337 bis ss c.c. e 473 bis 51 c.p.c. per la presa d'atto di accordi intervenuti tra i genitori in ordine ad affidamento, collocamento e mantenimento di figli minorenni con trasferimento immobiliare;
Il Tribunale rilevato che le parti (non sposate) hanno proposto domanda congiunta con la quale chiedono che questo
Tribunale prenda atto degli accordi intervenuti tra le parti riguardo ad affidamento, collocamento e pagina 1 di 10 mantenimento dei loro figli minorenni (artt. 473 bis 51 c.p.c. e 337 bis ss. c.c.) riconosciuti da entrambi i genitori;
che l'art. 337 ter. c.c. prescrive, che il giudice “[…] Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori […]”;
che gli accordi intervenuti tra i genitori nel caso qui in esame sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti in data 10.11.2025;
che l'ascolto dei minori non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti (art. 473 bis.4 ultimo comma c.p.c.);
che il procedimento si è svolto regolarmente e sussiste la competenza di questo Tribunale;
visti gli artt. 337 bis ss c.c., 38 disp. att. c.c. e 473 bis 51 c.p.c.;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra i sopra indicati genitori, così come formulati nel ricorso introduttivo del 16.10.2025 (telematicamente depositato in data 28/10/2025), che vengono riporti di seguito, essendo stato previsto un trasferimento immobiliare:
Per_ 1. Affidare i figli minori e in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_3 collocamento prevalente presso la madre presso cui manterranno la residenza anagrafica;
2. Dichiarare il sig. obbligato a corrispondere l'importo mensile di i € 475,00 mensili a titolo CP_1 di contributo al mantenimento per i tre figli (oltre a quanto stabilito al successivo punto 8 del presente accordo); tale importo è da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente indicato dalla madre, e ciò sino al raggiungimento della completa indipendenza economica dei figli;
l'aggiornamento ASTAT non sarà dovuto in forza di quanto stabilito al punto 8 Art 1.;
3. Il padre parteciperà alle spese straordinarie necessarie ai figli nella misura del 40%, mentre il 60% sarà a carico della madre;
tale misura verrà applicata senza alcun ulteriore accordo preventivo alle spese mediche, sanitarie anche mutuabili, spese scolastiche ecc. oltre che per quelle relative ad almeno un corso sportivo/ricreativo all'anno, compreso il costo dell'attrezzatura/abbigliamento; le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori;
ove a fronte di formale richiesta scritta avanzata da uno dei genitori (anche tramite sms, WhatsApp o e-mail), l'altro genitore dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto di pagina 2 di 10 risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il genitore che ha provveduto all'esborso potrà così pretendere la restituzione pro quota entro il mese successivo, previa presentazione della documentazione attestante l'esborso; le parti richiamano qui espressamente il Protocollo del
Tribunale di Bolzano per tutto quanto non espressamente previsto;
4. Tra le spese ordinarie a carico della madre ricomprese nel mantenimento ordinario rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
− vitto, alloggio, utenze presso il genitore collocatario;
− abbigliamento, cura ed igiene personale del figlio;
− mensa scolastica;
− medicinali da banco;
− spese per trasporto urbano (ad es. "ABO+" per alunni);
− materiale scolastico di cancelleria (ad es. penne, matite, quaderni);
− spese per uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
− ricarica cellulare;
− attività del tempo libero intraprese dal figlio da solo (ad es. cinema, feste ed eventuali regali, attività conviviali) o con il genitore collocatario
5. Salvo miglior accordo tra le parti, il padre avrà il diritto /dovere di stare con i figli nel pomeriggio del martedì dal ritiro dopo l'orario scolastico con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il mattino successivo, nonché a fine settimana alternati dal venerdì fine orario scolastico sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
nei periodi in cui i figli non frequentano la scuola verranno riaccompagnati all'abitazione materna alle 8 del giorno successivo al pernottamento presso l'abitazione paterna, nonché
− tre settimane anche non consecutive durante le ferie estive;
il padre comunicherà entro il 30.4 di ogni anno alla madre i periodi di ferie che intenderà trascorrere con i figli;
− le parti concordano che, se non vi sono periodi di ferie già programmati, divideranno a metà le festività di Ognissanti, Carnevale e Pasqua;
− per le ferie natalizie, in via alternata negli anni, il genitore che trascorrerà con i figli la sera del
24.12 starà con gli stessi anche dal 1.1 fino alla ripresa delle attività scolastiche, mentre l'altro genitore trascorrerà con i figli il periodo dal 25.12 sino al 31.12;
6. Le parti dovranno condividere tempestivamente le informazioni relative alla salute, scuola ecc. dei figli, nonché garantire un contatto telefonico quotidiano tramite chiamata o videochiamata, quando i figli si trovano con l'altro genitore. Le parti si impegnano, compatibilmente con i propri impegni già
pagina 3 di 10 assunti, ad aiutarsi reciprocamente per quanto attiene l'accompagnamento dei figli alle varie attività sportive/ricreative e scolastiche, nonché a trovare una soluzione condivisa per gli impegni che necessitano la presenza simultanea di entrambi i genitori (ricevimenti scolastici, visite mediche…)
7. Le parti di comune accordo decidono che la sig. ra manterrà l'intestazione dell'attuale Pt_1 conto corrente comune presso la Banca Intesa San Paolo, su cui sono domiciliate tutte le utenze dell'abitazione, ed il sig. toglierà il proprio nominativo, lasciando ivi la quota di denari CP_1 depositati pari a €. 1.569,00, di propria spettanza;
8. In merito alle questioni economico-patrimoniali tra le parti le stesse hanno pattuito il trasferimento della quota di proprietà dell'immobile adibito a casa familiare del sig. alla sig.ra CP_1 Pt_1
A) in particolare trasferimento della metà della casa familiare sita in Bolzano, Via Combattenti n. 8, da a . Controparte_1 Parte_1
In merito alla casa familiare, al garage ed alla cantina, tavolarmente contraddistinti come pp.mm. 23
e 27 p.ed. 3105 in P.T. 3035/11 e.e. le parti così pattuiscono: Pt_2
art I Trasferimento ed oggetto
Il sig. nato a [...] il [...], e.F. residente in Controparte_1 C.F._1
Bolzano Viale Zara n. 7 cede e trasferisce entro e non oltre il 31.12.2025 alla sig. ra Parte_1 nata a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F.
[...]
, che accetta, la propria metà indivisa del seguente immobile, compreso di C.F._2 pertinenze e garage sito in Bolzano Via Combattenti n. 8, cosi tavolarmente identificato
Appartamento, garage e cantina tavolarmente contraddistinti come pp.mm. 23 e 27 in p.ed. 3105 in
P.T. 3035/11 e.e. e tutte le parti in comune, pertinenze e diritti congiunti, il tutto regolarmente Pt_2 censito presso il N.C.E.U. in Comune di Bolzano:
P.m. 23 sub 24 piano S1-5 Cat. A/2 Cl. 3, cons. 6,5 vani sup.- 114 mq rendita 906,38€.;
p.m. 27 sub 28 piano S1Cat. C/6 piano S1 cl. 6 Cons. 11 mq. 17, rendita 101,69 €.;
Per una migliore descrizione tavolare rispettivamente catastale di quanto oggi ceduto, le parti fanno riferimento alla descrizione esistente, alla data odierna, al Libro Fondiario ed al Catasto Fabbricati del Comune di Bolzano.
La somma pari ad € 220.000,00 pattuita tra le parti non verrà versata, ma ritenuta quale anticipo del mantenimento e aggiornamento Astat per la Provincia di Bolzano che il padre deve corrispondere, avendo calcolato per i figli un importo mensile di €. 1.175,00 per tutti e tre i figli, pari a 391,6 a pagina 4 di 10 figlio, di cui €. 475,00 vengono versati mensilmente ed €. 700,00 vengono compensati con l'importo di € 220.000,00 quale importo relativo alla cessione della propria metà indivisa dell'immobile, nel quale viene ampiamente ricompreso anche l'aggiornamento Astat previsto per legge sull'intero importo del contributo calcolato, fino all'indipendenza economica degli stessi.
Il corrispettivo è quindi stabilito in complessivi € 253.325,00 di cui € 220.000,00 sono compresi quali anticipo del contributo al mantenimento e la parte restante mediante accollo della parte di mutuo ricadente sul sig. pari ad € 33.325,00 (rilevando che alla data di dicembre 2024 CP_1
l'importo ancora complessivamente dovuto alla banca fosse pari ad € 66.650,00).
Le eventuali spese di cancellazione dell'ipoteca saranno a carico della sig.ra Saranno a Pt_1 carico della stessa anche tutte le spese relative al trasferimento dell'immobile, come anche tasse ed imposte di ogni genere e natura relative al trasferimento dello stesso e da effettuarsi entro il
31.12.2025.
Il sig. con l'importo di € 220.000,00 non versato, in quanto considerato anticipo da parte CP_1 dello stesso per il contributo al mantenimento dei figli e relativo aggiornamento Astat per la
Provincia di Bolzano, e l'accollo della parte di mutuo residua dichiara di ritenersi soddisfatto di non avere nulla più a pretendere dalla sig.ra per la cessione della propria quota di proprietà Pt_1 indivisa dell'immobile familiare.
La sig. ra si è accollata a far data dal decorso mese di dicembre 2024 l'integrale pagamento Pt_1 della rata di mutuo e si farà parte diligente di intestarsi il contratto di mutuo entro il 31.12.2025, liberando di conseguenza il sig. , attraverso rilascio di opportuna quietanza Controparte_1 liberatoria da parte dell'istituto di credito da qualsivoglia obbligazione nei confronti dell'istituto di credito Banca Intesa San Paolo.
La sig.ra si impegna in ogni caso a manlevare il sig. da qualsiasi pretesa della Pt_1 CP_1 suddetta banca nei confronti dello stesso in forza della sottoscrizione del contratto di mutuo per l'acquisto dell'immobile.
Art. II Provenienza e patti speciali
La parte cedente dichiara e garantisce di avere la piena proprietà e la libera Controparte_1 disponibilità di quanto ceduto, come pervenuto in forza di contratto di compravendita dd. 19.6.2017, intavolato sub G.N. 11019/3 ad esso riportandosi per ogni eventuale ulteriore precisazione, provenienza, vincolo di destinazione, patto, convenzione e/o tabelle millesimali e/o regolamento condominiale ivi richiamati quali parti integranti e sostanziali, speciali pattuizioni e servitù ivi pagina 5 di 10 contenute, individuazione anche catastale dell'oggetto del presente atto e delle parti comuni, che la parte cessionaria dichiara di ben conoscere ed accettare.
Art. III Trasferimento a corpo e consistenza
L'oggetto del presente trasferimento viene alienato a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova con ogni arredo e corredo, accessorio, accessione e pertinenza, usi, azioni, servitù o altri diritti reali attivi e passivi, nella consistenza e con i diritti reali congiunti tavolarmente iscritti.
Dichiarazioni ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis della L. 27/02/85, n. 52, come inserito dal DL
31/05/10, n. 78 convertito con L. 30/07/10 n.122
Premesso che la corrispondenza tra gli intestatari catastali e tavolari è stata verificata, la parte cedente, quale intestataria catastale rispettivamente tavolare degli immobili urbani sopra citati, dichiara che:
- gli immobili sopra citati risultano censiti presso il Catasto Urbano con i dati già indicati;
- le parti intestatarie degli immobili oggetto del trasferimento dichiarano che lo stato di fatto è conforme ai dati catastali sopramenzionati ed alle planimetrie catastali depositate presso il competente ufficio catastale sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale al prot. N.
5668/65.000.1965 dd. 25.11.1965, Prot. N. 7249.001.2017 dd. 26.10.2017, e che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale;
le planimetrie catastali vengono allegate al presente atto in copia non autentica previa visione ed approvazione.
Art. IV Prezzo e dichiarazioni ai sensi dell'art. 35 comma 22 del D.L. 223/06 – mediazione
Le parti, a sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 22, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, previamente ammonite sulla responsabilità penale cui possono andare incontro ai sensi dell'art.76 del citato provvedimento in caso di dichiarazioni mendaci ed in ordine alla circostanza che, in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al citato art. 35 comma 22 del D.L. 4/7 /06 n.223, si applica la sanzione amministrativa da 500 € a 10.000 € e che, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore, ai sensi dell'art. 52, comma I, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, dichiarano di non essersi avvalsi dell'opera di un mediatore immobiliare e che la cessione avviene a titolo oneroso al fine di regolare questioni patrimoniali ed economiche tra i coniugi come descritto all'art. I.
pagina 6 di 10 Art. V Rinuncia all'ipoteca legale
Le parti, per quanto eventualmente necessario, rinunciano all'iscrizione di qualsiasi ipoteca legale nascente dall'emanando provvedimento, con esonero per il competente conservatore da ogni responsabilità al riguardo, chiedendo entrambe le parti che l'emanando provvedimento costituisca titolo per l'intavolazione della quota di ½ dell'immobile a favore della sig.ra . Parte_1
Art. VI Garanzie
La parte alienante garantisce la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità degli immobili oggetto del presente atto e la libertà degli stessi sino alla intavolazione del presente contratto da garanzie reali, da vincoli derivanti da pignoramento o sequestro, da oneri, da diritti reali o personali a terzi spettanti, da imposte o tasse arretrate e da privilegi fiscali e da ogni altro qualsiasi peso, ad eccetto dei G.N. 11019/3 relativo all'annotazione dei contratti di proprietà dd. 19.6.2017, del GN11019/5 dd. 21.6.2017 relativo all'intavolazione dell'ipoteca principale a favore della Banca Intesa San Paolo, del G.N. sub n. 3170/1 relativa all'annotazione del vincolo sociale decennale ai sensi dell'art. 62 della L.P. 17.12.1998 n. 13. E del G.N. 11019/6 dd. 21.6.2017 relativo all'annotazione dell'ipoteca accessoria a favore della Banca Intesa San Paolo per un importo complessivo pari ad €. 260.000,00 a carico della pm 27 in p.ed. 3105 in P.T. 3035/11 C.C. Gries.
Art. VII Dichiarazioni in tema di sicurezza impianti
Le parti dichiarano di essere state informate sulla disciplina in materia di sicurezza degli impianti di cui al D.M. n. 37/2008 e con riferimento agli impianti che corredano i beni oggetto del presente contratto, per quanto eventualmente necessario, la parte cedente garantisce la parte cessionaria circa la conformità di detti impianti e di quelli condominiali alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca in cui detti impianti sono stati realizzati e le parti convengono che sulla parte cedente non grava alcun obbligo di adeguamento dei predetti impianti alla normativa eventualmente sopravvenuta rispetto a quella vigente all'epoca di cui gli impianti vennero realizzati e che pertanto grava sulla parte cessionaria ogni onere e spesa occorra sostenere per adeguare gli impianti a detta eventuale sopravvenuta normativa;
le parti dichiarano altresì di essere a conoscenza dell'obbligo della parte cedente di consegnare alla parte acquirente la documentazione di cui al comma 3 dell'articolo 1477 Codice Civile che prevede la consegna dal venditore all'acquirente di tutti i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta, la quale non viene allegata al presente atto, per concorde rinuncia fattane dalle parti.
Art. VIII Dichiarazioni in tema di prestazione energetica pagina 7 di 10 Le parti dichiarano di essere state informate sulla disciplina energetica degli edifici di cui alla normativa nazionale e provinciale in vigore ed all'uopo la parte cessionaria dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine al certificato energetico APE dd. 21.11.2016 a firma del geom. che si allega al presente atto, affinché faccia poi parte dell'emanando Controparte_2 provvedimento.
Art. IX Dichiarazioni urbanistico-edilizie
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia, l'alienante dichiara che la costruzione dell'immobile in oggetto e l'edificio di cui fa parte è iniziata in data anteriore al
1.9.1967 e che sono terminati entro il 1.10.1983; che non sono state effettuate fino ad oggi opere che ne abbiano modificato la destinazione d'uso né varianti essenziali, ad eccezione delle opere realizzate in assenza di concessione e successivamente condonate in forza della concessione edilizia in sanatoria prat. N. 834/86/C di data 7.6.1989 rilasciata dal Comune di Bolzano a fronte del quale è stata rilasciata dallo stesso Comune licenza d'uso in data 9.6.2017.
Art. X Imposta sugli immobili
Le parti dichiarano di essere a conoscenza che, alla luce della variazione del patrimonio immobiliare
(variazioni di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), devono informarsi presso il
Comune competente per gli eventuali adempimenti dichiarativi ai fini delle imposte immobiliari.
Cessione di fabbricato
La parte cedente dichiara di essere stata informata circa la normativa in tema di comunicazione di cessione di fabbricato e si impegna ad informarsi circa l'effettiva necessità di comunicare al
Questore competente per territorio il presente trasferimento immobiliare, ai sensi dell'art. 12 D.L.
21.3.78 n. 59, richiamato dal comma 3 del DL 20/06/2012, n. 79 come modificato dal D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10.
Art. XI Immissione in possesso
Il possesso legale di quanto ceduto è già in capo alla parte acquirente, e pertanto sono già di pertinenza della stessa gli utili e gli oneri inerenti.
Dichiarazioni fiscali
Ai sensi dell'art. 1 co. 1 quinto periodo della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26.4.1986 n. 131, (TU
Imposta di Registro) nonché della nota all'art. 1 della Tariffa e dell'art. 10 co. 2 del D.lgs.
31.10.1990 n. 347 (TU Imposte Ipotecarie e Catastali) trattandosi di immobili non rientranti nelle pagina 8 di 10 categorie catastali A/1, A/8 o A/9 la parte acquirente chiede l'applicazione delle agevolazioni prima casa l'imposta di registro nella misura ridotta del 2% imposte ipotecarie e catastali in misura fissa) ed a tal fine dichiara che ricorrono tutte le condizioni di cui alla nota Il bis al citato art. 1 della
Tariffa Parte I allegata al DPR 131/86 e precisamente che l'immobile è acquistato è ubicato nel territorio del Comune ove ha la propria residenza, di non essere titolare esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del predetto Comune;
di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione da parte del dichiarante o del coniuge con le agevolazioni di cui all'art. 1 co.1 quinto periodo della Tariffa Parte I DPR 131/1986 e successive modifiche ed integrazioni di cui al n. 21 della Tabella A Parte II allegata al DPR 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, di cui ai provvedimenti legislativi richiamati nella nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa
Parte I allegata al DPR 131/1986
Art. XII Vincolo provinciale, tavolare e catasto
Il presente ricorso ed il relativo provvedimento costituiscono titolo per l'intavolazione del trasferimento della proprietà di cui sopra, come ordinato dal Tribunale adito. A tal fine le parti delegano gli avv.ti Fausta Beraldo ed Elena Valenti, ai quali conferiscono i relativi necessari poteri,
a presentare la relativa domanda tavolare, nonché ad effettuare la voltura catastale presso gli uffici tavolari e catastali competenti. A tal fine eleggono il proprio domicilio per la notifica dell'emanando decreto tavolare in duplice copia presso i loro studi, Avv. Fausta Beraldo Piazza Mazzini n. 39 a
Bolzano e Avv. Elena Valenti, Via Argentieri n. 23 a Bolzano.
9. Anche dopo il trasferimento della proprietà la sig.ra autorizza espressamente, sino a Pt_1 Pt_3 non avrà necessità di usufruirne per sé o per i propri figli, e comunque quantomeno sino al
31.12.2028, il sig. a tenere la propria collezione di reperti storici all'interno della cantina, CP_1 pertinenza della casa familiare. Decorso il termine di cui sopra e per le esigenze sopra descritte, la sig.ra otterrà la restituzione della cantina senza necessità di alcuna richiesta formale. Resta Pt_1 inteso che il sig. risponderà di qualsiasi danno causato da beni dallo stesso custoditi in tale CP_1 cantina e con l'impegno a fornire sin d'ora, per eventuali emergenze, la chiave di accesso esclusivamente alla sig.ra Pt_1
10. L'autovettura marca Ford Turneo Custom, targata FZ661BD, cointestata ad entrambi, rimarrà in esclusiva proprietà del sig. che provvederà a proprie cure e spese al passaggio di proprietà. CP_1
La sig.ra si impegna a sottoscrivere la documentazione relativa al passaggio di proprietà, Pt_1
pagina 9 di 10 entro 10 giorni dal deposito del provvedimento definitivo del presente procedimento
11. La sig.ra dichiara di nulla avere a pretendere in merito alla suddetta autovettura, Pt_1 impegnandosi, pertanto, a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria al trasferimento, a semplice richiesta del sig. . CP_1
12. Con il corretto adempimento di cui sopra, le parti dichiarano di non avere null'altro reciprocamente a pretendere a titolo alcuno.
Gli allegati n. 7 (planimetrie) e 9 (Ape) costituiscono parte integrante della presente sentenza.
Così deciso in Bolzano in Camera di Consiglio, il 25/11/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Benedetta PO IA OR
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