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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/03/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 554/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Patrizia Salis, presso il cui domicilio digitale è elet- Email_1 tivamente domiciliata,
APPELLANTE contro
in qualità di successore a titolo universale di Banco CP_1
Popolare Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli avv. Ni- cola Scopsi e Cristina Ferrari, presso il cui studio in Milano, V.le Bian- ca Maria 37, è elettivamente domiciliata,
APPELLATA
e contro
, Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, in ac- coglimento del presente atto di appello, riformare la sentenza resa dal Tribunale di
Genova n. 760/2022, emessa in data 25 marzo 2022, pubblicata in data
28.03.2022 e notificata in data 10.05.2022 ed: - escludere ogni responsabilità di
1 riconoscendo una esclusiva responsabilità, ai sensi dell'art. Parte_1
1227, 2° comma c.c., del sig. , e, per l'effetto, respingere ogni Controparte_2 domanda comunque proposta nei confronti di perché inam- Parte_1 missibile ed infondata in fatto ed in diritto. - rigettare l'eccezione di carenza di legit- timazione passiva eventualmente riproposta dal perché infondata. In CP_1 via subordinata, in caso di accoglimento della domanda avanzata dal sig.
[...]
, dichiarare in ogni caso assolta da qualsivoglia pretesa CP_2 Parte_1 avanzata nei suoi confronti. In via ulteriormente subordinata, respingere ai sensi dell'art. 1227 c.c. la domanda di manleva formulata nel primo grado di giudizio dal per insussistenza dei presupposti di legge. In tutti i casi, con Controparte_1 vittoria di spese, competenze ed onorari. Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova e con espressa riserva di ulteriori istanze del prosieguo nel giudizio, si chiede,: Senza, in alcun modo invertire l'onere probatorio a carico della parte attrice, offre qua- Pt_1 li capitoli di prova per documenti e testi, le seguenti circostanze di fatto da inten- dersi preceduti dalla locuzione “Vero che” 1) Il titolo in contestazione (di cui si rammostra la riproduzione) è stato presentato all'incasso da già CP_3 cliente di ? 2) La sig.ra è stata identificata mediante Parte_1 CP_3 idoneo documento d'identità (carta identità n. , come si evince dal do- NumeroD_1 cumento 3 e allegato alla presente comparsa), la cui identità è stata verificata pre- via esibizione dei documenti di riconoscimento. 3) Il documento di riconoscimento utilizzato dal sedicente sig.ra a tutt'oggi non risulta nell'archivio dei CP_3 documenti trafugati come si evince dal Servizio Oracolo (doc. 3) 4) Dall'esame del titolo in contestazione presentato presso l'ufficio postale di Cardito non apparivano segni evidenti di contraffazione, riscontrabili con l'uso dell'ordinaria diligenza, ma anzi il titolo presentava “apparenti requisiti di autenticità” Si indicano a testi: Im- piegato postale dell'ufficio di Cardito che il giorno 25.07.2016 ha negoziato l'assegno: - n. 4900179192 - 12 di € 11.000,00 intestato a emesso CP_3 in data 22.07.2016. Direttore dell'ufficio postale di Cardito in servizio presso l'ufficio postale il 25.07.2016, giorno di negoziazione degli assegni oggetto di lite sopra descritti. Si chiede, si d'ora, che la prova venga assunta davanti al Tribunale di Napoli Nord, in applicazione dell'art. 203 c.p.c.”.
Per la parte Appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disatte- CP_1 sa e respinta ogni contraria richiesta, deduzione ed eccezione: Nel merito: - riget- tare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto per Parte_1 tutti i motivi esposti;
- rigettare integralmente tutte le domande formulate da parte appellante in quanto inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto ed
2 in diritto per i motivi esposti in narrativa e mandare assolto da Controparte_1 tutte le pretese ex adverso formulate. In ogni caso: - confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Genova n. 760/2022 depositata in data 28 marzo 2022 e notificata a ed al Signor in data 10 maggio 2022, Parte_1 Controparte_2 per tutti i motivi esposti. In via istruttoria: - rigettare e dichiarare inammissibili tutte le richieste istruttorie formulate da parte appellante per i motivi dedotti in atti;
In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle doman- de formulate nei confronti di da e/o di quelle formulate CP_1 Parte_1 dal Signor in un eventuale appello incidentale dichiarare prelimi- Controparte_2 narmente la carenza di legittimazione passiva di e comunque manda- CP_1 re assolta da ogni pretesa avversaria;
In subordine in via istruttoria: - CP_1 nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande formulate nei confronti di da e/o di quelle formulate dal Signor CP_1 Parte_1 [...]
in un eventuale appello incidentale disporre la rinnovazione della CTU CP_2 espletata in primo grado integrandola con la comparazione tra l'assegno contraf- fatto con quello originale. Col favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso il decreto con il quale Parte_2 il Tribunale di Genova le aveva ingiunto di pagare a Controparte_2
l'importo di € 12.000,00 quale rimborso della provvista dell'assegno circola- re non trasferibile n. 4900179192 – 12 di € 11.000,00 e dell'importo di €
1.000,00 portato da fattura notaio Per_1 Cont
allegava di avere ottenuto il 22 luglio 2016 da l'emissione di det- CP_2 to assegno circolare finalizzato all'acquisto, poi non perfezionatosi, di un'autovettura e che, quando aveva richiesto il rimborso dell'assegno, gli era stato negato in quanto il titolo risultava riscosso.
fondava la propria opposizione sull'eccepita carenza di legitti- CP_1 mazione passiva e sull'assenza di responsabilità circa l'accaduto, da ricon- dursi alla negligenza dello stesso (questi aveva inviato una fotografia CP_2 dell'assegno a un soggetto qualificatosi come incaricato della parte venditri- ce e ciò aveva consentito la contraffazione dell'assegno medesimo, regolato in check truncation - ovverosia senza invio materiale del titolo alla Banca emittente bensì con mezzi informatici - da una filiale di di Parte_1
Napoli nord).
3 Cont
chiedeva e otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa CP_4
, quale ente negoziatore del titolo, per essere manlevata
[...] nell'ipotesi di condanna a corrispondere somme a . CP_2
Istruita la controversia attraverso escussione di testi e licenziamento di CTU, con sentenza n. 760 del 28 marzo 2022 il Tribunale di Genova così sta-
tuiva:
Il Tribunale di Genova, nella persona del GOP Avv. Laila Veneri, disattesa ogni contraria istanza
Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 2914/2017 (R.G. 10527/2017) emesso in da- ta 11/09/2017 dal Tribunale di Genova
Rigetta la domanda proposta da e nei con- Controparte_2 Parte_1 fronti di . CP_1
Condanna a corrispondere in favore di Parte_1 Controparte_2 la somma di euro 5.500 per la causale di cui alla parte motiva, oltre interessi dalla obbligazione al saldo.
Condanna e a corrispondere a Parte_1 Controparte_2 [...]
, in via solidale, le spese del presente grado di giudizio che liquida CP_1 in euro 4.830 per compenso professionale ed euro 145,50 per spese non imponibili, oltre spese generali e accessori di legge.
Compensa tra e le spese di giudizio. Controparte_2 Parte_1
Pone definitivamente a carico solidale di e Controparte_2 Parte_1 le spese di CTU.”
[...]
Avverso tale decisione interponeva appello , con atto di Parte_1 citazione ritualmente notificato in data 9 giugno 2022, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto.
Si costituiva in giudizio (nel prosieguo anche soltanto CP_1 Cont
), con comparsa depositata in data 27 settembre 2022, chiedendo la reiezione del gravame.
Nessuno si costituiva per e la Corte, all'udienza del 30 Controparte_2 novembre 2022, ne dichiarava la contumacia, rinviando la controversia per precisazione delle conclusioni al 14 febbraio 2024, incombente poi posticipa- to al 19 giugno 2024, stante la necessità di assegnazione a nuovo relatore, il sovraccarico del cui ruolo imponeva ulteriore rinvio al 16 ottobre 2024.
A tale udienza, tenutasi a trattazione scritta, i procuratori delle parti precisa- vamo le conclusioni e, con ordinanza 24 ottobre 2024, la Corte tratteneva la
4 controversia a decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di scritti conclusivi.
Con il primo motivo d'appello, rubricato “Errata ritenuta violazione delle regole di diligenza bancaria da parte di ”, si Parte_1 Parte_1 duole che il primo Giudice ne abbia riconosciuto la responsabilità per ritenu- ta violazione dell'obbligo di diligenza del “buon banchiere”, contravvenendo al principio di diritto espresso Suprema Corte a SSUU con le sentenze n.
12477 e n. 12478 del 2018.
La fonte di responsabilità della banca negoziatrice trae origine dall'obbligo legale di pagare l'assegno non trasferibile al prenditore effettivo e l'art. 43
L.A. non deroga alla disciplina generale di cui agli artt. 1218 e 1176 c.c..
La decisione impugnata, prosegue l'appellante, ha omesso di considerare che il parametro di diligenza della negoziatrice non può prescindere dall'impegno che il debitore deve impiegare per evitare l'inadempimento o l'inesatto adempimento.
Nel caso di specie, la diligenza di era provata dai documenti Parte_1
(da 1 a 5) che dimostravano che l'operatore allo sportello aveva effettuato il versamento soltanto dopo avere svolto un attento esame circa l'autenticità del titolo (che non presentava segni di contraffazione, irregolarità o altera- zioni) e dopo avere verificato l'identità della persona a favore della quale era poi stata resa disponibile la somma portata dal titolo, previa autorizza- zione della banca trattaria/emittente.
La CTU ha accertato che la contraffazione non era rilevabile a un esame vi- sivo ed ha pertanto errato il primo Giudice nel ritenere rilevante, ai fini di va- lutare la diligenza, il fatto che avesse consentito l'apertura del Parte_1 rapporto finanziario a un “personaggio del tutto sconosciuto all'operatore di
, il quale avrebbe dovuto quindi operare con maggior prudenza Parte_1
e richiedere ulteriori approfondimenti.”.
Con il primo motivo di gravame l'appellante evidenzia altresì che è stato se mai , con l'invio della copia fotostatica dell'assegno a soggetto scono- CP_2 sciuto, a consentire che si consumasse l'evento lesivo e che in maniera con- Cont traria ai doveri di diligenza si è comportata anche , omettendo di verifi- care la bontà del titolo, mentre era l'unico soggetto che avrebbe potuto ac- corgersi delle anomalie grafiche dell'assegno (con riguardo al colore).
5 Con il secondo motivo d'appello, rubricato “Responsabilità ex art. 1227 II comma cc per l'incauto invio della scansione del titolo”, l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che il comportamen- to di giustificasse l'applicazione dell'art. 1227 I comma cc mentre, se- CP_2 condo quanto emergeva dalla stessa denuncia ai CC di (“... dopo es- CP_2 serci sentiti telefonicamente per un po' per definire meglio le situazioni, il si- gnor mi chiedeva di inviargli una fotografia, tramite whatsapp, Tes_1 dell'assegno circolare che gli avrei fatto per dargli dimostrazione e certezza che avrei acquistato il veicolo ...” ), avrebbe dovuto trovare applicazione il II comma della citata disposizione, perché l'invio della fotografia dell'assegno a persona sconosciuta si pone come antecedente causale dell'evento dan- noso.
I due motivi d'appello, che per ragioni di connessione è opportuno trat- tare congiuntamente, sono fondati.
Il Supremo Collegio, chiamato a risolvere il contrasto giurisprudenziale in ordine alla natura oggettiva o meno della responsabilità ex art. 43 comma 2
L.A., con l'arresto a SSUU n. 12477 del 21 maggio 2018 ha escluso l' ipote- si della responsabilità oggettiva e ha assegnato centralità al criterio della colpa, "facendo dipendere la responsabilità della banca negoziatrice (non- ché della banca trattaria che abbia pagato il titolo in stanza di compensazio- ne) dall' inosservanza del dovere di diligenza richiesto al banchiere dell'art.
1176, 2 comma c.c.", così sostanzialmente richiamando i principi già espressi con l'arresto, sempre a SSUU, n. 14712/2007, che aveva ricondotto la responsabilità della banca negoziatrice nell'alveo di quella contrattuale da contatto qualificato.
Il principio di diritto affermato con il citato arresto è il seguente: "Ai sensi dell'art. 43, 2 comma legge assegni, la banca negoziatrice chiamata a ri- spondere del danno derivato - per errore nell' identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circo- lare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l' inadempimento non le è imputabile, per avere essa assolto la propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, 2 comma c.c.".
Il primo Giudice non ha fatto corretta applicazione dei principi richiamati, po- sto che è incontestato che l'assegno di cui si discute sia stato presentato
6 all'incasso dall'intestataria e versato su conto corrente postale CP_3 alla medesima intestato ed aperto qualche giorno prima.
Non può pertanto ritenersi che l'intestataria fosse persona sconosciuta alla
Banca negoziatrice, che l'aveva identificata attraverso documento di identità non apparentemente contraffatto al momento dell'apertura del rapporto di conto corrente e, nuovamente, al momento del versamento dell'assegno.
La CTU licenziata in primo grado ha inoltre permesso di accertare che l'assegno presentato all'incasso era contraffatto ma che la contraffazione non era rilevabile ad un esame visivo (cfr. conclusioni elaborato peritale) ed in effetti le anomalie del titolo sono state dalla consulente rilevate soltanto procedendo all'analisi del titolo tramite microscopio (cfr. pagg. da Per_2
18 a 22 dell'elaborato) e, secondo il Supremo Collegio, “l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particola- ri attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, nè è tenu- to a mostrare le qualità di un esperto grafologo” (così Cass., sez. I, Ordinan- za n. 18641 del 3 luglio 2023, ma cfr. anche precedenti conformi ivi citati).
Per pervenire ad affermare la responsabilità di , il primo Giudi- Parte_1 ce ha, come detto, valorizzato la circostanza che il conto corrente fosse sta- to aperto “... senza alcun iniziale versamento, se non a pochi giorni di di- stanza l'assegno circolare di cui è causa”, asserendo che ciò “avrebbe dovu- to incutere il sospetto nell'operatore di un'attività irregolare” (così
l'impugnata decisione a pag. 6): l'argomentazione non è condivisibile, do- vendosi escludere che la diligenza richiesta alla banca cui venga presentato un assegno privo di segni di contraffazione rilevabili ictu oculi implichi che questa debba astenersi dall'onorarlo sol perché il versamento di tale asse- gno è la prima operazione che viene compiuta su un conto corrente da poco aperto.
Colgono nel segno le doglianze dell'appellante anche laddove deduce l'applicabilità alla fattispecie della disposizione contenuta al II comma dell'art. 1227 c.c., secondo cui Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Da un lato, infatti, la contraffazione dell'assegno è stata possibile soltanto a seguito dell'invio, da parte di , di una fotografia dell'assegno, invio che CP_2
l'originario attore effettuò tramite whatsapp a un soggetto sconosciuto, nep-
7 pure corrispondente all'intestataria del titolo e dell'autovettura che con tale assegno doveva essere pagata (cfr. quanto esposto da nella denun- CP_2 cia prodotta sub 3 in primo grado), dall'altro lato, la circostanza che , CP_2 dopo avere chiesto l'emissione dell'assegno circolare in data 22 luglio 2017, si sia recato in banca per farselo rimborsare soltanto due mesi dopo il man- cato perfezionamento dell'acquisto ha impedito il recupero dell'importo.
In conclusione, le domande risarcitorie formulate da (convenuto in CP_2 opposizione a decreto ingiuntivo e attore sostanziale) avrebbero dovuto es- sere rigettate e la sentenza impugnata deve essere in tal senso riformata.
La riforma dell'impugnata decisione impone in alla Corte di procedere, qua- le conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presen- te l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (tra le molte, sez. I, Sentenza n. 14916 del 13 Luglio 2020; sez. III,
Ordinanza n. 9064 del 12 aprile 2018; sez, III, Sentenza n. 3438 del 22 feb- braio 2016 e sez. VI Lavoro, Ordinanza n. 6259 del 18 marzo 2014).
Stante la soccombenza di , convenuto opposto nel giudizio di primo CP_2 grado e attore sostanziale, che vede rigettare tanto le domande proposte nei confronti di che quelle svolte nei confronti della terza chia- CP_1 mata , a suo carico devono essere poste le spese tanto di Parte_1 primo che di secondo grado nei confronti di entrambe le controparti.
Dette spese si liquidano come segue, in base ai parametri di cui al DM
147/2022 nei valori medi, tenuto conto del valore (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00) e della natura della controversia:
I grado
1. fase di studio € 919,00
2. fase introduttiva € 777,00
3. fase di trattazione € 1.680,00
4. fase decisionale € 1.701,00
Totale complessivi € 5.077,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
II grado
1. fase di studio € 1.134,00
2. fase introduttiva € 921,00
3. fase di trattazione € 1.843,00
4. fase decisionale € 1.911,00
8 Totale complessivi € 5.809,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
1) Accoglie l'appello incidentale proposto da e, Parte_1 per l'effetto, in riforma dell'impugnata decisione, rigetta le do- mande tutte formulate nel giudizio di primo grado da CP_2
;
[...]
2) Dichiara tenuto e condanna a rifondere a Controparte_2
ed a le spese di lite di pri- Parte_1 CP_1 mo e di secondo grado, che liquida, per ciascuna parte, quan- to al primo grado in € 5.077,00 per compensi di avvocato, ol- tre rimborso forf. 15%, CPA e IVA ove dovuta e, quanto al se- condo grado, in € 5.809,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA ove dovuta;
3) Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova, alli 11 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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