CA
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/04/2025, n. 2622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2622 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto presidente
Dott. Giovanna Gianì consigliere
Dott. Elena Gelato consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2811 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e Parte_1
difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici siti in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 sono altresì ex lege domiciliati appellante
E
(c.f. ), (c.f. , Controparte_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2
(c.f. , (c.f. Controparte_3 C.F._3 Controparte_4 e (c.f. ), rappresentati e difesi C.F._4 Controparte_5 C.F._5
dall'avv. Giuseppe Cassarino giusta delega in atti appellati
E
(C.F. ), Controparte_6 C.F._6 Controparte_7
(C.F. ), (c.f. ), C.F._7 Controparte_8 C.F._8
, (c.f. , contumaci Controparte_9 C.F._9
litisconsorti processuali
OGGETTO: appello contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data 15 maggio
2023.
Conclusioni dell'appellante: “A) in via cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'Ordinanza impugnata, sussistendo gravi e fondati motivi ex art. 283 cpc;
B) nel merito, accogliere il proposto appello e, in riforma parziale dell'Ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Roma, resa all'esito del giudizio RGN
n. 463/23, depositata il 15.5.23, comunicata via pec in pari data, mai notificata, in quanto ingiusta, illogica ed errata in parte qua, rigettare integralmente la domanda proposta da A) (c.f. Controparte_1
), (c.f. ), C.F._1 Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
(c.f. ), (c.f. ), C.F._10 Controparte_4 C.F._4 CP_5
(c.f. ), per intervenuta prescrizione del diritto fatto valere;
C) con vittoria
[...] C.F._11
di spese e compenso del doppio grado di giudizio, oltre accessori ”;
Conclusioni degli appellati costituiti: “ Piaccia all'Adita Corte D'Appello di Roma, contrariis reiectis, in via preliminare, rigettarsi l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza non sussistendo i presupposti previsti dall'art. 283 c.p.c. per darsi luogo alla chiesta sospensione attesa la palese e manifesta infondatezza dell'appello e l'eseguita delle somme da pagare nonché l'inesistenza del rischio di non poterle recuperare stante la solvibilità di tutti i sopra nominati appellati e, quindi, la mancanza assoluta di un grave ed irreparabile danno per l'amministrazione debitrice;
nel merito, in via del tutto preliminare, ritenere inammissibile, improponibile e, comunque, infondato l'appello proposto nei confronti del dott. Controparte_5
per i motivi sopra meglio dedotti e esplicitati al punto sub (I) e, quindi, rigettarlo in toto, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese ed ai compensi del presente giudizio;
sempre nel merito, ritenere e chiarare inammissibile, improponibile e, comunque, del tutto infondato l'appello proposto anche nei confronti di tutti gli altri appellati per le ragioni sopra meglio dedotte ed esplicitate al punto sub (II) e, per l'effetto, rigettarlo, con ogni consequenziale statuizione condannatoria nei confronti di controparte appellante in ordine alle spese ed ai compensi del presente giudizio da distrarre a favore del sottoscritto difensore antistatario”;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha impugnato l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa Parte_1
dal Tribunale di Roma in data 15 maggio 2023, con la quale era stata accolta per quanto di ragione la domanda proposta dai dottori , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e (i quali erano intervenuti nel giudizio introdotto
[...] Controparte_4 Controparte_5
dai dottori e ) e per l'effetto la Controparte_6 Controparte_7
era stata condannata al risarcimento dei danni in loro favore per il Parte_1
tardivo recepimento delle direttive comunitarie in materia di borsa di studio dei medici specializzandi (rigettata di contro la domanda risarcitoria proposta dalle attrici e dagli ulteriori intervenuti dottori e , per intervenuta Controparte_8 Controparte_9
prescrizione decennale).
L'appellante ha lamentato la violazione o falsa applicazione dell'art. 4, comma 43, della l.
12.11.2011 n. 183 e dell'art. 2947 c.c.: il Tribunale avrebbe erroneamente disatteso l'eccezione di prescrizione quinquennale già formulata dalla convenuta, dovendo applicarsi il termine di prescrizione introdotto dalla legge 183/2011, in luogo di quello decennale ritenuto applicabile dal primo Giudice, con conseguente estinzione della pretesa risarcitoria vantata dagli attori risultati vittoriosi in primo grado.
Su tali presupposti la ha concluso per la riforma della Parte_1
pronuncia di primo grado, con integrale rigetto delle domande già formulate dai dottori indicati in premessa.
I dottori , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
si sono costituiti nel presente giudizio contestando il fondamento del gravame.
[...]
In primo luogo hanno evidenziato come l'eccezione di prescrizione (quinquennale o in subordine decennale) fosse stata formulata nei soli confronti dei dottori , , CP_1 CP_2 e e non anche nei riguardi dell'ulteriore intervenuto, dr. , nei cui CP_3 CP_4 CP_5
confronti la pronuncia di primo grado doveva dunque essere sicuramente confermata.
Sotto altro profilo gli appellati hanno eccependo l'infondatezza della tesi prospettata ex adverso, posto che, come correttamente riconosciuto dal primo Giudice, il nuovo termine di prescrizione quinquennale non poteva essere applicato ai rapporti insorti in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 183/2011.
Su tali presupposti hanno concluso per il rigetto dell'appello.
I dottori e Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
e , ritualmente evocati in giudizio quali litisconsorti processuali, Controparte_9
non si sono invece costituiti.
La causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi del novellato art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 23 aprile 2025.
L'appello deve essere rigettato quanto alla posizione del dr. , mentre va accolto nei CP_5
confronti degli altri appellati.
Come evidenziato dall'appellato, effettivamente nei confronti del dr. non era stata CP_5
formulata, nel giudizio di primo grado, alcuna eccezione di prescrizione.
Sul punto occorre premettere, in termini generali, che “l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto nella comparsa di risposta è efficace, nei confronti del terzo che abbia successivamente spiegato un intervento adesivo autonomo rispetto alla domanda dell'attore, a condizione che sia riproposta nel primo atto successivo all'intervento stesso”; in assenza di un simile estensione, di contro, “l'eccezione di prescrizione che sia sollevata dalla parte convenuta nella comparsa di risposta, con riguardo alle parti a quella data costituite, non può ritenersi estesa anche ai terzi successivamente intervenuti nel processo”, posto appunto che l'originaria eccezione non era loro indirizzata (in questo senso, Cass., ord., 24.11.2023, n.
32720; nel senso che il debitore, per estendere al terzo l'efficacia del rilievo in precedenza formulato, debba proporre l'eccezione di prescrizione nel primo atto successivo all'intervento cfr. anche Cass., 12.1.2012, n. 315).
Una simile evenienza si è verificata nel caso di specie. Il dr. è invero intervenuto nel giudizio di primo grado con comparsa depositata in data CP_5
15 settembre 2023 ovvero in epoca successiva sia al deposito della comparsa di risposta della
Presidenza del Consiglio (15.7.2023), che dunque non poteva che contenere la sola eccezione di prescrizione formulata con riguardo alla domanda delle attrici, sia al deposito dell'ulteriore memoria della convenuta del 25 agosto 2023, conseguito all'intervento spiegato in data 23 agosto dai dottori , , e . CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
Né risulta che nella prima difesa successiva all'intervento del dr. , ovvero all'udienza CP_5 del 19 settembre 2023, l'originaria convenuta avesse formulato alcuna eccezione di prescrizione riferibile alla posizione dell'ultimo interveniente.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello proposto nei confronti del dr. CP_5 deve essere rigettato, con conseguente conferma della pronuncia di primo grado nei suoi confronti.
Diversamente è a dirsi quanto alla posizione dei dottori , , e . CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
Preliminarmente occorre dare atto dell'inammissibilità del nuovo documento prodotto in allegato alle note difensive finali depositate dagli appellati in data 15 aprile 2025.
Il documento e l'eccezione ad esso sottesa, con la quale gli appellati vorrebbero dimostrare l'interruzione del decorso (anche) del termine di prescrizione quinquennale a fronte di una missiva asseritamente inviata alla nel marzo 2016, sono inammissibili Parte_1
in quanto in violazione del divieto di nova in appello, codificato dall'art. 345 c.p.c.
Premesso che, contrariamente a quanto addotto dagli appellati in sede di scritti difensivi finali,
l'eccezione di prescrizione quinquennale era stata proposta già nel giudizio di primo grado da parte della , non si può che rilevare come, in replica a tale eccezione, Parte_1 gli odierni appellati si fossero limitati ad allegare (e documentare) l'invio di una prima missiva interruttiva della prescrizione nell'agosto 2009 e di una seconda inviata nel marzo 2018.
La circostanza, per quanto necessario, è confermata della comparsa di risposta in appello, del seguente tenore: “I sopra nominati medici in seno ai predetti atti di intervento deducevano e comprovavano di aver interrotto il corso della prescrizione con due atti di diffida e posta in mora inoltrati alla Presidenza del Consiglio con racc. a.r. del 10/08/2009, recapitata il 19/8/2009 e con racc. a.r. del 22/03/2018, recapitata il 26/03/2018 che venivano prodotti in giudizio”. Di contro, alcun riferimento era mai stato fatto all'invio di un terzo atto di diffida risalente all'anno 2016 ed anzi gli stessi appellati, costituendosi nel presente giudizio, avevano riconosciuto l'errore materiale in cui era incorso il primo Giudice nell'impugnata pronuncia, dando atto che il secondo atto di diffida era quello “del 26/03/2018 … e non quello erroneamente indicato dal giudice di prime cura del 26/03/2016 (ma l'erronea indicazione contenuta nell'ordinanza gravata non inficia l'adottata statuizione” (così ancora nella comparsa di costituzione in appello).
L'allegazione della nuova circostanza relativa al preteso invio di una missiva in data 22.3.2016, tra l'altro addirittura contenuta nello scritto difensivo finale del presente giudizio d'appello, è all'evidenza inammissibile, così come il documento che dovrebbe comprovarla.
Tanto premesso, non si può che prendere atto dell'inutile decorso del termine di prescrizione quinquennale applicabile al caso di specie.
Come da ultimo precisato dalla Corte di Cassazione “In ossequio al disposto dell'art. 252 disp. att.
c.c., il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di una direttiva comunitaria, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011, è soggetto alla prescrizione quinquennale qualora, alla data del 1° gennaio 2012, il termine decennale precedentemente vigente avesse una durata residua maggiore di cinque anni (a nulla rilevando che il fatto generatore del danno o il danno stesso si fosse verificato in epoca anteriore), applicandosi invece, in caso di durata inferiore, il termine decennale, fermo restando che, ove il corso della prescrizione sia stato validamente interrotto in epoca successiva alla suddetta data, a partire dall'atto interruttivo si applica il nuovo termine quinquennale.” (in questi termini, Cass., ord., 20.12.2023, n.
35571).
La suddetta conclusione è stata confermata dalla successiva pronuncia della Suprema Corte emessa in data 14.3.2024, n 6912, con la quale si è precisato che, “in caso di modifica normativa del termine prescrizionale, in difetto di una specifica disposizione transitoria, è applicabile la disciplina prevista dall'art. 252 disp. att. c.c., con la conseguenza che ai rapporti pendenti, intendendosi per tali quelli per i quali non era ancora decorso il termine prescrizionale previsto dalla precedente normativa, si applica, con decorrenza dall'entrata in vigore della modifica, il minore tra il nuovo termine ed il residuo di quello che opera secondo la normativa previgente”.
In applicazione di tali principi, ai quali questa Corte intende accedere, il credito vantato dai dottori , , e deve ritenersi prescritto. CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 A seguito dell'interruzione del decorso della prescrizione con missiva ricevuta dall'Amministrazione nell'agosto 2009, alla data del primo gennaio 2012, in cui è entrata in vigore la legge 183 del 2011, il termine di prescrizione aveva infatti una durata residua maggiore di cinque anni, di modo che risultava applicabile il nuovo termine introdotto dalla disposizione sopravvenuta.
Ciò posto, non si può che prendere atto del fatto che non risulti validamente dimostrato l'invio di alcun atto interruttivo della prescrizione nel periodo dal 1.1.2012 al 1.1.2017, posto che, come sinora evidenziato, la successiva diffida inoltrata dai suddetti dottori (così come ritualmente prodotta in atti) risale all'anno 2018.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in riforma della pronuncia di primo grado, le domande proposte dai dottori , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
debbono essere rigettate, considerata la maturata prescrizione del diritto CP_4
all'indennizzo.
Nei rapporti tra l'appellante ed il dr. , le spese del presente giudizio, liquidate come in CP_5
dispositivo, seguono la soccombenza.
Con riguardo invece ai rapporti processuali tra i dottori , , e e la CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
le spese del doppio grado di giudizio debbono essere Parte_1
compensate, stante il recente intervento nomofilattico della Suprema Corte, sopravvenuto in pendenza di causa.
Quanto infine ai rapporti tra l'appellante e gli appellati contumaci, evocati nel presente giudizio solo quali litisconsorti processuali, le spese del grado d'appello debbono essere compensate.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 2811 del 2024 R.G., ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto dalla nei confronti di Parte_1
e per l'effetto conferma nei suoi riguardi la pronuncia di primo grado;
Controparte_5 b) accoglie l'appello proposto dalla nei confronti di Parte_1
, e e, per Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
l'effetto, in riforma dell'impugnata pronuncia, rigetta le domande dagli stessi proposte;
c) condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore del dr. CP_5
, che liquida in euro 3.500,00, oltre spese generali ed accessori come per legge;
[...]
d) compensa integralmente, nei rapporti tra la e i Parte_1
dottori , e , le Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
spese del doppio grado di giudizio;
e) compensa integralmente, nei rapporti tra l'appellante e gli appellati contumaci, le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.
Il Presidente Il Consigliere Estensore
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Dott. Elena Gelato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto presidente
Dott. Giovanna Gianì consigliere
Dott. Elena Gelato consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2811 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e Parte_1
difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici siti in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 sono altresì ex lege domiciliati appellante
E
(c.f. ), (c.f. , Controparte_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2
(c.f. , (c.f. Controparte_3 C.F._3 Controparte_4 e (c.f. ), rappresentati e difesi C.F._4 Controparte_5 C.F._5
dall'avv. Giuseppe Cassarino giusta delega in atti appellati
E
(C.F. ), Controparte_6 C.F._6 Controparte_7
(C.F. ), (c.f. ), C.F._7 Controparte_8 C.F._8
, (c.f. , contumaci Controparte_9 C.F._9
litisconsorti processuali
OGGETTO: appello contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data 15 maggio
2023.
Conclusioni dell'appellante: “A) in via cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'Ordinanza impugnata, sussistendo gravi e fondati motivi ex art. 283 cpc;
B) nel merito, accogliere il proposto appello e, in riforma parziale dell'Ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Roma, resa all'esito del giudizio RGN
n. 463/23, depositata il 15.5.23, comunicata via pec in pari data, mai notificata, in quanto ingiusta, illogica ed errata in parte qua, rigettare integralmente la domanda proposta da A) (c.f. Controparte_1
), (c.f. ), C.F._1 Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
(c.f. ), (c.f. ), C.F._10 Controparte_4 C.F._4 CP_5
(c.f. ), per intervenuta prescrizione del diritto fatto valere;
C) con vittoria
[...] C.F._11
di spese e compenso del doppio grado di giudizio, oltre accessori ”;
Conclusioni degli appellati costituiti: “ Piaccia all'Adita Corte D'Appello di Roma, contrariis reiectis, in via preliminare, rigettarsi l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza non sussistendo i presupposti previsti dall'art. 283 c.p.c. per darsi luogo alla chiesta sospensione attesa la palese e manifesta infondatezza dell'appello e l'eseguita delle somme da pagare nonché l'inesistenza del rischio di non poterle recuperare stante la solvibilità di tutti i sopra nominati appellati e, quindi, la mancanza assoluta di un grave ed irreparabile danno per l'amministrazione debitrice;
nel merito, in via del tutto preliminare, ritenere inammissibile, improponibile e, comunque, infondato l'appello proposto nei confronti del dott. Controparte_5
per i motivi sopra meglio dedotti e esplicitati al punto sub (I) e, quindi, rigettarlo in toto, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese ed ai compensi del presente giudizio;
sempre nel merito, ritenere e chiarare inammissibile, improponibile e, comunque, del tutto infondato l'appello proposto anche nei confronti di tutti gli altri appellati per le ragioni sopra meglio dedotte ed esplicitate al punto sub (II) e, per l'effetto, rigettarlo, con ogni consequenziale statuizione condannatoria nei confronti di controparte appellante in ordine alle spese ed ai compensi del presente giudizio da distrarre a favore del sottoscritto difensore antistatario”;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha impugnato l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa Parte_1
dal Tribunale di Roma in data 15 maggio 2023, con la quale era stata accolta per quanto di ragione la domanda proposta dai dottori , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e (i quali erano intervenuti nel giudizio introdotto
[...] Controparte_4 Controparte_5
dai dottori e ) e per l'effetto la Controparte_6 Controparte_7
era stata condannata al risarcimento dei danni in loro favore per il Parte_1
tardivo recepimento delle direttive comunitarie in materia di borsa di studio dei medici specializzandi (rigettata di contro la domanda risarcitoria proposta dalle attrici e dagli ulteriori intervenuti dottori e , per intervenuta Controparte_8 Controparte_9
prescrizione decennale).
L'appellante ha lamentato la violazione o falsa applicazione dell'art. 4, comma 43, della l.
12.11.2011 n. 183 e dell'art. 2947 c.c.: il Tribunale avrebbe erroneamente disatteso l'eccezione di prescrizione quinquennale già formulata dalla convenuta, dovendo applicarsi il termine di prescrizione introdotto dalla legge 183/2011, in luogo di quello decennale ritenuto applicabile dal primo Giudice, con conseguente estinzione della pretesa risarcitoria vantata dagli attori risultati vittoriosi in primo grado.
Su tali presupposti la ha concluso per la riforma della Parte_1
pronuncia di primo grado, con integrale rigetto delle domande già formulate dai dottori indicati in premessa.
I dottori , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
si sono costituiti nel presente giudizio contestando il fondamento del gravame.
[...]
In primo luogo hanno evidenziato come l'eccezione di prescrizione (quinquennale o in subordine decennale) fosse stata formulata nei soli confronti dei dottori , , CP_1 CP_2 e e non anche nei riguardi dell'ulteriore intervenuto, dr. , nei cui CP_3 CP_4 CP_5
confronti la pronuncia di primo grado doveva dunque essere sicuramente confermata.
Sotto altro profilo gli appellati hanno eccependo l'infondatezza della tesi prospettata ex adverso, posto che, come correttamente riconosciuto dal primo Giudice, il nuovo termine di prescrizione quinquennale non poteva essere applicato ai rapporti insorti in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 183/2011.
Su tali presupposti hanno concluso per il rigetto dell'appello.
I dottori e Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
e , ritualmente evocati in giudizio quali litisconsorti processuali, Controparte_9
non si sono invece costituiti.
La causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi del novellato art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 23 aprile 2025.
L'appello deve essere rigettato quanto alla posizione del dr. , mentre va accolto nei CP_5
confronti degli altri appellati.
Come evidenziato dall'appellato, effettivamente nei confronti del dr. non era stata CP_5
formulata, nel giudizio di primo grado, alcuna eccezione di prescrizione.
Sul punto occorre premettere, in termini generali, che “l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto nella comparsa di risposta è efficace, nei confronti del terzo che abbia successivamente spiegato un intervento adesivo autonomo rispetto alla domanda dell'attore, a condizione che sia riproposta nel primo atto successivo all'intervento stesso”; in assenza di un simile estensione, di contro, “l'eccezione di prescrizione che sia sollevata dalla parte convenuta nella comparsa di risposta, con riguardo alle parti a quella data costituite, non può ritenersi estesa anche ai terzi successivamente intervenuti nel processo”, posto appunto che l'originaria eccezione non era loro indirizzata (in questo senso, Cass., ord., 24.11.2023, n.
32720; nel senso che il debitore, per estendere al terzo l'efficacia del rilievo in precedenza formulato, debba proporre l'eccezione di prescrizione nel primo atto successivo all'intervento cfr. anche Cass., 12.1.2012, n. 315).
Una simile evenienza si è verificata nel caso di specie. Il dr. è invero intervenuto nel giudizio di primo grado con comparsa depositata in data CP_5
15 settembre 2023 ovvero in epoca successiva sia al deposito della comparsa di risposta della
Presidenza del Consiglio (15.7.2023), che dunque non poteva che contenere la sola eccezione di prescrizione formulata con riguardo alla domanda delle attrici, sia al deposito dell'ulteriore memoria della convenuta del 25 agosto 2023, conseguito all'intervento spiegato in data 23 agosto dai dottori , , e . CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
Né risulta che nella prima difesa successiva all'intervento del dr. , ovvero all'udienza CP_5 del 19 settembre 2023, l'originaria convenuta avesse formulato alcuna eccezione di prescrizione riferibile alla posizione dell'ultimo interveniente.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello proposto nei confronti del dr. CP_5 deve essere rigettato, con conseguente conferma della pronuncia di primo grado nei suoi confronti.
Diversamente è a dirsi quanto alla posizione dei dottori , , e . CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
Preliminarmente occorre dare atto dell'inammissibilità del nuovo documento prodotto in allegato alle note difensive finali depositate dagli appellati in data 15 aprile 2025.
Il documento e l'eccezione ad esso sottesa, con la quale gli appellati vorrebbero dimostrare l'interruzione del decorso (anche) del termine di prescrizione quinquennale a fronte di una missiva asseritamente inviata alla nel marzo 2016, sono inammissibili Parte_1
in quanto in violazione del divieto di nova in appello, codificato dall'art. 345 c.p.c.
Premesso che, contrariamente a quanto addotto dagli appellati in sede di scritti difensivi finali,
l'eccezione di prescrizione quinquennale era stata proposta già nel giudizio di primo grado da parte della , non si può che rilevare come, in replica a tale eccezione, Parte_1 gli odierni appellati si fossero limitati ad allegare (e documentare) l'invio di una prima missiva interruttiva della prescrizione nell'agosto 2009 e di una seconda inviata nel marzo 2018.
La circostanza, per quanto necessario, è confermata della comparsa di risposta in appello, del seguente tenore: “I sopra nominati medici in seno ai predetti atti di intervento deducevano e comprovavano di aver interrotto il corso della prescrizione con due atti di diffida e posta in mora inoltrati alla Presidenza del Consiglio con racc. a.r. del 10/08/2009, recapitata il 19/8/2009 e con racc. a.r. del 22/03/2018, recapitata il 26/03/2018 che venivano prodotti in giudizio”. Di contro, alcun riferimento era mai stato fatto all'invio di un terzo atto di diffida risalente all'anno 2016 ed anzi gli stessi appellati, costituendosi nel presente giudizio, avevano riconosciuto l'errore materiale in cui era incorso il primo Giudice nell'impugnata pronuncia, dando atto che il secondo atto di diffida era quello “del 26/03/2018 … e non quello erroneamente indicato dal giudice di prime cura del 26/03/2016 (ma l'erronea indicazione contenuta nell'ordinanza gravata non inficia l'adottata statuizione” (così ancora nella comparsa di costituzione in appello).
L'allegazione della nuova circostanza relativa al preteso invio di una missiva in data 22.3.2016, tra l'altro addirittura contenuta nello scritto difensivo finale del presente giudizio d'appello, è all'evidenza inammissibile, così come il documento che dovrebbe comprovarla.
Tanto premesso, non si può che prendere atto dell'inutile decorso del termine di prescrizione quinquennale applicabile al caso di specie.
Come da ultimo precisato dalla Corte di Cassazione “In ossequio al disposto dell'art. 252 disp. att.
c.c., il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di una direttiva comunitaria, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011, è soggetto alla prescrizione quinquennale qualora, alla data del 1° gennaio 2012, il termine decennale precedentemente vigente avesse una durata residua maggiore di cinque anni (a nulla rilevando che il fatto generatore del danno o il danno stesso si fosse verificato in epoca anteriore), applicandosi invece, in caso di durata inferiore, il termine decennale, fermo restando che, ove il corso della prescrizione sia stato validamente interrotto in epoca successiva alla suddetta data, a partire dall'atto interruttivo si applica il nuovo termine quinquennale.” (in questi termini, Cass., ord., 20.12.2023, n.
35571).
La suddetta conclusione è stata confermata dalla successiva pronuncia della Suprema Corte emessa in data 14.3.2024, n 6912, con la quale si è precisato che, “in caso di modifica normativa del termine prescrizionale, in difetto di una specifica disposizione transitoria, è applicabile la disciplina prevista dall'art. 252 disp. att. c.c., con la conseguenza che ai rapporti pendenti, intendendosi per tali quelli per i quali non era ancora decorso il termine prescrizionale previsto dalla precedente normativa, si applica, con decorrenza dall'entrata in vigore della modifica, il minore tra il nuovo termine ed il residuo di quello che opera secondo la normativa previgente”.
In applicazione di tali principi, ai quali questa Corte intende accedere, il credito vantato dai dottori , , e deve ritenersi prescritto. CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 A seguito dell'interruzione del decorso della prescrizione con missiva ricevuta dall'Amministrazione nell'agosto 2009, alla data del primo gennaio 2012, in cui è entrata in vigore la legge 183 del 2011, il termine di prescrizione aveva infatti una durata residua maggiore di cinque anni, di modo che risultava applicabile il nuovo termine introdotto dalla disposizione sopravvenuta.
Ciò posto, non si può che prendere atto del fatto che non risulti validamente dimostrato l'invio di alcun atto interruttivo della prescrizione nel periodo dal 1.1.2012 al 1.1.2017, posto che, come sinora evidenziato, la successiva diffida inoltrata dai suddetti dottori (così come ritualmente prodotta in atti) risale all'anno 2018.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in riforma della pronuncia di primo grado, le domande proposte dai dottori , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
debbono essere rigettate, considerata la maturata prescrizione del diritto CP_4
all'indennizzo.
Nei rapporti tra l'appellante ed il dr. , le spese del presente giudizio, liquidate come in CP_5
dispositivo, seguono la soccombenza.
Con riguardo invece ai rapporti processuali tra i dottori , , e e la CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
le spese del doppio grado di giudizio debbono essere Parte_1
compensate, stante il recente intervento nomofilattico della Suprema Corte, sopravvenuto in pendenza di causa.
Quanto infine ai rapporti tra l'appellante e gli appellati contumaci, evocati nel presente giudizio solo quali litisconsorti processuali, le spese del grado d'appello debbono essere compensate.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 2811 del 2024 R.G., ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto dalla nei confronti di Parte_1
e per l'effetto conferma nei suoi riguardi la pronuncia di primo grado;
Controparte_5 b) accoglie l'appello proposto dalla nei confronti di Parte_1
, e e, per Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
l'effetto, in riforma dell'impugnata pronuncia, rigetta le domande dagli stessi proposte;
c) condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore del dr. CP_5
, che liquida in euro 3.500,00, oltre spese generali ed accessori come per legge;
[...]
d) compensa integralmente, nei rapporti tra la e i Parte_1
dottori , e , le Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
spese del doppio grado di giudizio;
e) compensa integralmente, nei rapporti tra l'appellante e gli appellati contumaci, le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.
Il Presidente Il Consigliere Estensore
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Dott. Elena Gelato