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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/06/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1548/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1548/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.CIMINELLI SALVATORE ANTONIO
PARTE RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. CP_1
CIMINELLI SALVATORE ANTONIO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Ragioni della decisione Con ricorso congiunto depositato il 27/8/2024 e Parte_1 [...]
esponevano di avere contratto matrimonio civile in data 20/9/2018 e che dalla CP_1
loro unione non erano nati figli, che era venuta meno la comunione di vita materiale e spirituale, chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge pronunciandosi in data
18/11/2024 la separazione personale dei coniugi con contestuale rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
All'esito della udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti deve ritenersi che sia del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale
è perdurato lo stato di separazione.
Sussistono, quindi i presupposti per ritenere perfezionatasi la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2
lett. b della legge n. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente da sei mesi dalla data di avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di omologa emesso dal Tribunale di
Castrovillari.
In base all'accordo raggiunto le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni, che il Tribunale ritiene conformi alla legge, già indicate nella precedente sentenza di separazione personale del 18/11/2024 che, in questa sede,
vengono integralmente trascritte: “
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i
reciproci obblighi di Legge, il tutto alla luce del fatto che, la detta ricorrente, SI.ra
[...]
, già da qualche tempo, in ogni caso, prima del 28.11.2023, si è trasferita a Parte_1
RA di NA (NA) ;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Roseto C. S. (CS), via Lazio, snc, unitamente
ai mobili, arredi e pertinenze, viene definitivamente assegnata eppertanto restituita alla
piena ed incondizionata disponibilità del detto ricorrente SI. , proprietario della CP_1
stessa ;
Disposizioni Patrimoniali
3. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, gli stessi, con la
sottoscrizione del presente ricorso, reciprocamente dichiarano di rinunciare e per sempre,
al versamento di qualsivoglia contributo, a qualsivoglia titolo, diritto, ragione e/o causa, in
particolare a titolo di mantenimento, il tutto anche nella eventualità che ognuno di essi non
avesse più una stabile occupazione e/o in qualsivoglia stato possa venire a trovarsi,
nessuno escluso, e/o non siano in grado di garantirsi l'autosostentamento economico.
4. Altre condizioni economiche
Gli istanti, con la sottoscrizione dell'odierno ricorso, dichiarano che le disposizioni
economiche di cui allo stesso, sono operanti a decorrere dalla sottoscrizione oggi operata.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di (atto n. 2 Parte I Serie A
anno) da nata in [...] il [...] e Parte_1 [...] nato a [...] il [...] alle condizioni riportate in parte motiva CP_1
che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
Dispone che la cancelleria trasmetta la sentenza, in copia autentica, non appena sarà
passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.
396.
Castrovillari , 9 giugno 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1548/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.CIMINELLI SALVATORE ANTONIO
PARTE RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. CP_1
CIMINELLI SALVATORE ANTONIO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Ragioni della decisione Con ricorso congiunto depositato il 27/8/2024 e Parte_1 [...]
esponevano di avere contratto matrimonio civile in data 20/9/2018 e che dalla CP_1
loro unione non erano nati figli, che era venuta meno la comunione di vita materiale e spirituale, chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge pronunciandosi in data
18/11/2024 la separazione personale dei coniugi con contestuale rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
All'esito della udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti deve ritenersi che sia del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale
è perdurato lo stato di separazione.
Sussistono, quindi i presupposti per ritenere perfezionatasi la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2
lett. b della legge n. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente da sei mesi dalla data di avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di omologa emesso dal Tribunale di
Castrovillari.
In base all'accordo raggiunto le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni, che il Tribunale ritiene conformi alla legge, già indicate nella precedente sentenza di separazione personale del 18/11/2024 che, in questa sede,
vengono integralmente trascritte: “
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i
reciproci obblighi di Legge, il tutto alla luce del fatto che, la detta ricorrente, SI.ra
[...]
, già da qualche tempo, in ogni caso, prima del 28.11.2023, si è trasferita a Parte_1
RA di NA (NA) ;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Roseto C. S. (CS), via Lazio, snc, unitamente
ai mobili, arredi e pertinenze, viene definitivamente assegnata eppertanto restituita alla
piena ed incondizionata disponibilità del detto ricorrente SI. , proprietario della CP_1
stessa ;
Disposizioni Patrimoniali
3. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, gli stessi, con la
sottoscrizione del presente ricorso, reciprocamente dichiarano di rinunciare e per sempre,
al versamento di qualsivoglia contributo, a qualsivoglia titolo, diritto, ragione e/o causa, in
particolare a titolo di mantenimento, il tutto anche nella eventualità che ognuno di essi non
avesse più una stabile occupazione e/o in qualsivoglia stato possa venire a trovarsi,
nessuno escluso, e/o non siano in grado di garantirsi l'autosostentamento economico.
4. Altre condizioni economiche
Gli istanti, con la sottoscrizione dell'odierno ricorso, dichiarano che le disposizioni
economiche di cui allo stesso, sono operanti a decorrere dalla sottoscrizione oggi operata.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di (atto n. 2 Parte I Serie A
anno) da nata in [...] il [...] e Parte_1 [...] nato a [...] il [...] alle condizioni riportate in parte motiva CP_1
che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
Dispone che la cancelleria trasmetta la sentenza, in copia autentica, non appena sarà
passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.
396.
Castrovillari , 9 giugno 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento