Articolo 21 della Legge 3 maggio 1982, n. 203
Articolo 20Articolo 22
Versione
6 maggio 1982
Art. 21. (Nullita' del subaffitto o della subconcessione - Diritto di surroga)
Sono vietati i contratti di subaffitto, di sublocazione e comunque di subconcessione dei fondi rustici.
La violazione del divieto, ai fini della dichiarazione di nullita' del subaffitto o della subconcessione, della risoluzione del contratto di affitto e della restituzione del fondo, puo' essere fatta valere soltanto dal locatore, entro quattro mesi dalla data in cui ne e' venuto a conoscenza. Se il locatore non si avvale di tale facolta', il subaffittuario o il subconcessionario subentra nella posizione giuridica dell'affittuario o del concessionario.
Se il locatore fa valere i propri diritti, il subaffittuario o il subconcessionario ha facolta' di subentrare nella posizione giuridica dell'affittuario o del concessionario per tre annate agrarie a partire dalla scadenza di quella in corso e comunque per una durata non eccedente quella del contratto originario.
Entrata in vigore il 6 maggio 1982
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