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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/03/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5349/2023 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Messina presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Gianfilippo Ceccio che lo rappresenta e difende per procura in atti,
opponente
e
(c.f. , con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Messina presso gli uffici dell'avvocatura dell' , rappresentato e CP_2
difeso dall'avv. Oliviero Atzeni del ruolo professionale per procura in atti,
(c.f. ), con sede in Roma, in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania presso lo studio dell'avv. Maria
Grazia Erbicella che la rappresenta e difende per procura in atti,
opposti c.f. con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_4 P.IVA_3
opposto contumace
oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 13 ottobre 2023 proponeva opposizione avverso Parte_2
l'intimazione di pagamento n. 29520239003207870000, notificatagli dall' Controparte_3
il 23 settembre 2023 limitatamente all'importo di 17.337,24 euro preteso dall' e
[...] CP_1
portato dagli avvisi di addebito n. 59520160003928546000, n. 59520170001632843000, n.
59520190001164064000, n. 59520190003814059000 e n. 59520220001551070000, per contributi IVS Gestione Artigiani anni 2015-2022, somme aggiuntive e spese, chiedendone preliminarmente la sospensione.
Nella resistenza di e dell' , contumace la sostituita l'udienza del 13 marzo CP_5 CP_1 CP_4
2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Preliminarmente va esclusa nella presente controversia la legittimazione passiva della società
di cartolarizzazione, avendo ad oggetto crediti maturati in un periodo successivo all'ultima CP_1
cessione che ha riguardato crediti dell' fino al 31 dicembre 2005. CP_2
3.- Devono poi ritenersi infondate le doglianze relative all'illegittimità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione, anche in ordine alle modalità di calcolo degli interessi di mora.
L'avviso di intimazione o intimazione di pagamento, normativamente previsto dall'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602/1973, è un atto vincolato, in quanto redatto in conformità ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo discendente dal ruolo entro cinque giorni, risultando a tal fine sufficiente il solo riferimento alla cartella di pagamento o all'avviso di addebito in precedenza notificati (v. Cass. n. 39058/2021, n. 12140/2021, n. 28689/2018), i quali consentono al contribuente di rilevare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.
E l'atto qui impugnato rispetta le previsioni del nuovo modello adottato dall' Controparte_3
del 2015 (ai sensi del d.lgs. n. 300/1999), che non richiede affatto l'allegazione del titolo presupposto,
né l'indicazione della base di calcolo e delle aliquote applicate al fine della determinazione degli importi dovuti a titolo di interessi di mora e aggio.
Sulla questione della presunta necessità di specificazione del calcolo degli interessi (e dell'aggio)
sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Cassazione in materia tributaria, chiarendo che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il
"quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212/2000 e dall'art. 3 della l. n. 241/1990; se,
invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la
2 specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (v. S.U. n.
22281/2022).
E nella specie il vizio è stato dedotto con riferimento all'intimazione di pagamento.
3.1.- Gli avvisi di addebito presupposti risultano poi regolarmente notificati al ad eccezione Pt_2
di quello recante il n. 59520190001164064000 e di quello n. 59520190003814059000, quest'ultimo non consegnato per irreperibiltà relativa del destinatario. Invero, la notifica per compita giacenza non seguita da invio di raccomandata informativa non può ritenersi valida poichè la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso il comune deve considerarsi necessaria anche nell'ipotesi di notifica semplificata di atto impositivo laddove questo non venga consegnato ad alcuno per temporanea assenza del destinatario o ancora per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo (v. Cass. S.U. n.
10012/2021 richiamata da ultimo anche per gli avvisi di addebito da Cass. n. 9125/2024). Nei CP_1
casi di irreperibilità cd. relativa, ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602/73 e dell'art. 60,
comma 1, d.P.R. n. 600/1973, deve infatti trovare applicazione l'ordinaria disciplina di cui all'art. 140
c.p.c., sicché è necessario, ai fini del perfezionamento della notifica, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, “incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale”; tale comunicazione ha un ruolo essenziale poiché è finalizzata a garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto che si intende notificare, cosicché non risulta sufficiente a tali fini neppure la prova della mera spedizione (cfr. Cass. n. 14250/2020: quanto all'avviso di addebito Cass. n. 9125/2024).
D'altro canto, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data può considerarsi assolta mediante la produzione dell'estratto della cartella e della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia dell'atto (v. Cass. n. 20444/2019, n. 23902/2017). Ai
sensi dell'art. 2712 c.c., le riproduzioni fotostatiche o fotografiche hanno la medesima efficacia probatoria degli originali e fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate (v. Cass. n. 9773/2009
e n. 8682/2009), sicchè per inficiarne il valore la parte non può limitarsi ad una generica contestazione,
ma deve disconoscerne la conformità in modo specifico e serio.
Pertanto, laddove l'agente della riscossione o l'ente impositore produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito e dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo del titolo), e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le
3 specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (v. Cass. n. 23426/2020, n. 24323/2018).
I rilievi sollevati dall'istante in ordine agli atti prodotti dalla controparte sono generici e le relate contengono inoltre il preciso riferimento al numero dell'atto notificato.
Il predetto vizio di notifica dei due avvisi sopra indicati comporta la parziale invalidità derivata dell'intimazione impugnata ma non incide sull'esistenza del credito. Dunque, il vizio formale riscontrato rileva solo ai fini della maturazione o meno del termine di prescrizione (v. Cass. n.
30542/2022) e dell'avvio della esecuzione.
4.- Nel merito il ricorrente ha eccepito l'illegittimità della intimazione di pagamento anche in ordine alla richiesta degli interessi di mora e dei compensi di riscossione.
Ma in proposito si evidenzia che secondo il condivisibile orientamento della S.C. la mancata emissione del decreto ministeriale che, ai sensi dell'art. 30 d.P.R. n. 602/1973, determina annualmente la misura degli interessi di mora computabili dalla data di notifica della cartella (o dell'avviso di addebito) fino alla data del pagamento, implica l'applicazione non già del tasso legale codicistico bensì
del tasso fissato dall'ultimo decreto che resta efficace fino alla deliberazione del nuovo provvedimento
(v. Cass. n. 38008/2021, n. 16778/2020), ora di competenza dell' . Controparte_3
Infine, con riferimento alle altre contestazioni sull'aggio esattoriale, va richiamato il principio di recente ribadito dalla Cassazione secondo cui esso ha natura retributiva e non tributaria, ed è quindi rimessa alla discrezionalità del legislatore la fissazione dei criteri di quantificazione del compenso.
Pertanto, è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 112/1999, come modificato dall'art. 2, comma 3, lett. a), del d.l. n.
262/2006, convertito dalla l. n. 286/ 2006, per violazione degli artt. 3, 25, 53 e 97 Cost. nella misura in cui detta disposizione, onerando il contribuente di corrispondere l'aggio esattoriale, introdurrebbe una misura sostanzialmente sanzionatoria o, comunque, una vera e propria nuova tassa con effetti retroattivi,
in violazione dell'art. 25 Cost., nonché dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza di cui all'art. 3
Cost., di capacità contributiva ex art. 53 Cost. e di buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. (v. Cass. n. 14824/2023, n. 1311/2018). Peraltro, la stessa Corte Costituzionale ha poi confermato che “sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate ... in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 76 e 97 Cost. - dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 112/1999, come sostituito dall'art. 32, comma 1, lett. a), del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 2/2009 che, con
4 riguardo alla remunerazione del servizio di riscossione, impone a carico del debitore un aggio in percentuale fissa, integrale o ridotta, anziché riferito all'effettivo costo del servizio” (Corte cost. n.
120/2021).
5.- In ordine all'eccezione di prescrizione, ammissibile nell'ambito di una opposizione all'esecuzione, si premette che, secondo il disposto di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995
e l'interpretazione datane dalla costante giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. n.
13831/2015), i contributi e i premi assicurativi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro si prescrivono in cinque anni a partire dal gennaio 1996, anche se maturati e scaduti in precedenza con la precisazione che per i contributi relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dagli enti previdenziali anteriormente al 31 dicembre 1995.
Nella specie deve applicarsi il nuovo regime.
E' poi ius receptum che la mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2953 c.c. (v. S.U. Cass. n. 23397/2016; Cass. n. 1826/2020, n.
11760/2019). Invero, la cartella notificata e non impugnata entro quaranta giorni non può essere assimilata a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito ivi contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale in conformità a quanto previsto per l'actio iudicati.
Ebbene dagli atti allegati dall' e da emerge che, contrariamente a quanto CP_1 CP_5
pretestuosamente sostenuto dal Pt_2
1) l'avviso di addebito n. 59520160003928546000 (anno 2015) è stato notificato mediante invio di lettera raccomandata AR ricevuta dallo stesso ricorrente in data 14.11.2016; ha fatto seguito, ma solo in data 6.2.2023, la notifica della raccomandata informativa, ricevuta dalla moglie, , del Controparte_6
deposito in Comune del relativo avviso di intimazione n. 2952022900460542000;
2) l'avviso di addebito n. 59520170001632843000 (anno 2016) è stato notificato mediante invio di lettera raccomandata AR ricevuta dalla moglie in data 4.10.2017; ha fatto seguito, in data 6.2.2023,
la notifica della raccomandata informativa, ricevuta dalla stessa del deposito in Comune del relativo avviso di intimazione n. 2952022900460542000;
3) l'avviso di addebito n. 59520190001164064000 (anno 2018) non risulta notificato;
5 4) l'avviso di addebito n. 59520190003814059000 (anni 2018-2019) non è stato validamente notificato (v. paragrafo precedente);
5) l'avviso di addebito n. 59520220001551070000 (anno 2020) è stato notificato mediante invio di lettera raccomandata AR ricevuta da in data 3.8.2022. Parte_3
Quanto al dies a quo la Suprema Corte, con riferimento alla specifica materia in esame, ha affermato (v. Cass. n. 5413/2020) il principio secondo cui in tema di contributi c.d. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento, e la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa - in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie, secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935). È stata richiamata al riguardo la regola, fissata dall'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto
dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle
somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».
Dunque nella specie la scadenza del versamento coincideva con quella per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Va però considerata la sospensione legale della prescrizione per complessivi 311 giorni.
Invero, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, ha disposto, al comma 2, che “I termini di prescrizione
delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della
legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e
riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182
giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n.
21, ha disposto, al comma 9, che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza
6 sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 7 agosto 1995, n. 335, sono sospesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere
dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Pertanto, alla data di notifica dell'intimazione opposta (23.9.2023) erano ormai prescritti solo i crediti relativi al 2015 portati l'avviso di addebito n. 59520160003928546000 (di 1.912,79 euro).
Invero, essendo esso stato notificato il 14.11.2016, il termine quinquennale scadeva il 14.11.2021 e considerati 129 +182 gg. di sospensione era slittato al 21.9.2022.
6.- Va infine rilevato che per orientamento consolidato (v. Cass. nn. 15116 e 21080 del 2015;
Cass. n. 6704/2016), con un unico atto è possibile proporre, come nella specie, sia le opposizioni di forma che quelle di merito, ma entro il termine perentorio rispettivamente di venti e di quaranta giorni,
di cui agli artt. 617 c.p.c. (richiamato dall'art. 29, comma 2) e 24, comma 5, del suddetto decreto,
decorrenti dalla comunicazione del relativo atto. E la mancata impugnazione determina una decadenza sostanziale che rende definitivo il titolo ed incontrovertibile la pretesa creditoria vantata dall'ente impositore, precludendo la possibilità di contestarne la sussistenza (v. tra le tante Cass. n. 2835/2009,
n. 17978/2008, v. Cass n.10711/01).
Ciò posto, attesa la regolare notifica dei titoli, ad eccezione dell'avviso di addebito n.
59520190001164064000, il motivo attinente alla decadenza dall'iscrizione a ruolo risulta inammissibile poiché avrebbe dovuto essere proposto nel termine di venti giorni previsto per le opposizioni di forma.
Quanto all'atto suindicato il vizio invece non ricorre, in quanto tale avviso porta contributi anno
2018 ed è stato formato il 24 giugno 2019. L'art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 46/1999 prevede che per i contributi o premi non versati dal debitore alla scadenza l'iscrizione debba avvenire entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento, quindi nel caso in esame l'emissione dell'avviso doveva essere effettuata entro il 31 dicembre 2019.
L'opposizione va quindi per il resto rigettata.
6.- Le ragioni della decisione, il comportamento processuale della parte e l'importo del debito residuo giustificano la compensazione per 7/8 delle spese del giudizio, che per il resto seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in 343 euro, di cui 6 per esborsi, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza respinta, nella contumacia della Controparte_4
7 1) dichiara estinto per prescrizione il credito portato dall'avviso di addebito n. CP_1
59520160003928546000;
2) dichiara illegittima l'intimazione di pagamento opposta quanto agli avvisi di addebito n. CP_1
59520190001164064000 e n. 59520190003814059000 per mancata notifica;
3) rigetta per il resto l'opposizione;
4) condanna in solido l' e l' a rimborsare a 1/8 delle spese processuali, CP_1 CP_5 Parte_2
liquidato in 343 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratto in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato, compensandole per il resto.
Messina, 14.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro
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