Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice Rel. dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4327/2024 v.g. promosso dai coniugi:
, C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. NAPOLITANO MARIA
, C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. NAPOLITANO MARIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale. avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 22/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli pagina 1 di 7
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I figli minori e restano affidati in modo Per_1 Persona_2 condiviso ex art. 337 ter c.c. ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente, secondo lo schema di cui all'art. 337 ter, co. 3 c.c., per le decisioni di maggior interesse dei figli riguardanti l'educazione, l'istruzione, la salute, la scelta della residenza abituale.
3. La casa familiare in comproprietà dei SIg.ri e in Pt_2 Pt_1 ragione del 50% ciascuno, sita in Formigine (MO) alla via Toscana n.
14 viene assegnata in godimento ex art.337 sexies c.c. al genitore collocatario SI. , che la abiterà con i figli e si farà carico in via Pt_1 esclusiva degli oneri relativi (utenze, spese condominiali ecc.).
4. La SI.ra trasferirà la propria residenza entro il termine Pt_2 ragionevole necessario per reperire nel Comune di Formigine altra abitazione da prendere in locazione, e comunque entro il termine di sei mesi dall'omologazione della separazione.
5. Salvi diversi accordi che potranno di volta in volta liberamente e flessibilmente intervenire tra i genitori in relazione a specifiche e contingenti esigenze, e/o desideri espressi dai figli, la SI.ra Pt_2 potrà vedere e tenere con sé i figli minori secondo il seguente calendario:
a) Calendario ordinario. A weekend alternati: dal sabato ora di pranzo alla domenica sera dopo cena (indicativamente ore 21:00), oltre a due pomeriggi infrasettimanali a seconda dei suoi turni di lavoro.
Nella settimana in cui il week end spetta al padre, la madre potrà tenere con sé i figli tre pomeriggi infrasettimanali sino a dopo cena
(indicativamente alle ore 21:00) a seconda dei suoi turni di lavoro.
pagina 2 di 7 b) Festività natalizie: i minori trascorreranno con la madre, ad anni alterni, il 24 ed il 25 dicembre;
il 31dicembre e il 1° gennaio;
il 6 gennaio. Festività pasquali: i minori trascorreranno con la madre, ad anni alterni, il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo.
c) Vacanze estive: i minori trascorreranno con la madre tre settimane, di cui massimo quindici giorni consecutivi, nel periodo da concordare con l'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di mancato accordo, il periodo verrà scelto ad anni alterni dalla madre e dal padre. Nel restante periodo estivo di chiusura delle scuole il diritto di visita della madre verrà esercitato secondo il calendario ordinario.
6. a far tempo dal trasferimento della SI.ra in altra abitazione Pt_2 il suo contributo al mantenimento dei figli minori e Per_1 Per_2 avverrà con le seguenti modalità:
a) la SI.ra verserà mensilmente il 50% della rata del mutuo Pt_2
a tasso variabile acceso con CREDEM e garantito da ipoteca insistente sull'immobile costituente casa familiare, sito in Formigine di Modena alla via Toscana n. 14, assegnato in godimento esclusivo al comproprietario SI. . Il versamento avverrà, previa Pt_1 comunicazione dell'esatto importo della rata di mutuo in scadenza, tramite bonifico mensile che la SI.ra effettuerà sul c/c che Pt_2 verrà indicato dal SI. ; Pt_1
b) L'assegno unico e universale per i due figli a carico, erogato dall' per un ammontare complessivo pari, attualmente, ad euro CP_1
467,00 mensili, verrà percepito per intero (100%) dal genitore collocatario SI. ; Parte_1
c) la SI.ra contribuirà al 50% delle spese straordinarie Pt_2 sostenute per i figli minori, come disciplinate dal Protocollo del
25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena, e segnatamente:
pagina 3 di 7 • spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari,
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
pagina 4 di 7 d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter);
c) viaggi e vacanze.
I ricorrenti concordano che il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato la spesa straordinaria avverrà con la seguente modalità:
- In caso di spese documentate che NON richiedono il preventivo accordo: entro la fine del mese successivo all'esibizione della documentazione (anche tramite sms, whatsapp, e-mail ecc.);
- In caso di spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (anche tramite sms, whatsapp, e-mail ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
7. le parti riservano a successivi accordi la definizione dei loro rapporti patrimoniali a seguito dello scioglimento della comunione legale”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
pagina 5 di 7 - che il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt.
70 e 71 c.p.c.;
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.;
- Ritenuto che la domanda congiunta dei coniugi possa essere integralmente recepita, in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici;
- Considerato, quanto agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, che questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico;
P.Q.M
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e Parte_1
, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_2 disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nato il [...] a (MOLHUSE) FRANCIA e l Parte_2
26/04/1980 a CASERTA (CE).
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASERTA (CE) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2008, atto n. 26, Parte II serie A).
pagina 6 di 7 4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 05/02/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Susanna Zavaglia
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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