Articolo 2 della Legge 3 maggio 1982, n. 203
Articolo 1Articolo 3
Versione
6 maggio 1982
Art. 2. (Durata dei contratti in corso)

Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli in regime di proroga, la durata e' fissata in sei anni per i rapporti di cui all'articolo 3 e in:
a) dieci anni se il rapporto ha avuto inizio prima dell'annata agraria 1939-1940, o nel corso della medesima;
b) undici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle 1940-1941 e 1944-1945;
c) tredici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle 1945-1946 e 1949-1950;
d) quattordici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle 1950-1951 e 1959-1960;
e) quindici anni se il rapporto ha avuto inizio successivamente all'annata agraria 1959-1960.
La durata prevista dal comma precedente decorre dalla entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 6 maggio 1982
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente