Versione
21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 335.
(Riunione delle impugnazioni separate).
Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo.
(Riunione delle impugnazioni separate).
Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo.
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- 1. Cassazione civile n. 25054/2013https://www.brocardi.it/ · 41.31411
[…] nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371 cod. proc. civ., in relazione all'art. 333 dello stesso codice, salva la possibilità della conversione del ricorso comunque presentato in ricorso incidentale - e conseguente ricezione ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. - qualora risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che in tale ipotesi, in assenza di una espressa indicazione di essenzialità dell'osservanza delle forme del ricorso incidentale, si ravvisa l'idoneità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo. […]
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- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 07/04/2022, n. 1566Provvedimento: […] CONCLUSIONI DELLE PARTI: con atto di costituzione e contestuali note di trattazione scritta gli appellati così hanno concluso: «previa riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., del proce- dimento n.r.g. 4179/2018 al n.r.g. 4162/2018, dichiarare la cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione a spese compensate e l'estinzione del giudizio».Leggi di più...
- conciliazione·
- spese compensate·
- cessazione materia del contendere·
- estinzione giudizio·
- riunione procedimenti·
- trasferimento d'azienda·
- art. 2112 c.c.