Articolo 335 del Codice di procedura civile
Articolo 315Articolo 319
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21 aprile 1942
Art. 335.
(Riunione delle impugnazioni separate).

Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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