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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/06/2025, n. 2332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2332 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1964/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1964/2021 promossa da:
, (C.F. e P.I. n. ), in qualità di titolare Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 dell'omonima impresa individuale, con il patrocinio dell'avv. Gabriel Bellarosa, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Gardone V.T. (BS), via G. Matteotti
n.300/r,
ATTORE OPPONENTE
contro
C.F./P.I. ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_2 delegato e legale rappresentante sig. con il patrocinio dell'avv. Carlo Lozzi, ed CP_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Brescia, via Solferino n.11,
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno ha concluso come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su istanza della società il Tribunale di Brescia Controparte_1
emetteva in data 31.12.2020 il decreto ingiuntivo n. 5526/2020, con cui veniva ingiunto alla all'impresa individuale , di pagare alla la Parte_1 Controparte_1 somma di € 11.175,43, portata dalle fatture nn: 4447 del 29/06/2018, 5144 del 31/07/2018,
5914 del 31/08/2018, 6616 del 28/09/2018, 7508 del 31/10/2018, 8182 del 30/11/2018, 9106 del 31/12/2018, 464 del 31/01/2019, 1294 del 28/02/2019, 2085 del 29/03/2019, 796 del
29/03/2019, 565 del 29/03/2019, 3233 del 30/04/2019, 1101 del 31/05/2019 e 1362 del
28/06/2019, oltre interessi moratori e spese di procedura.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato Pt_1
, conveniva in giudizio avanti l'Intestato Tribunale la
[...] Controparte_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. In particolare, l'opponente sosteneva di non aver mai commissionato alcuna prestazione pubblicitaria all'ingiungente e pertanto di nulla dovere a fronte di prestazioni mai richieste ed eseguite.
Instaurato il contradditorio, si costituiva la società Controparte_1 contestando tutto quanto sostenuto dall'opponente e producendo prova documentale dei rapporti contrattuali intercorsi e dell'esecuzione delle prestazioni in favore dell'opponente.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese. Inoltre, chiedeva la condanna dell'opponente al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 cpc.
Alla prima udienza, la parte opponente chiedeva l'esibizione degli originali dei contratti e il Giudice fissava, a tale scopo, udienza cartolare.
Con note di trattazione scritta, parte opponente contestava la conformità all'originale del contratto datato 6.3.2018 e disconosceva la firma ivi apposta.
Con note di trattazione scritta, parte opposta formulava istanza di verificazione della sottoscrizione del contratto del 06.03.2018. Ciò nonostante, il procedimento di verificazione non poteva essere espletato attesa l'impossibilità di reperire l'originale del documento disconosciuto.
Con decreto del 22.7.2021 il Giudice, alla luce del disconoscimento effettuato dall'opponente, non concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto e assegnava alle parti termini ex art. 183 VI co. cpc.
Con decreto del 11.3.2022 il Giudice ammetteva le prove per interpello e testi e delegava il Gop. Dott.ssa Tucci per l'incombente.
All'udienza del 29.04.2022 l'opponente non si presentava a rendere interpello senza opportuna giustificazione. La causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale.
All'esito delle prove orali, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 28.11.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti termini ex art. 190 cpc. La parte opponente non depositava la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
* * *
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Invero, le eccezioni e le contestazioni svolte dall'opponente sono inidonee a paralizzare la pretesa dell'ingiungente.
A sostegno della propria tesi parte opponente ha disconosciuto il documento contrattuale del 6.3.2018, asserendo che lo stesso non fosse conforme all'originale e disconoscendo la firma ivi apposta, con la conseguenza che l'importo pari a € 5.889,94 e relativo alle fatture del 2018, collegate a detto contratto disconosciuto, non poteva essere riconosciuto in favore dell'opposta.
Parte opponente, in merito alle altre fatture poste a fondamento dell'ingiunzione relative al 2019, per un importo pari a € 5.285,49, ha ritenuto l'insussistenza di elementi utili per ricondurre tali fatture ai contratti del 21.3.2019 Ottopiù eventi e Teletutto, 2.4.2019,
9.4.2019.
Le censure devono essere esaminate distintamente.
L'opponente, riferendosi esclusivamente al contratto del 06.03.2018 (doc. 21), ha contestato che il documento prodotto fosse originale e/o copia conforme all'originale in quanto non vi sarebbe rilievo nella firma e la carta su cui è redatto sarebbe differente rispetto a quella degli altri contratti prodotti (doc. da 22 a 25).
L'assunto è privo di pregio e deve essere disatteso.
Invero, è evidente, anche dal mero confronto dei documenti contrattuali prodotti, la corrispondenza del modello contrattuale utilizzato nei plurimi rapporti negoziali intercorsi tra le parti in data 21.3.2019, 2.4.2019 e 9.4.2019, documentati dall'opposta e non specificamente contestati dall'opponente (docc. da 22 a 25).
È evidente che lo schema contrattuale e l'interfaccia di compilazione si ripetono nei medesimi termini in tutti i contratti prodotti dalla parte opposta.
In particolare, detti documenti contrattuali sono strutturati nel seguente modo:
- Azienda committente;
- Modalità di pagamento;
- Testata, formato, quantità, anno, mese e periodo;
- Grafiche e totale importo;
- Account, codice cliente e n. contratto;
- Timbro e firma e clausole. Già solo sulla base del dato testuale offerto dai documenti prodotti è possibile ritenere che il contratto oggetto di disconoscimento si presenta strutturato nello stesso modo degli altri contratti inter partes, non contestati dall'opponente.
Ciò premesso e venendo all'esame della conformità del contenuto si osserva che l'istruttoria esperita nel corso del giudizio ha consentito di ritenere raggiunta la prova in merito agli accordi contenuti nel documento disconosciuto.
Si richiamano in particolare le testimonianze di il quale ha coì deposto: Tes_1
- Cap. 2 opposta (“Le prestazioni richieste dalla ditta a Parte_1 CP_1
negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, dietro pagamento, erano la
[...] pubblicazione di spazi pubblicitari sia sul quotidiano “ ” che Controparte_3 sui periodici pubblicati dall'editoriale quali ad esempio l'inserto settimanale
Ottopiù, e ”) Confermo il capitolo. Conosco la Controparte_4 CP_5 circostanza in quanto vendevo io gli spazi pubblicitari di cui al capitolo”;
- Cap. 3 opposta (“ nei primi giorni di marzo 2018 contattava Parte_1 [...] agente di al fine di richiedere uno spazio Tes_1 Controparte_1 pubblicitario sull'inserto settimanale del di Brescia denominato CP_3
OTTOPIU' MERCATO?”) Confermo il capitolo. mi contattava sul Parte_1 cellulare per richiedere le prestazioni di cui al capitolo”;
- Cap. 4 opposta (“La ditta individuale RA AL in persona dell'omonimo titolare in data 06 marzo 2018 commissionava a la Controparte_1 pubblicazione di uno spazio pubblicitario sull'inserto settimanale denominato
OTTOPIU' MERCATO come da contratto che mi si mostra (doc. 21 – 28)?”)
Confermo il capitolo. Conosco i documenti che mi vengono mostrati. Trattasi del contratto sottoscritto dal Cliente in mia presenza presso la sede della Ditta Raggi
Aldino di via Europa, 18A in Monticelli di Brusati e siglato dal Direttore l Pt_2 rientro in sede. Il doc 28 rappresenta la pubblicità sul settimanale Controparte_4
- Cap. 5 opposta (“Gli spazi pubblicitari oggetto di pubblicazione in favore di RA
sono rappresentati dalle pagine della rivista che mi si mostrano (doc. Pt_1
28)?”) Confermo il capitolo;
- Cap. 6 opposta (“In data 06.03.2018 la ditta individuale in Parte_1 persona dell'omonimo titolare richiedeva a per il Controparte_1 tramite del suo agente uno spazio pubblicitario sull'inserto Tes_1 settimanale denominato a settimane alternate a decorrere dal Controparte_4
10.03.2018 e sino al 23.02.2019 per un totale di 26 pubblicazioni verso il corrispettivo di € 300,00 per ciascuna pubblicazione e così per l'importo complessivo di € 7.800,00 (doc. 21)?”) Confermo il capitolo. Mi ha chiamato sono andato da lui e insieme abbiamo concordato le date di cui al Pt_1 documento.
Osserva il Tribunale che il teste, in difetto di elementi di segno contrario, deve ritenersi attendibile e neppure può essere ritenuto incapace ex art. 246 cpc, non potendosi ravvisare alcun interesse personale del medesimo che possa giustificare la partecipazione dello stesso, quale parte del giudizio, in causa.
Sulla base delle emergenze istruttorie, che hanno confermato il contenuto del contratto così come prospettato nell'accordo del 6.3.2018, deve ritenersi che la censura formula dall'opponente in merito alla non conformità del documento è risultata del tutto infondata, neppure può ritenersi verosimile quanto sostenuto dall'opponente nell'atto di opposizione, secondo cui tra le parte non fosse mai intercorso alcun rapporto negoziale.
Venendo al disconoscimento della sottoscrizione del predetto contratto si osserva quanto segue.
Sul punto, la giurisprudenza ha ritenuto, in più pronunce che: “In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica la cui conformità all'originale sia incontestata o, comunque, accertata, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenere la verificazione della sottoscrizione,[…]; in caso contrario, del contenuto del documento potrà fornire la prova con
i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità; in particolare, nel caso in cui la produzione dell'originale della scrittura non sia possibile per cause non imputabili alla parte che intenda avvalersene, potrà essere fornita con altri mezzi la prova che la sottoscrizione disconosciuta sia stata effettivamente apposta dal suo apparente autore. Ciò significa che la parte che ha prodotto la scrittura con sottoscrizione disconosciuta, oltre a poter rinunciare ad avvalersi della stessa e fornire in modo diverso la prova delle proprie pretese […]), potrà pur sempre fornire, in modo diverso dallo svolgimento di una perizia grafologica sulla sottoscrizione, la prova che quest'ultima sia stata effettivamente apposta dall'apparente sottoscrittore, (e che, quindi, il contenuto rappresentato nel documento corrisponda alla manifestazione di volontà dell'apparente sottoscrittore), ai fini del giudizio di verificazione, utilizzando a tal fine tutti i mezzi di prova ammissibili e rilevanti. Cass. ord. n. 2777/2025; conf. ord. n 8015/2024 e ord.
n. 27402/2021.
Sulla scorta delle predette emergenze (struttura contrattuale identica, prova documentale e testimoniale) e, in ossequio al consolidato principio giurisprudenziale sopra riportato, deve ritenersi raggiunta la prova dell'intervenuto accordo tra le parti come formalizzato nel documento contrattuale del 6.3.2018.
A tanto si aggiunga che parte opposta ha altresì fornito prova documentale (oltre che per testi) dell'avvenuto pagamento parziale da parte dell'opponente di parte delle pubblicazioni oggetto del contratto del 06.03.2018 (doc. 21), producendo in giudizio l'assegno al doc. 27 pag.
1. Ci si riferisce in particolare al pagamento avvenuto in corrispettivo alle pubblicazioni sul settimanale OTTOPIU' per le date: 10/24 marzo;
7/21 aprile e 5/19 maggio 2018. Il documento 27 (assegno) che riporta espressamente il riferimento a tre fatture di cui due erano la 2742/2018 e la 3692/2018 relative proprio al contratto del 06.03.2018, non è stato specificamente disconosciuto dall'opponente.
Conseguentemente, si ribadisce, il rapporto contrattuale del 6.3.2018 deve ritenersi provato in giudizio.
Venendo alla contestazione formulata dall'opponente in merito alla mancata corrispondenza tra contratti e fatture afferenti all'anno 2019 si osserva quanto segue.
Anzitutto, parte opponente non ha contestato la paternità degli ulteriori quattro contratti dedotti dall'opposta del 21.3.2019 ottopiù eventi e teletutto (di medesima data), del
2.4.2019 e del 9.4.2019.
Quanto alle rispettive fatture 464 del 31/01/2019, 1294 del 28/02/2019, 2085 del
29/03/2019, 796 del 29/03/2019, 565 del 29/03/2019, 3233 del 30/04/2019, 1101 del
31/05/2019 e 1362 del 28/06/2019 (docc. da 9 a 16), nulla ha contestato in ordine alla quantificazione degli importi e neppure ha formulato specifica contestazione in riscontro ai solleciti di pagamento trasmessi dall'opposta (docc. 18 e 18 bis).
La contestazione di non riconducibilità delle fatture 2019 ai rispettivi contratti è risultata priva di pregio.
Già solo dall'esame dei documenti prodotti emerge precisa corrispondenza tra le date di programmazione e i corrispondenti costi, come contrattualmente previsti.
Ciascuna fattura riporta la descrizione dei servizi dei quali si chiede il pagamento, servizi dettagliatamente individuati sia nei contratti che nelle relative fatture.
In particolare:
- La fattura n. 2085/2019 (doc. 11) fa riferimento al contratto del 21.03.2019 (doc.
22) e riporta il dettaglio della prestazione richiesta in tal sede ovvero la pubblicazione sul settimanale OTTOPIU' EVENTI per le date del 16 e 30 marzo 2019;
- Le fatture n. 565 – 796 – 1101 e 1362 (doc. 12-13-15 e 16) fanno riferimento al contratto del 21.03.2019 (doc. 23) ed anche in questo caso è di immediata percezione la rispondenza tra il contratto e i servizi fatturati essendo riportato nelle fatture non solo il giorno della messa in onda dello SPOT pubblicitario, ma anche l'orario di messa in onda;
- La fattura n. 3233/2019 (doc. 14) inerisce agli ultimi due contratti stipulati tra le parti ovvero quelli del 02.04.2019 (doc. 24) e del 09.04.2019 (doc. 25) aventi ad oggetto pubblicazioni sul settimanale OTTOPIU' nelle medesime date riportate in fattura ovvero 6 e
16 aprile.
Alla luce di tali emergenze deve ritenersi che le contestazioni in ordine alla genericità
e non riferibilità delle fatture emesse dalla , oggetto di causa, Controparte_1
siano destituite di ogni fondamento essendo le fatture direttamente riconducibili alle prestazioni richieste dalla RA mediante la stipula dei contratti allegati (doc. Pt_1
21/25).
Deve pertanto ritenersi che è stata raggiunta in giudizio la prova del titolo negoziale da cui è sorta la pretesa monitoria.
Parte opposta ha altresì prodotto copiosa documentazione a dimostrazione dell'effettiva esecuzione delle prestazioni dedotte nei contratti azionati e della corrispondenza (anche interna) intercorsa a seguito dei mancati pagamenti da parte dell'opponente.
Si richiamano in particolare:
- il Doc. 29 documento di Programmazione Spot Teletutto dal Parte_1
28.03.2019 al 20.03.2020, contenente la programmazione della messa in onda dello spot pubblicitario e con variazione di orario alternativamente agli orari 12:20
e 19:20 per 180 passaggi complessivi, secondo quanto contrattualmente pattuito con e come da contratto del 21.03.2019 (doc. 23); Parte_1
- il Doc. 30 dal 28.03.2019 al 31.08.2019 contenente nel Controparte_6 dettaglio gli Spot pubblicitari che quotidianamente sono andati in onda sull'emittente Teletutto incluso lo spot commissionato dalla , che è Parte_1 stato trasmesso come da contratto del 21.03.2019 e sino al 31.08.2019 quando a causa dell'aggravarsi della posizione debitoria dell'opponente nei confronti di
è stata sospesa la messa in onda;
Controparte_1
- Doc. 31 Scheda Cliente , da cui emerge non solo come il rapporto Parte_1 tra le parti fosse più che consolidato e risalente quanto meno al maggio 2015, ma come altresì l'opponente avesse difficoltà a regolarizzare i pagamenti, con elencazione di tutti i vari contatti, solleciti di pagamento e precedenti dilazioni concesse e non rispettate;
- Doc. 32 Comunicazione mail interna del 29.05.2019 inviata Controparte_1 da a e avente ad oggetto la posizione Persona_1 Parte_3 dell'opponente, in particolare dal documento emerge come gli agenti di CP_1
recatisi presso l'opponente non avessero ricevuto il pagamento dovuto
[...]
e che avrebbero dovuto attendere ulteriormente;
- Doc. 33 Provvedimento sospensione programmazione spot pubblicitari consistente nella email con cui viene indicato che a seguito dell'accumularsi di numerosi insoluti la programmazione degli spot televisivi in favore di Parte_1 sarebbe stata sospesa a partire dal giorno 01.09.2019;
- Doc. 34 Fotogrammi estratti dallo spot pubblicitario messo in onda da CP_1
tramite il canale televisivo Teletutto dal marzo 2019 al 01.09.2019;
[...]
- Doc. 35 CD contenente lo spot televisivo in formato mp4;
- Doc. 36 insoluto bancario (pag. 1) e relativo assegno (pag. 2) per € 1.470,91 consegnato ad e presentato all'incasso il 29.07.2019, ma non Controparte_1 pagato per mancanza di provvista.
Nel corso del giudizio neppure è emerso che l'opponente abbia mai svolto contestazioni, anche fuori dal giudizio, nei confronti dell'opposta aventi ad oggetto il credito oggetto di causa.
Peraltro, deve porsi rilievo alla condotta processuale tenuta dall'opponente, il quale non si
è presenziato a rendere interpello in udienza senza addurre idonea giustificazione.
Si ritiene, pertanto, che l'opponente non ha assolto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, gravante sul medesimo.
All'esito del giudizio non è emersa nessuna risultanza di segno contrario.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, il credito della convenuta opposta va dichiarato certo liquido ed esigibile e, di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto va confermato e l'opposizione va in toto rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico dell'opponente nella misura che si liquida in dispositivo, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, e minimi per la fase decisoria, attesa la non particolare complessità della controversia.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc formulata dall'opposta, al di là della che l'opposizione non è dimostrata fondata non può dirsi provata la mala fede dell'opponente .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 5526/2020 emesso dal Tribunale di Brescia in data 31 dicembre 2020; condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3.387,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a;
Brescia, 4 giugno 2025.
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1964/2021 promossa da:
, (C.F. e P.I. n. ), in qualità di titolare Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 dell'omonima impresa individuale, con il patrocinio dell'avv. Gabriel Bellarosa, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Gardone V.T. (BS), via G. Matteotti
n.300/r,
ATTORE OPPONENTE
contro
C.F./P.I. ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_2 delegato e legale rappresentante sig. con il patrocinio dell'avv. Carlo Lozzi, ed CP_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Brescia, via Solferino n.11,
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno ha concluso come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su istanza della società il Tribunale di Brescia Controparte_1
emetteva in data 31.12.2020 il decreto ingiuntivo n. 5526/2020, con cui veniva ingiunto alla all'impresa individuale , di pagare alla la Parte_1 Controparte_1 somma di € 11.175,43, portata dalle fatture nn: 4447 del 29/06/2018, 5144 del 31/07/2018,
5914 del 31/08/2018, 6616 del 28/09/2018, 7508 del 31/10/2018, 8182 del 30/11/2018, 9106 del 31/12/2018, 464 del 31/01/2019, 1294 del 28/02/2019, 2085 del 29/03/2019, 796 del
29/03/2019, 565 del 29/03/2019, 3233 del 30/04/2019, 1101 del 31/05/2019 e 1362 del
28/06/2019, oltre interessi moratori e spese di procedura.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato Pt_1
, conveniva in giudizio avanti l'Intestato Tribunale la
[...] Controparte_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. In particolare, l'opponente sosteneva di non aver mai commissionato alcuna prestazione pubblicitaria all'ingiungente e pertanto di nulla dovere a fronte di prestazioni mai richieste ed eseguite.
Instaurato il contradditorio, si costituiva la società Controparte_1 contestando tutto quanto sostenuto dall'opponente e producendo prova documentale dei rapporti contrattuali intercorsi e dell'esecuzione delle prestazioni in favore dell'opponente.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese. Inoltre, chiedeva la condanna dell'opponente al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 cpc.
Alla prima udienza, la parte opponente chiedeva l'esibizione degli originali dei contratti e il Giudice fissava, a tale scopo, udienza cartolare.
Con note di trattazione scritta, parte opponente contestava la conformità all'originale del contratto datato 6.3.2018 e disconosceva la firma ivi apposta.
Con note di trattazione scritta, parte opposta formulava istanza di verificazione della sottoscrizione del contratto del 06.03.2018. Ciò nonostante, il procedimento di verificazione non poteva essere espletato attesa l'impossibilità di reperire l'originale del documento disconosciuto.
Con decreto del 22.7.2021 il Giudice, alla luce del disconoscimento effettuato dall'opponente, non concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto e assegnava alle parti termini ex art. 183 VI co. cpc.
Con decreto del 11.3.2022 il Giudice ammetteva le prove per interpello e testi e delegava il Gop. Dott.ssa Tucci per l'incombente.
All'udienza del 29.04.2022 l'opponente non si presentava a rendere interpello senza opportuna giustificazione. La causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale.
All'esito delle prove orali, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 28.11.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti termini ex art. 190 cpc. La parte opponente non depositava la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
* * *
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Invero, le eccezioni e le contestazioni svolte dall'opponente sono inidonee a paralizzare la pretesa dell'ingiungente.
A sostegno della propria tesi parte opponente ha disconosciuto il documento contrattuale del 6.3.2018, asserendo che lo stesso non fosse conforme all'originale e disconoscendo la firma ivi apposta, con la conseguenza che l'importo pari a € 5.889,94 e relativo alle fatture del 2018, collegate a detto contratto disconosciuto, non poteva essere riconosciuto in favore dell'opposta.
Parte opponente, in merito alle altre fatture poste a fondamento dell'ingiunzione relative al 2019, per un importo pari a € 5.285,49, ha ritenuto l'insussistenza di elementi utili per ricondurre tali fatture ai contratti del 21.3.2019 Ottopiù eventi e Teletutto, 2.4.2019,
9.4.2019.
Le censure devono essere esaminate distintamente.
L'opponente, riferendosi esclusivamente al contratto del 06.03.2018 (doc. 21), ha contestato che il documento prodotto fosse originale e/o copia conforme all'originale in quanto non vi sarebbe rilievo nella firma e la carta su cui è redatto sarebbe differente rispetto a quella degli altri contratti prodotti (doc. da 22 a 25).
L'assunto è privo di pregio e deve essere disatteso.
Invero, è evidente, anche dal mero confronto dei documenti contrattuali prodotti, la corrispondenza del modello contrattuale utilizzato nei plurimi rapporti negoziali intercorsi tra le parti in data 21.3.2019, 2.4.2019 e 9.4.2019, documentati dall'opposta e non specificamente contestati dall'opponente (docc. da 22 a 25).
È evidente che lo schema contrattuale e l'interfaccia di compilazione si ripetono nei medesimi termini in tutti i contratti prodotti dalla parte opposta.
In particolare, detti documenti contrattuali sono strutturati nel seguente modo:
- Azienda committente;
- Modalità di pagamento;
- Testata, formato, quantità, anno, mese e periodo;
- Grafiche e totale importo;
- Account, codice cliente e n. contratto;
- Timbro e firma e clausole. Già solo sulla base del dato testuale offerto dai documenti prodotti è possibile ritenere che il contratto oggetto di disconoscimento si presenta strutturato nello stesso modo degli altri contratti inter partes, non contestati dall'opponente.
Ciò premesso e venendo all'esame della conformità del contenuto si osserva che l'istruttoria esperita nel corso del giudizio ha consentito di ritenere raggiunta la prova in merito agli accordi contenuti nel documento disconosciuto.
Si richiamano in particolare le testimonianze di il quale ha coì deposto: Tes_1
- Cap. 2 opposta (“Le prestazioni richieste dalla ditta a Parte_1 CP_1
negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, dietro pagamento, erano la
[...] pubblicazione di spazi pubblicitari sia sul quotidiano “ ” che Controparte_3 sui periodici pubblicati dall'editoriale quali ad esempio l'inserto settimanale
Ottopiù, e ”) Confermo il capitolo. Conosco la Controparte_4 CP_5 circostanza in quanto vendevo io gli spazi pubblicitari di cui al capitolo”;
- Cap. 3 opposta (“ nei primi giorni di marzo 2018 contattava Parte_1 [...] agente di al fine di richiedere uno spazio Tes_1 Controparte_1 pubblicitario sull'inserto settimanale del di Brescia denominato CP_3
OTTOPIU' MERCATO?”) Confermo il capitolo. mi contattava sul Parte_1 cellulare per richiedere le prestazioni di cui al capitolo”;
- Cap. 4 opposta (“La ditta individuale RA AL in persona dell'omonimo titolare in data 06 marzo 2018 commissionava a la Controparte_1 pubblicazione di uno spazio pubblicitario sull'inserto settimanale denominato
OTTOPIU' MERCATO come da contratto che mi si mostra (doc. 21 – 28)?”)
Confermo il capitolo. Conosco i documenti che mi vengono mostrati. Trattasi del contratto sottoscritto dal Cliente in mia presenza presso la sede della Ditta Raggi
Aldino di via Europa, 18A in Monticelli di Brusati e siglato dal Direttore l Pt_2 rientro in sede. Il doc 28 rappresenta la pubblicità sul settimanale Controparte_4
- Cap. 5 opposta (“Gli spazi pubblicitari oggetto di pubblicazione in favore di RA
sono rappresentati dalle pagine della rivista che mi si mostrano (doc. Pt_1
28)?”) Confermo il capitolo;
- Cap. 6 opposta (“In data 06.03.2018 la ditta individuale in Parte_1 persona dell'omonimo titolare richiedeva a per il Controparte_1 tramite del suo agente uno spazio pubblicitario sull'inserto Tes_1 settimanale denominato a settimane alternate a decorrere dal Controparte_4
10.03.2018 e sino al 23.02.2019 per un totale di 26 pubblicazioni verso il corrispettivo di € 300,00 per ciascuna pubblicazione e così per l'importo complessivo di € 7.800,00 (doc. 21)?”) Confermo il capitolo. Mi ha chiamato sono andato da lui e insieme abbiamo concordato le date di cui al Pt_1 documento.
Osserva il Tribunale che il teste, in difetto di elementi di segno contrario, deve ritenersi attendibile e neppure può essere ritenuto incapace ex art. 246 cpc, non potendosi ravvisare alcun interesse personale del medesimo che possa giustificare la partecipazione dello stesso, quale parte del giudizio, in causa.
Sulla base delle emergenze istruttorie, che hanno confermato il contenuto del contratto così come prospettato nell'accordo del 6.3.2018, deve ritenersi che la censura formula dall'opponente in merito alla non conformità del documento è risultata del tutto infondata, neppure può ritenersi verosimile quanto sostenuto dall'opponente nell'atto di opposizione, secondo cui tra le parte non fosse mai intercorso alcun rapporto negoziale.
Venendo al disconoscimento della sottoscrizione del predetto contratto si osserva quanto segue.
Sul punto, la giurisprudenza ha ritenuto, in più pronunce che: “In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica la cui conformità all'originale sia incontestata o, comunque, accertata, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenere la verificazione della sottoscrizione,[…]; in caso contrario, del contenuto del documento potrà fornire la prova con
i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità; in particolare, nel caso in cui la produzione dell'originale della scrittura non sia possibile per cause non imputabili alla parte che intenda avvalersene, potrà essere fornita con altri mezzi la prova che la sottoscrizione disconosciuta sia stata effettivamente apposta dal suo apparente autore. Ciò significa che la parte che ha prodotto la scrittura con sottoscrizione disconosciuta, oltre a poter rinunciare ad avvalersi della stessa e fornire in modo diverso la prova delle proprie pretese […]), potrà pur sempre fornire, in modo diverso dallo svolgimento di una perizia grafologica sulla sottoscrizione, la prova che quest'ultima sia stata effettivamente apposta dall'apparente sottoscrittore, (e che, quindi, il contenuto rappresentato nel documento corrisponda alla manifestazione di volontà dell'apparente sottoscrittore), ai fini del giudizio di verificazione, utilizzando a tal fine tutti i mezzi di prova ammissibili e rilevanti. Cass. ord. n. 2777/2025; conf. ord. n 8015/2024 e ord.
n. 27402/2021.
Sulla scorta delle predette emergenze (struttura contrattuale identica, prova documentale e testimoniale) e, in ossequio al consolidato principio giurisprudenziale sopra riportato, deve ritenersi raggiunta la prova dell'intervenuto accordo tra le parti come formalizzato nel documento contrattuale del 6.3.2018.
A tanto si aggiunga che parte opposta ha altresì fornito prova documentale (oltre che per testi) dell'avvenuto pagamento parziale da parte dell'opponente di parte delle pubblicazioni oggetto del contratto del 06.03.2018 (doc. 21), producendo in giudizio l'assegno al doc. 27 pag.
1. Ci si riferisce in particolare al pagamento avvenuto in corrispettivo alle pubblicazioni sul settimanale OTTOPIU' per le date: 10/24 marzo;
7/21 aprile e 5/19 maggio 2018. Il documento 27 (assegno) che riporta espressamente il riferimento a tre fatture di cui due erano la 2742/2018 e la 3692/2018 relative proprio al contratto del 06.03.2018, non è stato specificamente disconosciuto dall'opponente.
Conseguentemente, si ribadisce, il rapporto contrattuale del 6.3.2018 deve ritenersi provato in giudizio.
Venendo alla contestazione formulata dall'opponente in merito alla mancata corrispondenza tra contratti e fatture afferenti all'anno 2019 si osserva quanto segue.
Anzitutto, parte opponente non ha contestato la paternità degli ulteriori quattro contratti dedotti dall'opposta del 21.3.2019 ottopiù eventi e teletutto (di medesima data), del
2.4.2019 e del 9.4.2019.
Quanto alle rispettive fatture 464 del 31/01/2019, 1294 del 28/02/2019, 2085 del
29/03/2019, 796 del 29/03/2019, 565 del 29/03/2019, 3233 del 30/04/2019, 1101 del
31/05/2019 e 1362 del 28/06/2019 (docc. da 9 a 16), nulla ha contestato in ordine alla quantificazione degli importi e neppure ha formulato specifica contestazione in riscontro ai solleciti di pagamento trasmessi dall'opposta (docc. 18 e 18 bis).
La contestazione di non riconducibilità delle fatture 2019 ai rispettivi contratti è risultata priva di pregio.
Già solo dall'esame dei documenti prodotti emerge precisa corrispondenza tra le date di programmazione e i corrispondenti costi, come contrattualmente previsti.
Ciascuna fattura riporta la descrizione dei servizi dei quali si chiede il pagamento, servizi dettagliatamente individuati sia nei contratti che nelle relative fatture.
In particolare:
- La fattura n. 2085/2019 (doc. 11) fa riferimento al contratto del 21.03.2019 (doc.
22) e riporta il dettaglio della prestazione richiesta in tal sede ovvero la pubblicazione sul settimanale OTTOPIU' EVENTI per le date del 16 e 30 marzo 2019;
- Le fatture n. 565 – 796 – 1101 e 1362 (doc. 12-13-15 e 16) fanno riferimento al contratto del 21.03.2019 (doc. 23) ed anche in questo caso è di immediata percezione la rispondenza tra il contratto e i servizi fatturati essendo riportato nelle fatture non solo il giorno della messa in onda dello SPOT pubblicitario, ma anche l'orario di messa in onda;
- La fattura n. 3233/2019 (doc. 14) inerisce agli ultimi due contratti stipulati tra le parti ovvero quelli del 02.04.2019 (doc. 24) e del 09.04.2019 (doc. 25) aventi ad oggetto pubblicazioni sul settimanale OTTOPIU' nelle medesime date riportate in fattura ovvero 6 e
16 aprile.
Alla luce di tali emergenze deve ritenersi che le contestazioni in ordine alla genericità
e non riferibilità delle fatture emesse dalla , oggetto di causa, Controparte_1
siano destituite di ogni fondamento essendo le fatture direttamente riconducibili alle prestazioni richieste dalla RA mediante la stipula dei contratti allegati (doc. Pt_1
21/25).
Deve pertanto ritenersi che è stata raggiunta in giudizio la prova del titolo negoziale da cui è sorta la pretesa monitoria.
Parte opposta ha altresì prodotto copiosa documentazione a dimostrazione dell'effettiva esecuzione delle prestazioni dedotte nei contratti azionati e della corrispondenza (anche interna) intercorsa a seguito dei mancati pagamenti da parte dell'opponente.
Si richiamano in particolare:
- il Doc. 29 documento di Programmazione Spot Teletutto dal Parte_1
28.03.2019 al 20.03.2020, contenente la programmazione della messa in onda dello spot pubblicitario e con variazione di orario alternativamente agli orari 12:20
e 19:20 per 180 passaggi complessivi, secondo quanto contrattualmente pattuito con e come da contratto del 21.03.2019 (doc. 23); Parte_1
- il Doc. 30 dal 28.03.2019 al 31.08.2019 contenente nel Controparte_6 dettaglio gli Spot pubblicitari che quotidianamente sono andati in onda sull'emittente Teletutto incluso lo spot commissionato dalla , che è Parte_1 stato trasmesso come da contratto del 21.03.2019 e sino al 31.08.2019 quando a causa dell'aggravarsi della posizione debitoria dell'opponente nei confronti di
è stata sospesa la messa in onda;
Controparte_1
- Doc. 31 Scheda Cliente , da cui emerge non solo come il rapporto Parte_1 tra le parti fosse più che consolidato e risalente quanto meno al maggio 2015, ma come altresì l'opponente avesse difficoltà a regolarizzare i pagamenti, con elencazione di tutti i vari contatti, solleciti di pagamento e precedenti dilazioni concesse e non rispettate;
- Doc. 32 Comunicazione mail interna del 29.05.2019 inviata Controparte_1 da a e avente ad oggetto la posizione Persona_1 Parte_3 dell'opponente, in particolare dal documento emerge come gli agenti di CP_1
recatisi presso l'opponente non avessero ricevuto il pagamento dovuto
[...]
e che avrebbero dovuto attendere ulteriormente;
- Doc. 33 Provvedimento sospensione programmazione spot pubblicitari consistente nella email con cui viene indicato che a seguito dell'accumularsi di numerosi insoluti la programmazione degli spot televisivi in favore di Parte_1 sarebbe stata sospesa a partire dal giorno 01.09.2019;
- Doc. 34 Fotogrammi estratti dallo spot pubblicitario messo in onda da CP_1
tramite il canale televisivo Teletutto dal marzo 2019 al 01.09.2019;
[...]
- Doc. 35 CD contenente lo spot televisivo in formato mp4;
- Doc. 36 insoluto bancario (pag. 1) e relativo assegno (pag. 2) per € 1.470,91 consegnato ad e presentato all'incasso il 29.07.2019, ma non Controparte_1 pagato per mancanza di provvista.
Nel corso del giudizio neppure è emerso che l'opponente abbia mai svolto contestazioni, anche fuori dal giudizio, nei confronti dell'opposta aventi ad oggetto il credito oggetto di causa.
Peraltro, deve porsi rilievo alla condotta processuale tenuta dall'opponente, il quale non si
è presenziato a rendere interpello in udienza senza addurre idonea giustificazione.
Si ritiene, pertanto, che l'opponente non ha assolto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, gravante sul medesimo.
All'esito del giudizio non è emersa nessuna risultanza di segno contrario.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, il credito della convenuta opposta va dichiarato certo liquido ed esigibile e, di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto va confermato e l'opposizione va in toto rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico dell'opponente nella misura che si liquida in dispositivo, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, e minimi per la fase decisoria, attesa la non particolare complessità della controversia.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc formulata dall'opposta, al di là della che l'opposizione non è dimostrata fondata non può dirsi provata la mala fede dell'opponente .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 5526/2020 emesso dal Tribunale di Brescia in data 31 dicembre 2020; condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3.387,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a;
Brescia, 4 giugno 2025.
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni