Versione
6 maggio 1982
6 maggio 1982
Art. 49. (Diritti degli eredi)
Nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che, al momento dell'apertura della successione, risultino avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attivita' agricola, in qualita' di imprenditori a titolo principale ai sensi dell' articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , o di coltivatori diretti, hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse. Il rapporto di affitto che cosi' si instaura tra i coeredi e' disciplinato dalle norme della presente legge, con inizio dalla data di apertura della successione.
L'alienazione della propria quota dei fondi o di parte di essa effettuata da parte degli eredi di cui al comma precedente e' causa di decadenza dal diritto previsto dal comma stesso.
I contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente.
In caso di morte dell'affittuario, mezzadro, colono, compartecipante o soccidario, il contratto si scioglie alla fine dell'annata agraria in corso, salvo che tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare attivita' agricola in qualita' di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale, come previsto dal primo comma.
Nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che, al momento dell'apertura della successione, risultino avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attivita' agricola, in qualita' di imprenditori a titolo principale ai sensi dell' articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , o di coltivatori diretti, hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse. Il rapporto di affitto che cosi' si instaura tra i coeredi e' disciplinato dalle norme della presente legge, con inizio dalla data di apertura della successione.
L'alienazione della propria quota dei fondi o di parte di essa effettuata da parte degli eredi di cui al comma precedente e' causa di decadenza dal diritto previsto dal comma stesso.
I contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente.
In caso di morte dell'affittuario, mezzadro, colono, compartecipante o soccidario, il contratto si scioglie alla fine dell'annata agraria in corso, salvo che tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare attivita' agricola in qualita' di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale, come previsto dal primo comma.
Commentari • 5
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 17931 del 24https://www.laleggepertutti.it/ · 3.2774887
[…] Si lamenta che la Corte d'Appello avrebbe omesso di decidere sul punto,avendo erroneamente ritenuto che la relativa questione fosse preclusa da un giudicato formatosi sulla precedente sentenza n. 493 del 30.3.1995,emessa dalla medesima corte,che in realtà si sarebbe limitata a dichiarare l'inapplicabilità al caso di specie (ritenuta ima mera comunione ereditaria, in assenza di alcuna relazione intersoggettiva di rilevanza agraria) dell'art. 49 della legge n. 203 del 1982,senza in alcun modo affrontare la questione della costituzione,per facta concludentia,di un rapporto di affitto agrario tra le parti. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 352
- 1. Trib. Livorno, sentenza 11/03/2025, n. 229Provvedimento: […] certare la sussistenza di un contratto di affitto di fondo rustico ex art 49 legge 203/1982 […] guardo, il ricorrente ha negato che nel caso in esame possa trovare applicazione l'art. 49 legge 203/1982, sia perché, in riferimento alla morte di Persona_2 , la resistente non sarebbe erede, essendo tale solo il figlio Parte_1 ; sia per- ché in riferimento alla morte nel 1972 della sig.ra Persona_3 originariamente proprietaria, a detta di controparte del compendio, la sig.ra CP_1 avrebbe avuto solo cinque anni e, quindi, non avrebbe potuto aver esercitato attività agricola sul fondo. A ben vedere, tuttavia, la sig.ra Controparte_1 , risulta affittuaria del compendio in base agli artt. 49 e 48 legge 203/1982, anche se in base a un percor-Leggi di più...
- improcedibilità domanda riconvenzionale·
- affitto agrario·
- giurisdizione agraria·
- CTU·
- spese di lite·
- art. 1102 c.c.·
- rilascio compendio·
- indennità di occupazione·
- comunione del diritto di proprietà