Versione
6 maggio 1982
6 maggio 1982
Art. 1. (Affitto a coltivatore diretto)
La durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto, compresi quelli in corso e quelli in regime di proroga, e' regolata dalle norme della presente legge.
I contratti di affitto a coltivatori diretti, singoli o associati, hanno la durata minima di quindici anni, salvo quanto previsto dalla presente legge.
La durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto, compresi quelli in corso e quelli in regime di proroga, e' regolata dalle norme della presente legge.
I contratti di affitto a coltivatori diretti, singoli o associati, hanno la durata minima di quindici anni, salvo quanto previsto dalla presente legge.
Commentari • 7
- 1. significato e vendita immobiliAccesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 31 gennaio 2020 · 4.4769444
Giurisprudenza • 394
- 1. Trib. Isernia, sentenza 04/05/2023, n. 84Provvedimento: […] -tale nozione restrittiva di coltivatore diretto si presta ad essere assunta anche ai fini della delimitazione soggettiva dell'ambito di applicazione dell'art. 1 legge 203/1982, essendo evidente che la previsione di una durata legale minima di anni 15 dei contratti di affitto – che limita in termini penetranti la autonomia negoziale delle parti- può considerarsi funzionale unicamente alla necessità di assicurare continuità alle attività produttive di sfruttamento dei fondi (necessità che, con altrettanta evidenza, non si ravvisa nel mero pasci pascolo, che individua un semplice sfruttamento passivo dei fondi);Leggi di più...
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