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9 ottobre 2010
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26 febbraio 2014
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7 luglio 2017
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Art. 734. (( (Corso di applicazione e corso di perfezionamento).)) (( 1. I sottotenenti del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri che hanno frequentato l'accademia militare e completato con esito favorevole il biennio formativo, sono ammessi alla frequenza di un corso di applicazione della durata di due anni e di un successivo corso di perfezionamento della durata di un anno.
2. Per i sottotenenti di cui al comma 1 che superano i corsi di applicazione il nuovo ordine di anzianita' e' determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dal regolamento.
3. Gli ufficiali di cui al comma 1 completano il ciclo formativo frequentando un corso di perfezionamento della durata di un anno, regolato dall'ordinamento della Scuola ufficiali carabinieri, al termine del quale l'anzianita' relativa e' rideterminata con decreto ministeriale, sulla base della graduatoria stabilita secondo le modalita' previste dal regolamento, fermo restando quanto stabilito dal comma 2, lettera b), dell'articolo 651-bis.
4. I sottotenenti che non superano per una sola volta uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianita' attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso.
Gli ufficiali che superano il corso di applicazione o il corso di perfezionamento con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno. ))
2. Per i sottotenenti di cui al comma 1 che superano i corsi di applicazione il nuovo ordine di anzianita' e' determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dal regolamento.
3. Gli ufficiali di cui al comma 1 completano il ciclo formativo frequentando un corso di perfezionamento della durata di un anno, regolato dall'ordinamento della Scuola ufficiali carabinieri, al termine del quale l'anzianita' relativa e' rideterminata con decreto ministeriale, sulla base della graduatoria stabilita secondo le modalita' previste dal regolamento, fermo restando quanto stabilito dal comma 2, lettera b), dell'articolo 651-bis.
4. I sottotenenti che non superano per una sola volta uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianita' attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso.
Gli ufficiali che superano il corso di applicazione o il corso di perfezionamento con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno. ))
Commentari • 8
- 1. CAPO I - EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI STRANIEREWebit.It · https://www.filodiritto.com/ · 1
a cura di Vincenzo Giuseppe Giglio Note introduttive Il Titolo IV disciplina complessivamente gli effetti che le sentenze penali straniere possono avere nel nostro ordinamento e, per converso, l'esecuzione all'estero di sentenze penali italiane. Entrambi i temi sono stati interessati da ultimo dalla riforma del D. Lgs. 149/2017. Le prospettive di fondo dell'intervento legislativo sono consistite nella semplificazione e nell'accelerazione della procedura di riconoscimento affidata alla corte di appello (art. 734). È stato introdotto il nuovo art. 734-bis che attribuisce al Ministro della giustizia il compito di verificare il rispetto delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero …
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Giurisprudenza • 18
- 1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 19/03/2021, n. 3411Provvedimento: […] Il Collegio ritiene, pertanto, che il nuovo giudizio possa ritenersi del tutto condivisibile e porsi a fondamento della definitiva ammissione del ricorrente al corso biennale per la nomina a Sottotenente dell'Arma dei Carabinieri (art. 734 del Codice dell'Ordinamento Militare), corso che il ricorrente sta ormai da tempo frequentando.Leggi di più...
- compensazione delle spese di lite·
- annullamento di valutazione non idoneità in concorso pubblico·
- riesame delle prove concorsuali·
- ammissione con riserva e in sovrannumero·
- violazione art. 3 Legge 241/1990·
- cessazione della materia del contendere·
- principio di anonimato nelle correzioni delle prove·
- sospensione di atti amministrativi·
- eccesso di potere per illogicità manifesta·
- graduatoria finale del concorso