Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 maggio 1982 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2018 |
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Giurisprudenza • +500
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- mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010·
- esclusione·
- applicabilità alle domande riconvenzionali·
- fondamento·
- procedimento civile·
- domanda giudiziale·
- riconvenzionale
Versioni del testo
- Titolo I : Disposizioni integrative e modificative dell'affitto dei fondi rustici
- Capo I : Durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto
- Art. 1. (Affitto a coltivatore diretto)
La durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto, compresi quelli in corso e quelli in regime di proroga, e' regolata dalle norme della presente legge.
I contratti di affitto a coltivatori diretti, singoli o associati, hanno la durata minima di quindici anni, salvo quanto previsto dalla presente legge.