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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 19/09/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3152/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3152/2024 promosso da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Marina Magistrelli;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Cinzia Molinaro.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno fissare la residenza ove riterranno opportuno dandosene immediata comunicazione.
2) L'abitazione coniugale sita a Monte San Vito in Via San Nicola n. 1/A di proprietà esclusiva del sig. rimane ad egli assegnata e lì lui continuerà ad avere la sua residenza. Parte_1
Per_ La sig,ra continuerà ad abitare, unitamente alla figlia , presso l'abitazione che le è Pt_2 stata assegnata ex art. 337 sexies cc sita a Borghetto di Monte San Vito in Via Montale n. 20. Per_ 3 – La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nella casa di Borghetto.
- 1 - 4 – Per tutelare l'interesse della minore alla bigenitorialità, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia: Per_
- tra il 3°anno (marzo 2025) e il 4° anno di età di (marzo 2026) con la gradualità necessaria nell'interesse della minore, il padre terrà con sé la figlia una settimana il martedì e il giovedì dalle ore 18:30 alle ore 21:00 e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 21:00, un'altra settimana il martedì ed il giovedì dalle ore 18:30 alle ore 21:00 ed il sabato dalle 10,00 alle ore 21,00.
Ciascun genitore terrà con sé la figlia per due giorni durante le vacanze pasquali 2025, e precisamente la signora il periodo di Vigilia di Pasqua e Pasqua 2025 ed il signor Pt_2 il Lunedì dell'Angelo e il seguente martedì senza pernotto. Parte_1
Durante il periodo delle vacanze estive del 2025 (inteso dalla conclusione sino all'inizio del nuovo anno scolastico), il padre terrà con sé la figlia, oltre che nelle normali giornate di visite previste, per 5 giorni non consecutivi con 2 pernotti, da concordare insieme alla sig.ra Pt_2 entro il 20 maggio. Entro tale data la signora comunicherà il proprio periodo feriale Pt_2 esclusivo con la figlia pari a 7 giorni consecutivi.
Durante il periodo delle vacanze natalizie 2025/26, i genitori alterneranno negli anni le giornate della Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania, potendo stare con la figlia dalle ore 9:00 alle ore 21:00. In più il sig. oltre alle normali visite previste, Parte_1 potrà tenere con sé la figlia 5 giorni non consecutivi con 2 pernotti, da concordare insieme alla sig.ra entro il 7 dicembre. Pt_2
Per_
- dal 4° anno di età di ( marzo 2026), il padre terrà con sé la figlia, a settimane alternate, la prima settimana il martedì dalle ore 18:30 alle ore 21:00 e dal sabato mattina alle ore 10:30 alla domenica sera alle ore 20:30, la seconda settimana il martedì dalle ore 18:30 alle ore 21:00
e dal giovedì alle ore 18:30 al venerdì mattina, quando accompagnerà la figlia all'asilo/a scuola. Poi si ripete.
Durante il periodo delle vacanze natalizie, i genitori alterneranno negli anni le giornate della
Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania, potendo il padre stare con la figlia dalle ore 9:00 alle ore 21:00. Previo accordo le parti potranno alternare tra loro ogni anno il periodo che va dalle ore 10,00 del 25 dicembre alle ore 19.30 del 30 dicembre con quello dalle ore 10,00 del 31 dicembre alle ore 19.30 del 6 gennaio con pernottamento. Il genitore che trascorrerà la seconda settimana terra la piccola, con pernottamento, anche il 24 dicembre dalle ore 10,00 fino alle ore 10,00 del 25 dicembre .
- 2 - Ciascun genitore terrà con sé la figlia per due giorni durante le vacanze pasquali alternando annualmente il periodo di Vigilia di Pasqua e Pasqua con quello dal Lunedì dell'Angelo al seguente martedì con pernotto.
Durante il periodo delle vacanze estive (inteso da giugno a settembre di ogni anno), pur rimanendo ferme le normali visite padre-figlia previste (tranne durante i rispettivi periodi feriali prescelti), ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia in totale 15 giorni non consecutivi con conseguenti pernotti, da concordare insieme entro il 2 giugno di ogni anno.
Le parti alterneranno tra loro le festività infrannuali (25 aprile, 1 maggio , 2 giugno ecc).
Il tutto salvi diversi accordi tra le parti.
5 – Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di concorso al mantenimento della figlia Parte_1 Pt_2 la somma mensile di € 250,00 entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario.
La cifra verrà annualmente adeguata secondo gli indici ISTAT.
Il sig. inoltre, verserà alla sig.ra la somma di € 200,00 mensili per un totale Parte_1 Pt_2 di 24 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto e comunque non oltre il 5 luglio
2026, data dalla quale le parti dichiarano di non avere nulla più da pretendere reciprocamente.
6 – L'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra Pt_2
7 – Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia, comprensive della retta dell'asilo della bambina (asilo e, successivamente, scuola dovranno essere una decisione condivisa tra i genitori), verranno divise al 50 % tra i genitori, sulla base di quanto previsto dal
Protocollo in vigore davanti al Tribunale di Ancona e le detrazioni fiscali saranno ripartite nella medesima proporzione.
8 -le parti dichiarano di aver definito ogni altra questione patrimoniale -oltre a quelle di cui al presente atto -con separata scrittura privata sottoscritta contestualmente al ricorso”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto a Monte San Vito il 24/06/2019.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c..
- 3 - 4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 410/2024 del 20.12.2024, diventata irrevocabile, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si
è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Monte San Vito il 24/06/2019
e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Monte San Vito al n. 3, parte 1 dell'anno 2019.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia.
La tenera età della minore e l'accordo raggiunto dalle parti rendono non necessario disporre d'ufficio l'ascolto.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2 ontratto a Monte San Vito il 24/06/2019 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del
[...]
Comune di Monte San Vito al n. 3, parte 1 dell'anno 2019; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monte San Vito di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
- 4 - Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3152/2024 promosso da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Marina Magistrelli;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Cinzia Molinaro.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno fissare la residenza ove riterranno opportuno dandosene immediata comunicazione.
2) L'abitazione coniugale sita a Monte San Vito in Via San Nicola n. 1/A di proprietà esclusiva del sig. rimane ad egli assegnata e lì lui continuerà ad avere la sua residenza. Parte_1
Per_ La sig,ra continuerà ad abitare, unitamente alla figlia , presso l'abitazione che le è Pt_2 stata assegnata ex art. 337 sexies cc sita a Borghetto di Monte San Vito in Via Montale n. 20. Per_ 3 – La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nella casa di Borghetto.
- 1 - 4 – Per tutelare l'interesse della minore alla bigenitorialità, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia: Per_
- tra il 3°anno (marzo 2025) e il 4° anno di età di (marzo 2026) con la gradualità necessaria nell'interesse della minore, il padre terrà con sé la figlia una settimana il martedì e il giovedì dalle ore 18:30 alle ore 21:00 e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 21:00, un'altra settimana il martedì ed il giovedì dalle ore 18:30 alle ore 21:00 ed il sabato dalle 10,00 alle ore 21,00.
Ciascun genitore terrà con sé la figlia per due giorni durante le vacanze pasquali 2025, e precisamente la signora il periodo di Vigilia di Pasqua e Pasqua 2025 ed il signor Pt_2 il Lunedì dell'Angelo e il seguente martedì senza pernotto. Parte_1
Durante il periodo delle vacanze estive del 2025 (inteso dalla conclusione sino all'inizio del nuovo anno scolastico), il padre terrà con sé la figlia, oltre che nelle normali giornate di visite previste, per 5 giorni non consecutivi con 2 pernotti, da concordare insieme alla sig.ra Pt_2 entro il 20 maggio. Entro tale data la signora comunicherà il proprio periodo feriale Pt_2 esclusivo con la figlia pari a 7 giorni consecutivi.
Durante il periodo delle vacanze natalizie 2025/26, i genitori alterneranno negli anni le giornate della Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania, potendo stare con la figlia dalle ore 9:00 alle ore 21:00. In più il sig. oltre alle normali visite previste, Parte_1 potrà tenere con sé la figlia 5 giorni non consecutivi con 2 pernotti, da concordare insieme alla sig.ra entro il 7 dicembre. Pt_2
Per_
- dal 4° anno di età di ( marzo 2026), il padre terrà con sé la figlia, a settimane alternate, la prima settimana il martedì dalle ore 18:30 alle ore 21:00 e dal sabato mattina alle ore 10:30 alla domenica sera alle ore 20:30, la seconda settimana il martedì dalle ore 18:30 alle ore 21:00
e dal giovedì alle ore 18:30 al venerdì mattina, quando accompagnerà la figlia all'asilo/a scuola. Poi si ripete.
Durante il periodo delle vacanze natalizie, i genitori alterneranno negli anni le giornate della
Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania, potendo il padre stare con la figlia dalle ore 9:00 alle ore 21:00. Previo accordo le parti potranno alternare tra loro ogni anno il periodo che va dalle ore 10,00 del 25 dicembre alle ore 19.30 del 30 dicembre con quello dalle ore 10,00 del 31 dicembre alle ore 19.30 del 6 gennaio con pernottamento. Il genitore che trascorrerà la seconda settimana terra la piccola, con pernottamento, anche il 24 dicembre dalle ore 10,00 fino alle ore 10,00 del 25 dicembre .
- 2 - Ciascun genitore terrà con sé la figlia per due giorni durante le vacanze pasquali alternando annualmente il periodo di Vigilia di Pasqua e Pasqua con quello dal Lunedì dell'Angelo al seguente martedì con pernotto.
Durante il periodo delle vacanze estive (inteso da giugno a settembre di ogni anno), pur rimanendo ferme le normali visite padre-figlia previste (tranne durante i rispettivi periodi feriali prescelti), ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia in totale 15 giorni non consecutivi con conseguenti pernotti, da concordare insieme entro il 2 giugno di ogni anno.
Le parti alterneranno tra loro le festività infrannuali (25 aprile, 1 maggio , 2 giugno ecc).
Il tutto salvi diversi accordi tra le parti.
5 – Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di concorso al mantenimento della figlia Parte_1 Pt_2 la somma mensile di € 250,00 entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario.
La cifra verrà annualmente adeguata secondo gli indici ISTAT.
Il sig. inoltre, verserà alla sig.ra la somma di € 200,00 mensili per un totale Parte_1 Pt_2 di 24 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto e comunque non oltre il 5 luglio
2026, data dalla quale le parti dichiarano di non avere nulla più da pretendere reciprocamente.
6 – L'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra Pt_2
7 – Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia, comprensive della retta dell'asilo della bambina (asilo e, successivamente, scuola dovranno essere una decisione condivisa tra i genitori), verranno divise al 50 % tra i genitori, sulla base di quanto previsto dal
Protocollo in vigore davanti al Tribunale di Ancona e le detrazioni fiscali saranno ripartite nella medesima proporzione.
8 -le parti dichiarano di aver definito ogni altra questione patrimoniale -oltre a quelle di cui al presente atto -con separata scrittura privata sottoscritta contestualmente al ricorso”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto a Monte San Vito il 24/06/2019.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c..
- 3 - 4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 410/2024 del 20.12.2024, diventata irrevocabile, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si
è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Monte San Vito il 24/06/2019
e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Monte San Vito al n. 3, parte 1 dell'anno 2019.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia.
La tenera età della minore e l'accordo raggiunto dalle parti rendono non necessario disporre d'ufficio l'ascolto.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2 ontratto a Monte San Vito il 24/06/2019 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del
[...]
Comune di Monte San Vito al n. 3, parte 1 dell'anno 2019; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monte San Vito di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
- 4 - Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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