Articolo 1571 del Codice civile
Articolo 1519 noviesArticolo 1572
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19 aprile 1942
Art. 1571.

(Nozione).

La locazione e' il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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