Articolo 186 del Codice civile
Articolo 185Articolo 187
Versione
19 aprile 1942
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Versione
20 settembre 1975
Art. 186.

((Obblighi gravanti sui beni della comunione.)) ((I beni della comunione rispondono:
a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;
b) di tutti i carichi dell'amministrazione;
c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia;
d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi))
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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