Versione
19 aprile 1942
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Versione
20 settembre 1975
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Art. 186.
((Obblighi gravanti sui beni della comunione.)) ((I beni della comunione rispondono:
a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;
b) di tutti i carichi dell'amministrazione;
c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia;
d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi))
((Obblighi gravanti sui beni della comunione.)) ((I beni della comunione rispondono:
a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;
b) di tutti i carichi dell'amministrazione;
c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia;
d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi))
Commentari • 499
- 1. Conto cointestato: le somme prelevate quando la coppia è in crisi vanno restituiteAvv. Valeria Zeppilli · https://www.studiocataldi.it/ · 29 novembre 2021 · 125.312675
[…] Niente reimpiego per necessità familiari Nel sancire la condanna della donna alla restituzione delle somme, il Tribunale di Roma non ha omesso di considerare che l'articolo 1911 del codice civile esclude dall'obbligo restitutorio in favore della comunione legale le somme che il coniuge preleva dal patrimonio comune solo se le stesse vengono impiegate per adempiere le obbligazioni previste dall'articolo 186 del codice civile (ovverosia quelle contratte per il mantenimento della famiglia o comunque nel suo interesse o per l'istruzione e l'educazione dei figli). […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Napoli, sentenza 14/03/2024, n. 2922Provvedimento: […] La linea di demarcazione, nell'ambito della disciplina della comunione legale fra coniugi, fra obbligazioni comuni ed obbligazioni personali tende ad essere individuata con criterio residuale: l'art. 186 cod. civ. contiene, in una simile prospettiva, l'elencazione tassativa delle obbligazioni comuni e, pertanto, […] Allora ricapitolando, secondo l'art. 186 c.c. “i beni della comunione rispondono a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto”. […]Leggi di più...
- debito personale·
- art. 599 c.p.c.·
- art. 186 c.c.·
- opposizione agli atti esecutivi·
- ipoteca volontaria·
- espropriazione immobiliare·
- debito comune·
- diritto di sequela·
- comunione legale dei beni·
- art. 617 c.p.c.