Versione
6 maggio 1982
6 maggio 1982
Art. 53. (Rapporti regolati dalla presente legge)
La presente legge si applica a tutti i rapporti, comunque in corso, anche se oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza passata in giudicato, salvo che la sentenza sia gia' esecutiva, oppure con transazione stipulata in conformita' al disposto dell' articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , ad eccezione di quanto previsto nel primo comma dell'articolo 42 della presente legge.
Ai fini del decorso del termine quadriennale di cui al primo comma dell'articolo 25, non si computa il periodo durante il quale sono pendenti giudizi di nullita', di annullamento, di risoluzione, di opposizione alla proroga dei contratti agrari associativi nonche' giudizi dinanzi ai tribunali amministrativi regionali.
L' articolo 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756 , e il primo comma dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1973, n. 508 , devono interpretarsi nel senso che la proroga legale si estende a tutte le concessioni ed a tutti i contratti agrari ivi considerati, verbali o scritti, stipulati in date anteriori o successive all'entrata in vigore delle leggi medesime.
Debbono considerarsi soggetti alla proroga legale anche i contratti di cui all' articolo 5-ter del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1971, n. 592 , posti in essere in data anteriore o successiva all'entrata in vigore della stessa legge.
Sono in ogni caso applicabili ai contratti considerati nel terzo e nel quarto comma anche le norme della presente legge, compresi gli articoli 1, 2, 25, 34, 40 e 45.
La presente legge si applica a tutti i rapporti, comunque in corso, anche se oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza passata in giudicato, salvo che la sentenza sia gia' esecutiva, oppure con transazione stipulata in conformita' al disposto dell' articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , ad eccezione di quanto previsto nel primo comma dell'articolo 42 della presente legge.
Ai fini del decorso del termine quadriennale di cui al primo comma dell'articolo 25, non si computa il periodo durante il quale sono pendenti giudizi di nullita', di annullamento, di risoluzione, di opposizione alla proroga dei contratti agrari associativi nonche' giudizi dinanzi ai tribunali amministrativi regionali.
L' articolo 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756 , e il primo comma dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1973, n. 508 , devono interpretarsi nel senso che la proroga legale si estende a tutte le concessioni ed a tutti i contratti agrari ivi considerati, verbali o scritti, stipulati in date anteriori o successive all'entrata in vigore delle leggi medesime.
Debbono considerarsi soggetti alla proroga legale anche i contratti di cui all' articolo 5-ter del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1971, n. 592 , posti in essere in data anteriore o successiva all'entrata in vigore della stessa legge.
Sono in ogni caso applicabili ai contratti considerati nel terzo e nel quarto comma anche le norme della presente legge, compresi gli articoli 1, 2, 25, 34, 40 e 45.
Commentari • 2
- 1. Divieto di subaffitto: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 17 dicembre 2019 · 6.44415
[…] dallo stesso contenuto degli atti difensivi del convenuto, che il rapporto di subaffitto è insorto antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982, deve ritenersi applicabile alla fattispecie la disciplina previgente che sanciva la nullità di pieno diritto del subaffitto (art. 1 d.l. 5 aprile 1945 n. 156 e 21 l. 11 febbraio 1971 n. 11), non apparendo conforme al diritto positivo l'estensione a simili ipotesi della norma transitoria dell'art. 53 legge n. 203 del 1982, per come genericamente interpretata, nel senso d'includervi anche gli effetti non ancora esauriti di un fatto o di un rapporto giuridico comunque sorto nel vigore della precedente normativa. […]
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Giurisprudenza • 66
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/1987, n. 454Provvedimento: Ai fini dell'applicabilità dell'art. 53 della legge n. 203 del 1982 - per il quale la nuova disciplina dei contratti agrari trova applicazione anche ai giudizi in corso, purché non sia intervenuta una sentenza esecutiva - la sentenza di appello, pronunciata in esito al giudizio celebrato con il rito del lavoro, assume rilievo al momento della lettura del dispositivo in udienza, che integra un atto di Rilevanza esterna. Consegue che la nuova normativa non si applica qualora al momento della sua entrata in vigore sia stata già pronunciata la sentenza mediante lettura del dispositivo, ancorché non sia stata depositata la relativa motivazione. ( Conf 1744/84, mass n 433808).*Leggi di più...
- accertamento·
- societa' di persone·
- responsabilita' del socio·
- penale·
- dichiarazione dei redditi omissione·
- contratti agrari·
- sufficienza·
- capacità lavorativa del coltivatore diretto e del concedente·
- qualificazione di coltivatore diretto ai fini della proroga legale·
- pubblicazione della sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza·
- sopravvenienza della disciplina ex legge n. 203 del 1982·
- criteri·
- condizioni·
- esclusione·
- efficacia nei giudizi in corso