Sentenza 20 novembre 2014
Massime • 2
Nel caso di procedimento per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e di separato procedimento per i reati fine realizzati, non sussiste la preclusione del "ne bis in idem" ricorrendo l'ipotesi del concorso materiale di reati, perché per il primo la condotta necessaria e sufficiente sta nella prestazione della propria adesione alla organizzazione già costituita, mentre per i secondi la condotta necessaria è quella tipica, fissata nella fattispecie criminosa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che la condanna dell'imputato passata in giudicato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. fosse preclusiva all'accertamento della nuova contestazione allo stesso imputato del reato di riciclaggio, avendo l'imputato ricevuto l'incarico di ripulire denaro, beni e altre utilità riconducibili ai soli delitti scopo, alla cui realizzazione non aveva fornito alcun apporto).
In tema di riciclaggio, ove più siano le condotte consumative del reato, attuate in un medesimo contesto fattuale e con riferimento ad un medesimo oggetto, si configura un unico reato a formazione progressiva, che viene a cessare con l'ultima delle operazioni poste in essere. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto realizzata la condotta consumativa del reato per l'intero arco temporale di operatività di una società costituita al fine di ripulire denaro, beni ed altre utilità, risultate in origine riconducibili ad esponenti di primo piano di "Cosa Nostra").
Commentari • 9
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Riciclaggio configurabile anche col trasferimento di fondi nella stessa banca Commento a Decisione Giurisprudenziale Integra il delitto di riciclaggio anche il trasferimento di fondi tra conti correnti accesi presso lo stesso istituto di credito; poiché il delitto di riciclaggio è costruito come una norma penale a più fattispecie, nelle ipotesi in cui il reato sia stato commesso mediante lo spostamento di fondi su conto corrente, il prelievo in contanti o il trasferimento del denaro da un conto all'altro costituiscono non già un mero post factum, bensì un'ulteriore modalità di commissione del reato. Decisione: Sentenza n. 11836/2018 Cassazione Penale – Sezione II Classificazione: Penale …
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La massima In tema di riciclaggio, è legittima la confisca ai sensi dell' art. 648-quater c.p. dell'intero complesso aziendale di una società, qualora sia riscontrabile una inestricabile commistione e contaminazione tra attività lecite ed illecite svolte dalla società che non può non ripercuotersi a danno dell'imputato titolare della stessa (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 24/04/2019, pronunziando sulle impugnazioni avverso la …
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La massima In caso di concorso di persone nel medesimo reato, è legittima la confisca per equivalente, di cui all' art. 648-quater c.p. , disposta per l'intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, in quanto il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente e, quindi, solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio, quale la confisca per equivalente (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi …
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La massima Il riciclaggio è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può consistere anche in una pluralità di distinti atti in sé leciti, realizzati a distanza di tempo l'uno dall'altro, purchè unitariamente riconducibili all'obiettivo comune cui sono finalizzati, ossia l'occultamento della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità che ne costituiscono l'oggetto, con la conseguenza che non è essenziale la preventiva individuazione e previsione dei singoli atti da compiere, potendo gli stessi essere individuati di volta in volta in ragione della loro rilevanza per l'acquisizione definitiva del provento del delitto (Cassazione penale , sez. II , …
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La massima In tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è costituito dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, poiché, in assenza di tali operazioni, esse sarebbero destinate a essere sottratte definitivamente, essendo provento del delitto presupposto. (Fattispecie in tema di confisca per equivalente disposta per il riciclaggio di somme provenienti dal reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, commesso da altro soggetto - Cassazione penale , sez. II , 07/12/2021 , n. 7503). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/11/2014, n. 52645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52645 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 20/11/2014
Dott. DIOTALLEVI NN - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO UI - Consigliere - N. 2677
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - rel. Consigliere - N. 44966/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BA EP nato a [...] [...];
2) LI UI nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 11/4/2013 della Corte d'appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. ROMANO Giulio, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi per l'imputato BA EP gli avvocati Consiglio Marcello e Coppi Franco e per l'imputato LI UI l'avv. Di Benedetto NN, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 11/4/2013, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Palermo del 20/12/2010 con la quale BA EP e LI UI erano stati condannati alla pena di anni sette di reclusione ed Euro 7000,00 di multa ciascuno per i reati loro rispettivamente ascritti, il BA di cui all'art. 81 c.p., comma 1 e cpv., artt. 648 bis e 648 ter cod. pen., L. n. 203 del 1991, art. 7 per avere, in concorso tra loro, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso e singolarmente integranti distinte violazioni della legge penale, BA EP e AS DR (per il quale si è proceduto separatamente) intestandosi fittiziamente le quote della società Arezzo Costruzioni s.r.l., in liquidazione dal 6/3/1995, l'LI, nella qualità di amministratore giudiziario delle quote in sequestro della Arezzo Costruzioni, e successivamente al dissequestro continuando a gestire esclusivamente per loro conto, realizzato, quali fittizi proprietari, l'acquisto, la definizione e la vendita di un edificio per civili abitazioni composto da 54 unità immobiliari ed altri locali ad uso commerciale sito in via Alcide De Gasperi 53, nonché la costruzione, definizione e vendita alla Ariete Costruzioni s.r.l., società dei fratelli Cangialosi, di un capannone industriale con uffici annessi sito in via Ugo La Malfa, immobili in realtà di proprietà di appartenenti a Cosa Nostra di primario rilievo, quali IN SA, GA EP OM, US ER, OV ER, PA EP ed altri, così impiegando, in un'unica complessiva operazione commerciale apparentemente lecita, denaro e beni di provenienza illecita e di pertinenza delle suddette persone, comunque ostacolando attraverso la loro interposizione fittizia la riconducibilità dei beni e dell'operazione stessa agli esponenti mafiosi di cui sopra. Reato commesso in Palermo, per BA dal 15/4/1981 al 6/3/1995 e per LI dalla data di nomina come amministratore della società al 6/3/1995.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con gli atti d'appello proposti dagli imputati ed in particolare quello proposto dal BA in ordine alla sussistenza del vincolo del ne bis in idem in relazione al procedimento definito dal Tribunale di Sciacca all'esito del quale il BA era stato riconosciuto responsabile del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa;
in ordine all'operatività della clausola di riserva di cui all'art. 648 bis cod. pen.; in ordine alla sussistenza del delitto di riciclaggio ed alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per procedere a perizia onde valutare il valore dell'immobile di via Ugo La Malfa;
in ordine alla configurabilità della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7; in ordine alla vigenza dell'art. 648 bis cod. pen. all'epoca del fatto ascritto all'imputato; in ordine al difetto di correlazione fra l'accusa contestata ed il fatto ritenuto in sentenza;
infine, in via subordinata, in ordine al trattamento sanzionatorio ed in particolare alla concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena nel minimo edittale. Venivano, altresì, respinte le censure promosse avverso la medesima sentenza LLLI, segnatamente, in punto di estraneità dello stesso LLimpiego del denaro investito nella società; in punto di mancanza di condotte ascrivibili all'imputato successive al 1990, data di introduzione dell'art. 648 ter cod. pen. e di assenza di condotte protrattesi sino al 1995; di assenza dell'elemento soggettivo del reato;
in punto di configurabilità del reato contestato e dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7; in punto di difetto di correlazione fra l'accusa contestata ed il fatto ritenuto in sentenza;
infine, in via subordinata, in punto di trattamento sanzionatorio con riferimento alla concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena nel minimo edittale.
2. Avverso tale sentenza propongono separati ricorsi gli imputati per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
BA EP.
2.1. inosservanza della legge penale e processuale e difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per non essere stata dichiarata l'impromovibilità dell'azione penale in ipotesi di litispendenza non riconducibile nell'ambito dei conflitti di competenza di cui all'art. 28 cod. proc. pen.. Ci si vuole riferire alla contemporanea pendenza nei confronti del ricorrente, dinanzi alla Corte d'Appello di Palermo, al momento in cui veniva sollevata l'eccezione, di un altro procedimento avente ad oggetto il reato di concorso esterno in associazione mafiosa comprensivo della condotta di riciclaggio di cui al presente procedimento;
segnatamente si evidenzia come la condotta contestata in quel procedimento atteneva al reinvestimento di profitti illeciti derivanti dalla partecipazione al sodalizio criminale in attività imprenditoriali in campo edile ed alberghiero con particolare riferimento alle vicende della Arezzo Costruzioni s.r.l.. In sostanza si assume che, all'esito dell'esame delle prove vagliate dal Tribunale di Sciacca, la condotta di riciclaggio contestata nel procedimento di cui al presente ricorso sarebbe perfettamente sovrapponibile a quella contestata e ritenuta nella sentenza emessa dal Tribunale di Sciacca;
a ciò consegue, ad avviso del ricorrente, la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio del divieto del ne bis in idem.
2.2. inosservanza della legge penale e processuale e difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. all'art. 4 protocollo n. 7 Cedu ed all'art. 117 Cost., in ordine alla ritenuta insussistenza del ne bis in idem con riguardo ad una sentenza definitiva. Si evidenzia, al riguardo, che la sentenza del Tribunale di Sciacca è divenuta definitiva e che il fatto giudicato è identico a quello oggetto del presente ricorso con la conseguenza che il ricorrente è stato processato due volte per la medesima condotta di riciclaggio. Richiama in proposito la giurisprudenza della Corte EDU che ha ritenuto condizione essenziale e sufficiente per l'applicazione del principio del ne bis in idem quella che i fatti siano gli stessi o sostanzialmente gli stessi, essendo irrilevante la diversa qualificazione giuridica adottata nell'ambito dei diversi procedimenti ed i differenti beni giuridici tutelati dalle rispettive norme che la prevedono. In via subordinata, sul medesimo punto, si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui ritiene inapplicabile il principio del ne bis in idem al medesimo fatto, sia pure diversamente qualificato, per violazione dell'art. 4 Protocollo CEDU, quale norma interposta ai sensi dell'art. 117 Cost.. 2.3. inosservanza della legge penale e processuale e difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in ordine alla ritenuta insussistenza del divieto di ne bis in idem di cui all'art. 649 cod. proc. pen., in relazione alla clausola di sussidiarietà prevista dagli artt. 648 bis e 648 ter cod. pen.. Si rappresenta, sul punto, che il ricorrente è stato condannato per concorso nel reato presupposto individuato dal Tribunale nel reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.. 2.4. inosservanza della legge penale e processuale e difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 110, 648 bis e 648 ter cod. pen. e L. n. 203 del 1991 e art. 238 bis cod. proc. pen., per essere stato ritenuto sussistente il reato di riciclaggio e riempiego aggravati dalla finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa. Rappresenta, al riguardo, l'assenza di prove che il ricorrente avesse investito nella Arezzo Costruzioni denaro di provenienza illecita o che avesse contribuito all'intestazione fittizia di uno o più beni ed alla conseguente fittizia alienazione, contestando, altresì, l'omessa risposta alle doglianze mosse con i motivi di appello;
evidenzia ancora che nessuno dei collaboratori di giustizia esaminati ha descritto dinamiche collusive dell'imputato con appartenenti a Cosa Nostra, non essendo emersi neppure rapporti societari di fatto del ricorrente con altri esponenti mafiosi. Ci si duole poi dell'inosservanza dell'art. 238 bis cod. proc. pen., per essere stato recepito il contenuto della sentenza n. 1120/97 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo nei confronti di IP ed altri (cosiddetta sentenza Cangialosi) mutuando, illegittimamente, le conclusioni di una perizia dell'immobile di via Ugo La Malfa, dalla quale risulterebbe la sottovalutazione del prezzo.
2.5. inosservanza della legge penale e difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in ordine alla qualificazione giuridica del fatto contestato ed all'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione con riferimento agli artt. 157 e ss., 110, 648 bis e 648 ter cod. pen. e L. n. 203 del 1991, art.
7. Si fa, al riguardo, rilevare che nella sentenza impugnata non sono individuati atti rilevanti cui il ricorrente avrebbe partecipato in qualità di socio, diversi dalla delibera del 11/5/1993, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 648 bis cod. pen. nella formulazione posteriore alla novella del
1993, che non prevedeva tra i reati presupposto il reato di associazione mafiosa. Si rileva, comunque, che la condotta del ricorrente si fermerebbe al momento dell'acquisto delle quote dell'Arazzo Costruzioni avvenuto nel 1981, con conseguente estinzione del reato per prescrizione, dovendosi tenere conto che l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 è incompatibile con il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.
2.6. inosservanza della legge processuale e difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), in ordine all'eccepita nullità della sentenza di primo grado per la mancata corrispondenza fra il fatto contestato ed il fatto ritenuto in sentenza con riferimento alla circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 non ritualmente contestata. Si eccepisce in proposito che dalla lettura del capo d'imputazione emerge come difettasse del tutto la descrizione della condotta che avrebbe integrato l'aggravante.
2.7. inosservanza della legge processuale e difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), in ordine all'eccepita nullità della sentenza di primo grado per la mancata corrispondenza fra il fatto contestato ed il fatto ritenuto in sentenza con riferimento agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.. Si eccepisce, sul punto, che le presunte, ma totalmente inesistenti, condotte di riciclaggio e riempiego successive alla vendita del capannone, avvenuta nel maggio del 1993, sarebbero comunque estranee all'imputazione.
2.8. inosservanza della legge penale e difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in ordine ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen.. Fa rilevare, al riguardo, l'assenza di qualsiasi motivazione circa l'asserita sussistenza dell'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa.
LI UI.
2.9. violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 522 cod. proc. pen. e art. 648 ter cod. pen. per essere stata confermata la sentenza di condanna nei confronti del ricorrente. Si fa, al riguardo, rilevare, sul piano oggettivo, che nessuna condotta di impiego di denaro, beni o altre utilità in attività economiche e finanziarie può essere ascritta al ricorrente, in quanto le uniche due attività nelle quali era stato impiegato il capitale dell'Arazzo Costruzioni S.r.l. (la vendita del capannone di via Ugo La Malfa e la restituzione delle somme investite dal BA e dal AS nella società gravate da interessi) non potevano essere considerate un investimento, cioè un'immissione di capitali illeciti in attività economiche o finanziarie, ma semmai un disinvestimento. Si fa, poi, rilevare, che la condotta prevista LLart. 648 ter non può essere ravvisata nella restituzione delle somme investite dal AS, che sarebbe avvenuta sino a tutto il dicembre 1994, in quanto trattasi, non già di somme di provenienza illecita, ma di somme derivanti da un mutuo legittimamente acceso LLacquirente dell'edificio di via La Malfa, la Ariete Costruzioni. Ed inoltre si evidenzia che le restituzioni in favore del AS furono doverose, perché deliberate dal dott. Cassarubea sulla base di un credito la cui sussistenza e legittima provenienza era stata riconosciuta dal Tribunale di Palermo sezione misure di prevenzione. Vengono poi descritte le modalità attraverso le quali avvenne la restituzione delle somme al AS, del tutto trasparenti e dimostrative della buona fede del ricorrente;
restituzione avvenuta, appunto, attraverso assegni circolari non trasferibili intestati o a TT IN, moglie e procuratore del AS, o ad altri soggetti indicati alla stessa per iscritto con lettere raccomandate inviate all'LI, soggetti del tutto estranei all'ipotesi accusatoria, lamentandosi sul punto l'assoluto difetto di motivazione.
Sul piano processuale si fa rilevare che l'ultima delle condotte contestate, in ordine cronologico, viene individuata nella vendita del capannone avvenuta nel maggio 1993, non essendo descritta nel capo d'imputazione ne' contestata all'imputato alcuna condotta successiva a quella ora indicata;
viceversa nella sentenza impugnata si fa riferimento a condotte successive all'agosto 1993 che integrerebbero il reato di cui all'art. 648 ter cod. pen. individuate nelle restituzione di somme in favore del AS e di altri soggetti avvenute dopo la vendita del capannone.
Con riferimento all'elemento soggettivo del reato, si rappresenta l'assenza di qualsiasi elemento di prova a sostegno dell'affermazione che il ricorrente fosse a conoscenza dell'illecita provenienza dei capitali investiti nella Arezzo Costruzioni, lamentandosi l'omessa motivazione sul punto nonostante le specifiche censure mosse con l'atto di appello. Si evidenzia, sul punto, come i rapporti intrattenuti dal ricorrente con AS e BA non sarebbero sufficienti a riconoscere la consapevolezza del primo del ruolo di prestanome svolto dai secondi nell'operazione relativa alla Arezzo Costruzioni, della provenienza delittuosa delle somme così investite e della riconducibilità delle stesse ad esponenti di primo piano di Cosa Nostra. Si fa rilevare ancora l'omessa considerazione nella sentenza impugnata che il Tribunale di Palermo sezione misure di prevenzione aveva revocato il sequestro già disposto delle quote e del credito vantato dal AS, riconoscendo la certa liceità di tali investimenti. Si denuncia l'illogico riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, alla circostanza che il IN, quando venne arrestato, viveva in un'abitazione di proprietà di una società denominata "Villa Antica" ritenuta riconducibile al BA. Si evidenzia, ancora, che il ricorrente, con riferimento alle restituzioni effettuate ai soci, aveva proposto di destinare quei finanziamenti " a mezzi propri sociali attraverso l'aumento del capitale sociale per pari importo..." e che inoltre la restituzione era stata disposta LLassemblea rappresentata esclusivamente dal dott. Casarubea, custode giudiziario di tutte le quote, nominato LLufficio istruzione del Tribunale di Palermo, rappresentandosi ancora l'omessa motivazione sul punto. Si evidenzia, infine, l'illogicità della motivazione nella parte in cui si è ritenuto che l'LI possa avere operato delle distrazioni ai danni della Arezzo Costruzioni, pur essendo consapevole che le somme investite nella stessa fossero riconducibili a noti esponenti di Cosa Nostra.
Con riferimento specifico poi alla vicenda della vendita del capannone di via Ugo La Malfa, si eccepisce la violazione dell'art. 238 bis cod. proc. pen. che prevede la necessità di riscontri estrinseci a quanto accertato con la sentenza irrevocabile a cui si fa riferimento, per provare il fatto, nella sentenza impugnata. Ci si duole, inoltre, sul medesimo punto, delle motivazioni in base alle quali si perveniva all'affermazione della fittizietà del prezzo di acquisto alla luce delle osservazioni svolte con l'atto di appello, che non avrebbero trovato alcuna risposta nella sentenza impugnata;
come neppure, ad avviso del ricorrente, si è tenuto conto delle indicazioni emerse in ordine alle modalità di pagamento del prezzo pattuito che avrebbe consentito di superare gli elementi di sospetto in ordine alla fittizietà dell'operazione. Si evidenziano quindi le contraddizioni emergenti dalle dichiarazioni dei collaboratori, già segnalate nell'atto di appello, e rispetto alle quali la motivazione della sentenza impugnata si rivela del tutto insufficiente incorrendo anche nel vizio di erronea applicazione della normativa in tema di chiamata di correo.
2.10. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Si evidenzia, al riguardo, l'illogicità della deduzione di una volontà di favorire il sodalizio criminoso dalla sola circostanza delle restituzioni operate nei confronti del AS e solo sulla base del rilievo che costui era stato condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.. Si fa rilevare che, con riferimento alle vicende relative al palazzo di via De Gasperi, tutti gli atti di compravendita erano stati stipulati in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.L. n. 152 del 1991 che ha introdotto l'aggravante in questione, evidenziandosi ancora che nella sentenza impugnata, con riguardo al capannone, non è in alcun modo spiegato in base a quali elementi potesse affermarsi che l'LI fosse a conoscenza dell'effettiva identità dei reali proprietari dell'immobile.
2.11. violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 522 cod. proc. pen., per essere stato il ricorrente condannato per fatti diversi da quelli contestati. Si eccepisce, al riguardo, che nella sentenza si è fatto riferimento a fatti diversi da quelli indicati nella contestazione;
in particolare si fa rilevare che le condotte integrative del reato di cui all'art. 648 ter cod. pen. erano state individuate nelle restituzioni al AS e ad altri soggetti avvenute dopo la vendita del capannone, fatti avvenuti successivamente all'agosto 1993.
2.12. violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 522 cod. proc. pen., essendo stato il ricorrente condannato per una circostanza aggravante non ritualmente contestata. Si fa, al riguardo, rilevare, come difetti del tutto la descrizione della condotta che avrebbe integrato la circostanza di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e che, esclusa l'aggravante, il reato è estinto per prescrizione.
2.13. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Entrambi i ricorsi devono essere rigettati, per essere infondate tutte le questioni proposte.
3.1. Il primo motivo di ricorso proposto da BA EP (2.1.) si rivela infondato, avendo la Corte territoriale, confermando la valutazione dei giudici di prime cure, legittimamente escluso qualsiasi violazione del principio del ne bis in idem di cui all'art. 649 cod. proc. pen. in relazione alla condanna definitiva inflitta al ricorrente per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa di cui agli artt. 110 e 416 bis cod. pen. dal Tribunale di Sciacca. Segnatamente la Corte di Palermo, rispondendo specificamente alla doglianza proposta con i motivi di appello e richiamando anche la decisione di primo grado, all'esito di una concreta comparazione dei reati contestati e quindi delle relative condotte ascritte, è pervenuta alla condivisibile conclusione dell'esistenza di una sostanziale diversità fra i fatti contestati nell'ambito dei due procedimenti, stante la diversità delle condotte, dei luoghi di consumazione e dei concorrenti.
In tale direzione viene evidenziato come l'evento del reato di concorso esterno in associazione mafiosa è costituito, in astratto, dal contributo causale che l'agente fornisce al rafforzamento del sodalizio mafioso e, nel caso di specie, la condotta accertata a carico del BA è rappresentata LLavere, tramite la propria costante collaborazione, rafforzato Cosa Nostra, che ha potuto contare sull'attività di un imprenditore disponibile a ripulire capitali mafiosi ed a effettuare operazioni di intestazioni fittizie. Viceversa il delitto di riciclaggio, in astratto, viene integrato da quelle attività di sostituzione del denaro o altre utilità di provenienza illecita con altri beni ed attività e nel caso di specie, nel procedimento di cui al presente ricorso, il BA è stato chiamato a rispondere delle operazioni di sostituzione del denaro di provenienza illecita effettuate attraverso la Arezzo Costruzioni s.r.l. Correttamente, sul punto, la Corte territoriale ha affermato che il contributo arrecato al rafforzamento del sodalizio criminoso dal concorrente esterno può essere certamente realizzato attraverso la realizzazione di un delitto fine dell'associazione, ma ciò, altrettanto certamente, non può comportare che il soggetto non debba anche rispondere del suddetto delitto fine.
Alla luce di quanto finora detto deve escludersi, nel caso di specie, la ricorrenza di un'ipotesi di litispendenza non riconducibile nell'ambito dei conflitti di competenza di cui all'art. 28 cod. proc. pen., alla quale fa riferimento il ricorrente nel motivo in trattazione, ipotesi che, secondo l'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte (sez. U. n. 34655 del 28/5/2005, Rv. 231800), condiviso dal Collegio, ma per nulla pertinente rispetto al caso di specie, avrebbe dovuto comportare l'impromovibilità dell'azione penale per lo stesso fatto e contro una persona nei confronti della quale un processo sia già pendente nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M. Nella citata decisione, appunto, nel risolvere il quesito di diritto sulla questione "se la regola del ne bis in idem stabilita LLart. 649 cod. proc. pen. si estenda anche alle sentenze non ancora irrevocabili", è stato precisato che la non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M. e riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici ugualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle regole sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali sia incompetente. E, seguendo ancora il ragionamento delle sezioni unite, l'impromovibilità dell'azione penale nell'ambito del secondo giudizio presuppone che quest'ultimo costituisca una effettiva duplicazione del primo giudizio per l'identità della persona dell'imputato e della regiudicanda.
Quest'ultima, in particolare, sulla base di costanti affermazioni di questa Corte di legittimità (sez. 6 n. 3078 del 10/1/2003, Rv. 223832; sez. 6 n. 6262 del 17/1/2003, Rv. 227711), ricorre soltanto ove sussista corrispondenza storico naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi, quali condotta, evento e nesso causale, e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. Nel caso di specie, appunto, per le valutazioni sopra riportate effettuate dai giudici di merito in primo ed in secondo grado, deve escludersi nell'ambito dei due procedimenti citati, quello di cui al presente ricorso, avente ad oggetto esclusivamente la condotta di riciclaggio e quello precedente definito dal Tribunale di Sciacca relativo al ravvisato concorso esterno del BA nell'associazione a delinquere di stampo mafioso denominata Cosa Nostra, la ricorrenza di quella identità del fatto, che, in un'ottica di applicazione sostanziale del principio del ne bis in idem rivolta ad andare anche oltre il tenore letterale dell'art. 649 cod. proc. pen., avrebbe dovuto comportare quella preclusione all'avvio di un secondo giudizio, per essersi già consumato il potere di esercizio dell'azione penale da parte del RM. Ed appare utile precisare che la fattispecie concreta esaminata dalle sezioni unite nella sopra citata decisione citata dalla difesa presentava una sostanziale diversità rispetto ai fatti oggetto del giudizio di cui al presente ricorso;
segnatamente era stata ravvisata identità del fatto contestato nell'ambito dei due separati giudizi per la totale coincidenza dei soggetti, delle condotte e dell'oggetto materiale del reato di ricettazione, contestato in entrambi i procedimenti e costituito da n. 2137 camicie, del reato presupposto individuato nel furto ai danni della Heris Group s.r.l., nonché delle condizioni di tempo e di luogo dell'accadimento. Con riferimento a tale fattispecie concreta la Corte ha ritenuto che la sfasatura delle imputazioni, nei due distinti procedimenti, laddove in un uno era stata contestata un'ipotesi concorsuale, mentre nell'altro erano stati attribuiti agli imputati distinti reati di ricettazione, dipendesse da una differente qualificazione giuridica del titolo di imputazione della responsabilità e non LLindividuazione di fattispecie ontologicamente autonome per una diversità delle rispettive componenti strutturali.
3.2. Il secondo motivo di ricorso proposto dal BA (2.2) attiene alla medesima questione giuridica esaminata nell'ambito del precedente motivo, anche se vengono richiamati, ai fini di una corretta applicazione del principio del ne bis in idem, parametri costituzionali e sovranazionali, fino al punto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen. per asserita violazione dei principi di cui all'art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, entrata in vigore il 1/11/1998, da intendersi quale norma interposta ai sensi dell'art. 117 Cost. La ora citata norma sovranazionale prevede, con un'espressione pressocché equivalente a quella contenuta nel codice di rito, che: "nessun può essere perseguito o condannato penalmente nella giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato". Il citato principio viene ancora richiamato LLart. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e figura in altre importanti fonti internazionali, quali la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dalle Nazioni Unite e la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.
Per affrontare adeguatamente la questione proposta occorre soffermarsi sulla nozione di "medesimo fatto" contenuta nell'art. 649 cod. proc. pen. e nelle fonti internazionali citate, concetto delimitante l'ambito entro il quale opera il divieto di un secondo giudizio. Tradizionalmente, anche sotto la vigenza del vecchio codice di rito del 1930, si era affermato che il principio dell'inammissibilità di un secondo giudizio doveva trovare applicazione esclusivamente nel caso in cui l'identità del fatto concernesse l'intera materialità del reato nei suoi tre elementi, della condotta, dell'evento e del nesso di causalità (sez. 2 n. 13447 del 27/4/1989, Rv. 182236); il principio è stato costantemente riaffermato successivamente all'entrata in vigore del codice del 1988, ribadendosi che la preclusione del ne bis in idem sussiste solo se si verte in ordine ad un unico fatto il quale dia origine ad una pluralità di procedimenti penali e che, per verificare se il fatto in esame sia il medesimo, nei diversi procedimenti, occorre accertare se vi sia coincidenza degli elementi costitutivi del fatto stesso, identificabili nella condotta, nell'evento e nel nesso di causalità (sez. 1 n. 4014 del 13/10/1992, Rv. 195092; sez. 1 n. 6244 del 23/10/2000, Rv. 218178; sez. 4 n. 4103 del 6/12/2012, Rv. 255078;
sez. 2 n. 18376 del 21/3/2013, Rv. 255837). Ed in questa direzione si è precisato che costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma ed integrando gli estremi del medesimo reato, sia un'ulteriore estrinsecazione dell'attività del soggetto agente, diversa e distinta nello spazio e nel tempo da quella posta in essere in precedenza ed accertata con sentenza definitiva (sez. 2 n. 292 del 4/12/2013, Rv. 257992). Certo il divieto di un secondo giudizio di cui all'art. 649 cod. proc. pen. si riferisce al fatto storico, considerato da un punto di vista fattuale e giuridico, sul quale si è formato il giudicato e non al fatto come è stato giuridicamente configurato nel primo giudizio nei suoi elementi non essenziali (sez. 4 n. 15578 del 20/2/2006, Rv. 233959); in applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza con la quale l'imputato, assolto dal reato di omicidio colposo, perché il fatto non costituisce reato, era stato poi condannato per il medesimo fatto in ragione di un diverso profilo di colpa ritenuto nel secondo procedimento. La giurisprudenza, quindi, è pervenuta ad una concezione storico naturalistica dell'idem factum, in base alla quale la preclusione prevista LLart. 649 cod. proc. pen. opera nella sola ipotesi in cui vi sia, nelle imputazioni formulate nei due diversi processi a carico della stessa persona, corrispondenza biunivoca fra gli elementi costitutivi dei reati descritti nelle rispettive contestazioni, da considerarsi anche con riferimento alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (sez. 5 n. 28548 del 1/7/2010, Rv. 247895). Calando ora i principi sopra enunciati nel caso di specie sottoposto all'esame del Collegio, non può che ribadirsi quanto sopra enunciato in ordine alla corretta analisi effettuata dai giudici di merito in ordine alla diversità dei due fatti, il concorso esterno in associazione mafiosa ed il riciclaggio di beni riconducibili al medesimo sodalizio e più specificamente, per quel che si dirà in seguito, ai suoi maggiori esponenti di rilievo, oggetto dei diversi procedimenti. E deve a questo riguardo anche precisarsi che nella delimitazione del concetto di fatto giudicato di cui all'art. 649 cod. proc. pen. occorre rifarsi non a criteri puramente formali sulla base di quanto descritto nel capo d'imputazione, ma ad un principio di contestazione sostanziale del fatto che viene a comprendere tutti gli aspetti che, nella progressione della vicenda processuale, sono stati oggetto di contestazione e di puntualizzazione dell'originaria accusa che risulta così compiuta attraverso atti diversi e successivi rispetto a quelli tipicamente preposti a tal fine (sez. 1 n. 10684 del 19/9/1995, Rv. 202535).
Ora nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non si versa affatto in un'ipotesi di diversa qualificazione giuridica di uno stesso fatto nell'ambito di più procedimenti, in relazione alla quale dovrebbero certo trovare applicazione i principi stabiliti dalla Corte EDU richiamati dal ricorrente. Ed, al riguardo, appare utile precisare che la fattispecie concreta di cui si è occupata la Corte sovranazionale atteneva ad una persona che aveva subito una "condanna amministrativa per atti perturbatori di lieve entità", seguita, poi, da un procedimento penale riguardante gli stessi fatti;
i giudici di Strasburgo nell'occasione hanno ravvisato una violazione dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione, precisando, con la finalità di fornire una chiara definizione di ciò che debba intendersi per "same offence" secondo la Convenzione, che la garanzia prevista dal citato articolo è stata costruita come divieto del perseguimento o del giudizio di una persona per una seconda volta per un reato che ha ad oggetto i medesimi fatti o fatti che siano sostanzialmente gli stessi di quelli per i quali è già stato giudicato.
Piuttosto nel caso di specie siamo in presenza di un'evidente ipotesi di concorso di reati, laddove con il primo, giudicato dal Tribunale di Sciacca, è stata perseguita la condotta di rafforzamento del sodalizio mafioso e con il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. si è perseguita l'attività di riciclaggio di capitali di provenienza illecita. Ed è, al riguardo, noto che il concorso formale di reati si ha quando con una sola azione od omissione si commettano più violazioni di legge;
mentre il concorso materiale di reati ricorre quando la pluralità di violazioni della legge penale scaturisca da più azioni od omissioni, che, ove riconducibili ad un unico disegno criminoso, vengono ad integrare la fattispecie astratta del reato continuato. Non spetta a questa Corte stabilire in concreto quale delle due ipotesi ricorra nel caso di specie ed in particolare se ricorra un'ipotesi di unità o di pluralità di azioni fra i due differenti reati in relazione ai quali, nell'ambito di diversi procedimenti, è stata riconosciuta la penale responsabilità del BA, dovendo, invece, il Collegio limitarsi a verificare, nella direzione tracciata dal motivo di ricorso in esame, la ricorrenza dell'ipotesi prevista LLart. 649 cod. proc. pen. che vieta la possibilità di celebrare nei confronti della stessa persona un secondo giudizio per il medesimo fatto già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile. Ed in tale direzione vale ribadire quanto affermato con chiarezza dalla Corte territoriale: ""BA è stato giudicato per il suo contributo prestato all'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra e condannato per un titolo di reato, quello di cui agli artt. 110 e 416 bis cod. pen., propriamente tipico, mentre il presente giudizio ha ad oggetto un delitto completamente differente e cioè il riciclaggio di denaro dell'associazione mafiosa e di alcuni dei suoi componenti particolari costituenti il gruppo cd. corleonese di vertice, attraverso la Arezzo Costruzioni s.r.l. e precisamente mediante la realizzazione e la vendita di immobili in via De Gasperi ed in via Ugo La Malfa di Palermo ed anche con la successiva redistribuzione dei proventi di dette vendite".
Del resto questa Corte ha avuto modo di precisare che la preclusione di cui all'art. 649 cod. proc. pen. non può essere invocata qualora il fatto, in relazione al quale sia già intervenuta una sentenza irrevocabile, configuri un'ipotesi di concorso formale di reati, in quanto la condotta, già definitivamente valutata in un precedente giudizio penale, può essere riconsiderata come elemento di fatto ed inquadrata, con valutazione diversa ed anche alternativa, in una più ampia fattispecie incriminatrice (sez. 3 n. 25141 del 15/4/2009, Rv. 243908; sez. 6 n. 1157 del 9/10/2007, Rv. 238442). E proprio con riferimento a situazioni processuali sovrapponibili a quelle oggetto del presente ricorso si è affermato che, nel caso di procedimento per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. e di separato procedimento per i reati fine realizzati, non sussiste la preclusione del ne bis in idem, ricorrendo l'ipotesi del concorso materiale di reati, perché per il primo la condotta necessaria e sufficiente sta nella prestazione della propria adesione all'organizzazione già costituita, mentre per i secondi la condotta necessaria è quella tipica, fissata nella fattispecie criminosa (sez. 1 n. 4014 del 13/10/1992, Rv. 195092). Ben diversa è invece la fattispecie, citata dal ricorrente, nell'ambito della quale questa Corte di legittimità (sez. 2 n. 18376 del 21/3/2013, Rv. 255837), rilevando la correttezza delle conformi valutazioni effettuate nei due gradi del giudizio di merito, è stata riconosciuta l'identità del fatto fra le condotte di rilevazione di segreti di ufficio e favoreggiamento personale aggravato L. n. 203 del 1991, ex art. 7, in relazione alle quali l'imputato era stato già condannato con sentenza irrevocabile ed il reato di cui agli artt. 110 416 bis cod. pen.. Più specificamente, infatti, nella sentenza in argomento, a differenze di quanto avvenuto nei giudizi di merito di primo e secondo grado di cui al presente ricorso, viene evidenziato come i giudici di merito siano pervenuti, all'esito di un analitico esame delle condotte ascritte all'imputato in entrambi i procedimenti, a riscontrare l'esistenza di una piena sovrapponibilità dei suddetti fatti, distinti solo con riguardo al diverso titolo di reato attribuito. Ed ancora viene precisato che all'esito della ricostruzione comparativa delle due diverse imputazioni è stato accertato che i fatti integranti i delitti di rivelazione di segreti di ufficio e di favoreggiamento aggravati di cui al primo processo non rappresentano le prove dell'ulteriore e diverso delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis cod. pen. contestato nel secondo procedimento, ma costituiscono solo i medesimi fatti diversamente qualificati. Viceversa nel caso di specie, per quanto sopra detto, il fatto storico relativo al contributo esterno consapevolmente fornito dal BA a Cosa Nostra accertato dal Tribunale di Sciacca e ritenuto integrare il delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis cod. pen. è stato, legittimamente, valutato dai giudici di Palermo, in primo ed in secondo grado, ai fini della prova dei diversi fatti di riciclaggio ascritti all'imputato nell'ambito del giudizio di cui al presente ricorso.
E neppure appare applicabile al caso di specie la recente decisione della Corte Europea dei diritti dell'uomo nel caso "Grande Stevens", nell'ambito della quale è stata ravvisata una violazione del principio del ne bis in idem stabilito LLart. 4 Protocollo n. 7 della Convenzione nel doppio sistema sanzionatorio previsto nell'ordinamento italiano, laddove per il medesimo fatto di manipolazione di mercato, così rubricato in entrambe le norme e consistente nella diffusione di false informazioni in ordine agli strumenti finanziari, al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 185 è prevista una fattispecie di reato, mentre all'art. 187 ter stesso decreto si prevede un illecito amministrativo punito con sanzione pecuniaria, fattispecie, quest'ultima, alla quale la Corte Edu ha riconosciuto natura sostanzialmente penale. E con riferimento all'applicazione del principio del ne bis in idem, i giudici di Strasburgo, in linea con altra precedente decisione (Corte EDU, 10/2/2009, Zolotoukhine c. Russia), hanno precisato che, al di là della qualificazione giuridica dei fatti, ciò che conta è la sovrapponibilità delle condotte poste in essere, rilevando, con riferimento al caso concreto, che era stata contestata un'unica e medesima condotta, prima qualificata come illecito amministrativo e poi inquadrata nell'ambito di una fattispecie penale, commessa dalle stesse persone nella stessa data;
a ciò conseguiva una violazione del principio stabilito LLart. 4 del Protocollo n. 7, in quanto la nuova azione penale riguardava un secondo illecito basato su fatti identici a quelli che avevano motivato la prima condanna definitiva. Diversamente nel caso di specie, per le considerazioni sopra svolte, non si tratta della diversa qualificazione giuridica di uno stesso fatto, ma di plurime condotte diverse e solo in minima parte coincidenti, quali emerse negli accertamenti di merito di cui hanno dato atto le sentenze di primo e di secondo grado, ed integranti diverse violazioni della legge penale.
In conclusione sul punto, ribadendo quanto già affermato da questa Corte (sez. 2 n. 51127 del 28/11/2013, Rv. 258222; sez. 1 n. 12943 del 29/1/2014, Rv. 260133), il principio del ne bis in idem impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in esame la stessa condotta, già definitivamente valutata, in riferimento ad una più ampia fattispecie incriminatrice.
A quanto tutto finora detto consegue l'assoluta irrilevanza, ai fini della decisione sul presente ricorso, della questione di legittimità costituzionale proposta in relazione all'art. 649 cod. proc. pen., non vertendosi nel caso di specie in un'ipotesi di diversa qualificazione giuridica di un medesimo fatto, essendo stato accertato, invece, che, con unità o pluralità di azioni criminose, sono state violate diverse norme di legge.
3.3. Anche con il terzo motivo proposto da BA EP (2.3.) si contesta la mancata applicazione da parte dei giudici di merito del principio del ne bis in idem, di cui all'art. 649 cod. proc. pen., in relazione alla clausola di sussidiarietà prevista nell'art. 648 bis cod. pen., evidenziandosi come il ricorrente, nell'ambito dell'altro procedimento, è stato condannato per concorso nel reato presupposto del riciclaggio, individuato dai giudici di primo grado nel delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui all'art. 416 bis cod. pen.. Anche questa doglianza non merita pregio alla luce delle esaurienti argomentazioni contenute nella recente sentenza delle sezioni Unite di questa Corte che hanno ricostruito la tematica del concorso del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui all'art. 416 bis cod. pen. ed i reati di riciclaggio e reimpiego di cui agli artt. 648 bis e 648 ter cod. pen. ed hanno affermato che la clausola di riserva contenuta nelle predette ultime disposizioni opera nell'ipotesi in cui la contestazione di riciclaggio e reimpiego nei confronti dell'associato abbia ad oggetto denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa, mentre nei confronti del membro dell'associazione mafiosa che ripulisca o reimpieghi il denaro, i beni o le altre utilità riconducibili ai soli delitti scopo, alla cui realizzazione egli non abbia fornito alcun apporto, non opera la clausola di esclusione della responsabilità prevista nell'art. 648 bis cod. pen., in quanto l'oggetto dell'attività tipica del delitto di riciclaggio non è direttamente ricollegabile al reato cui egli concorre, (sez. U. n. 25191 del 27/2/2014, Rv. 259587). Detto ciò, al fine di dare una corretta interpretazione del dato normativo contenuto negli artt. 648 bis e 648 ter cod. pen. che prevede la clausola di riserva, seguendo le argomentazioni sviluppate dalle sezioni unite, occorre esaminare il fatto tipico nelle sue connotazioni oggettive e soggettive con particolare riferimento alla provenienza dei beni oggetto delle attività di riciclaggio o reimpiego. E con riferimento alla dettagliata casistica enucleata nella citata decisione, ritiene il Collegio che il caso di specie, con riguardo alla condotta ascritta al BA, debba essere inquadrato in quell'ipotesi in cui il concorso fra i due reati è possibile, in quanto l'imputato si è incaricato di ripulire denaro, beni ed altre utilità riconducibili ai soli delitti scopo, alla cui realizzazione egli stesso non aveva fornito alcun apporto. Difatti solo il partecipe all'organizzazione che abbia il compito di riciclare o riempiegare la ricchezza prodotta LLorganizzazione stessa non è, sulla base della normativa vigente, punibile per auto riciclaggio, in quanto oggetto della sua condotta sono proprio il denaro, i beni e le utilità che ha concorso a produrre con il suo contributo al sodalizio criminoso.
A questa conclusione deve pervenirsi sulla base dell'esame dei fatti contestati nell'ambito del giudizio di cui al presente ricorso, valutando, altresì, il ruolo concreto di concorrente esterno del sodalizio criminoso riconosciuto a carico del BA nel diverso giudizio definito dal Tribunale di Sciacca. In tale direzione deve rilevarsi che la stessa contestazione alla base del giudizio di cui al presente ricorso fa espresso riferimento alle attività, poste in essere attraverso la Arezzo Costruzioni, di riciclaggio di immobili di proprietà di appartenenti a Cosa Nostra di primario rilievo quali, IN SA, NO EP OM, US ER, OV ER, PA EP costituiti attraverso denaro di provenienza illecita di pertinenza delle suddette persone. Ciò emerge in modo palese dalla ricostruzione delle vicende che hanno riguardato la Arezzo Costruzioni s.r.l., analiticamente riportate nella sentenza impugnata: segnatamente il capannone industriale con uffici annessi sito in via Ugo La Malfa, di cui è menzione nell'imputazione, è risultato essere stato fittiziamente acquistato, in parte per oltre 6.000 mq. edificabili, da parte della Arezzo Costruzioni S.r.l. dalla società in liquidazione Racoin s.p.a. costituita dalla moglie di DO NC, dal fratello di quest'ultimo DO GO e da caruso maria concetta, vedova di NO EN, suocero dei PI NN, tutti personaggi riconducibili al gruppo dei corleonesi di Cosa Nostra. Nel corso del giudizio di primo grado era emerso che l'immobile in questione era in realtà di proprietà di IN SA e di NO EP OM. La realizzazione del capannone sul citato terreno veniva poi affidata all'impresa di PI NN, già condannato per il delitto di associazione mafiosa e vicino al clan dei DO. Con riferimento, poi, all'immobile di via De Gasperi, pure indicato nell'imputazione e sul quale era stato realizzato un edificio per civile abitazione composto da 54 unità immobiliari ed altri locali ad uso commerciale viene dato atto che l'operazione era stata realizzata LLArezzo Costruzioni S.r.l., di cui il BA aveva rilevato il 40% delle quote sociali, mentre il restante 60% era stato rilevato da AS DR, attraverso l'utilizzo di parte del denaro versato in contanti in un'unica soluzione in data 12/5/1981 dai suddetti soggetti, denaro ritenuto di provenienza illecita e di pertinenza di OV ER, OV SA, LA AV EN, PA EP, SA PA, AN MP, RM AR, NC NE, EP BR , soggetti tutti ritenuti facenti parte dello schieramento dei corleonesi capeggiati da IN e OV. Ed ancora la Corte
territoriale, nell'escludere l'identità del fatto di riciclaggio rispetto a quello di concorso esterno nell'associazione a delinquere di stampo mafioso, ha rilevato come la condotta di riciclaggio atteneva a: "denaro dell'associazione mafiosa e di suoi componenti particolari, costituenti il gruppo cd. corleonese di vertice, attraverso la Arezzo Costruzioni s.r.l. e precisamente mediante la realizzazione e vendita di immobili in via De Gasperi ed in via Ugo La Malfa di Palermo ed anche con la successiva redistribuzione dei proventi di dette vendite". Ed in modo ancora più preciso i giudici di primo grado avevano dato atto che non poteva configurarsi "un'ontologica derivazione dei beni oggetto di riciclaggio dalla condotta associativa", nonché, nel descrivere il ruolo ricoperto LLattuale ricorrente nella realizzazione delle finalità di riciclaggio dell'associazione mafiosa, era stato evidenziato che il BA, unitamente al AS, si era fittiziamente intestato le quote di partecipazione della Arezzo Costruzioni S.r.l. ed attraverso questa società aveva riciclato ingentissimi capitali in realtà appartenenti ad esponenti di vertice dell'ala corleonese dell'associazione mafiosa, tra i quali IN, OV, NO e PA, ostacolando in questo modo l'accertamento della provenienza dei suddetti beni.
Risulta, quindi, accertato con valutazione di fatto non censurata e non censurabile in questa sede, che i beni e le altre utilità, che erano stati riciclati LLattuale ricorrente attraverso la Arezzo Costruzioni s.r.l., provenivano per la gran parte da delitti ascrivibili ai sopra indicati esponenti di primo piano di Cosa Nostra appartenenti al gruppo dei corleonesi, delitti alla cui realizzazione il BA stesso non aveva fornito alcun contributo. E sulla base di tale dato di fatto deve escludersi, alla luce delle argomentazioni contenute nella citata decisione delle sezioni unite, con particolare riferimento alla posizione del concorrente esterno nel delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, l'operatività della clausola di riserva contenuta nell'art. 648 bis cod. pen.. Nella direzione ora segnalata la soluzione adottata dai giudici di merito risulta corretta, per le argomentazioni fin qui svolte, da un punto di vista giuridico con conseguente esclusione del vizio di violazione di legge denunciato, essendo poi del tutto irrilevante, in questa sede, il vizio della motivazione contenuto nella sentenza impugnata con riferimento alla questione di diritto affrontata, sulla base di indirizzi giurisprudenziali da considerarsi superati, in ordine alla possibilità del concorso fra il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso e quelli di cui agli artt. 648 bis e 648 ter cod. pen.. Difatti in una tale fattispecie concreta, sulla base del costante indirizzo di questa Corte (sez. 5 n. 4173 del 22/2/1994, Rv. 197993; sez. 2 n. 19696 del 20/5/2010, Rv. 247123), difetta l'interesse all'impugnazione che nasce solo LLerrata soluzione della questione giuridica affrontata.
3.4. Con il quarto motivo BA EP (2.4.) contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento materiale del reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. con riguardo all'individuazione delle attività di investimento da parte del ricorrente di capitali di provenienza illecita ed alle operazioni di intestazione ed alienazione fittizia dei beni facenti capo alla Arezzo Costruzioni S.r.l.. Rileva, sul punto, il Collegio che dalla lettura della sentenza impugnata emerge come si sia potuto evincere il ruolo di riciclatore privilegiato del gruppo dei corleonesi ricoperto LLattuale imputato sulla base delle argomentazioni contenute nella sentenza definitiva della Corte d'Appello di Palermo del 29/4/2009, confermativa della sentenza del Tribunale di Sciacca del 23/2/2004, nella quale lo stesso BA era stato riconosciuto responsabile del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa. Ed, al riguardo, appare necessario precisare che, sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte (sez. 5 n. 36940 del 21/5/2008, Rv. 241581; sez. 2 n. 546 del 7/1/2011, Rv. 249444), condivisa dal Collegio, l'affermazione di responsabilità per il delitto di riciclaggio non richiede l'accertamento dell'esatta tipologia del delitto non colposo presupposto e, in particolare, la precisa identificazione del soggetto passivo, essendo sufficiente la prova logica della provenienza delittuosa delle utilità oggetto delle operazioni compiute, anche se il delitto presupposto sia delineato per sommi capi quanto alle esatte modalità di commissione. Ed inoltre, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, i dati probatori emergenti dalla suddetta decisione sono stati valutati, in linea con quanto previsto LLart. 238 bis cod. proc. pen., unitamente ad altri elementi di prova risultati idonei a confermare le conclusioni alle quali si era pervenuti nel procedimento definito con sentenza irrevocabile. In tal senso il ricorrente non sembra avere adeguatamente considerato l'analitica ricostruzione delle vicende che hanno riguardato l'Arezzo Costruzioni S.r.l. e la persona del BA stesso, riportate nella sentenza impugnata e considerate dalla Corte territoriale idonee, sulla base di dati oggettivi relativi a circostanze di fatto mai contestate nelle fasi di merito del presente giudizio, a confermare l'ipotesi accusatoria in ordine alla finalità perseguita attraverso la società di costituire uno stabile strumento di riciclaggio di capitali mafiosi ed in ordine al ruolo ricoperto all'interno della stessa LLattuale imputato. Al riguardo viene significativamente evidenziato che il BA risultava avere formalmente rilevato la società fin dal 15/4/1981 nella misura del 40% delle quote sociali mentre il restante 60% era stato rilevato da AS DR;
emergeva ancora che entrambi i suddetti soggetti avevano versato alla società, in data 12/5/1981, la somma di due miliardi e duecento milioni di lire, sulla cui legittima provenienza, in alternativa all'ipotesi accusatoria formulata nell'imputazione e comprovata da una serie di elementi, nessun argomento era stato introdotto nel giudizio di merito dalla difesa dell'imputato. In proposito, invece, i giudici di merito hanno dato atto dell'assoluta anomalia dell'operazione, effettuata per contanti in un'unica soluzione ed indicativa, dato anche il considerevole importo, di una certa provenienza illecita. Ed ancora dalla sentenza impugnata risulta che il suddetto AS DR era stato condannato in data 16/12/1987, all'esito del primo maxiprocesso a Cosa Nostra, alla pena di anni quattro di reclusione, poi ridotta in appello ad anni tre, per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., con riferimento proprio all'attività di intestazione fittizia di beni riconducibili a Cosa Nostra dallo stesso realizzata attraverso la Arezzo Costruzioni S.r.l. Estremamente rilevante appare,poi, la circostanza, pure chiaramente evidenziata nella sentenza impugnata, che la Arezzo Costruzioni, in data 2/4/1981 e quindi pochi mesi prima dell'acquisto delle quote da parte del BA, aveva acquistato un terreno in parte edificato nella via De Gasperi di Palermo sul quale veniva realizzato un edificio per civile abitazione composto da 54 unità immobiliari, quello, appunto, descritto nel capo d'imputazione e che i relativi lavori erano stati eseguiti negli anni successivi, quindi in epoca in cui il BA era già entrato nella società, dalla Italcostruzioni di LA ER, moglie di OV ER.
E del resto anche la provenienza del lotto di terreno sito in via Ugo La Malfa, a cui si riferisce l'altra operazione citata nell'imputazione, era, quanto meno in parte, riconducibile, attraverso il ruolo delle mogli formali intestatane, a uomini di Cosa Nostra, quali DO NC ed il fratello DO GO nonché a NO EN, suocero di PI NN, già condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.. Anche in questo caso, come nel precedente, la Corte territoriale ha evidenziato che sul terreno in questione, negli anni in cui il BA era già entrato nella società, i lavori per l'esecuzione di un ampio fabbricato, poi locato alla Telecom, erano stati affidati all'impresa del già citato PI NN. L'immobile così realizzato era stato poi ceduto alla Ariete Costruzioni S.r.l., i cui soci risultavano già essere stati condannati per associazione mafiosa. Segnatamente, sulla base di quanto emerso dalla sentenza definitiva del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo del 22/12/1997, richiamata dalla Corte territoriale, il suddetto acquisto era stato effettuato solo fittiziamente dagli associati mafiosi CA e AR, quali prestanomi di IN SA e NO EP, al fine di sottrarre alla Arezzo Costruzioni, la cui maggioranza delle quote, appunto quelle intestate al AS, era ancora sotto sequestro, l'unico cespite immobiliare.
Anche, con riferimento all'utilizzo, per l'accertamento dei fatti, della citata decisione non appare configurabile alcuna violazione della previsione contenuta nell'art. 238 bis cod. proc. pen. così come costantemente interpretata da questa Corte di legittimità (sez. 3 n. 8823 del 13/1/2009, Rv. 242767; sez. 6 n. 47314 del 12/11/2009, Rv. 245483). In tal senso la Corte territoriale ha valutato il risultato probatorio emerso nella citata decisione unitamente agli altri elementi di prova emersi nel corso del giudizio, valorizzando in tale direzione le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che avevano descritto il ruolo dell'attuale ricorrente quale prestanome e riciclatore dei capitali mafiosi dei corleonesi. Ed è bene, a questo riguardo, precisare che i riscontri esterni necessari alla valutazione probatoria delle sentenze irrevocabili pronunziate in altri procedimenti possono essere individuati anche in elementi già utilizzati nell'altro giudizio, sempre che gli stessi non vengano recepiti acriticamente, ma siano sottoposti a nuova ed autonoma valutazione da parte del giudice (sez. 6 n. 23478 del 19/4/2011, Rv. 250098).
In sostanza, sulla base dei dati ora riportati e degli ulteriori elementi analiticamente riportati nelle sentenze di merito, si è ragionevolmente ritenuto che il ricorrente, unitamente al AS DR, fosse intervenuto fittiziamente, in qualità di socio, divenendo entrambi, ma solo formalmente, proprietari dell'intero pacchetto azionario della Arezzo Costruzioni, riconducibile in realtà a personaggi appartenenti a Cosa Nostra e così consentendo a quest'ultimi di occultare la provenienza delittuosa del denaro e dei beni impiegati per mezzo della Arezzo Costruzioni. La predetta società, per quel che è stato, ragionevolmente, accertato dai giudici di merito, risulta essere, LLepoca della sua costituzione e nell'ambito delle sue lunghe vicende che, come si diceva, hanno visto coinvolto l'attuale ricorrente, fino alla messa in liquidazione, stata costituita al precipuo fine di consentire il riciclaggio di beni e capitali illeciti riconducibili a Cosa Nostra per mezzo dei suoi più noti esponenti;
ciò era avvenuto, in primo luogo, attraverso le due operazioni descritte nell'imputazione relative agli immobili siti in via De Gasperi 53 ed in via Ugo la Malfa, nonché attraverso una condotta proseguita fino al 6/3/1995 e consistita nella restituzione delle somme in favore dei soci AS e BA.
In conclusione sul punto ritiene il Collegio che siano prive di contraddittorietà o illogicità manifeste le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale in ordine alla consapevole partecipazione materiale del ricorrente, in proprio ed in concorso con il AS, già condannato in via definitiva per la medesima attività, alle attività di riciclaggio poste in essere da esponenti di primo piano di Cosa Nostra attraverso la Arezzo Costruzioni, la quale è risultata avere operato quale organo di riciclaggio e reimpiego di capitali illeciti fino alla sua messa in liquidazione, dopo che era stata svuotata dei beni, denaro ed immobili. A colorare ulteriormente la posizione soggettiva dell'attuale ricorrente, con specifico riferimento a quanto dedotto nel ricorso, circa l'inesistenza di rapporti dello stesso con esponenti mafiosi, viene indicata l'ulteriore circostanza che il BA era il proprietario della villa ove risiedeva IN SA all'atto del suo arresto.
3.5. Con il quinto motivo di ricorso BA EP (2.5.), in primo luogo, contesta la qualificazione giuridica del fatto, facendo rilevare che le condotte allo stesso ascritte sono tutte antecedenti alla modifica legislativa dell'art. 648 bis cod. pen. intervenuta con la legge 9 agosto 1993 n. 328, con riguardo all'individuazione dei reati presupposto del riciclaggio, con conseguente impossibilità di configurare il delitto contestato, che, appunto, nella formulazione previgente, non prevedeva fra i delitti presupposto quello di cui all'art. 416 bis cod. pen.. Al riguardo il ricorrente non sembra avere considerato quanto, adeguatamente, argomentato nella sentenza impugnata ed in quella di primo grado, laddove si è dato atto che la condotta di consumazione del riciclaggio si è protratta per tutta la fase di funzionamento della società fino alla sua messa in liquidazione avvenuta in data 6/3/1995; anzi, precisano i giudici di prime cure, in quest'ultima data non risulta che la procedura di liquidazione della società sia stata ultimata con redazione e deposito del bilancio finale di liquidazione e della cancellazione della società dal registro delle imprese, essendo, invece stato redatto, appunto in data 6/3/1995, un inventario dei beni della società da parte dell'LI. Ed è noto che, a tutti gli effetti di legge, una società può considerarsi estinta solo quando siano stati espletati tutti gli adempimenti procedurali previsti dagli artt. 2453 e ss. cod. civ. ed in particolare, per quel che rileva nel caso di specie, sia stata completata la fase liquidatoria, approvato il bilancio di liquidazione ed infine provveduto alla cancellazione della società dal registro delle imprese;
fino al totale completamento di tali adempimenti, la società, sia pure posta in liquidazione, rimane pur sempre attiva da un punto di vista giuridico ed economico, potendo in ogni momento riprendere l'attività imprenditoriale, ovvero essere assoggettata a procedura concorsuale in caso di sopravvenuta insolvenza.
Quanto finora detto sull'esistenza giuridica ed economica dell'Arazzo Costruzioni S.r.l., quanto meno fino alla data indicata nel capo d'imputazione, rileva particolarmente ai fini della valutazione della doglianza in esame: difatti i giudici di merito hanno evidenziato che l'Arazzo Costruzioni aveva rappresentato, dalla sua costituzione e fino alla sua definitiva estinzione come società avvenuta in epoca successiva al 6/3/1995, lo strumento attraverso il quale venivano effettuate le operazioni di riciclaggio e di intestazione fittizia di beni riconducibili ad esponenti di spicco di Cosa Nostra;
segnatamente nella sentenza di primo grado si parla di "strumento e canale utilizzato per ripulire e reimpiegare senza soluzione di continuità denaro di provenienza illecita".
Ciò vale ad introdurre il tema della natura del reato di riciclaggio, che, come correttamente rilevato dai giudici di merito, pur essendo normalmente un delitto istantaneo, può atteggiarsi, data la natura a forma libera dell'incriminazione e come già affermato da questa Corte, a reato eventualmente permanente laddove venga posto in essere con modalità frammentarie e progressive (sez. 2 n. 34511 del 29/4/2009, Rv. 246561). Appare allora opportuno ripercorrere brevemente il percorso normativo che ha portato all'attuale formulazione dell'art. 648 bis cod. pen., introdotto dalla legge 9 agosto 1993 n. 328 recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990". Segnatamente il reato di riciclaggio viene introdotto nel nostro ordinamento dal D.L. 21 marzo 1978, n. 59 conv. nella L. 18 maggio 1978, n. 191, che inserisce nel codice penale l'art. 648 bis con la rubrica "Sostituzione di denaro o di valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione";
si trattava, come osservato dalla dottrina, di una tipica figura di reato a consumazione anticipata, con il quale venivano puniti gli atti diretti a sostituire denaro proveniente da quegli unici tre delitti individuati dal legislatore, non essendo necessario, ai fini della consumazione del reato, l'avvenuta effettiva sostituzione del denaro (sez. 2 n. 13155 del 15/4/1986, Rv. 174381; sez. 2 n. 2851 del 5/12/1991, Rv. 189493). La fattispecie veniva completamente riscritta con la L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 23, da un lato richiedendosi, ai fini della consumazione del reato, l'effettiva sostituzione del denaro, beni o altre utilità provenienti da un più ampio catalogo di delitti pur sempre predeterminato ex lege, non bastando il semplice compimento di atti diretti a sostituirlo e da un altro lato inserendo tra le condotte sanzionate anche quella di ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa del bene. Quindi, in adempimento agli obblighi derivanti per lo Stato italiano LLadesione alla Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato approvata nell'ambito del Consiglio d'Europa in data 8/11/1990, si perveniva alla formulazione della norma attualmente vigente. Essa è caratterizzata in primo luogo LLinserimento nel novero dei reati presupposto del riciclaggio di tutti i delitti non colposi ed in secondo luogo dal significativo ampliamento delle condotte di ripulitura concretamente sanzionabili, fino ad includervi tutte le operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità oggetto del reato. Ed al riguardo questa Corte ha avuto modo di precisare che "il nuovo testo dell'art. 648 bis cod. pen., introdotto dalla L. n. 55 del 1990, art. 23, ha ridisegnato la fattispecie abbandonando la configurazione - tipica di reato a consumazione anticipata - della materialità del reato come fatti o atti diretti alla sostituzione di denaro o altre utilità provenienti da particolari, gravi delitti. L'attuale fattispecie, infatti, si articola in due ipotesi fattuali: la prima consiste nella sostituzione del denaro o delle altre utilità provenienti da specifici delitti;
la seconda opera come formula di chiusura, incriminando qualsiasi condotta - distinta dalla sostituzione - che sia tale da frapporre ostacoli all'identificazione del denaro, dei valori o altro di provenienza illecita specifica" (sez. 1 n. 7558 del 29/3/1993, Rv. 194767). Si è, quindi, voluto introdurre, come ripetutamente rilevato dalla dottrina, una fattispecie di reato a forma libera attraverso la quale il legislatore intende perseguire un ampio spettro di condotte inclusivo di tutte quelle attività dirette a neutralizzare o comunque ad intralciare l'accertamento dell'origine illecita dei proventi ricavati dalle attività delittuose. Ciò vale, in particolare, con riguardo a tutte quelle fattispecie in cui sugli stessi beni vengano poste in essere molteplici e successive operazioni di sostituzione volte a fare disperdere l'origine illecita degli stessi;
si tratta del cosiddetto riciclaggio indiretto che viene a costituire in concreto un ulteriore ostacolo alla tracciabilita della provenienza dei beni e quindi non può che integrare l'elemento materiale del delitto di cui all'art. 648 bis cod. pen. nella sua attuale formulazione. Trattasi, quindi, di un reato che, pur consumandosi già nel momento in cui viene compiuta una singola operazione, fra quelle indicate nella norma, idonea ad ostacolare l'accertamento dell'origine illecita del bene, può continuare ad attuarsi attraverso ulteriori operazioni che perseguono il medesimo obiettivo fino a giungere alla definitiva sottrazione del bene all'identificazione attraverso il suo impiego in ambiti ove non potrà più essere accertata la sua origine delittuosa (sez. 1 n. 5030 del 15/10/1998). Ed anche a questo riguardo si è precisato che il reato di riciclaggio rientra nella categoria delle norme penali a più fattispecie, nelle quali sono previste più condotte illecite considerate, ai fini dell'integrazione del reato, alternativamente equivalenti o fungibili, essendo sufficiente per la consumazione anche il compimento di una sola delle condotte descritte;
e, con particolare pertinenza rispetto al caso di specie, si è, condivisibilmente, ritenuto che, ove più siano le condotte consumative del reato, attuate in un medesimo contesto fattuale e con riferimento ad un medesimo oggetto, si configura un unico reato a formazione progressiva che viene a cessare con l'ultima delle operazioni poste in essere.
Alla luce di quanto finora detto, non può che ravvisarsi la correttezza dell'impostazione accolta dai giudici di merito che hanno considerato il reato ascrivibile all'attuale ricorrente consumato dal 15/4/1981 fino al 6/3/1995, dovendosi prescindere LLindicazione contenuta nel capo d'imputazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. e delle più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;
difatti, sulla base della lettura congiunta della ricostruzione storica dell'attività dell'Arezzo Costruzioni S.r.l. e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia riportate nella decisione di primo grado, la condotta consumativa del reato è stata realizzata, secondo lo schema del reato eventualmente permanente attraverso la predisposizione, per mezzo di prestanomi fra i quali l'attuale ricorrente, dello strumento societario costituito dalla Arezzo Costruzioni S.r.l. operativo fino alla data indicata ed idoneo a ripulire denaro, beni ed altre utilità, risultate in origine riconducibili ad esponenti di primo piano di Cosa Nostra. Siamo in presenza di un reato nel quale l'offesa al bene giuridico protetto dalla norma, da individuarsi, pur tenendo presente la collocazione della norma fra i delitti contro il patrimonio, nella tutela dell'ordine economico suscettibile di essere pesantemente inquinato attraverso l'immissione di capitali di provenienza illecita, è perdurata, per effetto della condotta dell'agente, lungo tutto l'arco di vita ed operatività della Arezzo Costruzioni s.r.l. fino alla sua definitiva liquidazione che ha segnato il definitivo momento di cessazione della situazione antigiuridica.
3.6. Il sesto motivo di ricorso proposto da BA EP (2.6.) coincide con il quarto motivo proposto da LI UI ( 2.12.), dolendosi entrambi gli imputati della ritenuta integrazione nei fatti rispettivamente contestati della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, sia pure in mancanza nella contestazione di una qualsiasi descrizione della condotta idonea ad integrare l'aggravante contestata.
Entrambe le doglianze sono destituite di fondamento. Difatti la Corte territoriale ha fatto, correttamente, rilevare che la circostanza aggravante in argomento è stata ritualmente richiamata nel capo d'imputazione e che nella descrizione delle condotte in cui si sostanzia la contestazione si è fatto espresso riferimento all'esecuzione di attività di agevolazione dell'associazione mafiosa Cosa Nostra con espresso riferimento ai componenti di vertice di detta associazione, i quali, proprio tramite le attività della Arezzo Costruzioni S.r.l., venivano agevolati nella gestione del patrimonio immobiliare riconducibile al gruppo criminale.
3.7. Il settimo motivo di ricorso proposto da BA EP (2.7.) pure si presta ad essere esaminato congiuntamente con il terzo motivo proposto da LI UI ( 2.11.), attenendo entrambi all'eccepita nullità della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen., per difetto di correlazione fra l'accusa contestata ed il fatto ritenuto in sentenza. Entrambe le doglianze sono infondate. Anche su questo punto entrambi i ricorrenti non si confrontano adeguatamente con le affermazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove è stato ricostruito il ruolo dagli stessi ricoperto all'interno della Arezzo Costruzioni S.r.l., che è risultata essere stata costituita ed avere operato fino alla sua messa in liquidazione quale organo di riciclaggio e rempiego di denaro ed altri beni di provenienza illecita appartenenti agli indicati esponenti di Cosa Nostra. Segnatamente con riferimento alla posizione del BA viene, sullo specifico punto sollevato con il ricorso, chiarito che lo stesso risultava avere investito nella società, unitamente a AS DR, la somma di L.
2.200.000.000 di provenienza delittuosa, di cui L. 880.000.000 provenienti proprio dal BA e la rimanente parte proveniente dal AS. A questo riguardo i giudici di prime cure hanno evidenziato come detta operazione, effettuata poco circa un mese LLacquisizione da parte del AS e del BA dell'intero capitale sociale, era stata eseguita con modalità gravemente sospette e tali da precludere la sua tracciabilità. Difatti nel giudizio di merito era stato accertato che si era trattato di un finanziamento da parte dei soci effettuato in contanti ed in un'unica soluzione e che era stato utilizzato per l'acquisto dell'area di via Alcide De Gasperi n. 53 e del terreno acquistato dalla Racoin s.p.a. nonché per la restituzione ai precedenti soci delle anticipazioni dagli stessi corrisposte per partecipare all'asta della liquidazione coatta amministrativa. Considerazioni di carattere logico che non presentano vizi di legittimità hanno consentito al riguardo di fare scaturire da tali elementi oggettivi una necessità di dissimulare l'effettiva provenienza del denaro e la necessità, perseguita anche con una serie di condotte successive, di fare perdere le tracce dello stesso, tracce che avrebbero inevitabilmente condotto agli effetti titolari, tutti appartenenti a Cosa Nostra. In sostanza non si è posto nel giudizio di merito un problema di correlazione fra accusa contestata e sentenza, ma il giudice di primo grado si è limitato a chiarire in punto di fatto, il ruolo ricoperto dal BA all'interno della società, della quale deteneva il 40% delle azioni nell'ambito di una contestazione ampia, che faceva riferimento, anche da un punto di vista temporale, al periodo di attività della società fino alla sua messa in liquidazione. Ed anche con riguardo alla posizione dell'LI, legittimamente, la Corte territoriale ha escluso la violazione del principio di correlazione fra accusa contestata e sentenza invocato dal ricorrente, essendo stato allo stesso contestato il ruolo svolto all'interno della Arezzo Costruzioni S.r.l. nella sua qualità di amministratore giudiziario delle quote in sequestro dalla data della nomina fino alla messa in liquidazione della società. In tale direzione i giudici di merito hanno potuto individuare anche nella condotta di restituzione delle ingenti somme ai soci AS e BA un'attività di esecuzione del reato che rientrava nella condotta contestata nel capo d'imputazione.
3.8. Passando all'esame dell'ultimo motivo di ricorso proposto da BA EP (2.8.), con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, motivo coincidente con la seconda doglianza proposta LLLI ( 2.10), la motivazione della sentenza impugnata risulta senz'altro esaustiva nell'avere riconosciuto l'aggravante in trattazione sotto l'aspetto della condotta finalizzata ad agevolare il sodalizio criminoso Cosa Nostra. Deve sul punto ribadirsi che la L. n. 203 del 1991, art. 7 configura due diverse ipotesi di circostanze aggravanti: la prima si applica al reato commesso da un soggetto, appartenente o meno all'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., che si avvale del metodo mafioso;
tale è quella condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica fatta di intimidazione su un numero determinato o indeterminato di persone. Non deve formare oggetto di prova ai fini dell'integrazione dell'aggravante l'esistenza dell'associazione mafiosa, essendo sufficiente avere ingenerato nella vittima del reato la consapevolezza che l'agente appartenga a tale associazione. In questo senso si è espressa questa Corte nell'individuare la ratio della circostanza aggravante in argomento:
"La ratio della disposizione di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando metodi mafiosi o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino da mafiosi, oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi, quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata" (sez. 6 n. 582 del 19.2.1998, Rv. 210405). Invece la seconda ipotesi di circostanza aggravante, richiedendo, per la sua integrazione, che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, implica necessariamente l'esistenza reale e non semplicemente supposta di essa (sez. 1 n. 1327 del 18.3.1994, Rv. 197430). Ma non dovrà essere provata l'effettiva agevolazione dell'associazione mafiosa, essendo sufficiente accertare l'oggettiva finalizzazione dell'azione all'agevolazione del gruppo criminale e non già a favorire soltanto un partecipe di detto gruppo.
Ora dalla motivazione della sentenza impugnata emerge in modo evidente che, nel caso di specie, si è fatto riferimento alla circostanza aggravante in argomento così come delineata nella seconda fattispecie astratta sopra descritta. In tale direzione la Corte territoriale ha valorizzato la provenienza mafiosa dei capitali investiti nell'Arezzo Costruzioni e le condotte poste in essere dagli attuali imputati culminate nella restituzione solo formale, da parte dell'LI, in favore del BA e del AS, di ingenti somme destinate in realtà a Cosa Nostra. Legittimamente la Corte territoriale ha ravvisato nelle condotte poste in essere dagli attuali ricorrenti, perdurate fino alla data di definitiva messa in liquidazione della società e quindi ben oltre l'entrata in vigore della norma che ha introdotto la circostanza aggravante in argomento (D.L. 13 maggio 1991, n. 152 conv. nella L. 12 luglio 1991, n. 203), la comune volontà di agire allo specifico scopo di agevolare Cosa Nostra, in una delle attività essenziali per la stessa, quali il riciclaggio di capitali illeciti ed il loro impiego in attività economiche e finanziarie. Deve, sul punto, ancora rilevarsi che, sulla base di affermazioni costanti di questa Corte (sez. 5 n. 17979 del 5/3/2013, Rv. 255517; sez. 2 n. 15082 del 12/2/2014, Rv. 259558), condivise dal Collegio, la circostanza aggravante in argomento resta integrata anche laddove, come avvenuto nel caso di specie, la condotta di agevolazione abbia per beneficiario il vertice di un'associazione mafiosa, nella persona del capo mafia, quando si riferisca al "core business" della stessa associazione, in quanto costituente la finalità fondamentale della struttura verticistica, con la conseguenza che, in tale caso, gli interessi del capo e quelli dell'associazione coincidono.
Con riferimento poi alle più generiche contestazioni attinenti il trattamento sanzionatorio, non risultano censurabili in questa sede le determinazioni dei giudici di merito in ordine all'entità della pena irrogata al BA ed alla mancata concessione allo stesso delle attenuanti generiche;
difatti si è, ragionevolmente, fatto riferimento alla particolare gravità delle condotte poste in essere LLimputato, che ha agito per lungo tempo come costante collaboratore dell'associazione mafiosa permettendo alla stessa di realizzare consistenti profitti.
3.9. Passando all'esame del ricorso proposto da LI UI, con riferimento a quanto dedotto nel primo motivo proposto (2.9.), la Corte territoriale, ad una premessa in diritto inerente la natura e gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 648 ter cod. pen., ha fatto seguire un'analisi delle condotte concretamente ascritte all'imputato ritenute idonee ad integrare, da un punto di vista materiale e psicologico, il delitto contestato. In questa direzione, premesso che la norma incriminatrice punisce proprio le condotte di riempiego in attività economiche e finanziarie di proventi illeciti, ragionevolmente da parte della Corte territoriale, si è ritenuto di dovere ravvisare gli estremi della condotta illecita nella restituzione di un prestito gravato da interesse, costituente un'ipotesi di attività finanziaria. Ed, in punto di fatto, la sentenza impugnata ha dato atto che il ricorrente, quale amministratore unico, ha restituito un prestito ai soci corrispondendo agli stessi anche gli interessi ed utilizzando il capitale della società; in questo modo ha riempiegato le somme esistenti nelle casse della società, provenienti da Cosa Nostra, ponendo in essere consapevolmente la condotta materiale vietata LLart. 648 ter cod. pen.. Ed ancora ragionevolmente la condotta integrativa del reato viene ravvisata nella cessione fittizia dell'immobile di via Ugo La Malfa, in quanto si trattava di un bene riconducibile a Cosa Nostra ed in particolare a IN SA ed a NO EP OM e con la vendita a terzi lo stesso è stato "impiegato" e quindi sostituito con somme di denaro, che poi, attraverso la restituzione dei prestiti di cui si è detto, sono tornate di nuovo nella disponibilità del sodalizio mafioso. In questo senso, rispondendo alle doglianze mosse con l'atto di appello, la Corte territoriale ha evidenziato come l'attuale ricorrente avesse ricoperto un ruolo determinante nelle vicende connesse alla Arezzo Costruzioni, avendo operato all'interno della predetta società quale amministratore unico fin dal 1984 e fino a quando la stessa non veniva posta in liquidazione nel mese di dicembre 1994; in tale sua posizione, hanno ragionevolmente ritenuto i giudici di merito, lo stesso ha posto in essere le condotte sopra descritte in epoca successiva all'introduzione del reato di cui all'art. 648 ter cod. pen. e fino a tutto il 1994, provvedendo a restituire il denaro di provenienza illecita in favore del BA e del AS. Specificamente la sentenza impugnata contiene l'analitica ricostruzione delle restituzioni di somme di denaro effettuate LLLI nei confronti del AS, soggetto che risultava già condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. proprio per essere stato riconosciuto come prestanome e riciclatore dei mafiosi.
Il quadro probatorio poi risulta essersi completato attraverso le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, i quali hanno consentito di chiarire quale era l'effettiva finalità perseguita attraverso la restituzione delle somme al AS. Non presenta, quindi, vizi di legittimità la conclusione alla quale è pervenuta la Corte territoriale riconoscendo l'LI, quale "... organo esecutore della volontà della mafia imprenditrice che investiva nel settore delle costruzioni, realizzava poi profitti e li distribuiva". Le conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici di merito risultano pienamente conformi agli approdi ermeneutici della giurisprudenza di legittimità in ordine al delitto di cui all'art. 648 ter cod. pen.; segnatamente si è affermato che le disposizioni di cui agli artt. 648 bis e 648 ter cod. pen., pur configurando reati a forma libera, richiedono che le condotte di riciclaggio e reimpiego siano caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio, risultando dirette in ogni caso ad ostacolare l'accertamento dell'origine delittuosa di denaro, beni o altre utilità (sez. 1 n. 1470 del 11/12/2007, Rv. 238840; sez. 2 n. 39756 del 5/10/2011, Rv. 251194). Ed appunto, nel caso di specie, attraverso la simulata restituzione di un prestito ai prestanomi compiacenti, l'LI ha consentito al sodalizio mafioso ed ai suoi esponenti di maggiore rilievo di assicurarsi la disponibilità del denaro di provenienza illecita. Ricorre, quindi, nella condotta accertata a carico dell'LI quel segmento di operatività della fattispecie incriminatrice in argomento, residuale rispetto alle previsioni contenute negli artt. 648 e 648 bis cod. pen., individuato dalla giurisprudenza di questa
Corte nel diretto impiego del denaro di provenienza delittuosa in attività economiche, nel caso di specie si è trattato della suddetta restituzione simulata del prestito, attraverso le quali il denaro stesso viene ripulito. In tal senso si è, infatti, ritenuto integrare il solo delitto di impiego di beni di provenienza illecita, nel quale rimangono assorbiti quelli di ricettazione e di riciclaggio, la condotta di colui che realizza, in un contesto unitario caratterizzato sin LLorigine dal fine di riempiego dei beni in attività economiche o finanziarie, le condotte tipiche di tutte e tre le fattispecie menzionate (sez. 2 n. 4800 del 11/11/2009, Rv. 246276).
Ed anche con riferimento ai profili psicologici del reato contestato, la Corte territoriale ha evidenziato con argomentazioni prive di contraddittorietà o illogicità manifeste come il ricorrente dovesse essere necessariamente consapevole che la restituzione della somme effettuata in favore del AS era volta a fare rientrare le attività finanziarie della società nella diretta disponibilità di Cosa Nostra e dei suoi più pericolosi esponenti di vertice. In tal senso i giudici di Palermo, valorizzando il dato oggettivo relativo all'intervenuta condanna nel 1987 del AS DR per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa per essere stato, appunto, il prestanome dei corleonesi, dato di cui il ricorrente doveva essere consapevole.
Ancora la Corte territoriale si è adeguatamente confrontata con il dato, rilevato nel gravame e nei motivi di ricorso, relativo all'avvenuta revoca del sequestro di prevenzione sulle quote intestate al AS, rilevando come permaneva fino a tutto il 1994 il sequestro disposto disposto LLufficio istruzione del Tribunale di Palermo.
In sostanza i giudici di merito hanno, ragionevolmente, ritenuto di ancorare a tre circostanze di fatto la ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato escludendo che l'imputato potesse essere in buona fede nel momento in cui disponeva la restituzione delle somme al AS ed al BA: si tratta della circostanza che le quote della Arezzo costruzioni S.r.l. intestate al AS erano ancora in sequestro;
del dato che il AS era stato condannato per associazione mafiosa per essere stato proprio il prestanome dei corleonesi e della circostanza che la suddetta società era stata indicata espressamente come una società paravento di OV e IN. In questo quadro vengono valutate, da parte dei giudici di merito, le operazioni di restituzione di somme a BA ed al AS per un totale di circa 4 miliardi di lire nonché la vendita dell'immobile di maggior pregio del patrimonio della società.
E di certo, in questo contesto di valutazione dell'elemento soggettivo del reato, non poteva essere ignorata dai giudici del merito la circostanza relativa all'imputato BA, al quale era direttamente riconducibile la proprietà della villa ove risiedeva IN SA al momento del suo arresto dopo una latitanza durata tanti anni nonché le circostanze accertate in ordine ai rapporti intercorsi fra la famiglia del ricorrente ed il BA stesso;
segnatamente veniva dato atto che la moglie ed i figli dell'LI erano soci del BA e che la prima lavorava altresì presso un centro sportivo gestito sempre dal BA. Ed ancora viene evidenziato come dovevano essere certamente note all'LI, amministratore della società per oltre un decennio, le ulteriori circostanze di fatto accertate nel corso del giudizio ed in particolare il fatto che il palazzo di via De Gasperi era stato realizzato da una società riconducibile a OV ER e quello di via La Malfa LLimpresa di PI NN, anch'egli condannato per mafia.
In sostanza la Corte territoriale ha evidenziato, sulla base di dati oggettivi, come nel giudizio fosse emerso un coinvolgimento diretto dell'imputato, tramite le persone del AS e del BA, in attività dirette a favorire in modo estremamente significativo, tramite i suddetti, Cosa Nostra, coinvolgimento concretizzatosi, appunto, nella restituzione ai predetti BA e AS di ingenti somme di denaro e nella vendita di beni del patrimonio della società. In questo contesto fattuale irrilevanti sono risultate, ai fini della valutazione dell'elemento psicologico del reato, le presunte distrazioni di somme che l'LI avrebbe effettuato dalle casse della Arezzo Costruzioni al fine di ripianare i debiti della sua società finanziaria.
La Corte territoriale si è poi adeguatamente confrontata con l'argomentazione difensiva sviluppata nei motivi di appello e pedissequamente riproposta con il ricorso per Cassazione in ordine alla diversa proposta avanzata dal ricorrente sulla destinazione delle somme asseritamente anticipate dai soci AS e BA. Ritiene al riguardo il Collegio che non possano ipotizzarsi sul punto vizi di legittimità della decisione nella parte in cui si è affermato che a nulla rilevava, ai fini dell'integrazione del reato contestato, la suddetta proposta avanzata LLLI, in quanto era emerso che lo stesso era risultato essere stato per oltre un decennio, nella sua qualità di amministratore della società, il fedele esecutore di un disegno delittuoso volto a perseguire l'obbiettivo di restituire al sodalizio mafioso, tramite soggetti ad esso risultati collegati, ingentissime somme di denaro che venivano sottratte dal vincolo apposto LLautorità giudiziaria.
Con specifico riferimento, poi, alla vendita del capannone di via Ugo La Malfa, la fittizzietà dell'operazione risulta essere stata ricostruita non solo sulla base della sentenza definitiva con la quale era stata accertata un'interposizione fittizia nel senso che l'immobile era stato trasferito da una società prestanome, quale la Arezzo Costruzioni, ad altri soggetti anch'essi prestanome attraverso la società Ariete facente capo a CA e AR, ma anche sulla base delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia. A nulla rileva, quindi come ragionevolmente argomentano i giudici di merito, il pagamento del prezzo, in quanto il fine dell'operazione era, appunto, quello di trasferire il bene, nell'interesse dei vertici di Cosa Nostra ed al fine di sottrarlo dai possibili provvedimenti ablatori, da un prestanome ad un altro. La combinata e ragionevole lettura degli elementi emersi dalla sentenza definitiva unita ai dati concordanti acquisiti attraverso le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia NG OG, MO NC Paolo e US NN, i quali tutti hanno riferito che l'immobile in questione apparteneva a IN e NO e che l'accensione del mutuo da parte dei fittizi acquirenti CA e AR serviva a giustificare il rilevante esborso di denaro, consentono di escludere qualsiasi violazione dell'art. 238 bis cod. proc. pen.. In conclusione sul punto, i giudici di appello, rispondendo alle specifiche doglianze mosse con l'atto di appello e riproposte con il ricorso per Cassazione, hanno evidenziato, all'esito di un argomentare privo di contraddittorietà o di illogicità manifeste, che: "... la vendita dell'immobile di via La Malfa effettuata nel 1993 e la successiva restituzione delle somme al AS e da questa ai corleonesi che dopo l'arresto di IN SA erano capeggiati dal duo LL - US NN, costituisce una tipica operazione di riempiego di beni di provenienza illecita palesemente finalizzata alla dismissione del maggiore cespite immobiliare di Arezzo S.r.l., la cui maggioranza del capitale sociale era ancora in giudiziale sequestro, ed alla monetizzazione così da permettere ai mafiosi ed a AS DR in primo luogo di acquisire i vantaggi dell'attività edilizia precedentemente svolta senza correre il rischio della confisca".
In tale complesso programma criminoso, proseguito fino alla definitiva liquidazione della società avvenuta nel 1995, i giudici di merito hanno individuato la condotta, inquadrabile nella violazione dell'art. 648 ter cod. pen., ascrivibile all'attuale ricorrente e consistita, appunto, nell'avere curato la fase della trattativa intercorsa con i fittizi acquirenti CA e AR, prestanome di IN e NO fino alla conclusione dell'operazione con la definitiva alienazione dell'immobile. E ciò si pone perfettamente in linea con le affermazioni di questa Corte di legittimità in tema di elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 ter cod. pen. e di differenza di quest'ultimo rispetto alle fattispecie di ricettazione e di riciclaggio;
in tal senso si è, appunto, affermato che il presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter cod. pen. è costituito dalla provenienza da delitto del denaro o delle altre utilità di cui l'agente è venuto a disporre;
esse, invece, vengono a distinguersi, sotto il profillo soggettivo per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della suindicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda e la terza richiedono la specifica finalità di fare perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie (sez. 4 n. 6534 del 23/3/2000, Rv. 216733; sez. 2 n. 18103 del 10/1/2003, Rv. 224394).
3.10. Quanto all'ultimo motivo proposto LLLI ( 2.13.), contenente generiche contestazioni attinenti il trattamento sanzionatorio, ugualmente al BA per le medesime considerazioni già svolte in ordine alla particolare gravità delle condotte accertate, non risultano censurabili in questa sede le determinazioni dei giudici di merito in ordine all'entità della pena irrogata ed alla mancata concessione allo stesso delle attenuanti generiche.
4. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2014