Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/1999, n. 1906
CASS
Sentenza 13 gennaio 1999

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La prova testimoniale, regolarmente ammessa e assunta, è utilizzabile pure se non supportata documentalmente, anche in considerazione del fatto che il difensore che voglia contestare la deposizione testimoniale sulla base di risultanze documentali ha il potere di chiedere in qualsiasi momento l'acquisizione dei documenti rilevanti ex art. 234 cod. proc. pen., senza dover rispettare i termini stabiliti dall'art. 469 cod. proc. pen. per le prove orali. (Nella specie era stata contestata la deposizione testimoniale del pubblico ufficiale che aveva eseguito una verifica fiscale e aveva accertato l'evasione dell'i.v.a. sulla scorta delle fatture di acquisto e di vendita rinvenute nell'azienda, non acquisite agli atti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/1999, n. 1906
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1906
    Data del deposito : 13 gennaio 1999

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