Sentenza 13 gennaio 1999
Massime • 1
La prova testimoniale, regolarmente ammessa e assunta, è utilizzabile pure se non supportata documentalmente, anche in considerazione del fatto che il difensore che voglia contestare la deposizione testimoniale sulla base di risultanze documentali ha il potere di chiedere in qualsiasi momento l'acquisizione dei documenti rilevanti ex art. 234 cod. proc. pen., senza dover rispettare i termini stabiliti dall'art. 469 cod. proc. pen. per le prove orali. (Nella specie era stata contestata la deposizione testimoniale del pubblico ufficiale che aveva eseguito una verifica fiscale e aveva accertato l'evasione dell'i.v.a. sulla scorta delle fatture di acquisto e di vendita rinvenute nell'azienda, non acquisite agli atti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/1999, n. 1906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1906 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori: Udienza pubblica
Dott. Davide AVITABELE Presidente del 13/1/1999
Dott. Giuseppe SAVIGNANO Consigliere SENTENZA
Dott. Aldo Sebastiano RIZZO Consigliere N. 38
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Carlo GRILLO Consigliere N. 25915/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da PR NA, nata a [...] il [...], avverso la sentenza resa il 16.12.1997 dal tribunale di Napoli. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere dr. Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dr. Antonio Siniscalchi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
In fatto e in diritto
1 - Con sentenza del 16.12.1997 il tribunale di Napoli ha dichiarato NA RI colpevole del reato continuato di cui all'art. 1, comma 2, nn. 1 e 2, legge 516/1982, perché - quale socia accomandataria della s.a.s. Supermercato Alimentari - avendo effettuato nell'anno 1991 cessioni di beni, ne aveva omessa la fatturazione e l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'i.v.a., per un ammontare di lire 67.627.000, superiore al 2% dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata (accertato in Napoli il 2.6.1994).
Per l'effetto il tribunale, concesse le attenuanti generiche, ha condannato l'imputata alla pena di lire 700.000 di ammenda, oltre alle pene accessorie di giustizia.
2 Avverso la condanna la RI ha proposto ricorso, lamentando mancanza o manifesta illogicità di motivazione.
3 - Il ricorso è infondato e va respinto.
Il tribunale ha fondato il giudizio di responsabilità dell'imputata sulla deposizione testimoniale del funzionario del competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, IO Zinno, nonché sul verbale di constatazione acquisito al fascicolo di ufficio. Il teste aveva riferito con precisione e dovizia di particolari i modi e i criteri con cui era stata condotta la verifica fiscale sulla s.a.s. Supermercato Alimentari per gli anni 1991-94, spiegando in particolare che i prezzi di acquisto e di vendita della merce erano stati desunti dalle fatture di acquisto e di vendita rinvenute nell'azienda, e che il calcolo della c.d. percentuale di ricarico per gli anni precedenti a quello della verifica era stato effettuato in contraddittorio con la imputata, tenendo conto anche delle differenti quantità di merce venduta per le varie categorie. Un siffatto accertamento dei corrispettivi non annotati è sorretto da motivazione adeguata e logica, e non può essere censurato in sede di legittimità.
Tanto meno può essere contestato - come ha fatto il ricorrente - con l'argomento che la deposizione testimoniale del funzionario non sarebbe utilizzabile perché non sorretta dai necessari documenti, e in particolare dalle fatture. In un processo accusatorio come quello vigente, fondato sul principio di oralità, la prova per testi, regolarmente ammessa ed assunta, è sicuramente utilizzabile anche se non documentalmente supportata. E ciò anche perché il difensore che voglia contestare la deposizione testimoniale sulla base di risultanze documentali ha il potere di chiedere in qualsiasi momento l'acquisizione dei documenti rilevanti ex art. 234 c.p.p., senza dover rispettare i termini stabiliti dall'art. 468 c.p.p. per le prove orali.
4 - Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese processuali. Considerato il contenuto del gravame non si ritiene di dover comminare anche la sanzione pecuniaria di cui all'art 616 c.p.p.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 1999