Articolo 23 della Legge 19 marzo 1990, n. 55
Articolo 22Articolo 24
Versione
7 aprile 1990
Art. 23.
1. L' articolo 648-bis del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 648-bis. - (Riciclaggio. - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilita' provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilita', ovvero ostacolata l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.
La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".
Entrata in vigore il 7 aprile 1990
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