Sentenza 29 aprile 2009
Massime • 2
In tema di rogatorie internazionali all'estero, l'acquisizione di copie, non singolarmente autenticate, di atti investigativi non rende tali atti inutilizzabili, considerato che, in base alla consolidata prassi internazionale instauratasi in materia, che prevale rispetto agli enunciati testuali degli artt. 696 comma primo e 729 comma primo cod. proc. pen., l'atto formale di trasmissione da parte dell'autorità straniera richiesta garantisce implicitamente l'autenticità e la conformità degli atti trasmessi in semplice fotocopia.
Il delitto di riciclaggio, pur essendo a consumazione istantanea, è a forma libera e può anche atteggiarsi a reato eventualmente permanente quando il suo autore lo progetti e lo esegua con modalità frammentarie e progressive.
Commentario • 1
- 1. Riciclaggio: è un reato a forma liberaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 ottobre 2023
La massima Il riciclaggio è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può consistere anche in una pluralità di distinti atti in sé leciti, realizzati a distanza di tempo l'uno dall'altro, purchè unitariamente riconducibili all'obiettivo comune cui sono finalizzati, ossia l'occultamento della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità che ne costituiscono l'oggetto, con la conseguenza che non è essenziale la preventiva individuazione e previsione dei singoli atti da compiere, potendo gli stessi essere individuati di volta in volta in ragione della loro rilevanza per l'acquisizione definitiva del provento del delitto (Cassazione penale , sez. II , …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/04/2009, n. 34511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34511 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 29/04/2009
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 1829
Dott. RENZO Michele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 38838/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI MA, nato il [...];
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal consigliere dott. Michele Renzo;
Sentito il Pubblico Ministero, sost. proc. gen. Dott. DI CASOLA Carlo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore dell'imputato, avv. Pares Andrea del Foro di Milano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 20 giugno 2003, pronunciata all'esito di rito abbreviato, il G.I.P. presso il Tribunale di Milano condannava GI MA alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa, riconoscendolo colpevole di più delitti di ricettazione e riciclaggio riuniti in continuazione. Le contestazioni mosse al GI mettevano tutte capo al ruolo di fiduciario dell'On. Bettino Craxi, svolto tra 1993 e il 1994, in relazione alla gestione di denaro e titoli provenienti dai delitti di finanziamento illecito a partiti politici e corruzione. Con i motivi d'appello il GI contestava anzitutto che si potesse configurare riciclaggio o ricettazione con riferimento al finanziamento di partiti politici, poiché le somme di denaro non derivavano dal reato, ma semplicemente vi erano attinenti.
Relativamente ad uno dei conti correnti svizzeri sui quali erano custoditi i fondi riconducibili all'On. Craxi, il GI sosteneva che non potesse configurarsi riciclaggio, in quanto il rapporto era stato chiuso prima del 9 agosto 1993, data in cui i delitti presupposti del riciclaggio erano stati allargati a tutti quelli non colposi. L'appellante precisava che non potevano rilevare, ai fini della colpevolezza, eventuali movimentazioni del denaro successive alla chiusura del conto. Sotto il profilo processuale, l'appellante eccepiva l'inutilizzabilità degli atti acquisiti all'estero in violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, nonché delle note della Guardia di Finanza nelle date del 13 ottobre 1998 e del 18 novembre 1998, acquisite posteriormente alla scadenza del termine per le indagini preliminari.
Con sentenza 8 febbraio 2005 la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza impugnata, ribadendo la giuridica idoneità del delitto di finanziamento illecito a partiti politici a costituire presupposto del delitto di riciclaggio;
affermando che tale ultimo delitto era configurabile anche rispetto ai fondi custoditi sul conto Macin Holding, chiuso nel giugno 1993, con riferimento alle movimentazioni del denaro successive all'estinzione del conto;
spiegando l'infondatezza dell'eccezione d'inutilizzabilità degli atti acquisiti all'estero, centrata sull'autenticità della documentazione trasmessa dagli Stati richiesti, alla stregua della legislazione convenzionale e delle consuetudini internazionali. Relativamente all'eccezione d'inutilizzabilità ex art. 407 c.p.p., comma 3 la Corte d'Appello elencava più argomenti per la dimostrazione della sua infondatezza: anzitutto la constatazione che il periodo rispetto al quale poteva formularsi l'eccezione doveva restringersi all'intervallo tra il 27 luglio 1997 (scadenza del termine per le indagini) e il 6 giugno 1998 (formulazione della richiesta di rinvio a giudizio), mentre gli atti dei quali l'appellante contestava concretamente l'utilizzazione erano soltanto le note G.d.F. del 13 ottobre 1998 e del 18 novembre 1998. In secondo luogo, si osservava che nella specie si discuteva di atti ripetibili, ossia di accertamenti documentali rispetto ai quali l'epoca di rilevamento non poteva assumere rilievo, in quanto essi erano pur sempre rimpiazzatali da un nuovo esame dei documenti, dall'acquisizione di fonti alternative, dall'audizione di persone informate sui fatti. In tale prospettiva, secondo la Corte d'Appello, non poteva rilevare ai fini dell'utilizzabilità l'epoca in cui erano stati compiuti gli accertamenti oggetto delle relazioni di polizia giudiziaria, poiché "guel che importa ai fini dell'utilizzabilità è che la polizia giudiziaria ne abbia riferito quando le indagini non erano interdette, costruendo in quel momento un mezzo di prova pienamente utilizzabile in questa sede" (pag. 30 della sentenza). Inoltre, il giudice d'appello spiegava come l'eccezione d'inutilizzabilità fosse priva di ricadute sul processo, poiché gli atti coinvolti nell'eccezione attenevano a fatti il cui ingresso nel processo era possibile in base ad altre attività processuali, anteriori o posteriori nel tempo, ma comunque sicuramente utilizzabili. Infine, la Corte di merito affermava che i tratti istituzionali del giudizio abbreviato prescelto dall'imputato facessero si che il negozio abdicativo sul rito avesse coperto ogni vizio sanabile, ivi compresa la violazione della scadenza prevista dall'art. 407 c.p.p., almeno nella parte in cui concerneva accertamenti di polizia giudiziaria pacificamente rinnovabili al dibattimento. Secondo il giudice d'appello la scelta del rito abbreviato è in grado di elidere sia l'inutilizzabilità "fisiologica" nel giudizio accusatorio (ossia quella propria degli atti deputati alla formazione della prova, che è riservata alla sede dibattimentale) sia l'inutilizzabilità derivante da violazioni sanabili, restando così rilevanti unicamente le inutilizzabilità derivanti dalla violazione di norme inderogabili. L'implicita rinuncia dell'imputato all'inutilizzabilità ex art. 407 c.p.p., comma 3 era altresì rivelata, nel caso di specie, dal lungo procedimento di formazione del fascicolo, caratterizzato da una fase di specifico contraddittorio aperto in base ad ordinanza del giudice in data 8 ottobre 2002 e conclusosi soltanto il 20 marzo 2003, con la reiterata scelta del rito abbreviato da parte dell'imputato dopo che il P.M. aveva partitamente individuato gli atti sui quali intendeva fondare l'esercizio dell'azione penale.
Sulla base di tale complessiva argomentazione la Corte di merito affermava la completa utilizzabilità di tutti gli atti contenuti nel fascicolo, ivi compresi quelli eventualmente riferibili al periodo 27 luglio 1997 - 6 giugno 1998, così revocando il contrario giudizio espresso dal giudice di primo grado.
Ricorrono i difensori dell'imputato con tre motivi. Col primo motivo si rileva violazione di legge e illogicità di motivazione rispetto alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il capo 2) della rubrica, ove gli si contestava il riciclaggio per aver trasferito su altri conti in corso d'identificazione le somme transitate sul conto Macin Holding aperto presso la banca ET & C.ie di Ginevra. Il P.M. aveva individuato la data di conclusione della condotta nel 29 marzo 1994, ma nel corso del processo era stato dimostrato inequivocabilmente che il conto in questione era stato chiuso nel giugno 1993 e perciò la condotta non era incriminabile secondo la formulazione dell'art. 648 bis anteriore alla L. 9 agosto 1993, n. 328. Lo slittamento della condotta punibile al 29 marzo 1994
non era accompagnato dalla concreta individuazione di azioni compiute dall'imputato, sicché la condanna in relazione a quel capo della rubrica era illegittima per due ragioni alternative: o l'originaria nullità del capo d'imputazione per indeterminatezza, o la violazione dell'art. 521 c.p.p. nel caso si fosse ritenuto che la condotta colpevole successiva alla chiusura del conto Macin Holding fosse emersa posteriormente alla richiesta di rinvio a giudizio. Col secondo motivo si denunciano due tipologie di violazione di legge e mancanza di motivazione: la prima in relazione a talune delle eccezioni formulate circa la legittimità dei procedimenti seguiti nelle rogatorie internazionali, la seconda in relazione agli atti assunti dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari. In particolare, si lamenta mancanza di motivazione sul punto della restituzione delle rogatorie dall'autorità straniera a quella italiana, che non sarebbe avvenuta attraverso il Ministero della Giustizia, come prescritto dal par. 2 dell'art. 15 della Convenzione europea di Assistenza giudiziaria in materia penale;
anche in ordine alla trasmissione delle rogatorie all'estero si eccepisce che non si sia attivata l'Interpol, come da par. 5 dell'art. 15 della C.E.A.G.. Si denuncia poi violazione del combinato disposto degli artt. 27, 29 e 77 della Legge Federale Svizzera sull'assistenza internazionale in materia penale (LAIMP) perché la ricezione delle rogatorie non era avvenuta a mezzo dell'ufficio federale di polizia. L'appellante ribadisce altresì quanto già precisato in apposita memoria difensiva del 19 settembre 2002, e cioè che in relazione ai vizi eccepiti "un'elencazione dettagliata appaia oltremodo difficoltosa, a causa della presenza, nel fascicolo processuale, di centinaia di pagine di documenti provenienti dall'estero rispetto ai quali non sono chiaramente identificatili i vari passaggi seguiti dalle richieste rogatoriali in esecuzione delle quali tale documentazione è stata effettivamente trasmessa (si può, peraltro rilevare, come il mezzo più frequente di trasmissione utilizzato sia il fax)". Infine, il ricorrente torna sull'argomento della certificazione di conformità dei documenti trasmessi dall'autorità straniera, assumendo che l'indirizzo giurisprudenziale foriero di un'interpretazione sostanzialmente abrogatrice della chiara lettera della L. 5 ottobre 2001, n. 367, art. 9 si pone in contrasto coi principi dell'ordinamento, legittimando una prassi contra legem che non sarebbe consentita nemmeno dall'art. 31 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Egli rinnova pertanto l'eccezione d'inutilizzabilità derivante dalla mancata certificazione di conformità.
A proposito della seconda tipologia di violazione, il ricorrente argomenta che la giurisprudenza di legittimità non consente di discernere, tra le varie categorie di inutilizzabilità, quelle riferite ad atti ripetibili o irripetibili, distinzione sulla quale la Corte d'Appello ha fondato le proprie affermazioni circa l'irrilevanza dell'inutilizzabilità. Inoltre, la stessa giurisprudenza aveva già ripetutamente assunto a presupposto di talune sue decisioni (Sez. Un., sent. n. 16 del 21 giugno 2000, Tammaro e Sez. 6, sent. n. 1449 dep. il 15 gennaio 2002, Manzella) la rilevanza in ogni stato e grado del processo dell'inutilizzabilità derivata da violazione dell'art. 407 c.p.p.. Era quindi erronea la decisione della Corte di merito di ritenere utilizzabili gli atti d'indagine collocabili tra il 27 luglio 1997 e il 6 giugno 1998, poiché la loro inserzione all'interno di relazioni di polizia giudiziaria posteriori nel tempo non poteva sanarne l'originaria inutilizzabilità.
Col terzo motivo si denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla confisca, adottata ai sensi dell'art.240 c.p., del saldo attivo del conto corrente Neue Bank di Vaduz e delle quote di partecipazione della Pentaco Corp. Tale decisione, conseguente al giudizio di colpevolezza relativo al capo 5) della rubrica, sarebbe pregiudicata dall'inutilizzabilità degli elementi di prova per violazione dell'art. 407 c.p.p., comma 3. Analoga censura viene mossa alla confisca disposta D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies del credito per cauzione di Euro 64.859,00 e di 4.999 azioni della società Omniatrade. Premette il ricorrente che per l'adozione di quel tipo di confisca devono ricorrere sia il presupposto della sproporzione tra la cosa posseduta e la capacità reddituale e/o economica del soggetto, sia quello dell'impossibilità di giustificare la provenienza della cosa. Il credito di Euro 64.859,63 nasceva dal versamento a titolo cauzionale di analoga somma prelevata dal conto Kirka, a sua volta alimentato integralmente dal conto 10064 Aqua, sul quale confluivano somme delle quali l'imputato aveva dimostrato la lecita provenienza, tanto da ottenerne il dissequestro da parte del giudice di primo grado. Circa le azioni Omniatrade-Mexico il ricorrente afferma che il loro modesto valore risulta dal rapporto di cambio tra monete, che la Corte avrebbe potuto rapidamente accertare ex art. 603 c.p.p. e che pertanto la motivazione con la quale era stata negata la modicità del loro valore era illogica.
Il ricorso non è fondato.
Relativamente al primo motivo, si osserva che nella contestazione di riciclaggio mossa all'imputato col capo 2 della rubrica il riferimento al conto Macin Holding chiuso nel giugno 1993 è di tipo meramente descrittivo, poiché la condotta incriminata si riferisce alle successive movimentazioni del denaro già custodito in quel conto (letteralmente: ... trasferivano su altri conti in corso di identificazione le somme transitate sul conto Macin Holding aperto presso la Banque ET & C.ie di Ginevra ...), e quindi ad un'epoca successiva alla sua chiusura. Ne consegue che la chiusura del conto anteriormente all'agosto 1993 (epoca di allargamento della piattaforma dei reati presupposti del riciclaggio) non segna alcun legame logico con l'imputazione, nella quale si considerano fatti storici successivi sia al giugno che all'agosto 1993. Per altro verso, l'asserzione del ricorrente secondo cui la mancata individuazione di azioni da lui compiute dopo il giugno 1993 in relazione a quel denaro renderebbe nulla l'imputazione per indeterminatezza, ovvero comporterebbe violazione dell'art. 521 c.p.p., non è fondata. La contestazione è infatti saldamente ancorata, sul piano fattuale, all'appunto manoscritto dell'imputato, sequestrato nel corso delle indagini, che colloca al 29 marzo 1994 la chiusura del conto Macin Holding. I giudici di merito, svolgendo apprezzamenti di fatto qui non censurabili, perché assistiti da congrua e logica motivazione (cfr. pagg. 83-84 della sentenza di primo grado e pag. 18 della sentenza d'appello), hanno ricostruito il significato di quell'annotazione scorgendovi la documentazione di un'attività di lungo periodo, successiva alla formale cessazione del rapporto bancario, condotta dall'imputato attraverso una pluralità di operazioni volte a dare una nuova collocazione ai capitali già custoditi sul conto Macin Holding. Tale logica ricostruzione appare insensibile alle critiche svolte dal ricorrente, poiché il basilare richiamo al manoscritto dello stesso imputato ha offerto a quest'ultimo la più completa possibilità di difesa. Non sussistono infine le lamentate violazioni degli artt. 521 e 522 c.p.p., il cui presupposto logico, nella struttura del ricorso, riposa sulla supposta indeterminatezza della contestazione, che si è or ora negata, ovvero sulla caratteristica del riciclaggio come reato a consumazione istantanea necessaria, che nel caso di specie escluderebbe la rilevanza delle condotte successive alla formale estinzione del conto presso la Banca ET di Ginevra. Questa seconda asserzione è erronea, poiché il delitto di riciclaggio, pur essendo a consumazione istantanea, è a forma libera e può anche atteggiarsi a reato eventualmente permanente, quando il suo autore lo progetti ed esegua con modalità frammentarie e progressive. Relativamente al secondo motivo, si osserva anzitutto, con riferimento alla rivendicazione della nullità della documentazione trasmessa dall'estero per l'omessa certificazione di conformità agli originali, che la giurisprudenza di questa Corte, alla cui genesi non è estranea l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 315 del 2002, smentisce la tesi del ricorrente (cfr. Cass. Sez. 6, sent. n. 44830 dep. il 18 novembre 2004: In tema di rogatorie internazionali all'estero, l'acquisizione di copie, non singolarmente autenticate, di atti investigativi non rende tali atti inutilizzabili, considerato che, in base alla consolidata prassi internazionale instauratasi in materia, che prevale rispetto agli enunciati testuali dell'art. 696 c.p.p., comma 1 e art. 725 c.p.p., comma 1, l'atto formale di trasmissione da parte dell'autorità straniera richiesta garantisce implicitamente l'autenticità e la conformità degli atti trasmessi in semplice fotocopia;
nonché Cass. Sez. 6, sent. n. 33519 dep. il 5 ottobre 2006: In tema di rogatorie internazionali all'estero, la disciplina del codice di rito, pur dopo la novella operata con la L. n. 367 del 2001, e le disposizioni della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria in ambito europeo non impongono che i documenti provenienti da un Paese aderente alla Convenzione del Consiglio d'Europa, per essere ritualmente acquisiti, siano forniti ciascuno di una certificazione dì autenticità, perché è la stessa trasmissione, per mezzo degli ordinari canali codificati anche nella concreta prassi applicativa, a costituire rituale risposta alla richiesta di assistenza giudiziaria. Da tale orientamento, che condivide, me la Corte non intende distaccarsi. Il ricorso sviluppa ulteriori eccezioni in ordine alle rogatorie, lamentando segnatamente la violazione dell'art. 15, par. 2 e art. 5 della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale, perché le rogatorie inoltrate direttamente all'A.G. straniera non sarebbero state recapitate tramite Interpol ne' restituite per via diplomatica. Con riguardo al recapito, il par. 5 dell'art. 15 della Convenzione non impone il tramite dell'Interpol, ma lo facultizza (... essa potrà effettuarsi ...) sicché il mancato esercizio di quella facoltà non può concretare alcuna violazione. Con riguardo alla restituzione, deve ritenersi che l'eccezione sia inammissibile per difetto di specificità, rilevandosi che già la sentenza di primo grado (pag. 12) elencava una serie di commissioni rogatorie che erano state restituite attraverso i Ministeri della Giustizia dei rispettivi Paesi interessati e che pertanto non potrebbero essere valido oggetto dell'eccezione. Tale circostanza, non contestata dall'imputato, rendeva assolutamente necessario che la sua eccezione fosse sorretta dall'individuazione delle rogatorie delle quali reclamava la nullità attraverso l'evocazione dei loro connotati formali o almeno del loro oggetto. La precisazione dell'identità degli atti colpiti dall'eccezione è infatti strumentale a due distinte verifiche: la prima è intesa a discriminare le commissioni rogatorie vere e proprie, consistenti nell'assunzione di mezzi di prova e soggette al par. 2 dell'art. 15 della C.E.A.G., dalle richieste d'indagine preliminare, che secondo il par. 4 dello stesso art. 15 possono essere oggetto di interlocuzioni dirette tra le autorità giudiziarie;
la seconda è invece necessaria per verificare l'effettiva esistenza di una relazione logica tra l'atto del quale si eccepisce la nullità e il ragionamento probatorio seguito dalla sentenza impugnata. La formulazione dell'eccezione è invece deliberatamente aspecifica ed invoca a propria scusante la mole degli atti tra i quali discernere. Tale ultimo argomento non è tuttavia idoneo a configurare un'ipotesi di impossibilità assoluta (che parrebbe altresì smentita dalla cernita che invece il G.U.P. ha potuto operare, isolando le rogatorie trasmesse per via diplomatica) nè ad attenuare l'onere di specificità nell'indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto posto dall'art. 581 c.p.p., sicché la relativa eccezione deve essere ritenuta inammissibile.
Lo stesso discorso dovrebbe farsi anche a proposito dell'ultima eccezione sulle rogatorie, consistente nella violazione degli artt. 27, 29 e 77 della Legge Federale Svizzera sull'assistenza internazionale in materia penale, che impone la ricezione delle domande di assistenza internazionale indirizzate alla Svizzera tramite l'Ufficio Federale di Polizia, se non se ne dovesse preliminarmente rilevare l'improponibilità, in quanto trasporta indebitamente nell'ordinamento italiano la norma di un ordinamento straniero senza indicare attraverso quale veicolo legislativo o convenzionale essa potrebbe acquisire rilevanza nel nostro Paese. Il ricorrente eccepisce poi l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti dopo lo spirare del termine di cui all'art. 407 c.p.p. e prima della richiesta di rinvio a giudizio. Anche in questo caso il tenore del ricorso non consente di stabilire in concreto ne' a quali atti si riferisca l'eccezione, ne' quale sia l'efficacia che essi abbiano eventualmente spiegato nella determinazione della pronuncia. Dalla motivazione della sentenze di merito si evince che l'oggetto precipuo del contendere è costituito da due relazioni riassuntive della polizia giudiziaria datate 13 ottobre 1998 e 18 novembre 1998, ovvero in epoca successiva alla richiesta di rinvio a giudizio, che è del 6 giugno 1998. Evidentemente il ricorrente sostiene che le note in questione riguardano atti d'indagine compiuti anteriormente, nella "finestra" temporale tra la scadenza del termine di cui all'art. 407 c.p.p. e la richiesta di rinvio a giudizio, entro la quale vigeva la sanzione d'inutilizzabilità. Se è così, l'esigenza di specificità appare ancora più pregnante, poiché la data delle relazioni induce ad affermarne - in linea di principio - la piena utilizzabilità, mentre l'inutilizzabilità potrebbe ipoteticamente colpire eventuali atti d'indagine documentati in quelle note. Tali atti dovrebbero essere partitamente indicati, al fine di stabilire se, e in che misura, abbiano concorso a determinare il convincimento del giudice. In definitiva, anche questo motivo appare inammissibile per difetto di specificità.
Tale conclusione determina conseguentemente anche il rigetto del terzo motivo, paragrafo a), che lamenta la confisca del saldo attivo del conto corrente acceso presso Neue Bank di Vaduz e delle quote di Pentaco Int. Corp.: gli argomenti proposti dal ricorrente si esauriscono infatti nel collegamento, enunciato ma non descritto, tra gli atti d'indagine pretesamente inutilizzabili e il giudizio di colpevolezza per il fatto rubricato al capo 5).
Infine, il GI denuncia l'illegittimità delle confische disposte ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies sostenendo che per taluni dei beni confiscati mancherebbe una delle due concorrenti condizioni alle quali la legge subordina la confisca, e cioè l'impossibilità di giustificare la provenienza del bene. In particolare, per il credito Euro 64.859,63 verso EuropService Gmbh derivante dalla cauzione per il leasing di una vettura Porsche, afferma che il denaro provenisse integralmente dal conto Aqua, dissequestrato dal giudice di primo grado proprio in forza della ritenuta liceità dei fondi ivi versati: si tratta tuttavia di affermazioni in alcun modo documentate, la cui veridicità il ricorrente vorrebbe accreditare col fatto che la sua tesi è stata introdotta nei motivi d'appello e non adeguatamente contestata dalla Corte di merito. L'impostazione del ricorrente deve essere smentita sia sul piano meramente logico, posto che l'eventuale omessa motivazione della Corte non darebbe certo luogo alla verità del fatto allegato, ma solo ad un vizio della sentenza impugnata;
sia sul piano fattuale, poiché l'ultima pagina della sentenza si occupa espressamente di questo problema, riconducendo tutti i beni per i quali si è fatta applicazione dell'art. 12 sexies al compenso di 1.500.000 dollari pagato dall'On. Craxi al GI perché procedesse alle operazioni di riciclaggio. Il ricorso non contiene alcun esame critico di questo capo della sentenza, sicché il relativo motivo d'impugnazione, non instaurando alcun rapporto dialettico col provvedimento impugnato, dev'essere ritenuto inammissibile. Con un'ultima doglianza, relativa alla confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies delle azioni Omniatrade-Mexico,
il ricorrente deduce vizio di motivazione sul punto della sproporzione tra il valore del bene e le sue condizioni economiche, sostenendo che il modesto valore della partecipazione azionaria si sarebbe potuto accertare mediante la semplice conversione della valuta estera nella quale era espresso il valore nominale delle azioni. L'argomento è manifestamente infondato, dal momento che il valore nominale della partecipazione è cosa diversa dal suo valore reale, che è ovviamente un riflesso della condizione patrimoniale della società. A tale proposito, la Corte di merito ha svolto osservazioni coerenti e immuni da vizi logici (assenza di riscontri acquisiti al processo e relativi al valore del bene, singolarità del possesso di una società messicana, con relativo impiego di risorse logistiche e finanziarie, da parte di un cittadino italiano privo di consistenti fonti di reddito), dalle quali ha correttamente dedotto la sussistenza delle condizioni legittimanti la confisca. Al rigetto del ricorso si accompagna, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2009