Sentenza 23 ottobre 2000
Massime • 1
Ai fini della preclusione derivante dal "ne bis in idem" in materia cautelare, per accertare se un fatto sia identico a quello per il quale sia già stata disposta misura coercitiva in diverso procedimento, è necessario verificare se vi sia coincidenza degli elementi costitutivi di esso, identificabili nella condotta, nel nesso di causalità e nell'evento, considerati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica, ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente più disposizioni di legge. (Fattispecie relativa all'emissione di misura cautelare per il reato di cui agli artt. 73 e 80 D.P.R. n. 309 del 1990 in un procedimento diverso da quello, in cui era già stata applicata misura cautelare, avente ad oggetto i reati-mezzo di associazione per delinquere previsti dagli artt. 416-bis cod. pen. e 74 D.P.R. citato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2000, n. 6244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6244 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSANA CAMILLO Presidente del 23/10/2000
1. Dott. SILVESTRI GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2. Dott. CAMPO STEFANO " N. 6026
3. Dott. CANZIO GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 019974/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) FU IN N. IL 20/05/1954
avverso ORDINANZA del 03/02/2000 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAMPO STEFANO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Dr. Aurelio GALASSO, il quale chiede il rigetto del ricorso;
OSSERVA:
1. Con ordinanza in data 3 febbraio 2000 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la richiesta di riesame avanzata da FU IN, indagato per il reato di cui agli artt. 73 e 80 d.p.r.
9.10.1990 n.309, avverso quella in data 19 gennaio 2000 del g.i.p. dello stesso tribunale, con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.
Il tribunale, illustrate le caratteristiche dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e indicate le relative fonti probatorie, affermava che gli elementi indiziari a carico del FU derivavano dalle specifiche dichiarazioni rese sul punto da LB NO, il quale aveva affermato che l'indagato teneva, per conto di tale OM MO, contatti con i fornitori colombiani di cocaina e che i sodali dell'associazione per delinquere utilizzavano come ricovero per cose di illecita provenienza un garage appartenente a un parente del sunnominato indagato.
I giudici del merito precisavano che detti elementi indiziari erano stati riscontrati: dalle dichiarazioni di OR PP, il quale aveva affermato che il MO si era recato in Spagna, accompagnato dal FU o da tale DE MAIO Pasquale, per pagare ai colombiani il prezzo di un quantitativo di droga, perduta dall'organizzazione perché sottoposta a sequestro, e per trattare un nuovo acquisto di cocaina;
dagli accertamenti effettuati dai Carabinieri in ordine alla titolarità del garage indicato dal collaboratore di giustizia e dalla frequentazione tra l'indagato e il succitato DE MAIO. Concludevano rilevando che alla fattispecie non era applicabile il disposto dell'art. 649 c.p.p., sia perché la sentenza emessa il 25.11.1997 dalla Corte di assise di Palmi aveva condannato l'indagato per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso e ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga e armi e non per quello - reato-scopo dell'organizzazione criminale - contestatogli con l'ordinanza custodiale oggetto del riesame, sia perché, non essendo ancora divenuta definitiva la predetta sentenza, l'eccezione dell'esistenza del giudicato era improponibile.
2. Ricorre per cassazione il FU, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce violazione di legge e vizio della motivazione dell'ordinanza impugnata ( art. 606 co. 1^ lett. c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 273 e 649 stesso codice ), rilevando che gli elementi sulla base dei quali la Corte di assise di Palmi aveva condannato l'indagato per i reati associativi erano gli stessi di quelli indicati per l'emissione dell'ordinanza custodiale, sicché detto provvedimento era stato illegittimamente emesso, attesoché non è consentito, in pendenza di altro giudizio di merito inerente agli stessi fatti, emettere un'ordinanza di custodia in carcere per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona;
nonché affermando che gli elementi di accusa, per la loro genericità e per l'inconferenza degli indicati riscontri, non erano tali da concretizzare quella rilevante probabilità di colpevolezza a carico dell'indagato, alla cui sola presenza può essere emessa una misura cautelare, come, contraddittoriamente rispetto alla decisione adottata, era stato affermato dal tribunale del riesame nella parte iniziale dell'ordinanza impugnata.
3. Il ricorso è infondato.
Riguardo all'invocata applicazione del ne bis in idem di cui all'art.649 c.p.p. la Corte tiene a precisare che detta preclusione sussiste soltanto se si verte in ordine a un unico fatto il quale dia origine a una pluralità di procedimenti penali e che la giurisprudenza citata dal ricorrente ( Cass. Sez. V, 10.7.1995, ric. Pandolfo) è inconferente in quanto si riferisce a fattispecie diversa da quella oggi in esame ( custodia cautelare disposta per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., dal quale l'indagato era stato assolto in primo grado in altro procedimento ).
Infatti per accertare se il fatto sia il medesimo nei diversi procedimenti occorre verificare se vi sia coincidenza degli elementi costitutivi del fatto identificabili nella condotta, nel nesso di causalità e nell'evento, considerati non solo nella loro dimensione storico - naturalistica ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente più disposizioni di legge.
Pertanto nel caso di procedimento per i reati associativi di cui agli artt. 416-bis c.p. e 74 d.p.r.
9.10.1990 n. 309 e di separato procedimento per i reati fine - come nella specie che ci occupa quello di cui agli artt. 73 e 80 d.p.r. 30/1990 citato - non sussiste la preclusione del ne bis in idem, poiché ricorre l'ipotesi di concorso materiale tra gli stessi e, quindi, la medesima - dal punto di vista meramente storico-naturalistico e non da quello giuridico - condotta può essere valutata come costitutiva delle diverse figure di reato.
In ordine alla seconda censura, premesso che, relativamente a un dedotto vizio di motivazione,, nel giudizio di legittimità va esaminato soltanto il contenuto del testo del provvedimento gravato (e non già altri elementi indicati suggestivamente nel ricorso, ma non risultanti nell'ordinanza in esame, come quelli riguardanti l'asserita fonte di conoscenza del OR e l'appartenenza del garage in questione al fratello e non al nipote del FU), la Corte rileva che le specifiche dichiarazioni accusatorie rese del collaborante LB assurgono alla gravità indiziaria - id est rilevante probabilità della colpevolezza dell'indagato - richiesta dall'art.273 c.p.p. in quanto corroborate dagli elementi fattuali indicati nell'ordinanza dei giudici del merito. Al qual proposito vale precisare che, in sede di indagini preliminari, che è una fase procedimentale il cui svolgimento è connaturato da intrinseco dinamismo in ordine all'accertamento probatorio, l'elemento di riscontro deve presentare i caratteri della certezza storica e della sua inerenza al thema probandum, ma non quello della certezza probatoria.
Altrimenti opinandosi, infatti, non si tratterebbe più di riscontro, bensì di prova vera e propria riguardante il fatto da accertare, di guisa che in tale ipotesi verrebbe meno la sua funzione di corroborazione di dichiarazioni accusatorie provenienti da uno dei soggetti elencati negli artt. 192 co. 3^ e 210 c.p.p.. Ne consegue che, presentando gli elementi indicati come riscontri alle dichiarazione dell'LB i suddetti requisiti, correttamente il giudice del riesame li ha ritenuti tali, sicché ogni ulteriore diversa valutazione dei medesimi non può essere richiesta a questo giudice di legittimità, in quanto tale operazione comporta necessariamente un giudizio sul fatto non previsto come per legge (art. 606 ult. co. c.p.p. ) come motivo per ricorrere per cassazione. Per le suesposte ragioni il ricorso s'appalesa infondato e, quindi, va respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese processuali.
La Cancelleria provvederà alle incombenze di cui all'art. 23 legge 8.8.1995 n. 332.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 23 legge 332/1995. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2001