Articolo 2453 del Codice civile
Articolo 2443Articolo 2445
Versione
19 aprile 1942
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Versione
1 gennaio 2004
Art. 2453.

(( (Denominazione sociale).)) ((La denominazione della societa' e' costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di societa' in accomandita per azioni.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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