Sentenza 15 aprile 2009
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La preclusione del "ne bis in indem" non opera ove tra i fatti già irrevocabilmente giudicati e quelli ancora da giudicare sia configurabile un'ipotesi di "concorso formale di reati", potendo in tal caso la stessa fattispecie essere riesaminata sotto il profilo di una diversa violazione di legge, salvo che nel primo giudizio sia stata dichiarata l'insussistenza del fatto o la mancata commissione di esso da parte dell'imputato.
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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1131 Anno 2013 Presidente: TERESI ALFREDO Relatore: ZAZA CARLO SENTENZA sul ricorso proposto da Siano Salvatore, nato a San Giorgio a Cremano 1'11/09/1982 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 07/02/2011 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Torre Annunziata, Salvatore Siano veniva condannato, a …
Leggi di più… - 2. Divieto di bis in idem si applica anche in caso di concorso formale di reatiAccesso limitatoAntonia Quartarella · https://www.altalex.com/ · 3 agosto 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2009, n. 25141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25141 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 15/04/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 00849
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 043872/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RA IL N. IL 06/11/1931;
avverso SENTENZA del 02/10/2008 TRIBUNALE di COSENZA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO GIULIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Siniscalchi Antonio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il tribunale di Cosenza condannava alla pena di Euro 3000,00 di ammenda RR LO per il reato di cui all'art. 81 cod. pen. e D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 94 perché in zona sismica realizzava due locali sovrapposti per un'altezza complessiva di mt. 5,50 circa senza denuncia corredata di elaborato progettuale redatto da un tecnico abilitato al competente sportello unico per l'edilizia e senza autorizzazione scritta del competente Ufficio Tecnico della Regione - in San Giovanni in Fiore (CS) nella prima decade del marzo 2006.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l'imputata, la quale, dopo avere premesso che:
a) all'esito di sopralluogo effettuato dai vigili urbani in relazione al medesimo immobile le erano stati notificati due distinti decreti penali;
il primo per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art.44, lett. b) e artt. 633 e 639 cod. pen.; ed il secondo per il reato di cui all'art. 81 cod. pen. e D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 94;
b) in esito alla opposizione proposta contro gli stessi era stata assolta dal tribunale di Cosenza dai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) e artt. 633 e 639 cod. pen per non aver commesso il fatto;
c) che lo stesso tribunale di Cosenza, in diversa composizione, la aveva invece condannata per il reato di cui all'art. 81 cod. pen. e D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 94 diversamente valutando gli stessi elementi di prova già esaminati nel precedente giudizio;
d) che le motivazioni della sentenza di condanna non potevano essere condivise;
chiedeva l'annullamento della decisione impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Non vi è dubbio nella specie che la contestazione complessiva - sia pure contenuta in due diversi decreti penali - attenga al medesimo presupposto, vale a dire alla realizzazione dei due locali citati in premessa.
A riprova di ciò il tribunale, per pervenire alla declaratoria di condanna nella decisione impugnata, ha dovuto farsi carico di disattendere specificamente le argomentazioni con le quali l'altro giudice aveva motivato la decisione di assoluzione nell'altro procedimento.
Non vi è dubbio, quindi, che si versi nella specie in ipotesi di concorso formale tra tutti i reati contestati nei due procedimenti. È documentato in atti, infine, che la decisione di assoluzione è divenuta esecutiva il 29.7.08, e cioè circa tre mesi prima della sentenza di condanna impugnata in questa sede.
Ciò premesso e come già in altre occasioni chiarito da questa Corte, la preclusione di cui all'art. 649 cod. proc. pen. - "ne bis in idem" - non può essere invocata qualora il fatto, in relazione al quale sia già intervenuta una pronuncia irrevocabile, configuri un'ipotesi di "concorso formale di reati", in quanto la fattispecie può essere riesaminata sotto il profilo di una diversa violazione di legge derivante dallo stesso fatto, con l'unico, ragionevole, limite che il secondo giudizio non si ponga in una situazione di incompatibilità logica con il primo: ciò che potrebbe verificarsi allorché nel primo giudizio sia stata dichiarata l'insussistenza del fatto o la mancata commissione di esso da parte dell'imputato (ex plurimis Sez. 4, n. 25305 del 02/04/2004 Rv. 228924). La ragione è evidente e risiede proprio nella necessità di evitare pronunce contrastanti che si pongano in rapporto di insuperabile contrasto sulla attribuzione del fatto contestato. In linea con tali principi, al secondo giudice non restava dunque altra soluzione che quella di prendere atto dell'esistenza di una precedente decisione nella quale irrevocabilmente era stata esclusa l'attribuibilità del fatto materiale alla ricorrente. Di conseguenza occorre a ciò provvedere in questa sede reiterando la formula assolutoria anche rispetto alle violazioni oggetto del presente procedimento ed annullando di conseguenza senza rinvio la sentenza impugnata.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per non avere l'imputato commesso il fatto.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2009