Sentenza 9 dicembre 2014
Massime • 1
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per una delle cause indicate dall'art. 591 cod. proc. pen. consegue la condanna in favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, né vi sono ragioni logiche idonee a giustificare una differenza di trattamento tra le ipotesi previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a ricorso dichiarato inammissibile per rinuncia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/12/2014, n. 2188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2188 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 09/12/2014
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 2362
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere - N. 23658/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.M. N. IL (IS) , RINUNCIANTE;
avverso la sentenza n. 822/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del 24/03/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sante Spinaci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per rinuncia. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 5/04/2012, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino, a seguito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto A.M. , unitamente ad altro imputato,
responsabili del reato di cui all'art. 609 quater c.p., così riqualificati i fatti descritti nell'imputazione come violazione degli artt. 609 bis e 609 ter c.p., condannandoli anche al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile, liquidati in via definitiva.
2. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 6/03/2013, aveva confermato, quanto alla responsabilità penale, la sentenza di primo grado, rideterminando la pena in diminuzione, ma negando la concessione delle circostanze attenuanti invocate dagli imputati.
3. Avverso quest'ultima decisione l'imputato A.M. aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo: l'erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p. e dell'art. 62 c.p., n. 6), perché il diniego delle circostanze attenuanti previste da tali disposizioni sarebbe stato motivato esclusivamente sulla base della mancanza di un'offerta risarcitoria alla parte civile costituita;
la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, motivata sulla base della mancanza di segni di ravvedimento;
l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62 bis c.p. e art. 64 c.p., comma 3, lett. b) perché la Corte territoriale aveva considerato negativamente il fatto che l'imputato avesse reso dichiarazioni ammissive solo in sede di udienza, essendosi avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio di garanzia;
la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al medesimo trattamento sanzionatorio applicato agli imputati, a fronte della differente capacità a delinquere gli stessi, risultante dai precedenti penali e giudiziari e dalla condotta di vita anteriore al reato di ciascuno, essendo l'A. un soggetto incensurato privo di carichi pendenti e dotato di un contesto familiare di riferimento estraneo ad ambienti delinquenziali.
4. Con sentenza n. 49114 del 3/10/2013 la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.
5. La Corte di Appello di Torino, in fase di rinvio, ha emesso sentenza in data 24/03/2014, rideterminando la pena in anni tre di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
6. A.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso quest'ultima decisione deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, desunta da elementi destituiti di prova ed in assenza di valutazione di altri elementi che avrebbero condotto a conclusioni di segno opposto.
7. Con atto depositato presso la Cancelleria della Corte in data 8 agosto 2014, M.A. ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso. Alla
declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: Corte Cost. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 300,00.
1.1. In proposito, il Collegio ritiene di dover dare continuità all'orientamento recentemente espresso da altre Sezioni della Corte (Sez. 3, n. 26477 del 30/04/2014, Martellotta, Rv. 259193; Sez. 5, n. 36372 del 13/06/2013, Rosati, Rv. 256953), non condividendo l'orientamento (Sez. 6, n. 31435 del 24/04/2012, Ighune, Rv. 253229), secondo cui, qualora il ricorso per cassazione sia dichiarato inammissibile per taluna delle cause indicate nell'art. 591 c.p.p., non si applicherebbe la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., riguardando tale previsione soltanto i casi in cui l'inammissibilità sia dichiarata ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 1.2. Tale ultimo orientamento appare in contrasto con il tenore letterale del citato art. 616 c.p.p., il quale, nello stabilire l'applicazione di detta sanzione "se il ricorso è dichiarato inammissibile", non distingue tra le varie possibili cause di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2015