Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/12/2014, n. 2188
CASS
Sentenza 9 dicembre 2014

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Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per una delle cause indicate dall'art. 591 cod. proc. pen. consegue la condanna in favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, né vi sono ragioni logiche idonee a giustificare una differenza di trattamento tra le ipotesi previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a ricorso dichiarato inammissibile per rinuncia).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/12/2014, n. 2188
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2188
    Data del deposito : 9 dicembre 2014

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