Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2014, n. 12943
CASS
Sentenza 29 gennaio 2014

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Nel procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione, l'eventuale rilievo del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice militare, non preclude l'immediata declaratoria di una causa di non punibilità del reato militare, ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen, poichè la Corte di legittimità ha giurisdizione anche in ordine ai reati militari.

Il reato di collusione militare non è escluso dalla circostanza che il finanziere, soggetto attivo del reato proprio, sia, all'epoca del fatto, temporaneamente sospeso dal servizio, in quanto tale sospensione non fa perdere allo stesso la qualità di militare della guardia di finanza.

Il principio del "ne bis in idem" impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato, dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte le sue implicazioni penali. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso che formulava "exceptio rei iudicatae" in relazione all'imputazione del delitto di collusione di militare della guardia di finanza per essere precedentemente intervenuta pronuncia assolutoria irrevocabile con riferimento al delitto di corruzione, contestato relativamente al medesimo fatto storico).

Il reato di collusione militare previsto dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, ha natura di reato istantaneo che si perfeziona per il solo fatto del raggiunto accordo tra il militare e l'estraneo. (Fattispecie in cui la Corte, pronunciandosi ai fini della individuazione del giudice competente per territorio, ha ritenuto mero "post factum" non punibile la presentazione alla Guardia di finanza da parte del privato, successivamente all'accordo, di una memoria redatta su consiglio del militare colluso).

Commentario1

  • 1Il delitto di detenzione di droga a fini di spaccio è un reato istantaneo o permanente?
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 ottobre 2021

    Il delitto di detenzione di droga a fini di spaccio è reato permanente nonché asserito, alla stregua di siffatta natura di codesto illecito penale, che la sua consumazione si protrae sino a quando é in essere la relazione di disponibilità della sostanza in capo al detentore. Riferimento normativo: d.P.R. n. 309/1990, art. 73 Il fatto La Corte di Appello di Ancona confermava una condanna emessa dal Tribunale dorico in relazione ad un delitto di detenzione di 326 grammi di cocaina presso l'abitazione dell'imputato. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, deducendo un …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2014, n. 12943
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12943
Data del deposito : 29 gennaio 2014

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