Sentenza 29 gennaio 2014
Massime • 4
Nel procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione, l'eventuale rilievo del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice militare, non preclude l'immediata declaratoria di una causa di non punibilità del reato militare, ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen, poichè la Corte di legittimità ha giurisdizione anche in ordine ai reati militari.
Il reato di collusione militare non è escluso dalla circostanza che il finanziere, soggetto attivo del reato proprio, sia, all'epoca del fatto, temporaneamente sospeso dal servizio, in quanto tale sospensione non fa perdere allo stesso la qualità di militare della guardia di finanza.
Il principio del "ne bis in idem" impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato, dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte le sue implicazioni penali. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso che formulava "exceptio rei iudicatae" in relazione all'imputazione del delitto di collusione di militare della guardia di finanza per essere precedentemente intervenuta pronuncia assolutoria irrevocabile con riferimento al delitto di corruzione, contestato relativamente al medesimo fatto storico).
Il reato di collusione militare previsto dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, ha natura di reato istantaneo che si perfeziona per il solo fatto del raggiunto accordo tra il militare e l'estraneo. (Fattispecie in cui la Corte, pronunciandosi ai fini della individuazione del giudice competente per territorio, ha ritenuto mero "post factum" non punibile la presentazione alla Guardia di finanza da parte del privato, successivamente all'accordo, di una memoria redatta su consiglio del militare colluso).
Commentario • 1
- 1. Il delitto di detenzione di droga a fini di spaccio è un reato istantaneo o permanente?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 ottobre 2021
Il delitto di detenzione di droga a fini di spaccio è reato permanente nonché asserito, alla stregua di siffatta natura di codesto illecito penale, che la sua consumazione si protrae sino a quando é in essere la relazione di disponibilità della sostanza in capo al detentore. Riferimento normativo: d.P.R. n. 309/1990, art. 73 Il fatto La Corte di Appello di Ancona confermava una condanna emessa dal Tribunale dorico in relazione ad un delitto di detenzione di 326 grammi di cocaina presso l'abitazione dell'imputato. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, deducendo un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2014, n. 12943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12943 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 29/01/2014
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. - Consigliere - N. 118
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 37550/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE MO N. IL 02/08/1956;
avverso la sentenza n. 762/2010 CORTE APPELLO di PERUGIA, del 06/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Uditi, altresì, nella pubblica udienza:
- il Pubblico Ministero, in persona del Dott. FRATICELLI Mario, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema di cassazione, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
- per il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro in carica pro tempore, parte civile, l'avvocato Giannuzzi Massimo della Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso, per iscritto, pel rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, giusta separata notula.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza deliberata il 6 marzo 2012 e depositata il 21 agosto 2012, la Corte di appello di ER, in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di quella stessa sede, 18 novembre 2008, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'appellante US AN, imputato del concorso con RB LV, militare della Guardia di Finanza, con NG AU e con IN TA IE, nel delitto di collusione, ai sensi dell'art. 110 c.p., della L. 9 dicembre 1941, n. 2383, art. 3 e art. 215 c.p.m.p., commesso in ER nel settembre
1995, essendo il reato estinto per prescrizione;
ha confermato il capo della sentenza di primo grado relativo alla condanna dell'imputato al risarcimento a favore del Ministero delle Finanze dei danni, liquidati in trentamila euro;
ha condannato l'appellante a rifondere alla succitata parte civile le spese del secondo grado del giudizio;
ha rettificato la epigrafe della sentenza impugnata in relazione alla erronea indicazione del giudice, Dott.ssa MONACO Rosaria, in luogo della dott.ssa GIANGABONI Carla M.. 1.1 - La Corte territoriale ha accertato che, considerati il titolo del reato, l'epoca della commissione, il prolungamento conseguente agli atti interruttivi e i periodi di sospensione del decorso del termine di prescrizionale (pari a complessivi anni uno e giorni diciassette), la prescrizione era maturata dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e, precisamente, il 17 settembre 2009. Dopo aver ricapitolato lo sviluppo della complessa vicenda processuale (caratterizzata dal conflitto negativo di giurisdizione insorto tra il giudice militare e quello ordinario e della instaurazione distinti a carico dei compartecipi separatamente giudicati) e dopo avere sinteticamente illustrato il compendio probatorio, costituito dalla prova orale (testimonianza del tenente colonnello Camerlengo Romeo) e, precipuamente, dalle intercettazioni delle conversazioni tra presenti, tra i quali lo stesso giudicabile, intervenute nei locali della sede romana della società PART.IM di IN TA IE, la Corte territoriale ha preliminarmente dato atto dei motivi di gravame proposti avverso la sentenza e, congiuntamente, avverso le ordinanze del primo giudice del 13 febbraio 2007 e del 18 novembre 2008, in punto di 1) preclusione del giudicato;
2) estensione degli effetti favorevoli della sentenza del giudice della udienza preliminare del Tribunale ordinario di ER, 9 giugno 2006, di proscioglimento del IN TA;
3) difetto di giurisdizione a favore del giudice militare;
4) incompetenza per territorio del Tribunale ordinario di ER, a favore di quello romano;
5) nullità del processo per omesso avviso di conclusione delle indagini;
6) insussistenza del ritenuto delitto in dipendenza della sospensione dal servizio di istituto in seno alla Guardia di Finanza dell'appellante all'epoca dei fatti;
7) inutilizzabilità delle intercettazioni per difetto delle condizioni relative e per inosservanza dell'art. 268 c.p.p., comma 3, in relazione alla esecuzione delle operazioni mediante impianti diversi da quelli installati presso la procura della Repubblica procedente;
8) violazione dell'art. 468 c.p.p., in relazione alla tardiva produzione degli atti di altro processo a carico dell'appellante davanti allo stesso Tribunale di ER;
9) denegata ammissione di perizia fonico - trascrittiva delle intercettazioni;
10) denegata ammissione del confronto tra il consulente del Pubblico Ministero, OL AN, e il perito del procedimento n. 298/1998, PA RE;
11) denegata ammissione dei testimoni CA, PI, DU, CO, DI, AR e SI;
12) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dosimetria della pena;
13) quantificazione del risarcimento;
14) nullità della sentenza di primo grado per vizio di composizione del collegio giudicante;
15) nullità del giudizio per omesso avviso della conclusione delle indagini e omessa celebrazione della udienza preliminare in esito alla sentenza della Corte regolatrice che ha risolto il conflitto di giurisdizione tra il giudice ordinario e il giudice militare;
16) inesistenza in atti del richiamato incidente probatorio relativo alla trascrizione delle intercettazioni;
17) identificazione vocale dell'imputato; 18) erronea applicazione della legge penale per carenza della qualità di soggetto attivo del reato proprio in capo all'appellante, essendo costui, all'epoca del fatto, sospeso dal servizio;
19) inosservanza dell'art. 270 c.p.p. e inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite in altro procedimento;
20) attribuzione al giudicabile della redazione della memoria predisposta nell'interesse dell'NG; 21) difetto dell'elemento psicologico del reato.
1.2 - La Corte di appello ha, quindi, motivato nei termini che seguono.
1.3 - L'errore materiale occorso nella compilazione della intestazione della sentenza di primo grado, colla indicazione del nome del giudice MONACO Rosaria al posto del giudice GIANGABONI Carla, la quale aveva composto il collegio nelle udienze dibattimentali e deliberato la sentenza, non da luogo ad alcuna nullità e comporta la mera correzione del provvedimento. 1.4 - La diversità tra la condotta di collusione e quella concorrente di corruzione, sebbene inerenti alla medesima vicenda storica, esclude la preclusione del giudicato assolutorio lucrato dall'appellante per la corruzione.
1.5 - La sentenza irrevocabile del giudice della udienza preliminare del Tribunale di ER, 9 giugno 2006, recante declaratoria di non doversi procedere nei confronti dei compartecipi NG AU e IN TA IE perché l'azione penale non doveva essere esercitata, in ordine al medesimo delitto di collusione, in relazione alla particolare posizione processuale dei suddetti imputati, non estende alcun effetto riguardo all'appellante. 1.6 - La giurisdizione del giudice ordinario è stata definitivamente stabilita dalla Corte regolatrice, con sentenza del 21 aprile 2004. Irrilevante è il successivo mutamento dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, per effetto della sentenza delle Sezioni Unite n. 5135 del 21 ottobre 2005. 1.7 - La eccezione della incompetenza per territorio del Tribunale ordinario di ER (a favore di quello di Roma) è infondata. Irrilevante è la circostanza che le intercettazioni, le quali assumono notevole rilievo probatorio, siano state eseguite in Roma. Peraltro gli interlocutori hanno fatto riferimento a precedenti congressi.
Conta, invece, che a ER fu eseguita la verifica fiscale e che colà fu utilizzata la memoria preparata dall'appellante. La presentazione della memoria è successiva alle conversazioni intercettate.
Pertanto il Tribunale perugino è competente quanto meno ai sensi dell'art. 9 c.p.p., comma 1, quale giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte della azione.
1.8 - Altrettanto infondata è l'eccezione di nullità per la omessa reiterazione dell'avviso di conclusione delle indagini e della udienza preliminare in esito alla decisione della corte regolatrice sul conflitto negativo di giurisdizione.
Prima che il tribunale declinasse la giurisdizione a favore del giudice militare, era stata regolarmente celebrata la udienza preliminare e, in precedenza, era stata adempiuta la formalità dell'avviso di conclusione delle indagini.
Tanto ha pienamente assicurato la possibilità dell'esercizio di tutti i diritti e le facoltà della difesa.
La decisione della Corte regolatrice della giurisdizione non comportava il regresso del giudizio nella fase delle indagini. Sicché correttamente il presidente del tribunale, con decreto del 5 ottobre 2004, ha fissato nuova udienza dibattimentale (in data 24 gennaio 2005) per la prosecuzione del giudizio, già "interrotto" per effetto della declinatoria della giurisdizione.
1.9 - Il decreto 13 novembre 1995 col quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di La Spezia ha disposto la esecuzione delle intercettazioni presso impianti esterni è adeguatamente motivato: il Pubblico Ministero ha fatto riferimento alla insufficienza degli impianti domestici, per la limitata disponibilità di linee telefoniche, e alle regioni di eccezionale urgenza in relazione alla esigenza dell'ascolto notturno da parte della polizia giudiziaria delle comunicazioni intercettate, in carenza della possibilità di accesso, per l'ora, agli impianti della Procura della Repubblica.
Analoghe ragioni sorreggono congruamente la motivazione dei decreti del 23 novembre 1995, del 19 dicembre 1995 e del 18 gennaio 1996. 1.10 - Non è configurabile alcuna inosservanza dell'art. 270 c.p.p., non sono state acquisite intercettazioni e-seguite in altri procedimenti;
tutte le intercettazioni, sia telefoniche che ambientali utilizzate, "sono state disposte nell'ambito di un unico procedimento che si è diviso, poi, in diversi filoni". 1.11 - Infondate sono le residue eccezioni difensive in punto di utilizzabilità delle intercettazioni.
I provvedimenti sono conformi ai principi fissati dalla Corte suprema di cassazione a Sezioni Unite.
1.12 - La inosservanza dell'art. 468 c.p.p., non è sanzionata processualmente.
In occasione delle produzioni, effettuate nella pienezza del con- traddittorio dibattimentale, è stato assicurato alla difesa dell'imputato l'esercizio di ogni diritto e facoltà connessi. 1.13 - Il riferimento contenuto nella sentenza appellata a incidente probatorio, instaurato per la trascrizione delle intercettazioni, è frutto di mero errore materiale in cui è incorso l'estensore della sentenza nel menzionare la perizia trascrittiva disposta dal Tribunale nella fase anteriore alla sentenza del 9 gennaio 2002. Conseguentemente deve essere disattesa la eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni relative. 1.14 - Nessun dubbio sussiste in merito alla datazione delle intercettazioni.
Il perito PA RE ha, infatti, acquisito i supporti magnetici originali e li ha posti a raffronto con i duplicati utilizzati dai consulenti del Pubblico Ministero.
Gli ufficiali della Guardia di Finanza, esaminati alla udienza del 5 giugno 2007, hanno dato conto di tutti i passaggi relativi alle intercettazioni.
1.15 - La voce dell'imputato, captata nelle intercettazioni, è stata individuata con certezza.
Il colonnello US, come ogni persona che faceva ingresso nei locali della società PART.IM, era annunciato.
Le segretarie del IN TA, le quali facevano usualmente riferimento al giudicabile col soprannome di IA, nel corso di una ulteriore conversazione hanno chiarito che menzionavano il colonnello US col ridetto appellativo.
Lo stesso appellante mai ha negato di essere stato l'interlocutore dell'NG.
1.16 - Legittimamente il Tribunale, essendosi l'imputato avvalso a dibattimento della facoltà di non prestare il consenso all'esame, ha disposto, ai sensi dell'art. 513 c.p.p., la acquisizione dei processi verbali degli interrogatori sostenuti dal giudicabile nelle precedenti fasi.
La acquisizione in parola non richiede il consenso dell'imputato. 1.17 - Devono essere disattese le mozioni difensive di rinnovazione della istruzione dibattimentale (esame del consulente OL, escussione dei testimoni UD, DI, SI, RA, EI, DU, CO, CA, confronto tra il perito trascrittore e il consulente del Pubblico Ministero, nuova perizia trascrittiva, esame ai sensi dell'art. 210 c.p.p., degli imputati in procedimento connesso, IN TA, HI e IE).
Non ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 603 c.p.p.. Non si ravvisa alcuna necessità di assunzione della nuova prova. Le circostanze relative alla custodia, alla duplicazione, alla consegna dei supporti magnetici delle registrazioni delle intercettazioni sono state chiarite.
La identificazione vocale dell'appellante è assolutamente certa. Le indagini patrimoniali, le perquisizioni e i sequestri sono documentati dai relativi processi verbali, ritualmente acquisiti. IN TA e le sue segretarie si sono avvalsi, nelle precedenti fasi processuali della facoltà di non rispondere;
le modalità di uso dei locali della PART.IM e i tempi di accesso di US sono circostanze tutte prive di rilevanza ai fini della decisione.
1.18 - Circa la qualificazione giuridica della condotta, il delitto di collusione è reato di pericolo che prescinde dal conseguimento del "risultato della frode".
1.19 - La intercettazione della conversazione intercorsa il 19 gennaio 1996, tra l'appellante e l'NG comprova ampiamente la collusione.
Gli interlocutori accennano a "un magazzino occulto tempestivamente svuotato". L'imputato suggerisce ad NG di intimorire, di "far paura" ai verbalizzanti in modo da ottenere un trattamento condiscendente nella verifica;
consiglia, a tal fine, la presentazione di una memoria da allegare al verbale delle operazioni e consegna una bozza dello scritto.
L'appellante non ha contestato il contenuto delle intercettazioni;
pur negando di essere l'autore materiale della memoria prodotta dall'NG ai verbalizzanti, ha, comunque, ammesso di aver redatto una bozza dell'atto e di essere a conoscenza della esistenza della contabilità "in nero".
La condotta trascende l'ambito della consulenza e risulta finalizzata "ad intralciare la verifica fiscale in corso alfine di consentire ad NG di continuare a frodare il fisco".
1.20 - Le connotazioni soggettive del colonnello US e l'intendimento di ostacolare la attività investigativa della Guardia di Finanza "per limitare i danni all'imprenditore" integrano l'elemento psicologico del delitto caratterizzato dal dolo specifico costituito dal fine di frodare il fisco.
1.21 - In ordine alla qualità di soggetto intraneo nel reato proprio la circostanza della sospensione dal servizio al momento del fatto, non incide sulla condizione giuridica di miliare in servizio permanente.
La L. 10 aprile 1954, n. 113, art. 17, annovera tra i militari in servizio permanente: quelli in servizio effettivo, quelli a disposizione, quelli in aspettativa e, per l'appunto, quelli "in sospensione dall'impiego".
E l'art. 5 c.p.m.p., dispone che agli effetti della legge penale sono considerati in servizio alle armi anche "gli ufficiali collocati in aspettativa o sospesi dall'impiego".
Mentre sono ininfluenti le particolari normative di settore (citate dall'appellante, quali il regolamento di disciplina militare) concernenti il rapporto di servizio e le prerogative del militare sospeso.
1.22 - La gravità della condotta giustifica la dosimetria della pena, peraltro condonata.
1.23 - L'importo del risarcimento è giustificato dal rilevante danno di immagine, anche in dipendenza del clamore suscitato, arrecato alla Amministrazione di appartenenza dal militare infedele. 2. - L'imputato ha proposto ricorso per cassazione personalmente, mediante atto recante la data del 12 dicembre 2012 (sottoscritto anche dal difensore di fiducia dell'imputato, avvocato Cazzolla Olindo), depositato il 14 dicembre 2012, col quale ha sviluppato tredici motivi preceduti dalla esposizione dei precedenti di carriera del giudicabile e dalla trascrizione dei motivi di appello. Il ricorrente ha concluso per l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata;
gradatamente per la declaratoria del difetto di giurisdizione, a favore del giudice militare;
e, in ulteriore subordine, per la declaratoria della incompetenza per territorio, del Tribunale di ER, a favore del Tribunale di Roma. 3. - In esito all'esame preliminare della impugnazione il ricorso è stato assegnato a questa Sezione.
Alla odierna udienza, fissata per la trattazione del ricorso, non è intervenuto il difensore del ricorrente.
Nel corso della discussione, in seguito alla relazione della causa, l'Amministrazione, costituita parte civile, col ministero dell'Avvocatura generale dello Stato, e il Pubblico Ministero hanno rassegnato le rispettive conclusioni, riportate in epigrafe. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. - E d'uopo premettere la sintetica illustrazione dei motivi del ricorso.
1.1 - Col primo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, eccependo la carenza dell'atto di costituzione della parte civile e la prescrizione del diritto al risarcimento.
2.2 - Col secondo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, dolendosi, sia in relazione all'"an" che al "quantum", della condanna al risarcimento del danno a favore del Ministero delle Finanze.
1.3 - Col terzo motivo il ricorrente denunzia ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, eccependo che la prescrizione è maturata il 2 novembre 2008, in data anteriore alla sentenza di primo grado, dovendosi escludere, in difetto della adozione alle udienze del 24 gennaio 2005 e del 19 aprile 2006 di alcuna formale declaratoria al riguardo, la sospensione del decorso del termine della prescrizione, e dovendosi contenere in sessantuno giorni la sospensione per l'impedimento occorso al difensore il 30 novembre 2007 (erroneamente computato dalla Corte territoriale in tre mesi e tredici giorni).
1.4 - Col quarto motivo il ricorrente denunzia ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'art. 649 c.p.p., opponendo che la medesima condotta era stata contestata,
sotto diverso titolo (corruzione ovvero istigazione alla corruzione), e che esso imputato era stato definitivamente prosciolto dalle imputazioni di corruzione.
1.5 - Col quinto motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all'art. 20 c.p.p., eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello militare.
L'imputato e il difensore sostengono: il "fatto nuovo", costituito dalla sentenza Corte suprema di cassazione a Sezioni Unite n. 5135/2006 del 25 ottobre 2005, colla affermazione del principio del mantenimento della giurisdizione militare, comporta, ai sensi dell'art. 25 c.p.p., il superamento della precedente pronuncia della Corte regolatrice, 21 aprile 2004.
1.6 - Col sesto motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all'art. 21 c.p.p., reiterando la eccezione della incompetenza territoriale del giudice perugino e deducendo, in proposito, che, trattandosi di reato istantaneo, il supposto delitto si è perfezionato in Roma. 1.7 - Col settimo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), art. 179, 415 bis e 416 c.p.p., ribadendo la eccezione di nullità per l'omesso adempimento dell'avviso di conclusione delle indagini e per l'omessa celebrazione della udienza preliminare, in seguito alla sentenza regolatrice della giurisdizione. L'imputato e il difensore argomentano che il primo giudizio si era, ormai, definitivamente concluso colla declinatoria della giurisdizione e che è da escludere la identità col giudizio successivamente instaurato, in virtù del decreto del 25 gennaio 2005, a carico del solo US (senza i compartecipi non militari).
1.8 - Coll'ottavo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione agli artt. 268 e 270 c.p.p., rinnovando le eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni e, in proposito, opponendo: il Pubblico Ministero non ha dato conto nei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3, ne' della insufficienza o inidoneità degli impianti installati presso la procura della Repubblica, ne' delle eccezionali ragioni di urgenza;
inoltre il procedimento è stato instaurato dal Pubblico Ministero perugino, per propria autonoma determinazione, "ben dopo" la trasmissione degli atti del "diverso procedimento della Procura di La Spezia"; sicché non si tratta di "filone" della medesima indagine e trova applicazione l'art. 270 c.p.p.. 1.9 - Col nono motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, in relazione all'art. 493 c.p.p., comma 2, art. 495 c.p.p., comma 1, art. 234 c.p.p., commi 2 e
3 e art. 507 c.p.p., impugnando, unitamente all'ordinanza del 13 febbraio 2007, l'acquisizione degli atti del precedente procedimento instaurato a carico di esso US e definito con sentenza della Corte suprema di cassazione - Sez. 6^, 21 febbraio 2005. Il ricorrente, nel riproporre la relativa eccezione, disattesa dalla Corte territoriale ribadisce la inammissibilità della acquisizione probatoria assertivamente comminata anche alla stregua dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
1.10 - Col decimo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla identificazione vocale, eccependo che la intercettazione della conversazione tra le segretarie del IN TA non è stata mai prodotta e che le dichiarazioni dell'imputato non potevano essere acquisite, senza il suo consenso, essendo state rese in procedimento diverso.
1.11 - Coll'undicesimo motivo il ricorrente denunzia ha de-nunziato ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione alla reiezione della richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale, opponendo: la escussione dei testimoni era stata chiesta ai sensi dell'art. 195 c.p.p.; non sono stati fugati i dubbi circa la genuinità delle duplicazioni dei supporti magnetici;
i periti non hanno proceduto alla identificazione degli interlocutori delle conversazioni registrate;
non è giustificata la reiezione della richiesta di confronto tra il perito e il consulente;
è irrilevante che le persone imputate in procedimento connesso si siano, in precedenza, avvalse della facoltà di non rispondere;
in violazione dell'art. 6 della Convenzione cit. la Corte territoriale ha negato l'esame del IN TA e delle sue delle segretarie, HI e IE, mentre proprio dal colloquio di queste ultime ha ritenuto di desumere la identificazione della voce del giudicabile in relazione alla conversazione tra costui e NG concernente la predisposizione della bozza della memoria;
la negazione della ammissione dell'esame delle due donne viola il diritto di difesa, sancito dall'art. 6, cit.; l'esame del teste CO è rilevante per la ricostruzione dei rapporti tra il giudicabile, NG, IN TA, HI e IE.
1.12 - Col dodicesimo motivo il ricorrente dichiara promiscuamente di denunziare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, asserendo: non è dimostrato che il ricorrente sia l'autore della memoria presentata ai verbalizzanti;
il documento non è mai stato acquisito, ne' in originale, ne' in bozza;
la Corte territoriale non ha dato conto della illiceità dei suggerimenti del giudicabile all'NG; ha applicato l'analogia in malam partem;
ha disatteso il principio in dubio pro reo;
il supposto pactum sceleris difetta di concretezza e specificità;
immotivato è il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 1.13 - Col tredicesimo motivo il ricorrente reitera analoga, promiscua censura di inosservanza, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, sul punto della ritenuta qualità di soggetto intraneo di esso giudicabile nel reato proprio, opponendo:
il regolamento di disciplina militare "ha rango di legge ordinaria";
la legge delega sui principi della disciplina militare e il regolamento delegato hanno portata di carattere "generalissimo"; la Corte territoriale non ha dato conto della supposta irrilevanza di tale normativa.
2. - Il ricorso merita accoglimento, nei sensi appresso indicati, ai soli effetti civili e limitatamente al punto della eccepita incompetenza per territorio dei giudici di merito.
Mentre devono essere disattese le censure e le correlate richieste del ricorrente per la adozione delle (più favorevoli) formule assolutorie o di proscioglimento sotto il profilo della dedotta preclusione della cosa giudicata assolutoria.
Le ulteriori questioni agitate dal giudicabile restano assorbite o o precluse.
3. - Secondo l'ordine di progressione logico-giuridico la trattazione investe, in sequenza, i punti concernenti la exceptio rei iudicatae, la ricorrenza di alcuna delle ipotesi contemplate nell'art. 129 c.p.p., comma 2, la giurisdizione del giudice ordinario e, infine, la competenza per territorio dei giudici perugini.
3.1 - In relazione all'ordine enunciato è d'uopo considerare quanto segue.
3.2 - In linea di principio la incompetenza e, a fortiori, il difetto di giurisdizione del giudice procedente precludono la declaratoria della cause di non punibilità contemplate nell'art. 129 c.p.p., (v., nel caso di incompetenza del giudice ad quem, Sez. U, n. 7902 del 03/02/1995 - dep. 14/07/1995, Bonifazi, Rv. 201547, secondo la quale:
"la circostanza che il reato risulti prescritto all'atto della pronuncia del giudice di legittimità non esclude (qualora si accerti che l'impugnazione esperibile non era il ricorso per cassazione, ma l'appello) l'applicabilità della norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5; resta così rimessa al giudice di merito competente la valutazione dell'eventuale sussistenza di taluna delle ipotesi, prevalenti sull'estinzione del reato, previste dall'art. 129 c.p.p."). 3.3 - Purtuttavia, nello scrutinio di legittimità davanti a questa Corte suprema di cassazione l'eventuale rilievo del difetto di giurisdizione del giudice a quo ordinario (a favore del giudice militare) appare recessivo rispetto alla verifica delle cause di non punibilità stabilite dall'art. 129 c.p.p.. Questa Corte, infatti, ha giurisdizione anche in ordine ai reati militari.
Sicché la dichiarazione della carenza della giurisdizione del giudice a quo ordinario, rispetto a quello militare, non comporta per questa Corte di legittimità la declinatoria della propria giurisdizione in relazione alla immediata declaratoria delle cause di non punibilità del reato miliare.
4. -Il quarto motivo di ricorso è infondato.
Deve, per vero, essere disattesa l'exceptio rei iudicatae formulata dal ricorrente.
Nulla rileva la asserita coincidenza o sovrapposizione delle imputazioni, concernenti il medesimo fatto storico, giudicato in precedente processo, instaurato per i (concorrenti) delitti di corruzione.
Nella giurisprudenza di questa Corte suprema di cassazione è consolidato il principio di diritto, secondo il quale, "poiché all'unicità di un determinato fatto storico può far riscontro una pluralità di eventi giuridici (come si verifica nell'ipotesi di concorso formale di reati), il giudicato formatosi con riguardo ad uno di tali eventi non impedisce l'esercizio dell'azione penale in relazione ad un altro - inteso sempre in senso giuridico - pur scaturito da un'unica condotta" (Sez. 2^, n. 10472 del 04/03/1997 - dep. 19/11/1997, Diez, Rv. 209022; Sez. 5^, n. 1842 del 25/11/1998 - dep. 12/02/1999, Pagani, Rv. 212352; Sez. 1^, n. 7262 del 08/04/1999 - dep. 08/06/1999, Carta, Rv. 213709; Sez. 6^, n. 10790 del 24/05/2000 - dep. 20/10/2000, Leanza, Rv. 218337; Sez. 1^, n. 27717 del 18/05/2004 - dep. 18/06/2004, Purpura, Rv. 228724; Sez. 4^, n. 25305 del 02/04/2004 - dep. 07/06/2004, Aldini, Rv. 228924; Sez. 3^, n. 25141 del 15/04/2009 - dep. 17/06/2009, Ferrarelli, Rv. 243908;
Sez. 4^, n. 10180 del 11/11/2004 - dep. 16/03/2005, Antoci, Rv. 231134; Sez. 6^, n. 1157 del 09/10/2007 - dep. 10/01/2008, Nocchiero, Rv. 238442; e, da ultimo, Sez. 5^, Sentenza n. 16556 del 14/10/2009 - dep. 29/04/2010, Virruso, Rv. 246953, la quale ha ribadito: "il principio del "ne bis in idem" impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato, dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte le sue implicazioni penali").
Orbene, soccorre, esattamente in termini, la massima giurisprudenziale circa il concorso tra il delitto di collusione del militare della Guardia di Finanza e il delitto di corruzione, "trattandosi di reati autonomi con diverse obiettività giuridiche" (Sez. 6^, n. 2488 del 09/10/1990 - dep. 23/02/1991, Perrella ed altri, Rv. 186474).
Nè, peraltro, è apprezzabile in ordine alla specifica condotta collusiva, oggetto del presente giudizio, alcuna incompatibilità logica - circa la sussistenza del fatto o circa la commissione dello stesso da parte del giudicabile - rispetto alla pronuncia assolutoria irrevocabile dagli addebiti di corruzione.
5. - Privo di giuridico pregio è l'assunto, formulato dal ricorrente col tredicesimo motivo, circa la ritenuta carenza della qualità di soggetto attivo del reato proprio, in dipendenza della concomitante sospensione dal servizio all'epoca della condotta. Deve ribadirsi che per la configurabilità del delitto di collusione, previsto dalla L. 9 dicembre 1941, n. 1383, art. 3, non è necessario che il finanziere eserciti, con attualità, il servizio d'istituto, "ma è sufficiente che l'agente rivesta la qualità di militare della Guardia di Finanza, perché è solo ad essa che fa riferimento l'obiettività giuridica della norma incriminatrice" (Sez. 6^, n. 9892 del 10/06/1998 - dep. 17/09/1998, Ferrauto ed altri, Rv. 213049 cui adde Sez. 2^, n. 7600 del 09/02/2006 - dep. 02/03/2006, Scalerà ed altro, Rv. 233235).
E, proprio in termini, questa Corte suprema di cassazione ha fissato il principio di diritto secondo il quale "il reato di collusione in contrabbando con estranei non è escluso dalla circostanza che il finanziere, all'epoca del fatto, fo s s e sospeso temporaneamente dal servizio;
tale sospensione, infatti, non fa perdere la qualità di militare della guardia di finanza" (Sez. 3^, n. 9828 del 26/06/1984 - dep. 08/11/1984, Angeli, Rv. 166576).
6. - Le eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni, variamente argomentate dal ricorrente (coll'ottavo motivo di ricorso) sono affatto ininfluenti nella prospettiva della postulazione difensiva della adozione dell'epilogo assolutorio della insussistenza del fatto (in dipendenza della esclusione della prova fondamentale della collusione).
6.1 - La Corte territoriale ha rappresentato, come ricordato in narrativa, che il giudicabile "non ha contestato il contenuto delle intercettazioni" e che, "pur negando di essere l'autore materiale della memoria prodotta dall'NG ai verbalizzanti, ha, comunque, ammesso di aver redatto una bozza dell'atto e di essere a conoscenza della esistenza della contabilità in nero". 6.2 - L'ammissione, nella sua storicità, non ha formato oggetto di impugnazione.
Mentre affatto infondata è la contestazione della legittimità della acquisizione delle dichiarazioni relative.
Per effetto del diniego da parte del giudicabile del consenso all'esame dibattimentale l'ammissione, ai sensi dell'art. 238 c.p.p., delle dichiarazioni dal medesimo in precedenza rese, con le garanzie della assistenza difensiva (anche se in altro giudizio), non incontra alcun divieto di lettura o di utilizzazione.
E priva di giuridico pregio è la generica denunzia della violazione dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in quanto il giudice di merito ha acquisito gli atti del precedente giudizio, instaurato a carico del US, nella pienezza del contraddittorio dibattimentale, assicurando il pieno esercizio del diritto di difesa. 6.3 - Orbene, la prova della condotta emergente intercettazioni risulta autonomamente integrata dalle rappresentate dichiarazioni del giudicabile coll'intrinseco (e recettizio) riferimento ai contenuti della conversazione intercettata dato che resta insensibile alla eventualità della inutilizzabilità delle intercettazioni (e che esclude l'evidenza richiesta dall'art. 129 cpv. c.p.p.). Soccorre, infatti, in proposito il principio di diritto, ormai affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo il quale "in forza del principio "vitiatur, sed non vitiat", la sanzione processuale dell'inutilizzabilità di una prova rimane circoscritta alle prove illegittimamente acquisite (nella specie, intercettazioni telefoniche) e non incide in alcun modo sulle altre risultanze probatorie, anche se queste sono collegate a quelle inutilizzabili: nella specie, la rappresentazione oggettiva del colloquio intercettato eseguita da uno dei colloquianti nel corso dell'interrogatorio" (Sez. 1^, n. 21923 del 30/01/2007 - dep. 06/06/2007, Grillo e altri, Rv. 236694; Sez. 2^, n. 12105 del 04/03/2008 - dep. 18/03/2008, P.G. in proc. Fiaccabrino, Rv. 239746:
Sez. 2^, n. 44877 del 29/11/2011 - dep. 02/12/2011, Berardinetti, Rv. 251361).
7. - Inammissibile è la eccezione di difetto di giurisdizione dei giudici a quibus (a favore del giudice militare), proposta con quinto motivo di ricorso.
7.1 - La giurisdizione è stata stabilita da questa Corte regolatrice colla sentenza del 21 aprile 2004. E la questione relativa è ormai preclusa, in quanto la ridetta decisione è, a norma dell'art. 25 c.p.p., "vincolante" nel corso del presente processo, sicché rende irrilevante ogni successivo mutamento di orientamento giurisprudenziale in ordine al riparto della giurisdizione tra il giudice ordinario e quello militare. La preclusione endoprocessuale, comportata dalla sentenza della Corte regolatrice della giurisdizione, è, infatti, superabile esclusivamente, nel caso normativamente previsto - ma nella specie pacificamente non ricorrente - della sopravvenuta emergenza di "nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione".
7.2 - Il rilievo che precede, affatto assorbente, dispensa dalla ulteriore considerazione che, nel caso in esame, essendo, comunque, fuori discussione l'estinzione del reato e, conseguentemente la esclusione della penale responsabilità dell'imputato, in nessun caso potrebbe prospettarsi la giurisdizione del giudice militare in relazione alla disposizioni concernenti la azione civile. La cognizione dei reati militari esaurisce, infatti, la giurisdizione del giudice speciale.
E, di recente, peraltro, questa Corte suprema di cassazione, a Sezioni Unite, risolvendo il contrasto giurisprudenziale sottoposto al suo scrutinio, ha stabilito che, in caso di accoglimento del ricorso del giudicabile, una volta esclusa ogni responsabilità penale, per effetto della estinzione del reato, spetta esclusivamente al giudice ordinario civile, competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 c.p.p., conoscere la responsabilità dell'imputato "ai fini delle statuizioni civili" (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013 - dep. 27/09/2013, Sciortino, Rv. 256087). 8. - È, invece, fondato il sesto motivo del ricorso sul punto della incompetenza, per territorio, del giudice di merito. 8.1 - La Corte territoriale ha affermato la competenza del Tribunale ordinario di ER sulla base del rilievo che, in quel circondario, era stata perpetrato l'ultimo (ritenuto) segmento della condotta delittuosa, consistito nella presentazione ai militari della Guardia di Finanza, procedenti alla verifica fiscale della memoria redatta su consiglio dell'imputato e, in ogni caso, in seguito alla consegna da parte di costui di una bozza dell'atto.
8.2 - Se non che, così opinando, la Corte di appello è incorsa in vero e proprio errore di diritto in ordine alla applicazione della norma incriminatrice.
Per vero, "integra il reato di collusione di militare della guardia di finanza di cui alla L. 9 dicembre 1941, n. 1383, art. 3, qualsiasi accordo fra finanziere e terzo per effetto del quale sia leso l'interesse primario dello stato alla normalità ed alla sicurezza delle entrate indispensabili per il finanziamento e per l'esistenza dello stato stesso"; si tratta di "reato istantaneo e .. formale che si perfeziona per il solo fatto del raggiunto accordo per frodare la finanza, indipendentemente dalla eventuale e non indispensabile futura commissione dei programmati reati"; pertanto, "una volta verificatosi l'accordo tra il militare e l'estraneo, il reato è già perfetto e completo in ogni suo elemento, dato che l'intervenuto incontro tra le due volontà ha già comportato, di per sè, la definitiva e non più riparabile rottura del rapporto di fiducia tra il militare della guardia di finanza e la pubblica amministrazione e, quindi, la lesione del particolare interesse protetto dalla norma" (Sez. 3^, n. 8070 del 01/06/1987 - dep. 02/07/1987, Genova, Rv. 176310; Sez. 6^, n. 16058 del 22/04/1989 - dep. 18/11/1989, Morelli, Rv. 182575; Sez. 6^, n. 10350 del 03/06/1992 - dep. 29/10/1992, Gabriele ed altro, Rv. 192092; Sez. 1^, n. 25819 del 06/06/2007 - dep. 04/07/2007, Vitale, Rv. 236894).
Sicché la successiva presentazione ai militari verificatori (in ER) della memoria a opera del soggetto estraneo colludente (NG AU) costituisce post factum, non punibile ai sensi della L. 9 dicembre 1941, art. 3 cit., trattandosi di circostanza affatto estranea rispetto alla condotta delittuosa tipizzata (in precedenza perfezionatasi in Roma).
E, sul punto, è appena il caso di ricordare, a conforto della irrilevanza (nei termini considerati) della condotta post factum del privato, che il delitto di collusione "ha natura pluri soggettiva impropria, nel senso che, se per la sua verificazione, è necessario sotto il profilo naturalistico il concorso dell'estraneo", costui "però, se non esorbita dalla condotta tipica prevista (consenso o mera adesione alla proposta collusiva del militare), non è a tale titolo punibile" (Sez. 6^, n. 9892 del 10/06/1998 - dep. 17/09/1998, Ferrauto ed altri, Rv. 213050).
8.3 - In conclusione, proprio il criterio suppletivo di determinazione della competenza per territorio, eletto dalla Corte territoriale, ai sensi dell'art. 9 c.p.p., comma 1, sul presupposto di pregresse condotte collusive (in luogo ignoto), tutte cronologicamente anteriori a quella (più recente) accertata in Roma, conduce ad attribuire la competenza per territorio al tribunale ordinario di quel circondario, quale giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione.
9. - La conseguente incompetenza del Tribunale di ER, non rilevata dalla Corte territoriale che ha erroneamente disatteso la pertinente eccezione difensiva, comporta l'annullamento, ai soli effetti civili, della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla, ai soli effetti civili, la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2014