Sentenza 27 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/05/2002, n. 7714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7714 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2002 |
Testo completo
4 O 7 L 3 I L O J 077 14/02 T Z D E A N 1 P - O 1 I I Z 1 D - A REPUBBLICA ITAL 1 R E 2 T . C S I L I G D 9 DEL OPOLO TALL NO E 3 U R I E A G 6 D 4 E LA CORT SUPREMA DI CASSAZIONE E . Oggetto N T T . N T T E R S S I Pagamento somma A E SEZIONE TERZA CIVILE ( Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12412/00 Dott. Roberto PREDEN Presidente e Relatore Dott. Fabio MAZZA - Consigliere Cron. 21403 Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Rep. Dott. Donato CALABRESE Ud.21/02/02 Consigliere Dott. Antonio SEGRETO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARTE & RICAMO SNC, in persona del legale rappresentante sig. HI IM, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA 9, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA LIMARDI, difesa dall'avvocato MARCO COCCHI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LA MAISON DEL RICAMO DI POZZOLINI ALESSANDRA, in persona pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA 2002 VIA G PUCCINI 10, presso 10 studio dell'avvocato 498 GIANCARLO FERRI, difesa dagli avvocati RENZO BINI, 1 ANTONIO ROVINI, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 38/00 del Giudice di pace di EMPOLI, emessa il 17/03/2000, depositata il 17/03/00; RG. 316/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La S.n.c. Arte & AM di AT AN & C. conveniva davanti al Giudice di pace di Empoli Alessan- dra Pozzolini, titolare della ditta La Maison del rica- proponendo opposizione avverso il decreto ingiunti- mo, emesso dal detto ufficio e notificato il 7.11.1998, vo recante intimazione di pagamento della somma di L.
1.440.000 a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di ricami su capi di maglieria;
eccepiva la litispendenza, deducendo di aver proposto, con atto notificato il 28.10.1998, davanti al Giudice di pace di Cortona, do- manda volta a sentir accertare l'esistenza di vizi di lavorazione e determinare il costo occorrente per la loro eliminazione da detrarre dall'importo fatturato;
2 precisava di aver versato in acconto la somma di L. 800.000; chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo. L'opposta resisteva. Nelle more del processo si concludeva il giudizio promosso davanti al Giudice di pace di Cortona, che, con sentenza passata in giudicato, aveva condannato la ditta La Maison del ricamo al pagamento della somma di L. 600.000 a titolo di risarcimento danni. La sentenza era prodotta nel giudizio di opposizione. Il Giudice di pace di Empoli, con sentenza del 17.3.2000, confermava il decreto;
condannava la S.n.c. Arte & AM al pagamento della somma di L. 640.000 ed al rimborso delle spese. Considerava: - che la sentenza del Giudice di pace di Cortona faceva stato tra le parti quanto alla condanna al ri- sarcimento dei danni per vizi della merce;
che la preventiva instaurazione del detto giudi- zio, avente ad oggetto domanda con causa petendi diver- sa da quella introdotta in via monitoria, non escludeva la competenza del giudicante a conoscere dell'opposizione al decreto ingiuntivo;
che la diversità delle cause non consentiva di invocare l'esistenza di un giudicato sulla stessa mate- ria;
che dalla somma richiesta doveva essere detratto 3 l'importo di L. 800.000 versato in acconto, sicchè re- siduava un credito di L. 640.000 per il quale doveva essere pronunciata condanna. Avverso la sentenza la S.n.c. Arte & AM ha pro- posto ricorso per cassazione, affidato ad unico mezzo. Ha resistito, con controricorso Alessandra Pozzoli- ni, titolare della ditta La Maison del ricamo. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico mezzo, denunciando insufficienza e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., la ricorrente deduce che il giudice di pace, dopo aver riconosciuto che la sentenza del Giudice di pace di Cortona faceva stato tra le parti per quanto attiene alla condanna della ditta La Maison del ricamo al risarcimento dei danni per vizi della merce della quale era stato chiesto il pagamento in via monitoria, ha poi contraddittoriamente negato che la detta sentenza costituisse giudicato rilevante ai fini della decisione dell'opposizione.
2. Il motivo è infondato. Il ricorso riguarda sentenza di equità del giudice di pace. La ricorrente non denuncia violazione di norme pro- cessuali (norme alle quali anche il giudizio di equità è soggetto: S.U. n. 716/99) concernenti la continenza di cause (art. 39 c.p.c.) o l'efficacia del giudicato (art. 2909 c.c.), ma si limita a dedurre un vizio di motivazione in cui il giudice di pace sarebbe incorso nell'interpretare il contenuto di un giudicato esterno ai fini della sua applicazione nel giudizio di opposi- zione a decreto ingiuntivo. Va tuttavia ricordato che avverso le sentenze di equità del giudice di pace la denuncia di vizio di mo- tivazione è consentita solo nel caso in cui la motiva- zione sia del tutto carente ovvero intrinsecamente il- logica o contraddittoria (S.U. n. 716/99). L'impugnata sentenza non presenta le menzionate ra- dicali carenze. Il giudice di pace di Empoli ha motivato sul punto oggetto del motivo. Ha affermato che doveva essere ri- conosciuta la sussistenza del credito della S.n.c. Ar- te & AM a titolo di risarcimento danni (per vizi della merce fornita) derivante dal giudicato formatori sulla sentenza del giudice di pace di Cortona, ma ha poi ritenuto di non poter compensare, nell'ambito del giudizio di opposizione, tale credito con quello azio- nato in [...] monitoria dalla Pozzolini per il saldo del corrispettivo della fornitura, in ragione della non omogeneità dei rispettivi titoli. Così argomentando il giudice di pace è incorso si- 5 curamente incorso in errore di diritto per violazione delle norme sulla compensazione (art. 1243 c.c.). Ma l'errore di diritto posto a base della motivazione non è stato dedotto, e comunque non sarebbe stato utilmente deducibile in questa sede, in quanto concernente viola- diritto sostanziale (S.U. n. zione di norme di 716/99).
2. Il ricorso è rigettato.
3. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, co 64,98, oltre Euro 350,00 pe r ono-che liquida in Euro. rari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 21.2.2002. . 4 O 7 L ) L 3 . E O IL PRESIDENTE EST. N B C , E IL CANCELLIERE C1 1 A E 9 P 9 N I Dott.ssa Maria Ajello 1 O - D I 1 Z 1 E - A 1 R C 2 I T S . D I L G U I 9 E 3 R G E A E D 6 N 4 . E Depositata in Cancelleria . T T T N S Oggl. 27.05.02 T I E ( R S E A IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Mata Aiello