Sentenza 21 maggio 2008
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio non si richiede l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia di esso, essendo sufficiente che sia raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute e ciò "a fortori" nell'ambito del procedimento cautelare in cui è sufficiente la "probatio minor" scaturente dalla valutazione di gravità degli indizi acquisiti.
Commentari • 7
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La massima La restituzione delle cose sequestrate e non confiscate va operata in favore di colui che vanti su di esse una pretesa giuridicamente meritevole e dia prova positiva del suo ius possidendi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento che ha escluso la restituzione di una somma di denaro all'imputato assolto dal reato di riciclaggio - Cassazione penale , sez. II , 11/09/2019 , n. 3788). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 23/11/2017, per quello che ancora in questa sede rileva, in parziale …
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La massima In caso di concorso di persone nel medesimo reato, è legittima la confisca per equivalente, di cui all' art. 648-quater c.p. , disposta per l'intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, in quanto il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente e, quindi, solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio, quale la confisca per equivalente (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi …
Leggi di più… - 4. Riciclaggio: legittima la confisca dell'intero complesso aziendaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In tema di riciclaggio, è legittima la confisca ai sensi dell' art. 648-quater c.p. dell'intero complesso aziendale di una società, qualora sia riscontrabile una inestricabile commistione e contaminazione tra attività lecite ed illecite svolte dalla società che non può non ripercuotersi a danno dell'imputato titolare della stessa (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 24/04/2019, pronunziando sulle impugnazioni avverso la …
Leggi di più… - 5. Riciclaggio: il profitto è il valore delle somme oggetto di operazioni ostacolanti l'identificazioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 ottobre 2023
La massima In tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è costituito dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, poiché, in assenza di tali operazioni, esse sarebbero destinate a essere sottratte definitivamente, essendo provento del delitto presupposto. (Fattispecie in tema di confisca per equivalente disposta per il riciclaggio di somme provenienti dal reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, commesso da altro soggetto - Cassazione penale , sez. II , 07/12/2021 , n. 7503). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/05/2008, n. 36940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36940 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 21/05/2008
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 660
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 11703/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE LA, N. IL 19/08/1955;
avverso l'ORDINANZA del 04/02/2008 TRIBUNALE DEL RIESAME di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Carmine Stabile che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Udito il difensore Avv. ERNESTO PINO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 4 febbraio 2008 il Tribunale del riesame di Catania, in ciò confermando il provvedimento emesso dal locale G.I.P. (invece annullato in riferimento ad un altro reato), ha sottoposto RM GN alla misura della custodia cautelare in carcere, quale indiziata per i delitti di partecipazione ad associazione mafiosa e riciclaggio.
Ha ritenuto quel collegio che le risultanze delle intercettazioni telefoniche e ambientali dimostrassero il perpetuarsi dell'attività dell'associazione criminosa, pur dopo l'interruzione processuale della permanenza derivante da un precedente accertamento giudiziale;
nonché l'intraneità dell'indagata, che aveva curato l'attività di riciclaggio in sostituzione del marito durante la detenzione di lui. Ha proposto ricorso per cassazione l'indiziata, per il tramite del difensore, affidandolo a quattro motivi.
Col primo motivo la ricorrente deduce carenza di motivazione in ordine agli indizi di appartenenza ad associazione mafiosa, contrastando l'interpretazione data dal Tribunale alle conversazioni intercettate.
Col secondo e col terzo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione in ordine al reato di riciclaggio, rilevando fra l'altro la mancata individuazione del reato presupposto.
Col quarto motivo, infine, lamenta carenza motivazionale in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
Il primo motivo esula dal novero di quelli consentiti dall'art. 606 c.p.p.. La giurisprudenza di questa Corte Suprema è costante nell'affermare il principio secondo cui l'interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, al fine di trame elementi di valenza indiziaria, costituisce giudizio di fatto che sfugge al sindacato di legittimità, ove sorretto da motivazione conforme a logica (Cass. 11 dicembre 2007, Sitzia e altri;
Cass. 28 ottobre 2005, Caruso;
Cass. 10 giugno 2005, Patti). Nel caso di cui ci si occupa, il giudice del riesame ha preso le mosse dal tenore delle conversazioni captate all'interno dell'autovettura di BA Lorenzo, riprodotte per ampi stralci nella motivazione, evidenziando che i colloqui fra costui e la altre persone a bordo contenevano impliciti riferimenti a un comune progetto omicidiario in danno di NI CA, ad illecite collusioni (finalizzate al riciclaggio di denaro) col direttore dell'agenzia di Mascali della B.P.L., ai rapporti di illecita collaborazione all'interno del sodalizio: così traendone il convincimento che l'attività criminosa del gruppo fosse di perdurante attualità. Dalle stesse, e da altre, intercettazioni ambientali ha inoltre ricavato significativi indizi della partecipazione dell'odierna ricorrente all'attività di riciclaggio, per sopperire all'assenza del marito detenuto, attraverso una serie di operazioni bancarie aventi ad oggetto degli assegni costituenti il provento di delitti posti in essere dall'associazione.
Il costante riferimento ai dati oggettivi emersi dal tenore delle conversazioni e la consequenzialità delle deduzioni derivatene conferiscono alla linea motivazionale una struttura logica ineccepibile: donde l'insindacabilità in questa sede del giudizio espresso sul punto dal Tribunale del riesame.
Il secondo e il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente, si appuntano sull'ipotesi accusatoria concernente il reato di riciclaggio, del quale la ricorrente contesta la sussistenza sia in rapporto agli elementi - materiale e psicologico - dell'illecito ascrittole, sia in rapporto alla mancata individuazione del reato presupposto.
L'infondatezza delle censure così mosse emerge dalle seguenti considerazioni. In assonanza con quanto osservato dal Tribunale del riesame, col supporto della giurisprudenza formatasi in tema di ricettazione (Cass. 7 novembre 1997, Bernasconi e altri), deve riconoscersi che ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio non si richiede l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, ne' dei suoi autori, ne' dell'esatta tipologia di esso, sufficiente essendo che sia raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute;
ciò è a dirsi a maggior ragione nell'ambito del procedimento cautelare, nel quale è sufficiente la probatio minor scaturente dalla valutazione di gravità degli indizi acquisiti. Nel caso in questione l'origine delittuosa - ricondotta ai reati-fine dell'associazione mafiosa - degli assegni cambiati dalla GN, successivamente convertiti in denaro contante mediante operazioni bancarie sui conti correnti propri e della società Ambra Transit s.r.l., è apparsa provata dall'appartenenza dell'indagata alla cosca facente capo al di lei marito Paolo UN, dall'altruità dei titoli maneggiati, dal rilevante importo della complessiva movimentazione di denaro, priva di qualsiasi giustificazione riconducibile a rapporti commerciali: il che è quanto basta perché, con la constatata presenza di congrua motivazione, debba escludersi qualsiasi violazione dei principi giuridici che presiedono all'accertamento del reato di riciclaggio.
Ciò è a dirsi anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, avendo il Tribunale apprezzato le medesime circostanze - con valutazione di fatto sottratta a sindacato in sede di legittimità - quali gravi indizi di consapevolezza della provenienza delittuosa degli assegni, in una con la specifica finalità di "ripulitura", avuto particolarmente riguardo al rilevante importo complessivo delle operazioni bancarie, del tutto sproporzionato al volume d'affari della società Ambra Transit, nonché agli ingiustificati trasferimenti di fondi dai conti correnti personali e societari a quello del coindagato BA L..
È poi innegabile che il giudizio prognostico circa l'applicabilità o meno dell'attenuante di cui all'art. 648 bis c.p., comma 3 e - in caso affermativo - circa la misura della riduzione di pena derivantene, per i fini di cui all'art. 280 c.p.p., appartiene al merito e non può formare oggetto di ricorso per cassazione, volta che il giudice abbia motivato il proprio convincimento: il che si riscontra nel caso di specie, in cui il Tribunale ha valorizzato la gravita dei fatti contestati e l'applicabilità ai reati presupposti dell'aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art.
7. Il quarto motivo di ricorso è, a sua volta, infondato: non può essere condiviso l'assunto secondo il quale il giudice del riesame non avrebbe preso in considerazione le difese svolte a contestazione dell'aggravante or ora citata, così come contestata in relazione all'imputazione di riciclaggio;
in realtà la motivazione sull'argomento è insita nel passo dell'ordinanza in cui si osserva che, secondo le dichiarazioni rese da funzionari e da un impiegato della BPL, la GN è riuscita ad effettuare alcune operazioni bancarie sfruttando la forza intimidatrice derivante dalla sua appartenenza al clan UN.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2008