Sentenza 10 gennaio 2003
Massime • 3
È configurabile il tentativo di favoreggiamento personale - il cui iter esecutivo è frazionabile - quando si pongono in essere atti preparatori ma l'azione diretta ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni a sottrarsi alle ricerche della autorità non sia portata a termine per cause indipendenti dalla volontà dell'agente. (In applicazione del principio, la Corte ha rinviato al giudice di merito la valutazione circa la esatta configurazione giuridica, in termini di atti preparatori non perseguibili, tentativo o reato consumato del "darsi da fare" nel cercare una casa che possa fungere da rifugio ad un latitante).
Tra il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e quello di riciclaggio, nonché tra quest'ultimo e quello di ricettazione vi è rapporto di specialità, che discende dal diverso elemento soggettivo richiesto dalle tre fattispecie incriminatrici - essendo comune l'elemento materiale della disponibilità di denaro o altra utilità di provenienza illecita: il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. richiede una generica finalità di profitto, quello di cui all'art. 648 bis lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell'origine illecita, quello infine di cui all'art. 648 ter che tale scopo sia perseguito facendo ricorso ad attività economiche o finanziarie.
I "gravi indizi di colpevolezza" richiesti per l'adozione di una misura cautelare personale (art. 273 cod. proc. pen.) non si identificano con gli "indizi" che rappresentano la prova logica o indiretta idonea a fondare il giudizio di colpevolezza (art. 192, comma 2), in quanto ai fini cautelari è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità in ordine alla responsabilità dell'imputato.
Commentari • 6
- 1. In tema di autoriciclaggio e 'paper trail'Marta Barcellona · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. Misure cautelari e gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.)Avv. Ilaria Parlato · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Uno dei presupposti giuridici onde sottoporre un soggetto a misura cautelare è la sussistenza, a suo carico, di gravi indizi di colpevolezza. In tema di misure cautelari per “gravi indizi di colpevolezza”, la cui sussistenza è richiesta dall'art. 273 c.p.p., devono intendersi tutti quegli elementi probatori a carico che – contenendo in nuce tutti o solo alcuni degli elementi strutturali della rispettiva prova – sono idonei a fondare il c.d. “fumus commissi delicti”, ossia a creare la previsione che – attraverso l'acquisizione di ulteriori elementi – gli stessi saranno idonei a dimostrare la responsabilità penale dell'indagato in ordine ai reati a lui addebitati così da ritenere probabile …
Leggi di più… - 3. Riciclaggio: legittima la confisca dell'intero complesso aziendaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In tema di riciclaggio, è legittima la confisca ai sensi dell' art. 648-quater c.p. dell'intero complesso aziendale di una società, qualora sia riscontrabile una inestricabile commistione e contaminazione tra attività lecite ed illecite svolte dalla società che non può non ripercuotersi a danno dell'imputato titolare della stessa (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 24/04/2019, pronunziando sulle impugnazioni avverso la …
Leggi di più… - 4. Riciclaggio: legittima la confisca per intero del prezzo accertato anche per un solo concorrenteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In caso di concorso di persone nel medesimo reato, è legittima la confisca per equivalente, di cui all' art. 648-quater c.p. , disposta per l'intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, in quanto il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente e, quindi, solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio, quale la confisca per equivalente (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi …
Leggi di più… - 5. NOTE “A PRIMA LETTURA” SUL D.LGS. N. 195/2021 RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2018/1673 SULLA LOTTA AL RICICLAGGIO MEDIANTE IL DIRITTO PENALERedazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 21 aprile 2022
1. Introduzione Il d.lgs. n. 195/2021 è stato emanato per adeguare la disciplina italiana alla direttiva UE 2018/1673 di Parlamento europeo e Consiglio, sulla “lotta al riciclaggio mediante il diritto penale”. Scaduto il 3 dicembre 2020 il termine stabilito per l'adeguamento, la necessità di provvedere si è resa ancora più stringente in presenza dell'avvio, nei confronti della Repubblica italiana, di una procedura di infrazione ex art. 258 T.F.U.E. (2021/0055) per mancato recepimento. Il nostro ordinamento si era già conformato alla maggior parte delle indicazioni contenute nella direttiva (comprese quelle in tema di autoriciclaggio). Tuttavia, su alcuni aspetti non vi era convergenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2003, n. 18103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18103 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco MORELLI Presidente
1. Dott. Francesco DE CHIARA Consigliere
2. " Diana LAUDATI Consigliere
3. " Secondo L. CARMENINI Cons.Relatore
4. " GI FENU Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto nell'interesse di:
RA UC, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà di Perugia in data 19/6/2002;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Carmenini;
Udito il P. G., in persona del dr. Loris d'Ambrosio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con provvedimento del 20.5.2002 i l GIP del tribunale di Perugia applicava la misura cautelare del la custodia in carcere a SI LU, indagato per i reati di cui agli artt: 110, 81 cpv., 378 e 648 ter c.p..
La richiesta di riesame avanzata in favore dell'interessato veniva rigettata dal Tribunale della Libertà di Perugia con l'ordinanza del 19.6.2002, avverso la quale ricorre per cassazione il difensore del SI.
Il ricorrente, nella sostanza, deduce "violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità; omessa dichiarazione di nullità dell'ordinanza genetica per difetto assoluto di motivazione", sia riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ad entrambi i reati contestati, sia riguardo alle esigenze cautelari;
nonché "inutilizzabilità di alcuni atti di indagine posti dal tribunale a fondamento della propria decisione". È opportuno esaminare le varie doglianze in relazione a ciascuno dei reati per i quali si procede a carico del SI.
Va premesso, in linea generale, che in tema di misure cautelari personali la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" (v. art. 273 c.p.p., anche novellato) non si atteggia allo stesso modo del termine "indizi", quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, che sta ad indicare la prova logica o indiretta, ossia quel fatto certo connotato da particolari caratteristiche (v. art. 192, comma 2, c.p.p.) che consente di risalire ad un fatto incerto attraverso massime di comune esperienza. Per l'emissione di una misura cautelare, invece, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli.
Per quanto riguarda il reato previsto dall'art. 648 ter c.p., l'ordinanza de qua ha fatto buon uso di questo principio delineando in maniera precisa i fatti, quali emergono allo stato dal quadro probatorio, e ne ha fissato un profilo di rilevante gravità. Tale profilo è chiaramente desumibile dall'articolata serie di elementi, logicamente collegati tra loro (conversazioni intercettate, servizi di investigazione, missiva riferibile a IN IN e SA MU); dai quali il giudice di merito ricava la conclusione che vi è un rilevante giro di affari riferibile ai IN, a cui sia tale Mucerino, sia l'odierno ricorrente apportano un incisivo contributo, "fornendo le opportune coperture agli effettivi interessi perseguiti dall'associazione ed alla illecita provenienza dei finanziamenti.
Si tratta di valutazioni corrette e coerenti che si sottraggono al sindacato di legittimtà, anche sotto il profilo dell'inquadramento giuridico del fatto.
E.' noto, invero, che l'art. 648 ter c.p. è in rapporto di specialità con l'art. 648 bis e questo lo è, a sua volta, con l'art. 648; in quanto le relative fattispecie incriminatrici hanno come presupposto comune la provenienza da delitto del denaro e dell'altra utilità di cui l'agente è venuto a disporre, ma si distinguono sotto il profilo soggettivo. La ricettazione richiede, oltre alla consapevolezza della suindicata provenienza, solo una generica finalità di profitto, mentre le altre due ipotesi delittuose richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse ,in attività economiche o finanziarie. Da questa situazione, il giudice di merito è risalito, poi, alla situazione più strettamente attinente alla specifica misura adottata, con pariticolare riferimento alla sussistenza di una delle ipotesi, tra loro alternative, previste dall'art. 274 c.p.p. Nella specie, il tribunale ha enucleato la necessità di scongiurare il concreto pericolo che l'indagato faccia perdere le proprie tracce, data la consistente rete di coperture di cui può godere (pericolo di fuga); ma soprattutto di elidere la probabile reiterazione di specifici fatti criminosi (pericolosità sociale), attese la pregnante gravità dei fatti emersi e la situazione personale di persona pregiudicata.
Il tribunale, poi, ha fatto buon uso anche dei principi di idoneità, gradualità e proporzionalità della misura, significando che, nella sua espansione più afflittiva, non può essere altrimenti soddisfatta.
Va, infine;
rilevato che l'eccezione di inutilizzabilità di taluni atti di indagine si rivela generica, in quanto espressa in forma meramente ipotetica ("salvo un più approfondito esame degli atti ... in caso di fondamento dell'eccezione ... ..."), che non consente di individuare se in concreto sia verificato qualche vizio censurabile in sede di legittimità.
Quanto all'altro reato ritenuto, il favoreggiamento personale, vanno fatte talune puntualizzazioni.
Il reato previsto dall'art. 378 c.p. è un reato istantaneo, che si consuma nel momento stesso in cui viene realizzata la condotta di ausilio. Trattandosi di reato di pericolo non è richiesto che la condotta consegua l'obiettivo voluto: ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sia stata posta in essere un'azione diretta ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità mentre non è necessario che la detta azione abbia realmente raggiunto l'effetto di ostacolare le investigazioni o intralciare le ricerche.
La frazionabilità dell'iter esecutivo consente di ammettere la configurabilità del tentativo. Detto reato, a prescindere dal mancato raggiungimento degli effetti voluti, può essere, invero, perpetrato nella forma del tentativo, allorchè, per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, l'atto compiuto, pur mirando a portare aiuto ed essendone in sè idoneo, non l'abbia realizzato. Nel caso di specie il giudice di merito ha ritenuto accertato, con adeguata motivazione, che il SI "si sta dando da fare ed è a buon punto" nel cercare una casa che possa fungere da rifugio per il latitante GI CI.
Non sembrano, tuttavia, sufficientemente delineati in maniera compiuta gli elementi di valutazione circa la esatta configurazione giuridica dei fatti così come emersi: se si tratti di meri atti preparatori non perseguibili, di attività portata alla fase del tentativo, oppure di attività completa e quindi realizzatrice del reato consumato.
Sotto questo profilo è necessario demandare al tribunale di Perugia un nuovo esame sul punto, il cui esito potrà comportare conseguenze anche sulla valutazione delle esigenze cautelari, sempre limitatamente alla sola contestazione ex art. 378 c.p. . Entro questo ristretto ambito, quindi, l'ordinanza impugnata deve essere annullata. Per l'altro reato, come detto, resta ferma la disposta misura cautelare.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 378 c.p. e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Perugia.
Rigetta nel resto il ricorso. Siprovveda a norma dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 APRILE 2003.