Cass. civ., sez. III, sentenza 16/04/1999, n. 3797
CASS
Sentenza 16 aprile 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime4

La cessione del credito a scopo di garanzia comporta il medesimo effetto (tipico della cessione ordinaria) immediatamente traslativo del diritto al cessionario, e ciò tanto nella ipotesi di "cessio pro solvendo" che di "cessio pro soluto". L'esclusione di tale effetto può legittimamente predicarsi nel solo caso in cui, dalle clausole del negozio di cessione a scopo di garanzia, sia desumibile una inequivoca volontà negoziale delle parti nel senso che il creditore cedente, non volendo privarsi della titolarità del credito, abbia inteso soltanto realizzare degli effetti minori, quale la mera legittimazione del cessionario alla riscossione del credito.

L'efficacia riflessa del giudicato, inteso come affermazione obiettiva di verità sull'esistenza e sul contenuto di una vicenda processuale, può legittimamente dispiegarsi con riferimento ad eventuali terzi estranei al processo in cui tale affermazione sia stata predicata, qualora questi ultimi risultino titolari di diritti ed obblighi dipendenti dalla situazione giuridica definita in quel processo.

Nella cessione di credito, il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'originario creditore. Tuttavia, se, dopo la cessione, intervengano fatti incidenti sulla entità, esigibilità o estinzione del credito, la loro efficacia deve essere considerata in relazione alla nuova situazione soggettiva che stabilitasi in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto, con la conseguenza che, perfezionatasi la cessione col semplice consenso, la risoluzione consensuale del contratto da cui traeva origine il credito ceduto, convenuta fra l'originario creditore cedente ed il debitore ceduto, non è opponibile al cessionario in quanto, una volta realizzato il trasferimento del diritto, il cedente perde la disponibilità di esso e non può validamente negoziarlo, recedendo dal contratto, mentre il debitore ceduto, a conoscenza della cessione, non può ignorare tale circostanza.

Alla concessione di un contributo per la costruzione di nave - erogata dall'amministrazione per la marina mercantile secondo la previsione degli artt. 1 e 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 19 - consegue la nascita, in favore del cantiere concessionario, di un diritto di credito suscettibile di negoziazione secondo le norme del diritto privato, e, quindi, anche di cessione, pur restando il negozio di cessione condizionato, quanto alla sua sopravvivenza, al mancato verificarsi della decadenza dal contributo del cantiere stesso, a norma dello art. 5 della citata legge (inizio e completamento dei lavori di costruzione della nave entro determinati termini). L'eventuale cessionario del detto credito subentra, pertanto, in una situazione di soggezione rispetto al possibile venir meno di esso, allo stesso modo in cui subentra, in ogni ipotesi di cessione, nelle posizioni passive correlate ai diritti potestativi di annullamento e di risoluzione del negozio costitutivo del credito stesso spettanti al debitore ceduto, con la conseguenza che il successivo verificarsi di detta decadenza, con il conseguente venir meno "ex tunc" del credito ceduto, comporta che l'amministrazione (debitrice ceduta) possa opporre al cessionario l'estinzione di credito ceduto, ovvero possa, con riguardo alle rate del contributo già versate, opporre la "condictio indebiti" nei confronti del cessionario medesimo per la restituzione delle somme da lui ricevute.

Commentari6

Mostra tutto (6)
  • 1La cessione del credito: cessione pro soluto e pro solvendo. Rapporti con la cessione del credito a scopo di garanzia
    Avv. Stefania De Marco · https://www.iusinitinere.it/

    1. Nozione e causa La cessione del credito, disciplinata dagli artt. 1260 e seguenti cod. civ., si sostanzia in un negozio giuridico in cui il creditore (cedente) trasferisce ad un terzo (cessionario) il diritto di credito che egli vanta nei confronti del debitore (ceduto)[1]. L'istituto de quo si caratterizza, dunque, per comportare una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio da lato attivo che si concreta in una successione del credito, lasciando per il resto inalterato il rapporto contrattuale in essere. Il credito viene trasferito al cessionario così come era nel patrimonio del creditore originario, tant'è che “per effetto della cessione, il credito viene trasferito al …

     Leggi di più…

  • 2Esigibilità
    https://www.brocardi.it/

  • 3Cessione del credito a garanzia: cessionario può escutere il debitore originario
    Avv. Alice Passacqua · https://www.expartecreditoris.it/ · 29 luglio 2020

    ISSN 2385-1376 In caso di cessione del credito effettuata non in funzione solutoria, ex art. 1198 c.c., ma esclusivamente a scopo di garanzia di una diversa obbligazione dello stesso cedente, il cessionario è legittimato ad agire sia nei confronti del debitore ceduto che nei confronti dell'originario debitore cedente senza essere gravato, in quest'ultimo caso, dall'onere di provare l'infruttuosa escussione del debitore ceduto. Questo è il principio di diritto affermato con l'ordinanza n. 10092 dalla Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. De Chiara – Rel. Vella, pubblicata il 28 maggio 2020. IL CASO Il Tribunale di Forlì aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo del Fallimento di …

     Leggi di più…

  • 4Cessione del credito a garanzia: cessionario può escutere il debitore originarioAccesso limitato
    Marcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 18 giugno 2020

  • 5Risoluzione del 18/10/2019 n. 88 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Grandi Contribuenti
    Agenzia delle Entrate · 18 ottobre 2019

    Sono pervenute alla scrivente, nell\'ambito di un interpello sui nuovi investimenti presentato ai sensi dell\'articolo 2 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, richieste di chiarimenti in merito alla spettanza dell\'esenzione dalle ritenute di cui all\'articolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 agli interessi che la societ\à risultante dall\'operazione di fusione, a seguito di un\'operazione di acquisizione con indebitamento (di seguito anche "merger leveraged buy-out - MLBO"), corrisponder\à alla societ\à controllante della NewCo (di seguito, "Alfa") in relazione a un prestito intercompany concesso al fine di finanziare in parte l\'acquisizione della societ\à …

     Leggi di più…
Mostra tutto (6)
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 16/04/1999, n. 3797
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3797
Data del deposito : 16 aprile 1999

Testo completo