Sentenza 16 aprile 1999
Massime • 4
La cessione del credito a scopo di garanzia comporta il medesimo effetto (tipico della cessione ordinaria) immediatamente traslativo del diritto al cessionario, e ciò tanto nella ipotesi di "cessio pro solvendo" che di "cessio pro soluto". L'esclusione di tale effetto può legittimamente predicarsi nel solo caso in cui, dalle clausole del negozio di cessione a scopo di garanzia, sia desumibile una inequivoca volontà negoziale delle parti nel senso che il creditore cedente, non volendo privarsi della titolarità del credito, abbia inteso soltanto realizzare degli effetti minori, quale la mera legittimazione del cessionario alla riscossione del credito.
L'efficacia riflessa del giudicato, inteso come affermazione obiettiva di verità sull'esistenza e sul contenuto di una vicenda processuale, può legittimamente dispiegarsi con riferimento ad eventuali terzi estranei al processo in cui tale affermazione sia stata predicata, qualora questi ultimi risultino titolari di diritti ed obblighi dipendenti dalla situazione giuridica definita in quel processo.
Nella cessione di credito, il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'originario creditore. Tuttavia, se, dopo la cessione, intervengano fatti incidenti sulla entità, esigibilità o estinzione del credito, la loro efficacia deve essere considerata in relazione alla nuova situazione soggettiva che stabilitasi in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto, con la conseguenza che, perfezionatasi la cessione col semplice consenso, la risoluzione consensuale del contratto da cui traeva origine il credito ceduto, convenuta fra l'originario creditore cedente ed il debitore ceduto, non è opponibile al cessionario in quanto, una volta realizzato il trasferimento del diritto, il cedente perde la disponibilità di esso e non può validamente negoziarlo, recedendo dal contratto, mentre il debitore ceduto, a conoscenza della cessione, non può ignorare tale circostanza.
Alla concessione di un contributo per la costruzione di nave - erogata dall'amministrazione per la marina mercantile secondo la previsione degli artt. 1 e 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 19 - consegue la nascita, in favore del cantiere concessionario, di un diritto di credito suscettibile di negoziazione secondo le norme del diritto privato, e, quindi, anche di cessione, pur restando il negozio di cessione condizionato, quanto alla sua sopravvivenza, al mancato verificarsi della decadenza dal contributo del cantiere stesso, a norma dello art. 5 della citata legge (inizio e completamento dei lavori di costruzione della nave entro determinati termini). L'eventuale cessionario del detto credito subentra, pertanto, in una situazione di soggezione rispetto al possibile venir meno di esso, allo stesso modo in cui subentra, in ogni ipotesi di cessione, nelle posizioni passive correlate ai diritti potestativi di annullamento e di risoluzione del negozio costitutivo del credito stesso spettanti al debitore ceduto, con la conseguenza che il successivo verificarsi di detta decadenza, con il conseguente venir meno "ex tunc" del credito ceduto, comporta che l'amministrazione (debitrice ceduta) possa opporre al cessionario l'estinzione di credito ceduto, ovvero possa, con riguardo alle rate del contributo già versate, opporre la "condictio indebiti" nei confronti del cessionario medesimo per la restituzione delle somme da lui ricevute.
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ISSN 2385-1376 In caso di cessione del credito effettuata non in funzione solutoria, ex art. 1198 c.c., ma esclusivamente a scopo di garanzia di una diversa obbligazione dello stesso cedente, il cessionario è legittimato ad agire sia nei confronti del debitore ceduto che nei confronti dell'originario debitore cedente senza essere gravato, in quest'ultimo caso, dall'onere di provare l'infruttuosa escussione del debitore ceduto. Questo è il principio di diritto affermato con l'ordinanza n. 10092 dalla Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. De Chiara – Rel. Vella, pubblicata il 28 maggio 2020. IL CASO Il Tribunale di Forlì aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo del Fallimento di …
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Sono pervenute alla scrivente, nell\'ambito di un interpello sui nuovi investimenti presentato ai sensi dell\'articolo 2 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, richieste di chiarimenti in merito alla spettanza dell\'esenzione dalle ritenute di cui all\'articolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 agli interessi che la societ\à risultante dall\'operazione di fusione, a seguito di un\'operazione di acquisizione con indebitamento (di seguito anche "merger leveraged buy-out - MLBO"), corrisponder\à alla societ\à controllante della NewCo (di seguito, "Alfa") in relazione a un prestito intercompany concesso al fine di finanziare in parte l\'acquisizione della societ\à …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/04/1999, n. 3797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3797 |
| Data del deposito : | 16 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Gaetano FIDUCCIA - rel. Consigliere -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CARONTE SHIPPING SPA, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore dott. Antonio Repaci, nella qualità di società incorporante per fusione della Soc. Caronte S.p.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIGRÈ 37, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CAFFARELLI, che lo difende unitamente all'avvocato LUCIANO SCOGLIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MIN TRASPORTI NAVIGAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, ex lege.
- controricorrente -
e sul 2^ ricorso n^ 05994/97 proposto da:
TOURIST FERRY BOAT SPA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Sig. Olga Mondello Franza, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIEMONTE 32, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI TOGNON, difeso dall'avvocato CARLO PARISI, con studio in 98123 MESSINA VIA PIEMONTE 32 ( Studio Giovanni Tognon ) giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MIN TRASPORTI NAVIGAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, difeso ex lege dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, - controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 296/96 della Corte d'Appello di MESSINA, emessa il 6/5/96 depositata il 25/06/96; RG.27-32/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/99 dal Consigliere Dott. Gaetano FIDUCCIA;
udito l'Avvocato GABRIELLA PALMIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 9/9/1981, il Ministero della Marina mercantile conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Messina la S.p.A. "Tourist Ferry Boat" di Messina per la restituzione del contributo integrativo (di L 81.765.988 con interessi e rivalutazione), concesso con decreto del 28/12/1971, a norma dell'art. 1 Legge n. 19 del 4/1/1968, per la costruzione di una m/n traghetto, di poi denominata "Elga", al cantiere navale Pellegrino di Napoli e da questo ceduto il 3/4/1971 e così corrisposto alla detta società - per la quale la m/n. veniva costruita - ma che a seguito del fallimento del cantiere Pellegrino era stato escluso dal passivo fallimentare, siccome definitivamente statuito dalla Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 5506 del 14/10/1980, aveva ritenuto che la restituzione della somma così corrisposta (a seguito della decadenza dal contributo per la mancata costruzione della nave nel termine di legge) era dovuta dalla cessionaria "Tourist Ferry Boat".
Questa società contrastava la domanda di restituzione deducendo, anzitutto, la mancata prova dell'intervenuta decadenza dalla agevolazione nonché l'inopponibilità della decisione della Corte di Cassazione, non essendo stata parte del relativo giudizio, e la sua non condivisibilità perché tenuto alla restituzione era il Cantiere Pellegrino, destinatario del contributo, ed inoltre eccependo la prescrizione, la carenza di interesse, perché la nave era stata costruita, e comunque la decadenza limitata alla parte di costruzione eseguita oltre il termine di legge;
ed infine instando per il risarcimento del danno per non essere stata chiamata nel precedente giudizio concluso con la decisione della Corte di Cassazione.
Con coeva ma separata citazione davanti allo stesso Tribunale la detta Amministrazione conveniva in giudizio la Spa "Caronte" per la restituzione dell'eguale contributo erogato per la costruzione della m/m traghetto di poi denominata "Caronte", a seguito della cessione da parte del Cantiere Pellegrino del detto contributo statale, di cui era stata decretata la stessa decadenza.
Anche la soc. "Caronte" avversava la detta domanda per i motivi fatti valere dalla "Tourist Ferry Boat", aggiungendo che la cessione del credito doveva intendersi a scopo di garanzia, onde il Cantiere Pellegrino era rimasto titolare del credito e tenuto alla restituzione, tal ché chiedeva la chiamata in garanzia della relativa curatela fallimentare.
Il Tribunale con sentenza del 21/1/1994 condannava le due società convenute alla chiesta restituzione pecuniaria all'Amministrazione della Marina Mercantile.
Avverso questa sentenza proponevano separati appelli la Spa. "Caronte Shipping" (incorporante per fusione la Spa. "Caronte") e la Spa. "Tourist Ferry Boat", mentre resisteva il Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
La Corte di Appello di Messina, con sentenza depositata il 25/6/1996, respingeva entrambi gli appelli (riuniti) confermando integralmente la decisione del Tribunale.
La Corte di Appello, dopo aver rilevato che alla dedotta mancanza di prova della non contestata esistenza del provvedimento irrogativo della decadenza dalla contribuzione era dato ovviare con il giudicato della sentenza n. 5506/1980 della Corte di Cassazione per l'efficacia riflessa, quale affermazione oggettiva di verità, anche nei confronti delle società appellanti rimaste estranee al relativo processo, riteneva che quel provvedimento correttamente era stato adottato nei confronti del cantiere navale, che per non avere ultimato le navi nel termine ex art., 5, 3^ comma, lett. a) L. n. 19 del 1968 era decaduto dal contributo dell'art. 1; mentre considerava che l'incidenza degli effetti restitutori sulle società appellanti conseguiva al negozio privato di cessione, distinto dal rapporto pubblicistico di finanziamento della P.A. al cantiere, senza alcun rilievo per l'ultimazione delle navi prima dell'emissione del provvedimento di decadenza, trattandosi di decadenza "accertativa" di carattere vincolato, e così non possibile oggetto di eccesso di potere, atteso che scopo della legge agevolativa - siccome si evinceva dall'art.
5 - era quello che la costruzione della nave avvenisse entro un dato termine, trascorso il quale si aveva la decadenza dal contributo.
I giudici di appello ribadivano che tenute alla restituzione del contributo erano le società cessionarie del relativo credito, confermando i principi dettati dalla sentenza n. 5506/80 della Corte di Cassazione - cui si era uniformato il Tribunale-, dovendosi condividere che nella specie si era in presenza di una cessione non di contratto bensì di credito, che nonostante la sua fonte pubblicistica rimaneva un normale diritto di credito, cedibile a norma dell'art. 1260 c.c. ed assoggettabile a tutte le norme di diritto privato;
che, pertanto, la titolarità di tale credito si trasferisce dal cedente al cessionario con la possibilità del suo venir meno ex tunc e così con il subentro del cessionario in una situazione di soggezione rispetto ai diritti potestativi di annullamento o risoluzione del negozio costitutivo del credito, spettanti al debitore ceduto, tal ché da quest'ultimo sono opponibili al cessionario le eccezioni spettanti nei confronti del cedente, nel senso di quell'insieme di diritti potestativi esercitabili dal ceduto anche in via di azione ("condictio indebiti").
Inoltre dai suddetti giudici si disattendeva il rilievo che il cessionario era esposto alla perdita del credito per fatti successivi a lui non imputabili, considerandosi che la decadenza dal contributo non era conseguenza di una inadempienza del costruttore, bensì per il fatto obiettivo della mancata ultimazione nel termine ex lege, cioè per un fatto configurante una condizione risolutiva del diritto al contributo, a conoscenza del cessionario al momento della cessione e, quindi, con l'assunzione del relativo rischio. Si aggiungeva che per le eccezioni opponibili dal ceduto non si poteva fare ricorso alla disciplina dei titoli di credito, rilevandosi che tra tali eccezioni dovevano farsi rientrare quelle inerenti alla sussistenza ed alla estinzione del credito ed ovviamente l'eccezione di inadempimento e di inesatto adempimento e, quindi, reputandosi che qualunque modificazione del rapporto obbligatorio nel lato attivo, attuandosi "invito debitore", non poteva pregiudicare la posizione del debitore ceduto, tal ché quest'ultimo poteva opporre al cessionario tutte le eccezioni fondate sull'esecuzione del contratto, indipendentemente dal fatto che le stesse si fondassero sui fatti anteriori o posteriori alla cessione.
Infine, la Corte riteneva che era da escludersi che l'addotto scopo di garanzia, per cui erano state compiute le cessioni del credito "de quo", comportasse la persistente titolarità del cedente e così la sua soggezione alla restituzione, ancorché la cessione avvenisse "pro solvendo" (che importava solo che l'insolvenza del debitore ceduto non si trasferiva al cessionario), salvo che una volontà delle parti non fosse desumibile dalle clausole contrattuali, non intendendo il cedente privarsi della titolarità ma volendo soltanto effetti minori quali la riscossione. Ma dalla Corte si osservava che tale volontà non si riscontrava nell'atto di cessione qui stipulato, non essendo sufficiente la mera locuzione "a garanzia di tali anticipazioni cede e trasferisce pro solvendo" dell'art. 5 e neppure il contenuto dell'art. 9, che anzi con il prevedere che la società cessionaria dovesse mettere a disposizione del cedente solo le eccedenze del proprio credito, dava chiaramente ad intendere che il cessionario ben poteva appropriarsi delle somme corrispondenti al detto suo credito.
Contro questa sentenza hanno proposto, con distinti atti, ricorso per la sua cassazione la s.p.a. "Caronte Shipping" e la s.p.a. "Tourist Ferri Boat", rispettivamente con quattro e due motivi di censura: la seconda illustrandoli con memoria.
Resiste con distinti controricorsi nei confronti di entrambe le dette ricorrenti il Ministero dei Trasporti e della Navigazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso la s.p.a. "Caronte Shipping" denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2909 c.c. anche in relazione all'art. 384 vecchio e nuovo testo c.p.c., degli artt. 5 e 13 L. n. 19/1968. Travisamento dei fatti - Difetto di motivazione" con riguardo alla carenza di prova in ordine alla decadenza dal finanziamento ex Legge n. 19/1968, per cui si era dato atto della mancata produzione del relativo provvedimento, non potendosi utilizzare l'efficacia riflessa della sentenza della Corte di Cassazione n. 5506/1980 sia perché questa non contiene alcun accertamento -da riscontrarsi, per contro, nella pregressa confermata sentenza di appello che non era stata depositata nel presente giudizio- ne' alcun riferimento storico alla supposta decadenza, occupandosi, al pari della decisione di appello, della legittimazione passiva del cantiere fallito rispetto alla ripetizione.
Inoltre la ricorrente deduce che quell'efficacia riflessa non poteva riconoscersi rispetto ad essa terzo avente un diritto autonomo e confliggente con il rapporto oggetto del giudicato, sostenendo che in mancanza di tale prova le domande della P.A. andavano rigettate. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta "Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 13 L. n. 19/1968 e degli artt. 1188, 1189, 1198, 1248, 1260, 1263, 1264, 1266, 1267, 1458 e 2033 c.c." con riguardo alla affermata legittimazione passiva del cessionario rispetto all'azione di ripetizione, sostenendo che per contro tale legittimazione andava attribuita al creditore originario ancorché la cessione attui un trasferimento del credito al cessionario. Con il terzo motivo la ricorrente si duole per "Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 13 L. n. 19/1968 e degli artt.1198, 1248, 1260, 1264, 1266, 1267 c.c. nonché dell'art. 1458 c.c.
in relazione agli artt. 793, 1456, 1457 c.c. e degli artt. 1858 e 2033 c.c." in ordine alla legittimazione passiva del cessionario del credito rispetto all'azione di ripetizione della P.A., ritenuta acriticamente sulla base della richiamata sentenza (n. 5506/80) della Corte di Cassazione, e fondata sull'errata opponibilità di eccezioni anche per fatti successivi alla cessione in contrasto con il dettato degli artt. 1458 e 1248 c.c. La ricorrente sostiene che alla luce della normativa sulla cessione dei crediti ed in ispecie della compensazione (art. 1248 c.c.) dal debitore ceduto sono opponibili al cessionario tutte le eccezioni, che poteva opporre al cedente, anche per fatti estintivi o modificativi del rapporto purché anteriori alla cessione o alla sua notificazione, aggiungendo che ex cpv. art. 1458 c.c. il cessionario quale terzo, non può essere pregiudicato ne' in via di eccezione, nè in via di ripetizione, e che peraltro, anche con riguardo alle garanzie dovute dal cedente al cessionario, il necessario riferimento va compiuto al momento della data del pagamento con esclusione dei momenti successivi, incidenti sul rapporto.
La ricorrente, dopo aver ricordato che l'atto di cessione (3.4.1971) era stato stipulato anteriore al sorgere stesso del credito (D.M. 28.12.1971), per cui si era trattato della cessione di un credito futuro, sostiene che il giudice di appello come la sentenza della Corte di Cassazione, nell'affermare il subentro del cessionario in una posizione di soggezione al venir meno del credito e così alle azioni di annullamento e risoluzione del debitore ceduto, sono partiti da un errato presupposto ribadendo che nella specie trattavasi di un finanziamento a fondo perduto, per cui il termine di ultimazione della nave aveva natura di termine essenziale ex art. 1457 c.c. onde il provvedimento di decadenza aveva natura accertativa dello spirare inutile del termine ovvero dell'inadempimento e dichiarativa della risoluzione, al pari della dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa (nella specie, legale), con la conseguenza che l'applicabilità della regola dell'art. 1458 cpv c.c. rendeva salvi dall'effetto retroattivo gli acquisti (anche dei crediti) anteriori alla causa di risoluzione e così il pagamento al cessionario per un titolo anteriore al verificarsi della causa di risoluzione non è soggetto a ripetizione da parte del debitore ceduto.
La ricorrente, di poi, deduce che non si era in presenza -come sostenuto dal giudice di legittimità e da quello di appello- per la mancata tempestiva ultimazione della nave -in aggiunta al provvedimento di decadenza- di una condizione operante ex art. 1353 c.c., trattandosi di un finanziamento ob causam risolutivamente condizionato ad eventi futuri ed incerti (condizione legale risolutiva mista), negando la presenza dell'elemento dell'accidentalità per essere la mancata ultimazione una normale alternativa valevole per tutte le strutture negoziali ed altresì osservando che, anche se il provvedimento di decadenza fosse meramente accertativo e la scadenza del termine di ultimazione della nave non comportava senz'altro la sua pronunzia, essendo possibile la proroga del termine e per altro l'accertamento dell'imputabilità, la mancata richiesta di proroga ed il fallimento non rendeva necessario un ulteriore accertamento della P.A. per quella dichiarazione di decadenza.
Quindi, secondo la ricorrente, andava ricercata la soluzione secondo le ordinarie cause di risoluzione per inadempimento con la conseguente inopponibilità degli eventi e degli effetti al cessionario.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia infine "Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 13 L. n. 19/1968 e degli artt.1248, 1260, 1264, 1266, 1267 c.c. in relazione agli artt. 1723, 1858
e 2800, 2802, 2803, 2804 e 2805 c.c. degli artt. 1362 e 1363 c.c., dell'art. 2033 c.c. - Difetto di motivazione - Travisamento dei fatti".
La ricorrente lamenta l'errore del giudice di appello in ordine alla individuazione della causa del negozio di cessione e così all'affermazione della legittimazione passiva di essa cessionaria, nonché in particolare la motivazione insufficiente ed eversiva dei criteri di ermeneutica contrattuale con cui era stata esclusa - nonostante le clausole n. 5 e 9 del contrattola conclusione di una cessione a scopo di garanzia.
La ricorrente deduce che, quando non si voglia che il supero del credito sia perduto dal cedente, per cui una clausola contrattuale ne preveda la restituzione, non si ha il passaggio della piena titolarità del credito al cessionario, ed altresì nel caso in cui come nella fattispecie il credito sorge dopo la sua cessione, questa assume la figura di garanzia atipica o speciale (con assimilazione al pegno di credito), ribadendo che la malintesa interpretazione della disciplina legale della cessione solutoria e di garanzia ne ha impedito il corretto riscontro.
Infine la ricorrente assumendo che dall'atto di cessione del 3.4.1971 risultava che con il Cantiere Pellegrino si era stipulato un contratto di anticipazione dei contributi (non ancora esistenti) da parte di essa committente l'appalto della nave, anticipazione garantita dalla cessione "pro solvendo" dei futuri contributi (con versamento al cantiere della differenza in esubero) e quindi, in base agli artt. 5, 10 e 9 di tale atto, proprio una cessione del detto credito a scopo di garanzia, che la violazione della relativa disciplina legale e dei criteri di ermeneutica contrattuale aveva portato il giudice di appello alla diversa errata interpretazione. Con il primo motivo del ricorso -che per essere prodotto contro la stessa sentenza della Corte d'Appello di Messina, depositata il 25.6.1996, deve essere riunito al ricorso presentato dalla s.p.a "Caronte Shipping" - la s.p.a. "Tourist Ferry Boat" denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1260, 1264, 1266, 1267, 1235, 1248, 1188, 1992, 1993, 1409, 1198, 2033, 2038 e 1362 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.". La ricorrente si duole dell'errata affermazione, da parte del giudice di appello, della posizione di soggezione del cessionario del credito ai diritti potestativi di annullamento e risoluzione spettanti al debitore ceduto, come dell'opponibilità da parte di quest'ultimo di tutte le eccezioni da opporsi al cedente, sostenendo che ciò può aversi solo nella cessione del contratto ma non nella cessione del credito, ove restano opponibili solo quelle anteriori all'accettazione o alla notifica della cessione, nonché sottolineando che, non avendo la cessione del credito prodotto alcuna novazione dei rapporti sottostanti, se il debitore ceduto paga al cessionario quando si è verificata una causa che rende indebita la prestazione, legittimato passivo alla ripetizione è il cedente e non il cessionario che ha avuto un pagamento in virtù di un altro distinto rapporto e per cui non è venuta meno la "causa accipiendi", come si è invece verificato nella specie per il Cantiere Pellegrino, che essendo l'unico ad essersi arricchito senza causa (per avere incassato quel credito, di poi venuto meno per fatti successivi alla sua cessione) risultava l'unico legittimato passivo all'azione di ripetizione.
Tale conclusione viene ribadita dalla ricorrente in presenza di una cessione del credito a scopo di garanzia, che nella specie il giudice di appello aveva escluso erratamente non tenendo conto che trattavasi di crediti futuri che escludevano l'effetto traslativo della cessione e peraltro immutando il senso letterale del contratto che prevedeva la garanzia dell'anticipazione del contributo. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta "Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 13 L. n. 19/1968, 2697 c.c., 4 L. n.2248/1865 all. E, 1353, 1458 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.p.". La ricorrente deduce che la decadenza dalla contribuzione non era stata dichiarata nei suoi confronti e quindi le era inopponibile e per altro il relativo provvedimento era illegittimo per eccesso di potere, perché emesso dopo la costruzione della nave quando era venuto meno il pregiudizio del pubblico interesse, tal ché ne era richiesta la disapplicazione.
Infine la ricorrente sostiene che erratamente il giudice di appello aveva ritenuto che la decadenza operava solo per la mancata ultimazione nel termine di legge, che opera quale condizione risolutiva del diritto al contributo, mentre si trattava per contro di una sanzione amministrativa per comportamenti imputabili e valutabili per colpa e così da inquadrare nella diversa ipotesi di risoluzione per inadempimento con esclusione di pregiudizio per i diritti acquisiti dai terzi (soc. Tourist e Caronte) a norma dell'art. 1458, 2^ comma, cod.civ., che così era stato violato. Gli esposti motivi dei due ricorsi delle società "Caronte Shipping" e "Tourist Ferry Boat" -che vanno esaminati congiuntamente attesa la sostanziale connessione, se non identità, delle relative argomentazioni censorie- non sono fondati.
Vanno innanzitutto esaminate e disattese quelle censure che attengono, con riguardo al provvedimento amministrativo di decadenza del Cantiere Pellegrino dal contributo concesso a norma degli artt. 1 e 4 della Legge 4.1.1968, n. 19, sia alla ritenuta irrilevanza della sua mancata documentazione nel presente giudizio, afferente alla conseguente ripetizione d'indebito, che alla denegata sua illegittimità per eccesso di potere in presenza della avvenuta costruzione della m/nave, beneficiaria del contributo. Invero, sotto il primo profilo non può che condividersi quanto ritenuto dalla sentenza di appello, laddove si è ovviato a siffatta carenza con le risultanze emergenti dal giudicato, costituito dalla sentenza n. 5506 del 1980 della Corte di Cassazione, che da quel provvedimento prese l'avvio per l'individuazione del soggetto passivamente legittimato rispetto all'azione di ripetizione d'indebito esercitata dalla P.A. proprio in conseguenza di quel provvedimento di decadenza dal detto contributo, dovendo riconoscersi che l'efficacia riflessa di quel giudicato, come affermazione obiettiva di verità sull'esistenza e contenuto definitorio di quel provvedimento -peraltro (come va notato in via assorbente in uno allo stesso giudice di appello) non contestata ex adverso-, ben poteva attingere le società ricorrenti ancorché rimaste estranee a quel processo, atteso che le stesse società sono titolari, in forza della cessione del credito di quel contributo, di diritti ed obblighi dipendenti dalla situazione giuridica definita in quel processo, in cui il giudicato si è formato (v. Cass. 17.5.1977 n. 2008; Cass.28.10.1978 n. 4933). Identica sorte -come già enunciato- deve riservarsi alla censura rivolta alla ritenuta legittimità del provvedimento ministeriale di decadenza dal contributo ex legge n. 19/68, per la cui disamina appare opportuno prendere l'avvio dalla citata sentenza di questa Corte, anche per il suo valore di precedente specifico. In detta sentenza è stato affermato:
"Su domanda degli interessati, il ministero per la marina mercantile può concedere contributi per la costruzione, l'allestimento e l'arredamento di navi mercantili a scafo metallico (art. 1 e 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 19, che dispone provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale) . L'art. 5 ai fini del contributo di cui alle citate norme, fissa i termini entro i quali i lavori di costruzione devono avere inizio e devono essere ultimati;
termini, che possono essere prorogati dal Ministero per la marina mercantile ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza e la loro inosservanza sia dovuta a causa non imputabile al cantiere, ma che, se inutilmente decorsi, determinano la decadenza del cantiere stesso dal contributo".
"In base a tali norme, la concessione del contributo avviene mediante un atto unilaterale della pubblica Amministrazione ed il dovere del beneficiario di iniziare ed ultimare i lavori di costruzione della nave nei termini previsti dalla legge non si colloca, neppure sotto l'aspetto funzionale, in posizione sinallagmatica con l'atto di concessione, rappresentando soltanto, nella previsione normativa, le modalità per mezzo delle quali il fine della incentivazione delle costruzioni di navi può ritenersi realizzato".
"La mancata costruzione della nave, quindi, non dà luogo ad un inadempimento, che possa essere investito dal sindacato del giudice (l'unico sindacato possibile, invero, è quello attribuito alla pubblica Amministrazione, che, nell'esercizio del suo potere discrezionale, può prorogare il termine), ma -sia che operi come condizione risolutiva, sia che si configuri come termine essenziale- produce la perdita della sovvenzione con effetto ex tunc, per il verificarsi di un evento risolutivo successivo al sorgere del credito."
In tale delineata disciplina della legge "de qua" i giudici del merito non soltanto hanno correttamente rilevato che il provvedimento irrogativo della decadenza era stato legittimamente emesso nei confronti del Cantiere, beneficiario del contributo ed inosservante del termine di ultimazione della nave, previsto dall'art. 5, ma altresì hanno esattamente distinto quanto agli effetti restitutori nei confronti delle società ricorrenti la diversa genesi dal successivo negozio di diritto privato (di cessione del credito) del tutto "avulso e distinto" dal rapporto pubblicistico di finanziamento tra la P.A. ed il Cantiere.
Infatti, da approvare sono le considerazioni della sentenza impugnata laddove individuata la natura del provvedimento come "decadenza accertativa" ne ha considerato il carattere vincolato (e non discrezionale) ed operativo al venir meno dei relativi presupposti dell'atto ovvero per la prosecuzione dei rapporti. Nè siffatta considerazione si pone in contrasto con quanto si è ritenuto da questa Corte nella sentenza n. 5508/80, poiché quel potere discrezionale della P.A., di prorogare il termine di ultimazione in presenza di una istanza del cantiere nonché della non imputabilità dell'inosservanza del termine, si pone di tutta evidenza su di un piano antecedente e del tutto diverso da quello in cui, mancata (perché non richiesta o non concessa) la proroga del detto termine, proprio l'inosservanza di questo comporta l'automatica decadenza dal contributo, siccome statuito dall'art. 5, senza alcun spazio per diverse e discrezionali valutazioni da parte della P.A. Orbene, come indicato dai giudici di appello, è proprio tale carattere vincolato del provvedimento di decadenza che esclude la configurabilità di un eccesso di potere della P.A., restando questo delimitato dall'art. 5 cit. ed in questo limite del tutto legittimamente espressivo del potere cogentemente conferito dalla legge.
D'altro canto va ulteriormente condivisa in tale direzione la debita considerazione della "ratio legis" per far venir meno la addotta rilevanza dell'avvenuta costruzione delle navi, dovendosi ribadire che scopo della legge agevolativa era non la mera costruzione della nave ma il suo avvenimento in dati termini di inizio ed ultimazione, siccome significativamente nella citata sentenza di questa Corte si è individuato con il precisare che il dovere del beneficiario di inizio ed ultimazione del lavoro nei termini previsti dalla legge non è in funzione sinallagmatica con l'atto di concessione (così da far risaltare sul piano dell'adempimento la rilevanza dell'avvenuta anche se tardiva costruzione) bensì configurano modalità per mezzo delle quali il fine di incentivazione delle costruzioni può ritenersi realizzato, così sottolineando che lo scopo "de qua" trova espressa e cogente indicazione proprio in quelle modalità temporali e nella loro debita ricorrenza, restando ovviamente irrilevante quella costruzione che non rispettosa dei tempi legalmente previsti non veniva ad attuare quella specifica incentivazione avuta di mira dalla legge e perciò agevolata con i contributi.
Quindi, ancora infondate quelle censure che complessivamente le due società ricorrenti rivolgono alla sentenza della Corte d'Appello di Messina -ed anche alla decisione della Corte di Cassazione (sent. n. 5506/80) che l'ha espressamente informata -con riguardo alla affermata loro soggezione, quali cessionari del credito del contributo, all'azione di ripetizione esercitata dalla P.A. a seguito del provvedimento di decadenza di quell'agevolazione. A siffatte conclusioni i detti giudici del merito sono pervenuti nell'espressa condivisione dei principi espressi in proposito dalla citata decisione di questa Corte: principi che assumono una specifica valenza nel caso che ne occupa per le società ricorrenti che, rimaste estranee a quel giudizio, non solo vedono la loro situazione giuridica rispetto a quell'azione di ripetizione dipendente da quel giudicato -come si è già avuto modo di rilevare- ma comunque trovano in questo uno specifico regolamento della fattispecie che anche in questa occasione deve essere ribadito, condividendosene con la cennata conclusione quelle significanti argomentazioni, che l'hanno sorretta.
In tal senso va specificamente riportato il tenore della sentenza n. 5506/80, laddove dopo aver osservato che "si verte in tema non di cessione del contratto o, comunque, del rapporto nella sua globalità, ma in ipotesi di cessione del credito, è alla disciplina di quest'ultimo istituto che deve farsi ricorso per risolvere la controversia", aggiunge "la natura pubblicistica della fonte del credito non incide sulla struttura giuridica di quest'ultimo, che rimane un normale diritto di credito, cedibile a norma dell'art. 1260 c.c. ed assoggettato, in conseguenza, a tutte le norme di diritto privato che regolano la cessione", argomentando:
"Infatti, l'atto di concessione (rectius: sovvenzione) realizza una forma d'incentivazione dell'iniziativa economica privata e concreta un'ipotesi di finanziamento ob causam a fondo perduto, in relazione alla quale l'intuitus personae rileva esclusivamente in ordine al soggetto obbligato a costruire la nave, ma non attiene alla titolarità del credito.
Il provvedimento con cui viene deliberata la concessione del contributo fa sorgere un rapporto obbligatorio in cui l'Amministrazione sovvenzionante è debitrice ed il privato sovvenzionato è creditore, ma questo rapporto ha una propria vicenda distinta da quella concernente il provvedimento ed il credito che ne sorge può essere negoziato secondo le norme comuni del diritto privato, trasferendosi dal cedente al cessionario con i connotati che lo distinguono e cioè con la possibilità del suo venir meno ex tunc. Il cessionario, cioè, subentra nel credito in una situazione di soggezione rispetto al possibile venir meno di esso, allo stesso modo in cui subentra, in ogni ipotesi di cessione di credito, nelle posizioni passive correlative ai diritti potestativi di annullamento e di risoluzione del negozio costitutivo del credito, spettanti al debitore ceduto".
"L'applicazione della disciplina della cessione del credito è, dunque, inevitabile conseguenza della cedibilità del credito (riconosciuta anche dal ricorrente) e le vicende attinenti alla fonte pubblicistica del credito spiegano la loro influenza limitatamente alla possibilità del suo venir meno, operando sullo stesso piano di una causa di risoluzione o di annullamento di ogni qualsiasi altra fonte negoziale del credito, con il conseguente potere, riconosciuto al debitore ceduto, di opporre al cessionario le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente e, nel caso, di far valere nei confronti del cessionario l'estinzione del diritto di credito, verificatasi, con effetto ex tunc, per tassativa disposizione di legge".
Continua, ancora, la sentenza della Corte n. 5506/80:
"Tali principi non sono resi inoperanti dalla circostanza che il Ministero, cui la cessione era stata notificata, avesse già provveduto a pagare al cessionario le rate del contributo e che abbia dovuto far valere, per ciò, l'estinzione del diritto di credito in via di azione".
"L'espressione eccezioni opponibili, infatti, non vale a designare una situazione meramente processuale, ma indica l'insieme dei diritti potestativi di natura sostanziale del debitore ceduto, esercitabili giudizialmente nei confronti del cessionario in via di azione o in via di eccezione. Il sopravvento preso da quest'ultima espressione per designare lato sensu i suddetti diritti potestativi è dipeso dalla maggior frequenza con cui in giudizio tali diritti vengono fatti valere processualmente in via di eccezione per paralizzare la pretesa del cessionario, che normalmente assume l'iniziativa di agire per l'adempimento del credito ceduto". Conclude, quindi, che:
"Nel caso concreto -in cui il Ministero agisce per la restituzione di quanto ha già pagato, sul presupposto che il credito ceduto è venuto meno con effetto ex tunc, e, quindi, fa valere in via di azione un diritto che, se non avesse già pagato, avrebbe potuto opporre in via di eccezione- la disciplina della cessione del credito si salda con quella della condictio indebiti. Verificatasi la decadenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 4 gennaio 1968 n. 19, il pagamento del contributo rimane privo di causa
(essendo venuta meno la causa della sovvenzione da cui il diritto di credito era sorto) e la restituzione delle somme pagate dev'essere chiesta nei confronti di chi le ha incassate".
Nel riportato -e condiviso- inquadramento della fattispecie genetica del credito, oggetto della cessione "de qua", i giudici di appello hanno esattamente ritenuto rientrare nell'ambito delle difese opponibili al cessionario dal ceduto debitore (la P.A.) la "condictio indebiti" per la restituzione di quel contributo la cui debenza era venuta meno "ex tunc", senza che potesse in alcun modo essere di ostacolo la circostanza della sopravvenienza -rispetto alla cessione- e ovviamente la non imputabilità - dei fatti estintivi del credito ceduto.
In tale direzione si appalesa giustamente incidente non solo quella considerazione dei giudici di appello afferente alla debita tutela della posizione del debitore ceduto in presenza della cessione del relativo credito, potendo questa avvenire anche contro la sua volontà, di tal ché è indispensabile non rendere più deteriore la posizione del ceduto, riconoscendogli la legittimazione ad opporre al cessionario quelle eccezioni inerenti alla sussistenza ed estinzione del credito -comprese quelle di inadempimento od inesatto adempimento che potevano essere opposte al creditore cedente;
ma vieppiù quella primaria -e peraltro assorbente- rilevazione che la decadenza del contributo -il cui credito è stato oggetto della cessione alle società ricorrenti- è prevista dalla legge agevolativa n. 19/68 come conseguenza non di una inadempienza del costruttore (il creditore cedente) bensì del fatto obiettivo della mancata ultimazione della nave nel termine di legge, cioè di quel fatto configurante una condizione risolutiva del diritto al contributo, di cui il cessionario era a conoscenza all'atto della cessione e di cui aveva assunto il relativo rischio.
Infatti, tale osservazione coglie esattamente nel segno e fa giustizia delle censure dedotte dalle società ricorrenti, laddove si tenga presente che questa Corte (v. sent.
7.4.1979 n. 1992) con riguardo all'ipotesi delle eccezioni opponibili al cessionario ha saputo precisare che, se dopo la cessione intervengano fatti che incidano sull'entità, esigibilità o estinzione del credito (ceduto), la loro efficacia deve essere considerata in relazione alla nuova situazione soggettiva che si è stabilita in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto, deducendone che dopo tale perfezionamento l'eventuale risoluzione consensuale del negozio (da cui originava il credito ceduto) convenuta tra il creditore originario (cedente) ed il debitore ceduto non è opponibile al cessionario in quanto -realizzato il trasferimento del diritto di credito- il cedente perde la disponibilità di esso e non può validamente negoziarlo recedendo dal contratto, mentre il debitore ceduto, a conoscenza della cessione, non può ignorare tale circostanza.
Orbene è da tale significativa considerazione che rimane asseverata la riportata rilevazione dei giudici di appello che rimane ancorata alla ben diversa valenza del fatto sopravvenuto (alla cessione) nel caso che ne occupa, essendosi qui in presenza non di un fatto o di una attività non più rientrante nei poteri dell'originario creditore (cedente) bensì di una conseguenza attinente alla stessa natura ed efficacia del credito oggetto della cessione, cioè la sua soggezione ex lege -come ritenuta dalla citata sentenza di questa Corte n. 5506 del 1980- alla condizione risolutiva (ovvero ad un termine essenziale) con perdita del credito "ex tunc" (per la mancata ultimazione nel termine di legge): situazione questa che non solo non poteva che essere a conoscenza del cessionario ma anche, configurando una condizione legale di efficacia del credito, oggetto della cessione, era così compresa nella previsione negoziale della stessa e, pertanto, era legittimamente opponibile dal debitore ceduto al cessionario ancorché quella condizione risolutiva si fosse verificata successivamente alla cessione, facendone venir meno lo stesso suo oggetto.
Infine, non possono trovare positiva considerazione neppure quelle censure che si fondano sulla circostanza che la cessione abbia avuto ad oggetto un credito (relativo al contributo "de quo") futuro e comunque sia stata stipulata a scopo di garanzia, per escludere la legittimazione passiva del cessionario rispetto alla domanda di restituzione, rimanendo il cedente (originario creditore) titolare del credito.
Difatti la negativa risposta dei giudici di appello si è esattamente informata ad un costante indirizzo di questa Corte, per cui la cessione a scopo di garanzia dà sempre luogo alla trasmissione del credito che ne costituisce l'oggetto: in via immediata, se il credito è già maturato, ovvero in via differita, cioè al momento della maturazione, se trattasi di credito futuro (v. Cass.
5.11.1980 n. 5943). Ed invero se si ha riguardo a tale ultima situazione non è dubbia la sua irrilevanza perché in riferimento al decreto ministeriale del 28.12.1971 non è da dubitarsi che a tale data si era verificato, con la relativa concessione del contributo alla società costruttrice (originaria creditrice), il trasferimento della titolarità del relativo credito, oggetto della anteriore cessione in data 3.4.1971, al cessionario e così la piena soggezione di questo all'azione di ripetizione del debitore ceduto (la P.A.) all'avverarsi con effetto ex tunc della decadenza dell'agevolazione. D'altro canto, anche in tal senso, deve ribadirsi quell'indirizzo di questa Corte (v. ancora sent. 15.9.1972 n. 2746;
sent.
2.8.1977 n. 3421) che i giudici di appello hanno espressamente adottato, esattamente enunciando che la cessione, pure a scopo di garanzia, comporta lo stesso tipico effetto di trasferire il credito al cessionario, essendo questo lo strumento prescelto proprio per realizzare la garanzia, ancorché sì tratti di cessione "pro solvendo", la quale, invece, importa soltanto che l'insolvenza del debitore ceduto non si trasferisca al cessionario.
Ed a tal proposito i giudici di appello -sulla scorta di quell'indirizzo- hanno debitamente precisato come l'esclusione di quell'effetto traslativo può esservi solo nel caso in cui, con riguardo alla cessione con funzione di garanzia, dalle clausole del relativo negozio sia desumibile una volontà negoziale delle parti, nel senso che il (creditore) cedente non intenda privarsi della titolarità del credito, ma voglia realizzare soltanto degli effetti minori, quali la mera legittimazione alla riscossione del credito. Orbene, una siffatta volontà negoziale è stata esclusa dai giudici di appello con un apprezzamento ermeneutico delle clausole negoziali che appare esattamente informato a criteri di logica ed al primario canone ex art. 1362, 1^ comma, cod.civ., laddove non solo non hanno dato rilievo all'elemento letterale dell'art. 5 del contratto (ove è indicato "a garanzia ... cede e trasferisce pro solvendo"), ma per contro hanno preso spunto decisivo dal contenuto dell'art. 9, che prevede la messa a disposizione del creditore cedente delle sole somme eccedenti il credito del cessionario, per inferirne al riguardo di quest'ultimo la chiara comune volontà negoziale della legittima appropriazione da parte del cessionario e, quindi, del concordato suo pieno trasferimento.
Risultato questo, pertanto, che frutto di una operazione ermeneutica propria del giudice del merito risultando priva di errori logici e violazioni di legge, resta incensurabile in questa sede. In conclusione delle esposte considerazioni la Corte ritiene che la sentenza della Corte d'Appello di Messina si sottragga alle censure mosse con i ricorsi, proposti dalle soc. "Caronte Shipping" e "Tourist Ferry Boat", che vanno, pertanto, rigettati, con la conseguenza -alla stregua delle regole legali della soccombenza- della condanna delle dette ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali in favore del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi n. 5243/97 e n. 5994/97. Rigetta i ricorsi. Condanna le società ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali per L.64.000= e L.64.000= oltre L.5.000.000, per onorari di avvocato, in favore del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 1999