Articolo 793 del Codice civile
Articolo 736Articolo 794
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19 aprile 1942
Art. 793.

(Donazione modale).

La donazione puo' essere gravata da un onere.

Il donatario e' tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata.

Per l'adempimento dell'onere puo' agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso.

La risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, puo' essere domandata dal donante o dai suoi eredi.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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