Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1267.
(Garanzia della solvenza del debitore).
Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, e risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilita' del cedente e' senza effetto.
Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore e' dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso.
(Garanzia della solvenza del debitore).
Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, e risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilita' del cedente e' senza effetto.
Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore e' dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso.
Commentari • 77
- 1. Factoring pro soluto o pro solvendo? La risposta è nel contrattoAlice Scalcon · https://iusletter.com/ · 1 aprile 2022 · 262.09964
[…] Questo il principio ribadito dalla Suprema Corte con la recentissima ordinanza n. 8126 del 14/03/2022, secondo cui la disposizione codicistica di cui all'art. 1267 c.c. non si applicala al rapporto di factoring, la cui disciplina si differenzia da quella della cessione dei crediti anche perché, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 52/91, la garanzia della solvenza è sempre dovuta, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Viterbo, sentenza 10/09/2024, n. 864Provvedimento: […] In proposito deve osservarsi che, pur volendo estendere la garanzia ex art. 1267 c.c. prevista dall'originario contratto finanziamento concluso in data 20.12.2010 alla successiva ed autonoma cessione del credito vantato dall'opponente nei confronti del ON RI IN (sul punto l'opponente non ha mosso contestazioni specifiche, sebbene nel modulo SR 131 inviato all'IN la garanzia non sia espressamente prevista), l'eccezione dell'opposta non può essere accolta perché non vi è prova documentale del pagamento parziale effettuato dall'IN, non è dimostrata l'insolvenza del debitore ceduto, né vi è prova che l'opposta abbia intrapreso o proseguito istanze contro tale debitore ai sensi dell'art. 1267 comma 2 c.c.Leggi di più...
- prova del pagamento·
- indebito arricchimento·
- fallimento debitore ceduto·
- garanzia di solvenza·
- spese di lite·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- art. 1267 c.c.·
- cessione del credito·
- revoca decreto ingiuntivo