Articolo 1248 del Codice civile
Articolo 1247Articolo 1249
Versione
19 aprile 1942
Art. 1248.

(Inopponibilita' della compensazione).

Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo, non puo' opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.

La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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