Articolo 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 19
Articolo 3Articolo 5
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17 febbraio 1968
Art. 4. (Domanda di concessione del contributo per nuove costruzioni navali)
Le domande di concessione del contributo di cui all'articolo 1 devono essere presentate al Ministero della marina mercantile.
Nelle domande suddette i cantieri devono indicare le caratteristiche della nave, il costo presuntivo e la data prevista di inizio dei lavori di costruzione.
Nelle domande i cantieri devono altresi' dichiarare se la costruzione venga eseguita per conto proprio o di diverso soggetto, indicando in quest'ultimo caso il nominativo corrispondente.
Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il Ministero della marina mercantile comunichera' al cantiere se sussistano i requisiti per la concessione del contributo, subordinando, in ogni caso, la emissione del provvedimento di concessione alla disponibilita' degli stanziamenti previsti dalla presente legge.
Il contributo e' concesso con decreto del Ministro per la marina mercantile.
All'inizio di ogni anno, il Ministro per la marina mercantile, puo' stabilire con proprio decreto, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica, criteri preferenziali per l'ammissione delle nuove domande al contributo di cui all'articolo 1.
Entrata in vigore il 17 febbraio 1968
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