(Contratto condizionale).
Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.
L'articolo 1353 del Codice Civile, rubricato “Contratto condizionale”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Capo III – Della condizione del contratto. All'art. 1353 c.c. viene stabilito che le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 1353 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato dell'art. 1353 del Codice Civile: "Art. 1353 c.c. […]
Leggi di più…Consulenza legale Q202231438 (Articolo 1353 Codice Civile - Contratto condizionale) «L'art. 1353 del c.c. prevede che le parti possano subordinare l'efficacia di un contratto o la sua risoluzione ad un avvenimento futuro ed incerto....» Consulenza legale Q202025392 (Articolo 1353 Codice Civile - Contratto condizionale) «Alcune brevi premesse. Nel nostro ordinamento è consentito sottoporre l'efficacia di un contratto ad una condizione (risolutiva o sospensiva). E'...»
Leggi di più…[…] L'Istante riferisce di essere socia al 50% con Tizio della società Alfa e che, con atto notarile sottoscritto nella stessa data di presentazione del presente interpello, ha acquistato da Tizio il marchio Y di proprietà di quest'ultimo. Dall'atto risulta: «che è intenzione del signor [Tizio] in qualità di unico proprietario del marchio suddetto cedere e trasferire la piena proprietà dello stesso alla signora [Istante] che si è dichiarata disposta ad acquistarlo; che il trasferimento del marchio in oggetto viene subordinato alla condizione sospensiva, ai sensi dell'art. 1353 cod. civ., del pagamento del saldo del prezzo entro il termine del xx/xx/2030 da parte della signora>> Istante. […] L'articolo 1353 (''Contratto condizionale'') del codice civile prevede che «Le parti
Leggi di più…[…] La clausola che stabilisce un tasso d'interesse minimo, pur in presenza di un indice di riferimento variabile, è stata definita un semplice patto condizionale, regolato dall'art. 1353 del Codice Civile. […] Il tasso minimo stabilito contrattualmente non è altro che una clausola condizionale, lecita ai sensi dell'art. 1353 c.c., che prevede il pagamento di un determinato interesse solo al verificarsi di una condizione (cioè, la discesa dell'indice di riferimento sotto una certa soglia). […]
Leggi di più…Ai sensi dell'art. 1325 c.c. i requisiti essenziali del contratto sono: · L'accordo delle parti; · La causa; · L'oggetto; . La forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità. La mancanza di uno degli elementi essenziali del contratto comporta la nullità dello stesso a norma dell'art. 1418 c.c. Accanto agli elementi essenziali del contratto le parti possono anche inserire degli elementi accidentali, non essenziali alla validità del contratto ma che possono in vario modo influenzarne l'efficacia e sono: Il termine; La condizione (art. 1353 c.c.); Il cd. modus o onere.
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