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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 6555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6555 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI III SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo Coppola all' udienza del 24.9.25 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 13029/25 R.G. tra
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri e Fabio Ganci, giusta procura depositata telematicamente RICORRENTE contro
in persona del Controparte_1 CP_2
RESISTENTE CONTUMACE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE Con ricorso depositato in data 27.5.25 il ricorrente conveniva in giudizio il
[...]
, esponendo: Controparte_1
- Di essere insegnante docente della Scuola Secondaria in servizio con contratto a tempo determinato e iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS);
- che aveva prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1
in forza contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche e
[...] specificamente: a.s. 2024/25 presso “I.T.T. Marie Curie” di Napoli su posto comune dal 03.10.2024 al 30.06.2025;
- Che non aveva ricevuto, perché precario, la carta docente, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, prevista dalla legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche;
- Che la stessa era regolamentata, quale normazione secondaria, da D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, recante i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica, sostituito, a decorrere dal 02.12.2016, dal D.P.C.M. del 28.11.2016;
- Che, quale precario, aveva svolto le medesime attività rispetto a quelle svolte dai colleghi assunti a tempo indeterminato;
- Che il sistema che prevedeva solo per i docenti di ruolo la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, e sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, escludendo i docenti non di ruolo, collideva con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione;
- Che anche gli artt. 63 e 64 del CCNL. del 29/11/2007 nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguevano tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
- Che era violata la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce, in uno con gli artt 20 E 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non sussistendo ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari;
- che erano violati l'art. 14 della cdfue., l'art. 10 della carta sociale europea e la clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70. Tanto premesso e richiamata la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 il Consiglio di Stato, l'Ordinanza del 18.5.22 della VI sezione della Corte di Giustizia Europea e la
“sentenza” n. 29961 del 27/10/2023 della Corte di cassazione, chiedeva che questo Giudice volesse: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'anno scolastico 2024/25,
o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente Contr condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € € 500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2024/25, condannarsi il l risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, CP_3 anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
*** Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
*** Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18. Il , regolarmente evocato in giudizio rimaneva Controparte_1 contumace. Tanto premesso e richiamate le norme collettive di riferimento, chiedeva che All'udienza del 24.9.25 questo Giudice pronunciava sentenza
***** Preliminarmente occorre affermare la giurisdizione dell'adito giudice in ragione del criterio del petitum sostanziale che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multibus Cass. civ. sez. un., 12441/2022; cfr anche Cass. ord. sez. un. civ. n. 25840/2016). Infatti, oggetto del giudizio è l'attribuzione del beneficio economico definito come
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, previa disapplicazione del d.P.C.M. che ne regolamenta criteri e modalità di erogazione, fattispecie rientrante pienamente nei poteri del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro essendo, tale beneficio, strettamente legato alle condizioni di impiego e direttamente derivante, come si dirà nel prosieguo, da disposizioni normative di livello superiore. Sul punto, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 ha annullato con effetto erga omnes il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, quindi non c'è alcuna necessità della disapplicazione dell'atto amministrativo presupposto. Nel merito, il ricorso deve essere respinto. Non vi è prova infatti del rapporto di lavoro. L'istante non ha depositato alcun documento da cui risulti un qualsivoglia rapporto di lavoro con il convenuto, bensì solo un facsimile di contratto privo della benchè minima sottoscrizione né da pare sua né da parte dell'Istituto scolastico e senza prova dell'inizio della esecuzione (presa di servizio). Non vi è alcun principio di prova di esistenza del rapporto di lavoro (buste paga, contratto, presa di servizio) che induca ad attivare i poteri officiosi del giudice ex art 421 c.p.c. (ex plurimis, Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 26597/20: nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una "semiplena probatio" e l'individuazione "ex actis" di una pista probatoria…). Con riferimento alla disciplina della presa di servizio, si ricorda che l'art. 9 del d.p.r. n. 3/1957 prevede: “La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina”. Dalla predetta disposizione si ricava che è dalla presa di servizio che decorrono gli effetti della nomina e la stessa nel caso di specie non è provata. Non resta dunque che rigettare integralmente la domanda. Nulla per le spese di lite vista la contumacia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla per le spese. NAPOLI, lì 24.9.25
IL GIUDICE
Dott. Paolo Coppola